Società e contratti

24 Novembre 2025

Successione della conferitaria nei rapporti pendenti della conferente

Il conferimento d’azienda comporta la successione automatica della società conferitaria nei rapporti in corso del conferente, salvo patto contrario. La conferitaria subentra nei contratti non personali, nei crediti e, in parte, nei debiti risultanti dai libri contabili.

Sullo specifico tema si deve rilevare come l’opinione dottrinale prevalente ritenga che il conferimento d’azienda, costituendo l’operazione una vicenda circolatoria dell’azienda stessa, comporti la successione di diritto, con l’eccezione del patto contrario, della conferitaria nei rapporti in itinere del soggetto conferente causalmente raccordati all’esercizio dell’impresa.

Contratti – Il subentro nei contratti da parte della società conferitaria trova il relativo supporto disciplinare nell’art. 2558 c.c. rubricato “Successione nei contratti”; la disposizione, nel comma 1, prevede che l’acquirente/conferitaria subentri nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente. Le parti sono ammesse a pattuire che alcuni contratti non partecipino alla cessione/conferimento, con esclusione di quei contratti indispensabili per l’esercizio dell’impresa, in quanto consolidati nel paradigma di universitas costituente l’azienda.

L’art. 2558, c. 2 c.c. prevede che il terzo contraente (contraente ceduto), che vede succedere la conferitaria alla conferente, può recedere dal contratto stipulato (a suo tempo) entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa, salvo la responsabilità del conferente. La giusta causa va causalmente raccordata alla sopravvenienza di circostanze che devono rendersi connotabili come rilevanti in quanto riferibili, ad esempio, ai cambiamenti nell’organizzazione aziendale dai quali può prospettarsi una diminuzione di efficienza operativa valutabile come non più idonea a consentire di conseguire il risultato contrattuale concordato.

Una particolare disciplina riguarda i rapporti di lavoro subordinato i quali, ai sensi dell’art. 2112 c.c., proseguono, senza soluzione di continuità, in capo alla conferitaria e i lavoratori conservano tutti i diritti inclusi quelli retributivi. I diritti economici derivanti dal contratto individuale a suo tempo stipulato con la conferente devono rimanere integralmente salvaguardati così da rispettare una condizione di assoluta continuità.

Crediti – In ordine al trasferimento dei crediti, pur registrandosi posizioni contrastanti, la giurisprudenza è concorde con l’opinione maggioritaria della dottrina che ritiene che il trasferimento del credito avvenga in automatico, salvo specifiche pattuizioni di esclusione. Eventuali garanzie personali prestate dal conferente non vengono meno restando, quindi, quest’ultimo vincolato al pagamento del debito originario.

L’art. 2559, c. 1 c.c. dispone che il trasferimento dei crediti relativi all’azienda ceduta (e quindi anche conferita), ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese; in ogni caso, il debitore è liberato se paga in buona fede il debito all’alienante (e quindi al conferente). Onde evitare che il debitore versi il saldo al conferente e vi possa essere il rischio che quest’ultimo non provveda a riversarlo alla conferitaria, è prassi, prima della registrazione dell’atto di conferimento, procedere con la comunicazione al debitore dell’avvenuto conferimento con l’invito a onorare il debito nei confronti della conferitaria.

Debiti – La disciplina relativa ai debiti dell’azienda ceduta/conferita trova supporto regolamentare nell’art. 2560 c.c. Tale disposizione nulla prevede circa il rapporto diretto tra cedente/conferente e acquirente/conferitaria dell’azienda, per cui il cedente/conferente conserva la responsabilità nei confronti dei creditori, salvo che questi ultimi non lo liberino espressamente dal relativo gravame, senza alcuna possibilità di deroga perseguibile con specifica clausola nell’atto di conferimento, la quale potrà solo sortire effetto nel rapporto interno tra conferente e conferitaria.

L’art. 2560 c.c. fa dipendere il coinvolgimento della conferitaria nelle obbligazioni verso i terzi solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori quali ad esempio dal libro giornale e il libro degli inventari, per cui, in caso di irregolare tenuta delle scritture contabili, nonché per le imprese minori non tenutarie dei libri contabili, tale responsabilità solidale non è dilatabile all’acquirente/conferitaria. Al contrario dei crediti, i debiti, non si trasferiscono automaticamente dal conferente al conferitario, in quanto occorre che l’atto di conferimento lo preveda in modo esplicito.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Rivista Ratio n. 12/2025.

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