Ai fini della determinazione del credito di imposta su beni strumentali 4.0, vale il principio secondo il quale l’imputazione degli investimenti effettuati al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir. Per cui, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà (OIC 16).
Anche solo la prenotazione del bene ossia l’accettazione da parte del venditore dell’ordine e l’avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il 31.12 permette di fissare la misura dell’agevolazione in quella dell’anno di prenotazione (a condizione che la consegna del bene avvenga nei termini fissati dalla L. 178/2020).
Il concetto di entrata in funzione del bene è invece collegato all’esercizio a partire dal quale sono deducibili le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 102, c. 2 del Tuir.
L’utilizzo del credito di imposta in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, è possibile dall’anno di avvenuta interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per quanto riguarda la comunicazione preventiva dell’utilizzo del credito (introdotta dall’art. 6, D.L. 29.03.2024 n. 39) sono attesi chiarimenti circa la definizione dell’intenzione di effettuare gli investimenti e della realizzazione degli stessi.
Il credito di imposta è indicato infine in dichiarazione dei redditi nel quadro RU. In particolare, nel modello Redditi 2024 sono riportati:
Non c’è più il rigo RU141 dove potevano essere riportate le variazioni rispetto alle prenotazioni comunicate nell’anno precedente. Rimane la colonna 1 del rigo RU12 – Credito d’imposta residuo che può essere barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 del rigo RU12 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo inferiore all’ammontare residuo.
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 8.01.2024 n. 1 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che siano spettanti (circ. Ag. Entrate 11.04.2024, n. 8/E par. 2.2). Risulta applicabile la sanzione per errori formali (art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/1997).
La buona amministrazione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) non viene definita, tuttavia si sancisce nell’art. 41 della stessa, tra l’altro, il diritto delle persone, fisiche e giuridiche, a una gestione equa e imparziale delle questioni che le riguardano, nonché ai tempi ragionevoli nella gestione delle prefate questioni.
Già con il Trattato di Amsterdam, di maggio 1999, si era impostato un salto di paradigma allorquando si intendeva formare uno spazio europeo fondato sulla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti. In quella sede, si iniziava a sentire la necessità di una carta dei diritti che potesse condensare i diritti e i valori comuni della comunità. Era emerso il bisogno di un imprescindibile Bill of Rights marcato UE che potesse cristallizzare in forma scritta i diritti da rispettare e tutelare fra gli obiettivi portanti della UE stessa.
Pertanto, la chiarezza nell’espressione dei diritti fondamentali, nonché la loro manifestazione solenne doveva costituire un passo decisivo verso l’impronta costituzionale dell’Unione Europea. I diritti fondamentali dovrebbero rappresentare anche un perimetro di delimitazione della forza espansiva del legislatore europeo.
Il sistema della certificazione di parità genere è uno dei pilasti su cui si fondano le politiche ESG, acronimo di Environmental, Social e Governance, ossia quelle politiche rivolte alla tutela dell’ambiente, al rispetto dei diritti umani e della trasparenza nell’attività di amministrazione e di direzione aziendale.
All’interno dei luoghi di lavoro, le imprese che adottano reali misure per ridurre il divario di genere possono ritersi virtuose ed accedere a meccanismi premiali quali ad esempio l’esonero contributivo. Il livello di maturità raggiunto dalle imprese in materia di inclusione viene misurato, valutato e rendicontato in ordine a 6 aree attraverso appositi KPI (Key Performance Indicator):
Nel messaggio Inps 21.12.2023, n. 4614 vengono indicate le modalità di richiesta e i requisiti di spettanza dell’esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione, a condizione che l’abbiano eseguita entro il 31.12.2023. Alle aziende in possesso dei requisiti spetta l’esonero dal versamento nella misura dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui.
Nella domanda occorre indicare i dati seguenti, in riferimento al periodo di validità della certificazione di parità di genere: retribuzione media mensile globale stimata; aliquota datoriale media per la contribuzione; forza aziendale media stimata; periodo di validità della certificazione di parità di genere; dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere.
Le domande correttamente inviate rimarranno nello stato di “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva e cioè il 30.04 del corrente anno. In seguito all’acquisizione delle istanze seguirà una fase di elaborazione e all’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
È utile ricordare che le aziende che occupano alle loro dipendenze più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di redigere ogni 2 anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Il rapporto deve essere redatto in relazione al complesso delle unità produttive e in relazione a ciascuna unità produttiva dove prestano attività più di 50 lavoratori. Le aziende che hanno alle proprie dipendenze fino a 50 lavoratori possono redigere il rapporto su base volontaria. Il rapporto contiene una serie di informazioni e dati: assunzioni; formazione; promozione professionale; livelli; passaggi di categoria o di qualifica; fenomeni di mobilità; intervento della cassa integrazione guadagni; licenziamenti; prepensionamenti e pensionamenti; retribuzione effettivamente corrisposta.
Il termine per la trasmissione telematica è fissato al 30.04 dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (entro il 30.04.2024 dovrà essere presentato il modello relativo agli anni 2022-2023). Copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa telematicamente anche alle RSA. Con riferimento all’apparato sanzionatorio si prospettano 3 ipotesi:
Con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, i genitori in costanza di lavoro dipendente che hanno completato il periodo di maternità dopo il 31.12.2023, possono beneficiare di 2 mesi di congedo parentale calcolato nella misura dell’80% della retribuzione (per il solo 2024) e di una mensilità indennizzata al 60% dal 2025, fermo restando che tutte le altre mensilità restano indennizzate al 30% secondo disciplina ordinaria.
Si tratta di un incremento della misura indennitaria e non aggiunge ulteriori mesi alla durata del congedo prevista dalla legge. Tale incremento spetta a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento).
L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi (anche negli stessi giorni e per il medesimo figlio) o da uno soltanto di essi. Le diverse novità introdotte negli ultimi anni offrono l’occasione per tracciare la disciplina del congedo in esame, nel tentativo di fornire un breve riepilogo.
Le Regioni Lombardia e Veneto scendono in campo per sostenere le imprese nell’acquisto di auto aziendali eco sostenibili.
Regione Lombardia – Con la delibera della Giunta Lombardia dell’8.04.2024, n. 2150 sono stati stabiliti gli incentivi e i criteri per il finanziamento del rinnovo dei veicoli inquinanti circolanti con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte di radiazione per demolizione di veicoli con alimentazione a benzina e/o a gas fino ad Euro 2/II incluso, o diesel fino ad Euro 5/V incluso. Solo per i diesel Euro 5/V c’è la possibilità di radiazione per esportazione all’estero. Per l’operatività della misura bisogna attendere la pubblicazione del bando.
Il veicolo da radiare deve essere intestato all’impresa che richiede il contributo da minimo 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda. La radiazione deve essere successiva alla data di apertura del bando attuativo. I veicoli da radiare devono essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Solo in caso di acquisto di e-cargo bike non c’è l’obbligo di radiazione, ma il contributo viene ridotto.
Nella seduta di martedì 16.04.2024 l’Assemblea ha votato, con 185 sì e 115 no, la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.03.2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza apportandovi alcune modifiche significative.
Un intervento particolarmente incisivo interessa il trattamento economico del personale impiegato negli appalti pubblici, con la previsione dell’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’intervento modifica la previsione del D.L. 19/2024 in via di conversione che sanciva, invece, l’erogazione di un trattamento complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto.
Ultima chiamata per chi volesse fruire del ravvedimento speciale, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e rateizzando (in parte) il dovuto. La scadenza è stata prorogata al 31.05.2024 dall’art. 7, cc. 6 e 7 D.L. 39/2024.
Si ricorda che l’agevolazione del ravvedimento speciale è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 174 -178 L. 197/2022). Il termine in origine era 31.03.2023 poi posticipato al 30.09.2023, poi ulteriormente prorogato al 20.12.2023 (dall’art. 3-bis D.L. 132/2023) e infine a oggi al 31.05.2024.
Tale proroga vale sia per le violazioni commesse sino al 31.12.2021, quindi il 2021 e gli anni precedenti, sia per le violazioni sull’anno 2022.
Per quanto riguarda le annualità 2021 e precedenti il termine ultimo per rimuovere la violazione (per esempio inviando la dichiarazione integrativa) e pagare le somme dovute è:
Stante il fatto che la recente rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (2020) poteva essere eseguita anche per singoli asset, in presenza di affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione, quest’ultimo deve essere ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della detta rivalutazione. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta (n. 17/2024) a un interpello concernente la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, di cui all’art. 110 D.L. 104/2020, con particolare riferimento alla modalità di ripartizione della riserva in sospensione, parzialmente affrancata.
La società istante, infatti, ha richiesto precisazioni puntuali in relazione all’applicazione della ripartizione delle riserve in sospensione d’imposta, soltanto in parte affrancate, in sede di scissione stante il fatto che la società ha proceduto con la rivalutazione soltanto di alcune immobilizzazioni, tra le quali un fabbricato e un terreno di proprietà, con il conseguente affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione.
La società, recentemente, stava valutando l’opportunità di eseguire una scissione parziale proporzionale attraverso l’attribuzione di taluni elementi patrimoniali attivi e passivi e visto che il patrimonio netto della scindenda subisce una riduzione attingendo anche e proporzionalmente alle riserve di capitale e di utili.
In passato sono stati affrontati alcuni spunti di riflessione riguardanti quanti e quali siano gli indicatori utili per raggiungere lo scopo voluto dal combinato disposto dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).
Sicuramente tra i pochi indicatori immediatamente significativi trovano posto l’EBITDA e la Posizione Finanziaria Netta: non è un caso che nessuno dei 2 suddetti indicatori abbia formato oggetto di documenti classificabili come integrazioni tecniche alle norme e, quindi, emanati dagli Standard Setter: OIC per i principi contabili e IAASB per i principi di revisione (con pochissime eccezioni applicabili solo a livello nazionale).
Le ragioni sono abbastanza evidenti e coincidono, stanzialmente, con l’inadeguatezza dei 3 prospetti numerici del fascicolo di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) a fornire riclassificazioni e numeri e normalizzazioni utili a determinare correttamente l’EBITDA e soprattutto la PFN.
In ordine all’indice di capacità contributiva commisurata alla forza economica del nucleo familiare la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 D.P.R. 600/1973 (cd. redditometro), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega”, (Cass. Sez. V, 31.10.2018, n. 27851).
In ordine all’unitaria rappresentazione economica del nucleo familiare convergono le stesse circolari dell’Amministrazione Finanziaria che raccordano la capacità di spesa all’appartenenza ad un nucleo familiare e consentono di fondare la prova contraria sul c.d. “redditometro familiare”.