Diritto privato, commerciale e amministrativo
03 Maggio 2025
Il tema dell’abusivo frazionamento del credito interseca profili sostanziali e processuali ed è richiamato in una pluralità di ipotesi non del tutto omogenee.
L’orientamento prevalente indica che, ove siano state proposte domande di accertamento del credito ingiustificatamente frazionate, la conseguenza sia quella della improponibilità della domanda abusivamente o ingiustificatamente frazionata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299/2025, ha stabilito che:
– in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo a un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;