Diritto privato, commerciale e amministrativo
12 Maggio 2025
È revocabile l’accollo di un mutuo tramite il quale l’acquirente di un immobile paga il debito dell’imprenditore fallito, configurandosi un pagamento anormale del terzo ed essendo irrilevante ai fini della lesione della par condicio creditorum l’eventuale natura privilegiata del credito.
La sentenza della Suprema Corte 24.04.2025, n. 10811 ha preso in esame l’interessante caso di revocatoria di un pagamento eseguito con mezzi anormali da parte di un terzo e rappresentato dall’accollo di un mutuo assunto dalla parte acquirente di un immobile di proprietà dell’impresa poi fallita, in funzione del quale l’acquirente aveva soddisfatto gli interessi creditori della banca, a fronte del mutuo concesso alla fallita, garantito dall’ipoteca immobiliare.
L’istituto di credito aveva contestato la pronuncia extra petita della Corte di merito che, a fronte di una richiesta di revoca dei negozi di accollo da parte della curatela, aveva revocato in realtà il pagamento dei rapporti di mutuo. L’accollo non aveva in sé alcun effetto assolutorio, comportando solo una variazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, posto che al debitore originario (fallendo), accollato, si aggiunge (accollo cumulativo) ovvero si sostituisce (accollo liberatorio), il nuovo debitore accollante, senza alcun effetto estintivo dell’obbligazione originaria.