Società e contratti
29 Giugno 2024
Il D.Lgs. 231/2001 non offre indicazioni specifiche in ordine al contenuto che il modello di organizzazione e gestione deve possedere per essere considerato adeguato ed efficacemente attuato dalla società.
Sovente è stato compito della giurisprudenza quello di sopperire il vulnus afferente alla mancanza di indicazioni specifiche riguardo al contenuto del MOG, atteso che la normativa, nonostante i vari interventi del legislatore volti a implementare l’elenco dei reati presupposto, disciplina a tutt’oggi esclusivamente i criteri di imputazione dell’illecito amministrativo all’ente, rispettivamente nel caso di reato commesso da soggetti che operano al suo interno come apicali o sottoposti, nonché dell’interesse avuto di mira (ex ante) o vantaggio derivante (ex post) dall’illecito all’ente.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza 22.04.2024, n. 1070, affronta il tema dell’adeguatezza del modello, efficacemente strutturato, ritenendo che, nel caso di specie, quello adottato dalla società, ancorché privo della parte speciale, fosse comunque idoneo a prevenire il rischio-reato della specie di quello commesso.
Invero, il Tribunale sottolinea come solitamente il contenuto del MOG consti sia della parte generale, più descrittiva, che della parte speciale, deputata invece alla mappatura delle attività sensibili (c.d. “risk assesment”) e alla previsione di protocolli specifici volti alla prevenzione del rischio reato.