ETS ed Enti non commerciali

30 Aprile 2025

Bilanci degli enti del Terzo settore

Entra nel vivo l’approvazione del bilancio degli enti del Terzo settore. Una panoramica degli adempimenti.

L’obbligo di convocare una volta l’anno l’assemblea (art. 20 c.c.) per approvare il bilancio d’esercizio, nonostante sia posto specificamente per le sole associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) si applica in modo estensivo a tutte le associazioni, e quindi anche a quelle non riconosciute, ma più in generale a tutti gli enti non lucrativi.

Gli organi chiave coinvolti nel procedimento di approvazione del bilancio di un ente associativo sono: l’organo di amministrazione (di solito denominato consiglio direttivo); il collegio dei revisori dei conti (organo eventuale – la sua presenza non è obbligatoria in tutti gli enti associativi) e l’assemblea.

Termini generali per l’approvazione del bilancio – I termini generali per l’approvazione del bilancio negli enti non lucrativi variano a seconda della tipologia di ente e di quanto stabilito nello statuto.

In generale, poiché il Codice Civile non specifica un termine per gli enti non lucrativi, i loro statuti prendono solitamente come riferimento la normativa in tema di società. In particolare, si fa riferimento all’art. 2364, c. 2 c.c. che prevede che l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

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