IVA
17 Settembre 2024
La Corte di Cassazione, in applicazione dei recenti principi della Corte UE, ha disapplicato le limitazioni in materia di Iva previste dalla disciplina delle società di comodo, prevedendo dunque la legittimità al credito maturato.
L’art. 30, c. 4 L. 724/1994, per le società assoggettate alla disciplina delle società di comodo, prevede che:
– l’eccedenza di credito Iva non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione;
– qualora per 3 periodi di imposta consecutivi la società non effettui operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori alle percentuali previste dalla disciplina medesima, il credito Iva maturato non è ulteriormente riportabile ai periodi d’imposta successivi.
La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 24416/2024 e 24442/2024, ha affrontato il tema del diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al rimborso Iva richiesto da società assoggettate alla disciplina delle società di comodo.
I giudici di legittimità, richiamando i principi a cui di recente era giunta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-341/2022), hanno innanzitutto affermato che l’art. 9, par. 1 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comunitario dell’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo Iva al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’Iva medesima, nonostante il valore economico delle operazioni attive non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale.