Revisione e controllo
09 Maggio 2025
La funzione del controllo societario prevede 2 possibili figure: il collegio sindacale e il revisore legale dei conti. Tali organi hanno funzioni e prerogative differenziate, che mirano essenzialmente a garantire che la società controllata operi nel pieno rispetto della normativa vigente.
In via preliminare si ricorda che il collegio sindacale è un organo di controllo interno, tipico delle società di capitali e, segnatamente, delle società per azioni (obbligate sempre, per legge, a istituirlo) e, in alcuni casi, ossia superati determinati limiti dimensionali, delle società a responsabilità limitata.
Le funzioni fondamentali del collegio sindacale sono sintetizzabili come segue:
– controllo di legalità, che si attua verificando che l’organo amministrativo operi in osservanza della legge, dello statuto e, più in generale, dei principi di corretta amministrazione;
– vigilanza sulla gestione, che impatta ancora sul modus operandi degli amministratori e sull’adeguatezza della struttura organizzativa;
– controllo contabile (se non affidato a un revisore legale esterno), che consiste nella verifica sia della regolare tenuta della contabilità sia del rispetto dei principi che disciplinano la corretta redazione del bilancio.
Il collegio sindacale può essere composto da 3 o 5 sindaci effettivi e 2 supplenti o avere struttura monocratica. La nomina spetta comunque all’assemblea dei soci.