IVA
24 Aprile 2025
La nuova formulazione operata dal decreto di riforma delle sanzioni innova quanto in precedenza previsto per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di fattura irregolare.
L’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997, nel suo testo in vigore fino al 28.06.2024, prevedeva che il cessionario o committente, che avesse acquistato beni o servizi senza aver ricevuto la fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, venisse punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non avesse provveduto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) in caso di mancata ricezione della fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare con le indicazioni prescritte dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) in caso di ricezione di una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. In sintesi, la regolarizzazione, al fine di evitare la sanzione, implicava che il cessionario dovesse versare l’Iva ed emettere autofattura elettronica con codice documento TD20.
Con la riforma del sistema sanzionatorio, l’art. 2 D.Lgs. 87/2024 ha modificato, dal 29.06.2024, l’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997. Secondo le nuove disposizioni, oltre alla riduzione della sanzione amministrativa dal 100% al 70%, in caso di mancata regolarizzazione, la procedura per sanare l’irregolarità non prevede più il versamento dell’Iva a carico del cessionario o committente ed inoltre è prevista una modifica della tempistica per la regolarizzazione.
Sia nel caso di mancata emissione della fattura che in caso di fattura irregolare, il cliente è tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni, da calcolare a partire dal termine entro il quale doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È il caso di segnalare che, a far data dal 1.04.2025, la regolarizzazione cambia anche dal punto di vista pratico, in quanto non è più prevista l’autofattura con codice TD20, ma la presentazione di una nuova comunicazione con codice TD29, come indicato nell’ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche.
Infine, il novellato c. 8 dell’art. 6 del citato decreto prevede l’esclusione dall’obbligo a carico del cessionario/committente di qualsiasi controllo riguardo alla valutazione giuridica compiuta dall’emittente, riferita a titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione derivati da un requisito soggettivo dell’emittente non direttamente verificabile. Con questa novità, si è voluto adeguare il testo della norma alla consolidata giurisprudenza della Cassazione che tende a limitare il controllo del cessionario alla formale regolarità della fattura.