IVA
08 Maggio 2025
I soggetti passivi Iva possono correggere o integrare i dati errati o omessi della dichiarazione annuale Iva.
Il 30.04.2025 è scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2025. In caso di errori o omissioni, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
In caso di dichiarazione integrativa, occorre compilare l’apposita casella presente nel frontespizio del modello indicando:
– il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, c. 6-bis D.P.R. 22.07.1998, n. 322, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori o omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso;
– il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, cc. 634-636 L. 23.12.2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e del ravvedimento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori o omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, oppure utilizzato in compensazione, ovvero, sempreché ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9, chiesto a rimborso (art. 8, c. 6-ter D.P.R. 322/1998).
L’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9, ovvero può essere utilizzato in compensazione; in quest’ultimo caso, lo stesso potrà essere utilizzato in F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Si ricorda, infine, che sono considerate valide anche le dichiarazioni tardive, presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza (29.07), fatta salva l’applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 5 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471) pari al 120% dell’ammontare del tributo dovuto, per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (ravvedibile).