Diritto del lavoro e legislazione sociale

04 Maggio 2021

Agenti, i termini di richiesta dell’indennità di fine rapporto

La situazione quando il rapporto si interrompe per causa dell'azienda.

Requisiti e condizioni – Secondo quanto stabilito dall’art. 1751, C.C. introdotto dal D.Lgs. 303/1991, all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono 2 condizioni, e cioè:

  • l’agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità, tuttavia, non è dovuta:

  • quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Misura – L’art. 1751, c. 3 C.C. individua un tetto massimo d’importo dell’indennità che “non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”: in ogni caso, la concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

Al riguardo la Corte di Giustizia Europea con sentenza 23.03.2006, causa C-465/04, ha affermato che l’indennità di cessazione del rapporto non può essere sostituita, in applicazione dell’accordo economico collettivo, da un’indennità determinata secondo parametri diversi da quelli fissati da tale direttiva, a meno che non venga provato che l’applicazione dell’accordo garantisca comunque all’agente un trattamento che preveda la corresponsione di un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione del dettame comunitario.

Decadenza – L’art. 1751, c. 5 C.C. prevede che l’agente decade dal diritto all’indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti; l’indennità è comunque dovuta se il rapporto cessa per morte dell’agente.

Allo stesso modo, anche per le altre indennità quali l’indennità suppletiva di clientela, indennità FIRR, ovvero indennità meritocratica, l’agente decade nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto. Questa è la tesi maggioritaria espressa dagli orientamenti dei giudici di legittimità (sent. 17.04.2013, n. 9348) anche se non mancano orientamenti contrari (Corte di Cassazione, sent. 5.08.2011, n. 17057).

Prescrizione – Secondo la tesi dottrinale più accreditata, il diritto di richiedere l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia si prescrive nel termine di 10 anni, prescrizione ordinaria, dalla cessazione del rapporto. La richiesta, formulata dall’agente di commercio in forma scritta e inoltrata alla ditta preponente mediante atti aventi data certa, deve contenere la richiesta della liquidazione delle indennità di fine rapporto, con esplicita indicazione di volere, in mancanza, tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.

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