A decorrere dal 1.03.2022, il D.Lgs. 29.12.2021, n. 230 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Inps, con il messaggio 1714/2022, ha fornito alcune precisazioni in merito alla disciplina dell’assegno.
Innanzitutto, per il riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL e i redditi derivanti da lavoro agricolo, sia autonomo che da bracciante.
Inoltre, per il riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo). Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’Assegno unico.
In caso di genitori separati, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se, da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti, risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
L’Assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: