Revisione e controllo

17 Giugno 2021

Codice della Crisi e norme di comportamento dei sindaci

I nuovi doveri di vigilanza disposti dalla norma nei confronti dell'impresa.

L’art. 14, D.Lgs. 14/2019 stabilisce che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione deve essere motivata, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo societari informano, senza indugio, l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407 C.C. quanto all’obbligo di segretezza.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni, successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

È opportuno precisare che, in sede di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), la L. 77/2020 ha nuovamente modificato l’art. 379, c. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Infatti, la novella prevede che le società interessate possano provvedere alle prime nomine degli organi di controllo interni entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 e non, come previsto in precedenza, entro l’esercizio 2019.

Ogni volta in cui il collegio sindacale, anche a seguito dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, oppure a seguito delle informazioni ottenute a seguito delle relazioni effettuate dall’organo di amministrazione, almeno semestralmente, ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale è opportuno che:

  • verifichi il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione della continuità aziendale;
  • prenda atto dell’esistenza dei presupposti e delle circostanze che hanno generato la perdita della continuità;
  • chieda informazioni e chiarimenti all’organo di amministrazione;
  • chieda all’organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale;
  • vigili sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo di amministrazione, sollecitando il rispetto di tempi di attuazione delle azioni da quest’ultimo individuate per il ripristino della continuità aziendale.

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