Procedure concorsuali

26 Novembre 2020

Creditori sociali insoddisfatti dopo l'estinzione

Secondo una recente sentenza della Cassazione, qualora i soci nulla abbiano percepito in base al bilancio finale di liquidazione, non sono tenuti a rispondere di alcun debito della società, neppure di natura tributaria.

Con la riforma del diritto societario entrata in vigore dal gennaio 2004, l’art. 2495 C.C. ha sostituito il previgente art. 2456 C.C. Il legislatore, con l’affermazione “ferma restando l’estinzione della società”, ha voluto imprimere alla nuova norma, al comma 2, un principio secondo cui la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, determina la sua estinzione. In questo modo, si è cercato di definire il momento dal quale una società di capitali può essere considerata estinta.

Ante riforma societaria si erano formare due correnti: chi riteneva che l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società ne determinasse la contestuale estinzione, anche per i rapporti pendenti nei confronti di terzi; e chi invece riteneva che l’estinzione potesse verificarsi soltanto nel momento in cui, avvenuta l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società, fossero stati definiti tutti gli eventuali rapporti giuridici ancora esistenti, nei quali la società cancellata fosse una parte coinvolta.

L’art. 2495 C.C. stabilisce che “ferma restando l’estinzione della società”, gli eventuali creditori insoddisfatti dopo la cancellazione potranno avviare una causa nei confronti dei soci, qualora abbiano percepito qualche somma in base al bilancio finale di liquidazione, nei limiti di quanto incassato. Tale azione è possibile in base al fenomeno successorio, secondo cui i debiti della società, alla sua estinzione, si trasferiscono in capo ai soci. I creditori sociali potranno agire giudizialmente anche nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento dei crediti sia dovuto a dolo o colpa; per esempio, nel caso di distrazione dell’attivo da parte dei medesimi liquidatori, oppure per un mancato incasso di un credito della società per negligenza/imperizia, essendo invece facilmente recuperabile, oppure ancora quando nel bilancio finale di liquidazione risulti un attivo sufficiente per soddisfare il proprio credito, ma viene distribuito ai soci.

Particolare non trascurabile, l’onere della prova grava in capo ai creditori. L’art.2495 C.C., pur attribuendo ai liquidatori l’onere di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese dopo l’avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, nulla dispone in merito al termine entro cui deve essere effettuata tale procedura, neppure con espressioni quali “senza indugio”, “tempestivamente”, utilizzate in altri casi dal legislatore. Essendo tenuti i liquidatori a una diligenza qualificata, si ritiene che debbano espletare tale adempimento entro un tempo ragionevole dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, quindi senza indugio. I liquidatori devono rispettare il principio della par condicio creditorum anche se non ci si trova ancora nella fase fallimentare. Nel caso in cui, dalle risultanze del bilancio finale di liquidazione, la massa attiva non sia sufficiente per pagare interamente tutti i debiti, i creditori sociali insoddisfatti potranno agire nei confronti dei liquidatori che, procurando loro danno, non si siano attenuti a tale principio di par condicio.

Il creditore sarà tenuto a fornire la prova del danno subìto in conseguenza del comportamento contestato al liquidatore, nonché del pregiudizio patito; nel caso specifico, si tratta di responsabilità extracontrattuale del liquidatore. Ne consegue che la relativa azione del creditore sociale si prescrive entro il termine quinquennale di cui all’art.2949 C.C. così come per gli amministratori, a partire dalla data di iscrizione della cancellazione della società nel Registro delle Imprese.

La Cassazione Civile, Sezione Quinta (ordinanza 31.10.2018, n. 733) si è occupata della sorte di debiti tributari di una Srl cancellata dal Registro delle Imprese e della responsabilità derivante in capo ai soci. Dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale nel giudizio di secondo grado, era emerso che i soci non avevano incassato alcunché dal bilancio finale di liquidazione, pertanto la Cassazione ha sancito che “essi non sono tenuti a rispondere dei debiti dell’ente collettivo, neppure se di natura tributaria”.

In procinto di fine anno, periodo di decisioni, occorrerà quindi valutare con i liquidatori di società clienti di studio, il bilancio finale di liquidazione da depositare, in base alle risultanze della fase liquidatoria, al fine di evitare spiacevoli contenziosi con i creditori sociali.

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