Società e contratti

08 Aprile 2021

Da società di capitali a società di persone. E ritorno

La trasformazione: una scelta da valutare per il contenimento dei costi amministrativi, tenendo conto di tutti gli aspetti giuridici e fiscali che ne conseguono.

Con il perdurare delle chiusure di parecchie attività economiche, è molto probabile che alcune società clienti di studio, al fine di contenere i costi amministrativi/consulenziali, a breve termine valutino la necessità di ridimensionare la struttura societaria. Parliamo della c.d. “trasformazione regressiva”, ossia della trasformazione da società di capitali a società di persone; la relativa disciplina è intervenuta con la riforma societaria (D.Lgs. 6/2003), anche se era già ammessa prima. L’art. 2500-sexies C.C. è la norma che prevede tale “operazione straordinaria” stabilendo, al c. 1, che è adottata con le maggioranze stabilite per le modifiche statutarie, richiedendo comunque il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata.

La prescrizione esclude, pertanto, i soli soci (nel caso di trasformazione in società semplice) che beneficeranno del patto di limitazione della responsabilità, oppure (nel caso di trasformazione in Sas) che assumeranno la veste giuridica di soci accomandanti, poiché tutti gli altri soci nella trasformazione regressiva assumono necessariamente la responsabilità illimitata. Il consenso potrà essere prestato prima, durante o dopo l’assemblea che delibera l’operazione. Terminata la fase assembleare, il socio assente o dissenziente potrà prestare il consenso all’assunzione della responsabilità illimitata, oppure non prestarlo, impedendo così il perfezionamento dell’operazione. Dunque, al socio assente o dissenziente, viene riconosciuto un vero e proprio diritto di veto, tale da decidere la sorte dell’operazione.

Per quanto riguarda le Srl, la delibera assembleare di trasformazione regressiva avviene con un quorum costitutivo, oltre che deliberativo, prevedendo almeno la metà del capitale sociale (derogabile). La tassazione delle trasformazioni societarie (sia progressiva, sia regressiva) è regolata dall’art. 170 del Tuir; secondo detta norma, le operazioni di trasformazione godono della neutralità fiscale; in pratica, il mutamento giuridico (da società di persone a società di capitali e viceversa) non genera reddito imponibile, pur lasciando invariati i rapporti giuridici esterni, compresi quelli tributari. Da ciò si evince che la norma ha lo scopo di garantire la continuità dei valori dei beni dell’impresa.

Nel caso di trasformazione regressiva, le riserve formate da utili (escluse, quindi, quelle di capitale di cui all’art. 47 del Tuir) seguiranno la disciplina prevista per gli utili derivanti da società di persone, di cui all’art. 5 del Tuir. In particolare, sarà previsto un diverso trattamento fiscale, in presenza o meno di una loro evidenziazione nel bilancio della società di persone, risultante dall’operazione di trasformazione, con la previsione dei seguenti 2 casi:

• se non sono evidenziate oppure se sono iscritte, senza l’indicazione della loro origine, devono essere imputate ai soci, per trasparenza, nel periodo successivo alla trasformazione;

• se sono evidenziate nel bilancio della società di persone, concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, soltanto nel periodo della relativa distribuzione, oppure in caso di utilizzo delle stesse, per finalità diverse dalla copertura delle perdite di esercizio.

Nel caso in cui la trasformazione in società di persone provenga da una società di capitali, che abbia esercitato l’opzione per il regime di trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 del Tuir, le eventuali riserve formate nel periodo di applicazione di tale opzione dovranno essere iscritte, post-trasformazione, nella contabilità della società di persone trasformata, con l’indicazione della relativa origine: solo in questo modo, le riserve non saranno assoggettate a imposizione in capo ai soci al momento della relativa distribuzione.

Nell’ipotesi di trasformazione da società di capitali a società di persone in contabilità semplificata, stante l’impossibilità di evidenziare le riserve tra le voci di patrimonio netto, le stesse concorreranno a formare il reddito imponibile nel primo periodo, post-trasformazione.

La tassazione delle riserve di utili “ante trasformazione” comporta la tassazione in capo ai soci, assimilandola a una distribuzione di “dividendi”.

Sarà quindi necessaria una consulenza societaria extracontrattuale, con attenta valutazione delle singole posizioni reddituali e personali dei soci, oltre che un affiancamento del cliente di studio per riorganizzare l’assetto amministrativo.

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