Amministrazione e bilancio

17 Settembre 2020

Deposito del bilancio non approvato e altri casi particolari

Funzioni e responsabilità degli amministratori e sindaci. Secondo la giurisprudenza, in mancanza dell'adempimento, l’imprenditore potrà produrre altra documentazione contabile o fiscale per dimostrare di non aver superato le soglie di non fallibilità.

Giunti a settembre, quasi tutte le società hanno approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019, tra l’altro con la possibilità di differire l’approvazione entro il termine dei 180 giorni, anziché i 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, in base all’art. 106 D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, in vigore dal 17.03.2020), indipendentemente dalle previsioni statutarie. Ciò ha comportato che la maggior parte dei bilanci, tra l’assemblea di prima convocazione da tenersi entro il 28.06.2020 e la seconda convocazione (se la data non è indicata nell’avviso di prima convocazione, deve tenersi entro i 30 giorni successivi), sono stati approvati entro agosto 2020 (vedasi anche la nota del Mise 29.04.2014, n. 72265, e la recente circolare del Mise 15.04.2020, n. 3723/C).

Secondo l’art. 2631 C.C, “gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 ad euro 6.197,00”. Tale sanzione amministrativa è aumentata di un terzo, in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Nonostante l’obbligo previsto dalla legge o dallo statuto sociale, può accadere che l’assemblea non riesca a deliberare per l’approvazione del bilancio, ad esempio, per mancanza del quorum costitutivo o per dissidio tra i soci. In questi casi gli amministratori non possono certamente essere sanzionati per il mancato deposito del bilancio, ma non possono disinteressarsi della situazione che si è venuta a creare tra i soci. Sarà interesse dell’amministratore (anche se ciò si verifica in casi rari) richiedere ai soci di poter depositare il progetto di bilancio non approvato, oltre che il verbale dell’assemblea andata deserta o che, comunque, non abbia approvato il bilancio; in questo caso, il progetto di bilancio depositato risulterà non approvato e avrà il medesimo valore di una situazione patrimoniale; ciò, al fine di evitare potenziali revoche poiché la giurisprudenza, in caso di mancato deposito del bilancio, a seguito della mancata approvazione da parte dell’assemblea, ritiene che la sanzione di cui all’art. 2630 C.C. non possa essere comminata.

In assenza di approvazione del bilancio d’esercizio, permane l’obbligo della dichiarazione dei redditi: in questi casi, l’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001 impone comunque il versamento dell’IRES a saldo. Gli amministratori restano solidalmente responsabili, nel caso in cui non abbiano adeguatamente vigilato sulla gestione aziendale e, qualora fossero a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano, per impedirne il compimento o eliminare o limitare le conseguenze dannose derivanti. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a chi, immune da colpa, abbia fatto annotare senza indugio il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (o libro verbali degli amministratori, nel caso di nomina di due o più amministratori), dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Qualora sia stato nominato l’organo di controllo, anche i sindaci incorrono nella medesima responsabilità degli amministratori. Nel caso in cui non procedano alla convocazione dell’assemblea né gli amministratori, né i sindaci, la convocazione può essere richiesta direttamente dai soci, nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale, fino a richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria ex art. 2367 C.C.

Una particolare rilevanza relativa al mancato deposito del bilancio d’esercizio viene assunta in sedi specifiche, tra cui quella fallimentare, poiché dagli elementi del bilancio depositato sono desumibili i limiti fissati dalla legge che, qualora non superati, permettono alla società di non fallire. Anche in assenza di bilanci depositati al Registro delle Imprese, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di non fallibilità, la Corte di Cassazione Civile, sez. I, 8.11.2018, n. 4245/19, così recita: “il mancato deposito dei bilanci potrà semmai rilevare come indizio di una non particolare attendibilità dei bilanci presentati in quanto frutto espresso di un certo indice di disordine organizzativo dell’impresa che pure li viene a produrre”. Il giudice potrà non tener conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova per la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. Nel caso in cui il giudice ritenga i bilanci inattendibili, l’imprenditore potrà dimostrare di possedere i requisiti di non fallibilità producendo altri documenti, tra cui le schede contabili, le situazioni contabili di fine esercizio, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri Iva e le dichiarazioni fiscali, che saranno poi valutati dal giudice.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits