Altre imposte indirette e altri tributi

13 Gennaio 2022

Donazione diretta e indiretta

Il bonifico bancario senza l’intervento di un notaio, salvo sia di modico valore, può rendere nulla l'operazione.

La donazione è un contratto con il quale un soggetto (c.d. donante) trasferisce un proprio diritto (ad esempio, la proprietà di un immobile o di una somma di denaro) a un altro soggetto (c.d. donatario), oppure assume verso quest’ultimo un’obbligazione per uno spirito di liberalità, senza ricevere una controprestazione, facendo scaturire l’incremento della sfera giuridica del donatario, a scapito della sfera giuridica del donante. Il Codice Civile prevede la nullità della donazione se non stipulata per atto pubblico e il necessario intervento del notaio in presenza di 2 testimoni; pertanto, senza rogito notarile, nessun diritto è trasferito e nessun obbligo è assunto.

Nella quotidianità dei vincoli familiari o affettivi, è ricorrente l’intento di un soggetto di voler beneficiare un altro soggetto, senza ricevere nulla in cambio; ciò avviene anche mediante modalità diverse, rispetto alle donazioni formali. Si pensi al caso del padre che paga un prezzo dovuto dal figlio, oppure un debito contratto dal figlio, oppure al nonno che versa una somma di un certo valore sul conto corrente del nipote. Innanzitutto, occorre fare una macro-distinzione tra:

  • donazione diretta;
  • donazione indiretta.

L’art. 769 c.c. individua l’ipotesi della donazione diretta, ossia del contratto stipulato dal donante direttamente a favore del donatario. Per la stipula di questo tipo di contratto dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge in materia di donazione, prima fra tutte quella contenuta nell’art. 782 c.c., che richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.

Con la donazione indiretta (o liberalità non donativa), il donante ottiene il risultato del contratto di donazione, ponendo in essere un negozio che ha una propria causa, diversa da quella della donazione diretta, ma che, concretamente, produce anche un vantaggio patrimoniale a favore del beneficiario, senza un corrispondente conseguimento di utilità a favore del disponente, il quale agisce senza costrizione alcuna. Si parla di donazione indiretta, proprio per la ragione che si giunge al medesimo effetto di una donazione (ossia l’impoverimento del donante e l’arricchimento del beneficiario), non direttamente, attraverso un contratto stipulato con l’intervento del notaio, ma appunto indirettamente, ossia attraverso un percorso che conduce al medesimo risultato.

Alla donazione indiretta non si applicano le regole formali della donazione vera e propria e, cioè la regola dell’atto pubblico in presenza di 2 testimoni, determinando così la validità della donazione indiretta anche senza atto notarile; tuttavia si applicano le regole sostanziali che il Codice Civile detta per la donazione vera e propria.

Un esempio diffuso di donazione indiretta è rappresentato dal contratto di compravendita di un immobile, con il pagamento del prezzo da parte di un terzo; la donazione di un immobile è un atto solenne e deve essere quindi redatto a pena di nullità da un notaio, sotto forma di atto pubblico e con la presenza necessaria di almeno 2 testimoni (art. 48 Legge notarile n. 89/1913). Al momento della donazione è necessario che le stesse parti dichiarino se ci sono state altre donazioni tra di loro e il valore delle stesse. Per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi, è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la donazione di denaro dal padre al figlio, oppure il pagamento del relativo prezzo, da parte del padre, per l’acquisto di una casa).

Pertanto, il problema di giustificare la dotazione finanziaria di un determinato soggetto nell’acquisto di un immobile, è risolvibile con una facilità disarmante, mediante una semplice dichiarazione dell’acquirente stesso (suffragata con documenti probatori) di aver ricevuto la provvista di denaro per donazione da altri (ad esempio, da un genitore), oppure mediante l’intervento, all’atto di acquisto, del donante stesso, per dichiarare di essere lì presente al fine di fornire la provvista: all’Erario basterà il prelievo (alternativamente imposta di registro o Iva) effettuato sul trasferimento immobiliare.

La donazione di immobile si conclude con il semplice accordo delle parti, senza la necessità che il bene venga consegnato al beneficiario e si ritiene perfezionata solo nel momento in cui avviene l’accettazione del donatario; quindi, finché l’accettazione non viene notificata al donante, è possibile revocare la donazione dell’immobile (art. 782 c.c.).

Con la sentenza 27.07.2017, n. 18725, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dato un importante contributo all’individuazione della linea di demarcazione tra donazione diretta e donazione indiretta. La vicenda riguarda un trasferimento di ingenti valori mobiliari, depositati su conto bancario a favore di un terzo in virtù di un ordine impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione bancaria. La pronuncia della Suprema Corte è stata favorevole alla parte attrice, quale figlia del de cujus, la quale sosteneva la tesi secondo cui la liberalità attuata a mezzo bonifico non è una donazione indiretta, ma una donazione diretta, che richiede la forma dell’atto pubblico, a pena di nullità.

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