Procedure concorsuali

31 Agosto 2022

Fallimento di start-up innovative

La start up innovativa non è assoggettabile a fallimento per un periodo di 5 anni. La Suprema Corte chiarisce la decorrenza del predetto termine dal momento della effettiva costituzione societaria e non dall’iscrizione nel Registro speciale delle Imprese.

Il D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012) contiene nella sez. IX un’organica disciplina dell’impresa start-up innovativa, definita dall’art. 25 come la “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” che è in possesso di determinati requisiti (così come integrati e modificati dai D.L. 76/2013, D.L. 3/2015 e D.L 50/2017).

Requisiti – Sotto il profilo sostanziale, affinché una società possa essere qualificata come start-up innovativa e beneficiare della disciplina prevista, è necessario che essa: 1) sia stata costituita e svolga la propria attività di impresa da non più di 60 mesi, 2) abbia in Italia la propria sede legale; 3) a partire dal 2° anno di attività abbia un totale del valore annuo della produzione non superiore a 5 milioni; 4) non abbia distribuito utili dall’anno della costituzione, né li distribuisca per tutta la durata del regime agevolato; 5) abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 6) non sia costituita per effetto di cessione d’azienda, o di ramo aziendale, o di scissione, o di fusione; 7) possegga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • sostenimento di spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior dato fra costo e valore totale della produzione;
  • impiego di forza lavoro per almeno 1/3 in possesso di dottorato di ricerca, laurea, ovvero per 2/3 di dipendenti che siano in possesso di laurea magistrale;
  • titolarità di una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, o una nuova varietà vegetale, ovvero dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Per beneficiare della disciplina prevista, la star-up deve essere iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e attestare il mantenimento dei requisiti previsti con dichiarazione periodica annuale.

Le finalità dell’intervento legislativo sono quelle di favorire lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, mediante creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione in modo da attrarre talenti, attribuendo un regime di favore che include agevolazioni di carattere fiscale, contributivo, societario e concorsuale.

In particolare l’art. 31 D.L. 179/2012 prevede che la start up non sia soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti per la composizione della crisi, da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio, con la conseguenza che in caso di insolvenza non è possibile dichiararne il fallimento.

Tale regime di favore è però circoscritto nel tempo, ai sensi dell’art. 25 D.L. 179/2012, infatti la start-up deve essere costituita da non più di 5 anni, decorsi i quali la stessa perderà la disciplina di favore, con la precisazione (come chiarito da Cass. 2.08.2022, n.23980) che tale periodo decorrerà dall’effettiva costituzione della società e non dalla data di deposito della domanda e dell’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle star-up innovative al Registro delle Imprese.

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