Imposte dirette

24 Settembre 2020

Fiscalità del risarcimento danni, anche assicurativo

Danno emergente e lucro cessante: prima di considerare definitiva una dichiarazione dei redditi, sarebbe opportuno approfondire la presenza di eventuali risarcimenti incassati nel corso del 2019 ed esaminare la documentazione, per evitare recuperi a tassazione con sanzioni.

Giunti a settembre, negli studi parecchie dichiarazioni dei redditi non sono ancora state completate a causa degli adempimenti Covid-19. Tra i documenti da considerare, spiccano quelli riferibili a risarcimenti incassati dal cliente, compresi quelli assicurativi. Solo alcuni risarcimenti sono soggetti a tassazione, mentre altri non devono confluire nella dichiarazione dei redditi della persona fisica.

a) danni patrimoniali: sono le perdite che incidono sulla sfera reddituale ed economica del danneggiato; per esempio, nel caso di un incidente stradale, i danni patrimoniali sono rappresentati da tutti i costi e le spese sostenute dal danneggiato per far fronte al sinistro, all’inadempimento o all’illecito subìto (riparazione dell’auto, spese di trasporto, carro attrezzi, spese mediche ecc.); a questi, si sommano anche tutti i mancati guadagni, sia presenti, sia futuri, che il soggetto non percepirà a causa dell’evento dannoso, ad esempio, per le lesioni riportate nell’incidente;

b) danni non patrimoniali: disciplinati dall’art. 2059 C.C., sono intesi come lesione psicofisica della persona, tra cui quella relativa alla salute. Pur avendo natura unitaria ed omnicomprensiva, possono essere suddivisi in sottocategorie al fine di determinare l’importo del risarcimento: 1) danno biologico, con il quale si intende la lesione psicofisica alla persona; 2) danno morale, che esprime le sofferenze interiori patite dal soggetto, determinate da turbamenti, angoscia, ecc.; 3) danno esistenziale, determinato dal peggioramento della qualità di vita del soggetto nelle azioni quotidiane e nelle relazioni sociali. Questo tipo di danni è risarcibile, a prescindere dalle conseguenze che possono incidere sulla capacità di produrre reddito del danneggiato.

Ai fini Irpef, le somme incassate a titolo di risarcimento di danni patrimoniali si devono ulteriormente distinguere tra: 1) danno emergente, che esprime tutte le perdite che intaccano il patrimonio del soggetto che è stato danneggiato: in ambito sanitario, la perdita da chance di sopravvivenza a causa di un errore del medico o della struttura sanitaria è un danno emergente. Tali somme non hanno natura reddituale e non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi; 2) lucro cessante, che consiste nei mancati guadagni/profitti sia presenti, sia futuri, che il soggetto non avrà più a causa dell’incidente o dell’illecito, ma che presumibilmente avrebbe conseguito in assenza del fatto dannoso. Un esempio di lucro cessante è la diaria prevista in alcune polizze infortuni, con cui viene risarcito il professionista che, a causa dell’incidente stradale, è costretto ad assentarsi dallo studio per un certo periodo, con appuntamenti e potenziali incarichi professionali sfumati. La norma di riferimento è l’art. 6, c. 2 del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 6.02.2020, n. 27, pur non riguardando il caso di un risarcimento assicurativo, è intervenuta a chiarire che, per il c.d. danno emergente, le somme corrisposte non saranno soggette a tassazione. Avendo probabilmente più tempo per definire le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2019 (fino al 30.10 con maggiorazione dello 0,80%, secondo anticipazioni del Mef), sarà opportuno chiedere al cliente la documentazione relativa alla liquidazione di un danno, qualora si tratti di incidente, infortunio e illecito, così da dichiarare le somme soggette a Irpef.

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