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Imposte e tasse

Fondo perequativo, l’incertezza sui termini frena le correzioni delle dichiarazioni già presentate

  • La mancata proroga del termine del 30.09.2021 per l’invio delle dichiarazioni, finalizzato a non perdere la possibilità di presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto “perequativo” (art. 1, c. 24 D.L. 73/2021 e D.p.c.m. 7.09.2021), pone più di un problema applicativo sia in caso di errori che di periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.
  • Infatti, la necessità di anticipare il termine di invio ha costretto gli studi professionali a dover operare in condizioni molto particolari, e non è difficile immaginare che in alcuni casi ci si renda conto di dover intervenire per correggere quanto già trasmesso. Non è nemmeno da scartare l’ipotesi che siano stati volutamente lasciati in bianco o in bozza alcuni quadri o righi contenenti dati meramente informativi, tali da non influenzare la determinazione del reddito imponibile e dell’imposta, ripromettendosi di intervenire ex post. Questo sollecita interrogativi inediti, a cui solo l’Agenzia potrà dare una risposta ufficiale.
  • In sostanza la rettifica delle dichiarazioni è rischiosa se non è definita la scadenza ordinaria, soprattutto resta problematica la situazione dei soggetti con esercizi a cavallo.
  • Ad esempio, se il termine ordinario di presentazione venisse confermato nel 30.11, le correzioni operate entro tale data potranno essere effettuate con una dichiarazione “correttiva nei termini”. Se però il termine ordinario si considerasse spirato il 30.09 (Fondo perequativo), le dichiarazioni successive sarebbero da considerare “integrative”. 
  • Oppure si potrebbe creare un doppio binario per le correzioni: per i dati necessari alla definizione del Fondo perequativo occorrerebbe considerare la scadenza del 30.09, per gli altri dati potrebbe essere il 30.11. 
  • In attesa di chiarimenti, pare opportuno attendere per presentare le eventuali correzioni.
  • Inoltre, chi chiude il periodo d’imposta il 30.09 o il 31.10 (soggetti con esercizio a cavallo) non ha potuto rispettare la scadenza anticipata di presentazione della dichiarazione e quindi anche se avesse subito un danno economico a causa del Covid-19 non potrebbe godere del beneficio.

06/10/2021
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