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27 Settembre 2022

I codici tributo per i crediti energetici del 3° trimestre 2022

Istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti luce e gas relativi al 3° trimestre 2022.

La risoluzione 16.09.2022, 49/E ha istituito i codici tributo per poter utilizzare i crediti per energia elettrica e gas consumati nel 3° trimestre 2022.

Per quanto riguarda il 3° trimestre:

  • alle imprese non energivore/gasivore spetta:
    • un credito d’imposta del 15% della spesa per energia elettrica se i costi del 2° trimestre 2022 sono incrementati di oltre il 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019;
    • un credito d’imposta del 25% della spesa per il gas se il prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 è incrementato di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019;

  • alle imprese energivore/gasivore spetta:
    • un credito d’imposta del 25% della spesa per energia elettrica se i costi del 2° trimestre 2022 sono incrementati di oltre il 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019;
    • un credito d’imposta del 25% della spesa per il gas se il prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 è incrementato di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019.

I crediti possono essere utilizzati personalmente in compensazione dal beneficiario oppure possono essere ceduti a terzi, previa apposizione del visto di conformità al modello di comunicazione della cessione del credito da effettuare esclusivamente in via telematica.

I codici tributo introdotti per il 3° trimestre 2022 riguardano soltanto l’utilizzo diretto da parte dal beneficiario e sono distinti tra:

  • imprese energivore “6968” e gasivore “6969”;
  • imprese non energivore “6970” e non gasivore “6971”.

L’anno di riferimento è l’anno di sostenimento della spesa, quindi “2022”. I crediti possono essere utilizzati entro il 31.03.2023 (posticipato dal Decreto Aiuti-ter).

Non sono fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte dirette né dell’Irap, né ai fini del calcolo degli interessi passivi. Non si applica il limite di compensazione dei 2 milioni di euro per il 2022, né il limite dei 250.000 euro per il quadro RU, né il limite dei 200.000 euro nel triennio ai fini “de minimis”.

Anche per il 3° trimestre, come per il 2°, per le imprese non energivore c’è una facilitazione per il conteggio del credito: il contribuente che ha mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022, può richiedere (via PEC per esempio) allo stesso fornitore il calcolo del contributo spettante per il 3° trimestre (art. 6, c. 5 D.L. 115/2022).

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