Procedure concorsuali

08 Aprile 2021

Il programma di liquidazione nel Codice della crisi

Apposite sezioni in cui sono indicati separatamente i criteri e le modalità da seguire per i beni immobili, gli altri beni e la riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.

Tra i compiti principali del curatore rientra quello di predisporre il programma di liquidazione che si sostanzia nel preludio per la liquidazione delle attività ricavate nell’ambito della procedura. Tale programma deve prevedere e illustrare le modalità di cessione dei beni, dei crediti, l’eventuale esperimento di azioni revocatorie, cessione di marchi e brevetti, ecc. e si conclude con la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita. Deve essere predisposto entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e, in ogni caso, non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 231 del Codice della crisi stabilisce, tra l’altro, che il primo esperimento di vendita dei beni e l’avvio delle attività di recupero dei crediti deve avvenire entro i 12 mesi successivi all’apertura della procedura, mentre la liquidazione deve essere completata entro 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura medesima.

Qualora l’attività di liquidazione risulti manifestamente non conveniente, il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni. In tale circostanza, in deroga a quanto previsto dall’art. 150 del Codice, i creditori sono legittimati a esperire le azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore, ossia quei beni di cui quest’ultimo rientra in possesso all’esito della suddetta valutazione di convenienza esercitata dal curatore.

Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel programma è indicato, altresì, il termine entro il quale avrà inizio l’attività di liquidazione dell’attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro 12 mesi dall’apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a 7 anni dal giudice delegato. Quest’ultimo ha un ruolo rilevante, laddove: autorizza la sottoposizione del programma al comitato dei creditori, nonché i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato; ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore; dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile; può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati siano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile; può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita; ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione; provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita.

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