ETS ed Enti non commerciali

26 Ottobre 2020

Il Runts come concreto avvio della Riforma del Terzo settore

Il decreto istitutivo del Registro unico (D.M. Lavoro 106/2020) evidenzia complessità procedurali e una serie di aspetti da verificare in via preliminare.

Anzitutto, va sottolineato che l’iscrizione nel Runts ha effetto costitutivo, comporta l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS (art. 7, c. 1). I benefici sono essenzialmente di natura contabile (art. 13 e 87 del CTS) e fiscale, sia ai fini delle imposte dirette (decommercializzazione dell’attività ex 79, cc. 2, 3, 3-bis), che indirette (art. 82).

L’art. 82, c. 2, specifica, con riferimento agli enti espressamente elencati (APS, ODV, ente filantropico, società di mutuo soccorso, reti associative, ecc.), che “i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all’iscrizione in ciascuna della apposite sezioni del Runts”. Inoltre, per l’impresa sociale e le società di mutuo soccorso, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, è richiesta l’iscrizione nella sezione “Imprese sociali” del Registro delle Imprese. L’iscrizione al Registro, quindi, appare come la condicio sine qua non per godere non solo dei benefici generali degli ETS, ma anche di quelli specifici.

Il primo esercizio da fare, al momento della iscrizione al Runts, è stabilire in base all’attività svolta e al modello organizzativo adottato dall’ente, in quale sezione del Registro collocarsi. La sezione residuale “altri enti” ospiterà tutti gli ETS privi dei requisiti per rientrare all’interno di una delle categorie e vedrà la confluenza, per esempio, di molti enti che si trovano iscritti all’Anagrafe delle Onlus.

Un’attenzione del tutto speciale, poi, andrà rivolta alla tempistica di tale iscrizione, in particolare per ODV, APS e Onlus. Mentre per ODV e APS la trasmigrazione dagli attuali registri al Runts è automatica, per le Onlus l’iscrizione avviene dietro presentazione della domanda al Runts, che verificherà il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo all’ente.

Ai sensi dell’art. 34, c. 14, del Decreto istitutivo del Runts, in caso di mancata presentazione, entro il 31.03 dell’anno successivo al rilascio della autorizzazione della UE, della domanda di iscrizione ai sensi del c. 3, gli enti di cui al c. 1 (Onlus) hanno l’obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997.

Un altro punto è da considerare attentamente: la presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente. L’art. 8 del Decreto, c. 6, lett. q), in attuazione dell’art. 79, c. 5 del CTS, nella domanda di iscrizione al Runts prevede la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente. Questa disposizione va letta in connessione con quella speculare ma opposta, di cui all’art. 20, c. 1, lett. e), dove è prevista la comunicazione di “perdita della natura di ente non commerciale dell’ente”, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 79, c. 5-ter D.Lgs. 117/2017 “il mutamento della qualifica da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo di imposta in cui l’ente assume natura commerciale”.

A questo punto, conviene sottolineare da una parte la delicatezza della scelta iniziale dell’ETS non commerciale sulla base di presunzioni che sono per natura loro aleatorie, in presenza di una normativa (vedi art. 79) incerta, sia per quanto riguarda la determinazione della natura dell’attività, sia per la natura (commerciale o non commerciale) dell’ente; dall’altra parte, si dovrà considerare la difficoltà/impossibilità (per esempio, nel caso in cui l’ente sia in regime forfettario) di adempiere puntualmente al disposto dell’art. 79, c. 5-ter.

In questo contesto, non va dimenticato il disposto dell’art. 48, c. 5 del CTS: “Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori”. Per la relativa sanzione si fa riferimento all’art. 2630 C.C.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits