Altre imposte indirette e altri tributi

15 Settembre 2021

Imposta di bollo: nessun obbligo di denuncia per i funzionari pubblici

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a un interpello ove spiega che alle fatturePA, non in regola con l'imposta di bollo, non si applica la procedura di regolarizzazione forzata prevista dall'art.19 D.P.R. 642/1972.

Il 30.08.2021 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risposta ad un interpello (n. 570) che mette la parola fine su una delle (tante) preoccupazioni dei funzionari pubblici in tema di responsabilità propria per le inadempienze fiscali (o presunte tali) dei fornitori quando fatturano nei confronti della PA in cui prestano servizio.

Il tema è quello delle fatture elettroniche in cui gli emittenti, ricorrendone i presupposti (prestazioni esenti, escluse, ecc.), non indicano che è dovuta l’imposta di bollo (2,00 euro). Il classico dubbio che gli enti pubblici si sono posti dall’avvento della fattura elettronica verso le PA (il cui obbligo si è perfezionato il 31.05.2015) è quello dell’applicabilità o meno di una norma “antica”, l’art. 19 D.P.R. 642/1972, ove è stabilito che i funzionari pubblici “… non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti (…) devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti (…) per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente ufficio del registro (ora uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate) entro 30 giorni dalla data di ricevimento (…)”. L’inosservanza di tale obbligo, è bene ricordarlo, può comportare, a carico dei funzionari, la sanzione amministrativa da 100 a 200 euro, cosicché si tratta di questione tutt’altro che trascurabile.

Con la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate, che è il soggetto deputato a sanzionare, solleva dalla responsabilità i colleghi delle altre PA (enti locali, in particolare): i funzionari pubblici non devono attivare la procedura ex art. 19 D.P.R. 642/1972 per l’incontestabile motivo che è la stessa Agenzia a ricevere per prima, attraverso la piattaforma SdI, le fatture elettroniche, avendo così immediato riscontro della (eventuale) irregolarità.

Ad integrazione della disamina dell’Agenzia, si può evidenziare che alla fattura elettronica priva dell’indicazione relativa al bollo prevista nel campo 2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria non si applica l’art. 19, norma emanata quando i documenti elettronici non erano nemmeno concepiti e, ovviamente, prima della regolamentazione contenuta nell’art. 12-novies D.L. 34/2019, in quanto quest’ultima prevede che “Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente (vale a dire il potere dell’Agenzia delle Entrate di integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento del bollo), restano applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642”.

Orbene, anche volendo sostenere che, in forza di tale inciso, l’art. 19 resti applicabile, c’è da chiedersi in quale caso la PA destinataria della fattura possa essere a conoscenza di elementi sconosciuti all’Agenzia delle Entrate da cui scatterebbe la norma in questione.

Restando qui sull’argomento fatturaPA, si chiude il cerchio rammentando che l’assenza dell’indicazione sul bollo non può essere causa di rifiuto del documento (art. 2-bis D.M. 3.04.2013, n. 55, modificato dal D.M. 24.08.2020, n. 132).

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