Amministrazione e bilancio

01 Dicembre 2021

Iter e contabilizzazione della distribuzione di riserve

Le fasi dell'operazione alla luce delle presunzioni fiscali che governano la materia.

Con la chiusura dell’anno è possibile che i soci delle Srl decidano di distribuire le riserve. Al riguardo, in termini fiscali, l’art. 47, c. 1 Tuir stabilisce un ordine di distribuzione che deriva da una presunzione legale vincolante. Pertanto, indipendentemente dalla volontà dei soci espressa nelle delibere, il prelievo segue un ordine di priorità:

  1. utile d’esercizio;
  2. riserve di utili (eccetto se sono indisponibili, quali, per esempio, la riserva legale o le riserve in sospensione d’imposta);
  3. riserve di capitali.

Inoltre, in caso di partecipazione qualificata del socio persona fisica, occorre tenere a mente la differente tassazione del dividendo distribuito, sulla base dell’anno di formazione dell’utile. L’art. 1, cc. 999-1006 L. 205/2017 ha modificato la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche private, equiparandola alla tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate. Per gli utili prodotti dal 2018 la tassazione avviene nella misura della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, mentre i precedenti concorrono alla formazione del reddito complessivo della persona fisica nel limite del 40% (per gli utili prodotti fino al 2007), del 49,72% (per gli utili prodotti dal 2008 al 2016) e infine del 58,14% (per gli utili prodotti nel 2017).

Si è in presenza, quindi, di una duplice presunzione fiscale: una concernente l’ordine di distribuzione delle riserve, l’altra, disposta dall’art. 1, c. 4 D.M. 26.05.2017, che prevede la distribuzione delle riserve di utili formate con utili prodotti con regole non derogabili:

  • in primis, fino al 2007;
  • dal 2008 al 2016;
  • nel 2017;
  • infine, dal 2018.

Questo significa che prima di iniziare a distribuire dividendi, occorre verificare quali riserve utilizzare per prime, ai fini di una corretta tassazione in capo ai soci percettori.

Una volta effettuata questa considerazione, l’iter da seguire per registrare il verbale di distribuzione è il seguente:

  1. stampare il verbale sul libro delle decisioni dei soci (firmato);
  2. pagare, mediante modello F24, 232 euro (200 euro di imposta di registro + 2 marche da bollo da 16 euro), entro 20 giorni dalla data della delibera;
  3. compilare il modello 69 (firmato). A causa della pandemia, questi documenti sono trasmessi via PEC alla Direzione provinciale di riferimento (ad esempio per Mantova: dp.mantova@pce.agenziaentrate.it); al termine del periodo emergenziale si dovrà depositare fisicamente all’Agenzia delle Entrate l’atto in originale e la copia. Alla PEC sono allegati i seguenti documenti: pdf del verbale firmato e stampato sul libro; quietanza del modello F24; modello 69; dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  4. infine, se gli utili distribuiti sono erogati a soci con partecipazioni non qualificate o derivano da utili prodotti dal 2018 in poi, entro il giorno 16 del trimestre successivo alla distribuzione occorre versare la ritenuta d’imposta del 26%.

Dal punto di vista contabile, le scritture saranno le seguenti:

1) alla data della delibera di distribuzione di 10.000 euro:

Riserva straordinaria a Soci

…………………………..c/dividendi 10.000;

2) all’erogazione del dividendo (ipotizzando una partecipazione non qualificata del 20% e una qualificata dell’80% da utili pre 2018):

Soci c/dividendi a Diversi ……… 10.000

……….. a Banca c/c …………………9.480

…………………. a Debito per ritenute 520

3) al versamento della ritenuta del socio con partecipazione non qualificata:

Debito per ritenuta a Banca c/c …. 520

Successivamente occorrerà compilare la Cupe (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta), il modello 770 (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o meno: quadri SI e SK) e il prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi.

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