Imposte dirette

19 Agosto 2022

L'attribuzione delle ritenute nello studio associato

L’attribuzione del reddito e delle ritenute in trasparenza ai soci/associati e la loro possibilità di riattribuirle alla società/associazione: iter da seguire e indicazioni nei modelli dichiarativi dei 2 soggetti.

In sede di chiusura delle dichiarazioni dei redditi della società di persone/studi associati, il reddito generato dalla società di persone o dallo studio associato viene attribuito per trasparenza ai soci: pertanto la società/studio rilascerà ai propri soci una certificazione dove si evince appunto il reddito imputato al socio e le ritenute a lui attribuite secondo la sua quota di partecipazione agli utili.

Il socio/associato, se non utilizza tutte le ritenute per la sua dichiarazione dei redditi personale può decidere, come ogni anno, di riattribuire le ritenute allo studio/società, per compensare per esempio l’IRAP. Si ricorda che per gli studi associati, a differenza dei singoli professionisti, è ancora dovuta l’IRAP anche per l’esercizio 2022 (e successivi), quindi mentre il singolo professionista potrà evitare di versare gli acconti IRAP 2022, lo studio associato non potrà avvalersi di questo esonero.

La restituzione o meglio riattribuzione delle ritenute allo studio/società, deve seguire un iter in 3 passaggi.

  • Preventivo ed esplicito assenso del socio/associato alla riattribuzione. Prima dell’utilizzo in compensazione da parte dello società/associazione, è necessario questo assenso da redigere con atto avente data certa (per esempio, attraverso la PEC). L’assenso può essere generale, ossia fino a espressa revoca per tutte le dichiarazioni a venire, oppure puntuale per la dichiarazione dell’anno X.
  • Indicazione nella dichiarazione dei redditi del socio/associato (rigo RN33, colonna 3) dell’importo delle ritenute che si intende riattribuire.
  • Indicazione nella dichiarazione della società/studio (quadro RO, casella 12) in relazione al socio che intende effettuare la riattribuzione, dell’importo delle ritenute riattribuite. Nel quadro RN 1 o 2 o 3, colonna 2 saranno presenti tutte le ritenute della società. Nel quadro RX51 invece andrà indicato l’importo delle ritenute ricevute nell’anno precedente (colonna 1) e l’importo utilizzato (colonna 2), mentre nella colonna 3 l’importo ricevuto quest’anno (2021) e in colonna 4 quello che si intende chiedere a rimborso o in colonna 5 quello che si intende utilizzare in compensazione

Si ricorda che tale possibilità discende dalla circolare 56/E/2009, che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 22 c.1 del Tuir, concedendo che le ritenute subite dalla società/associazione, dopo esser state trasferite ai soci e da questi utilizzate, per la residua parte possano essere riattribuite alla società/associazione.

Ai sensi dell’art.5 del Tuir, i redditi di società semplici, SNC, SAS e associazioni sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e appunto, ai sensi dell’art. 22 cit., le ritenute della società/associazione vengono riportate pro quota ai soci/associati. La possibilità di restituire le ritenute alla società è prerogativa esclusiva di ogni singolo socio: pertanto, se uno effettua la riattribuzione, non è necessario che venga effettuata anche dagli altri soci.

Una volta effettuata la riattribuzione la stessa ha carattere permanente, ossia non sarà più possibile poi ritrasferirle al socio/associato.

Il codice tributo che dovrà utilizzare la società/associazione per il credito da ritenute riattribuite è 6830 e quale anno di riferimento nel caso di quest’anno: 2021.

Infine, giova ricordare che per utilizzare crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro è necessario presentare la dichiarazione dei redditi e l’utilizzo può avvenire dal 10° giorno successivo all’invio.

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