Amministrazione del personale

20 Luglio 2022

Modello 770/2022: prime novità

Facciamo una prima carrellata delle principali novità che dovremo affrontare in fase di predisposizione del modello 770/2022.

Entro il 31.10.2022 dovremo provvedere all’invio del mod. 770/2022. Segue una prima carrellata di quelle che saranno le principali novità rispetto all’anno precedente.

  • Quadro ST (prima, seconda e terza sezione): è stata ovviamente eliminata l’indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio, che non esiste più. Essendo stato inserito dalla normativa il trattamento integrativo, tra i dati da evidenziare troviamo il trattamento integrativo che il sostituto ha provveduto a recuperare e l’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2021, ma riferito all’anno precedente 2020, versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E.
  • Per la compilazione della casella 10 è stata eliminata la lettera “M” relativa al versamento di ritenute su redditi di pensione non superiori a 18.000 euro ed è stata aggiunta la lettera “P” per indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020).
  • Un chiarimento, inoltre, per le c.d. “sospensive Covid”: è stato infatti precisato come operare per la compilazione dei campi 15 e 16 anche nel caso in cui alcune rate siano state versate nel corso del 2021. Sono state inoltre aggiunte 3 causali di sospensive, la 13, la 14 e la 15. In presenza dei codici Covid-19 da 1 a 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note “F“, “L“, “Q“, “S“) 11, 13 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti, delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note “F“, “K“, “L“, “Q“, “S“), 11, 13 e 16. Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid-19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice. A seguito di tale variazione sono stati implementati anche gli esempi.
  • Quadro SV: anche per il quadro SV è stato aggiunto il codice 15 per indicazione di sospensive Covid ed è stato chiarito che, in presenza dei codici Covid-19 nel campo 15 (5, 6, 7, 8, 11 e 12), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note “F“, “L“, “Q“, “S“) 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti, delle agevolazioni individuate dal codice 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note “F“, “K“, “L“, “Q“, “S“), 11 e 16. Anche qui nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid-19 non valgono le regole di aggregazione.

Successivamente, si tornerà sul tema con ulteriori novità.

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