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29 Settembre 2022

Nuova indennità una tantum da 150 euro

Il decreto Aiuti-ter ripropone un’indennità una tantum a sostegno del reddito delle persone fisiche, ma ne cambia i presupposti.

Gli artt. 18, 19 e 20 D.L. 23.09.2022, n. 144 introducono un’ulteriore indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di contribuenti, che si aggiungere a quella già disciplinata dal Decreto Aiuti-bis, recentemente convertito nella L. 21.09.2022, n. 142.

Nel nuovo decreto sono però ridotti sia l’importo dell’indennità, sia il reddito massimo di riferimento.

In particolare, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, il diritto a ricevere con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. L’indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro a condizione che:

  • la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superi l’importo di 1.538 euro;
  • il lavoratore dichiari di non percepire la prestazione ad altro titolo.

Onde evitare gli equivoci sorti con riferimento alla precedente indennità di 200 euro, la nuova disposizione precisa che l’indennità di 150 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore è interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale.

L’art. 19 disciplina l’erogazione della nuova indennità di 150 euro ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1.10.2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

L’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps, salvo che i suddetti trattamenti non siano gestiti dallo stesso Istituto. In tal caso, sarà l’Ente previdenziale interessato ad erogare l’indennità una tantum che sarà successivamente rimborsato dall’Inps.

Nel calcolo del reddito imponibile non rientrano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

L’art. 20, infine, incrementa di 150 euro l’indennità spettante a lavoratori autonomi e professionisti, a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli aventi diritto abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Sull’argomento si è espresso l’Inps, con la circolare 26.09.2022, n. 103, chiarendo che, in presenza del requisito reddituale, l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro. L’indennità una tantum rimane ferma a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.

Possono accedere all’indennità una tantum:

  • i lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e a quella degli esercenti attività commerciali, compresi i coadiuvanti;
  • i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • i pescatori autonomi;
  • i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

L’indennità è erogata previa domanda da presentare all’Inps entro il 30.11.2022 e il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello Redditi PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).

Resta fermo che l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ma non dà titolo all’accredito di contribuzione figurativa.

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