Revisione e controllo

14 Luglio 2022

Revisione delle imprese che esternalizzano la tenuta della contabilità

Il revisore deve comprendere i servizi prestati, identificare e valutare i rischi di errori significativi e definire appropriate risposte in termini di procedure di revisione da svolgere.

Nella realtà operativa sono molte le piccole e medie imprese e talvolta anche le imprese di maggiori dimensioni che esternalizzano la tenuta della contabilità, i connessi adempimenti (anche di natura fiscale) e le fasi rilevanti del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria presso un fornitore di servizi.

In tale ambito, il principio di revisione internazionale di riferimento è l’ISA Italia 402Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitore di servizi”, che tratta delle responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice dei servizi esternalizzati.

I servizi prestati dai professionisti (c.d. fornitore di servizi) per le piccole imprese fanno parte del sistema informativo dell’impresa assoggettata a revisione.

In questi casi il revisore è chiamato, innanzitutto, ad acquisire una comprensione della natura e rilevanza dei servizi forniti all’’impresa utilizzatrice e del loro effetto sul controllo interno e che sia sufficiente a:

  • identificare e valutare i rischi di errori significativi;
  • definire appropriate risposte in termini di procedure di revisione da svolgere.

È di particolare rilievo il fatto che l’esternalizzazione della contabilità possa ridurre il rischio di errori significativi per l’impresa utilizzatrice, specialmente quando questa non ha al proprio interno le competenze idonee a svolgere determinate attività.

Il revisore è tenuto anche a svolgere indagini presso l’organo amministrativo della società sottoposta a revisione per verificare che il fornitore di servizi abbia comunicato eventuali frodi, non conformità alle norme di legge o errori non corretti che impattano sul bilancio nel suo complesso. Di rilievo appare quindi il grado di interazione che si crea tra il fornitore di servizi e la società, ossia la misura in cui quest’ultima è in grado di scegliere e di mettere in atto controlli efficaci sulle attività di elaborazione svolte dal fornitore di servizi. È doveroso ricordare, al riguardo, che l’esternalizzazione di tali attività non solleva comunque gli amministratori della società dalle proprie responsabilità.

Qualora il revisore non sia in grado di acquisire una comprensione sufficiente dall’impresa utilizzatrice del servizio, occorrerà contattare il fornitore di servizi tramite l’impresa utilizzatrice per ottenere informazioni specifiche e svolgere procedure di revisione idonee a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti direttamente dal fornitore di servizi. Nei casi maggiormente complessi e strutturati, si può valutare di:

  • acquisire una relazione emessa da un altro revisore incaricato di svolgere specifiche procedure di verifica presso il fornitore di servizi;
  • richiedere a un altro revisore di svolgere le procedure idonee a fornire le necessarie informazioni sui controlli da svolgere presso il fornitore di servizi.

Nel caso si ritenesse necessario, il revisore dovrà richiedere e acquisire una relazione, definita dal principio di revisione come relazione di “tipo 1, sulla descrizione e sulla configurazione dei controlli da svolgere presso il professionista, che può estendersi fino all’efficacia operativa dei controlli stessi (c.d. relazione di “tipo 2”).

Infine, è opportuno che il revisore abbia accesso diretto alle registrazioni contabili dell’impresa utilizzatrice che si trovano presso il fornitore di servizi, al fine di acquisire gli elementi probativi utili alle procedure di revisione da svolgere.

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