Revisione e controllo

22 Febbraio 2021

Revisori legali, ampliamento dei termini per la formazione continua

Il Decreto Milleproroghe estende fino al 31.12.2022 la finestra per il soddisfacimento degli obblighi in relazione agli anni 2020 e 2021.

Con l’Informativa 12.01.2021, n. 4, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha informato gli ordini territoriali dell’intervenuta proroga al 31.12.2022 del termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021, allegando la comunicazione 4.01.2021 del MEF – Ragioneria Generale dello Stato.

L’iniziativa dà attuazione alla previsione dell’art. 3, c. 7, D.L. 31.12.2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020), nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (G.U. 31.12.2020, n. 323) che, in considerazione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, cc. 2 e 5, D.Lgs. 39/2010 e consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (ossia materie del gruppo A: Gestione del rischio e controllo interno, Principi di revisione nazionale e internazionali, Disciplina della revisione legale, Deontologia professionale e indipendenza, Tecnica professionale della revisione) si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31.12.2022. La comunicazione del MEF, titolata Nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria, consultabile al sito www.revisionelegale.mef.gov.it, fornisce utili indicazioni operative, specificando i seguenti aspetti:

il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al precedente triennio 2017-2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell’entrata in vigore del D.L. 183/2020, fatta salva l’emanazione di ulteriori comunicazioni sul punto;

l’obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè prima del 1.01.2022;

i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);

– il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato;

il programma annuale del 2020, adottato con determina del Ragioneria Generale dello Stato 12.05.2020, n. 642668, è confermato anche per l’anno 2021 e fino a nuova determina;

– la validità delle istruzioni in materia di formazione continua previste per il triennio 2020-2022 dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 20.02.2020, n. 3 resta confermata.

Si rammenta che analogamente, con informativa 28.09.2020, n. 110, il CNDCEC aveva comunicato di aver deliberato, condividendo l’iniziativa con il Ministero della Giustizia, di sospendere per il 2020 gli obblighi per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno, con l’obbligo di recuperare negli anni 2021 e 2022 i crediti non maturati nel corso del 2020, ossia nell’ambito dello stesso periodo di formazione professionale continua.

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