Società e contratti

15 Ottobre 2020

Sospensione della postergazione finanziamento soci

La misura è applicabile dal 9.04.2020 fino al 31.12.2020 (art. 8 Decreto Liquidità): istruzioni per la redazione di un accordo a prova di contenzioso.

Quasi certamente nel 2020 molte società avranno una situazione non rosea. Per agevolarne la capitalizzazione, il legislatore è intervenuto con l’art. 8 del Decreto Liquidità (D.L. 8.04.2020, n. 23, convertito in L. 5.06.2020, n. 40, in vigore dal 9.04.2020) per disporre una deroga alla postergazione dei finanziamenti dei soci, identificando 2 possibili situazioni: indebitamento eccessivo rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria che renderebbe necessario un conferimento dei soci, invece di ricorrere a un finanziamento effettuato dai medesimi.

L’art. 2467, c. 1 C.C., in linea di principio, prevede che, qualora venga rimborsato un finanziamento dei soci nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, i soci siano tenuti a restituirlo. Tale norma è tuttora in vigore. L’obbligo di restituzione è stato abrogato nel 2019 dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12.01.2019, n.14), la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 15.08.2020, è stata posticipata dal Decreto Liquidità (art. 5) al 1.09.2021. Fanno eccezione i finanziamenti effettuati dai soci tra il 9.04.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Liquidità) e il 31.12.2020. Il principio di postergazione è esteso anche ai gruppi di imprese.

Si sottolinea che nella Srl la postergazione ha validità anche se il socio ha una partecipazione minima, mentre nelle altre società la postergazione opera solo se il socio ha una partecipazione rilevante. Riguardo ai finanziamenti dei soci, indifferentemente fruttiferi o infruttiferi di interessi, occorrerà pertanto tenere distinti quelli effettuati fino al 8.04.2020, per i quali permane la regola della postergazione, e quelli effettuati dal 9.04.2020 al 31.12.2020. Quella che rileva è la data di erogazione del finanziamento del socio alla società, che dovrà essere dunque evidenziata, e non quella del rimborso, che potrà avvenire anche dopo il 31.12.2020.

Viene naturale pensare cosa succederà a gennaio 2021: salvo modifiche, l’art. 8 del Decreto Liquidità cesserà di produrre effetti e i nuovi finanziamenti effettuati dal 1.01.2021, saranno postergati; tuttavia, per i finanziamenti effettuati nel periodo 9.04.2020-31.12.2020, continuerà a permanere la deroga alla postergazione, anche se non saranno restituiti entro fine 2020. Nella nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2020 (ad eccezione del bilancio super-semplificato per le micro-imprese, per le quali non sussiste l’obbligo della redazione della nota integrativa), dovranno essere indicati separatamente i finanziamenti dei soci (effettuati dal 9.04.2020 al 31.12.2020) per i quali è prevista la sospensione della postergazione; e i finanziamenti effettuati fino al 8.04.2020, per i quali permane la postergazione.

Si rende dunque necessaria una consulenza per l’accordo tra la società e i soci che effettuano i finanziamenti, che potranno essere fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto anche dello statuto; condizione ottimale sarebbe uno scambio da Pec a Pec, indicando i motivi del finanziamento, la data di redazione e sottoscrizione, i nominativi dei soci che effettuano i finanziamenti, l’importo finanziato da ciascuno e il termine entro cui saranno effettuati, l’indicazione dell’eventuale tasso di interesse che la società corrisponderà ai soci finanziatori e infine la durata del finanziamento, oltre al riferimento all’art. 8, D.L. 23/2020. Con richiamo alla sentenza della Cassazione Civile 1.03.2019, n. 6104, è necessario che l’operazione di finanziamento confluisca nel bilancio d’esercizio per la sua qualificazione; per le imprese minori in contabilità semplificata si potrà effettuare una registrazione contabile fuori campo Iva, utilizzando delle voci di conti transitori, facendo confluire l’operazione nelle scritture contabili.

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