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25 Agosto 2022

Successione legittima e successione necessaria, gemelli diversi

Qual è la differenza tra successione legittima e successione necessaria? La successione necessaria ha la funzione di ripartire l’asse ereditario in assenza di disposizioni del de cuius, mentre la successione legittima permette di correggere degli errori che il de cuius ha commesso, disponendo del proprio patrimonio senza rispettare la quota che viene attribuita dalla legge ai congiunti più prossimi. Secondo la Corte di Cassazione Civile, quando il de cuius non ha disposto, con il testamento, della totalità del suo patrimonio, attribuendo solo dei legati, la successione legittima e la successione necessaria possono coesistere.

Secondo un noto proverbio, “Chi lascia niente, lascia pace; chi lascia roba, lascia guerra”. Il decesso di una persona determina l’apertura della sua successione; con essa, l’eredità del defunto, che comprende tutti i rapporti attivi e passivi, passa all’erede (o agli eredi), che possono accettare (o rinunciare) all’eredità stessa. L’argomento della successione necessaria è trattato nel Codice Civile, nell’ambito delle disposizioni generali sulle successioni e non come un tipo particolare di successione, che si affianca a quella legittima e testamentaria.

Cos’è la successione legittima

Il Codice Civile riserva necessariamente, a determinati strettissimi congiunti, detti “legittimari” o “eredi necessari” (coniuge, discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti), una rilevante quota dell’asse ereditario, detta “quota di riserva”, che il de cuius, durante la sua vita, non può intaccare, né con donazioni, né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano “preteriti”, ossia dimenticati o addirittura diseredati. In questo caso, il Legislatore è stato mosso dall’intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con donazioni o disposizioni testamentarie, il de cuius possa preferire chiunque, minando le aspettative dei suoi congiunti più stretti.

Occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari (c.d. eredi necessari) non devono essere confusi con gli “eredi legittimi”, ossia coloro che succedono al defunto, qualora questi non lasci un testamento; si chiamano eredi legittimi, perché sono individuati dalla legge, in assenza di volontà testamentarie del de cuius.

Dunque, nel redigere il proprio testamento, il de cuius è pienamente libero, solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata, necessariamente, ai suoi stretti congiunti e, pertanto, denominata “quota di riserva” o “legittima”). Ergo, la volontà del testatore di destinare i propri beni ad estranei, è pur sempre concessa, anche se compressa.

Ciò non significa che le donazioni e il testamento, che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari), non sono validi o inefficaci, poiché questi atti sono pienamente validi, fino al momento in cui “l’erede pretermesso” (dimenticato), o leso o diseredato, non agisca in giudizio, avviando la c.d. “azione di riduzione” delle donazioni o delle disposizioni testamentarie, lesive della quota di legittima, al fine di conseguire la quota loro spettante.

Le quote della successione legittima

Passando all’aspetto pratico relativo agli eredi necessari, come sopra citato, le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono: il coniuge, i discendenti e, in assenza di discendenti, gli ascendenti.

Al coniuge la legge riserva la metà del patrimonio del de cuius, se non vi sono figli mentre, nel caso in cui vi siano figli, la quota riservata al coniuge si riduce nel seguente modo:

  • 1/3 del patrimonio, nel caso di concorso con un solo figlio;
  • 1/4 nel caso di concorso con più figli.

Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge rimane, invece, sempre pari alla metà dell’asse ereditario. Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati all’eredità, sono comunque riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Ai figli, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, spetta loro una quota di 2/3 del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali. Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) sono eredi necessari, qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali; ad essi spetta 1/3 del patrimonio ereditario; qualora esista una pluralità di ascendenti, la quota che è complessivamente loro riservata deve essere ripartita secondo il seguente criterio: per 1/2 succedono gli ascendenti di linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Qualora gli ascendenti non siano di egual grado, l’eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea parentale.

Imposte di successione

Passando al profilo tributario che, pur non essendo specifico della successione legittima, anche in quest’ultima trova un’importante applicazione, si rileva che per il coniuge e per i figli del de cuius l’aliquota d’imposta è del 4% e si applica sul valore imponibile, oltre la soglia di 1 milione di euro. La franchigia non è complessiva ma si ripete per la quota di ciascuno di tali successori.

Se i successori sono i fratelli e le sorelle del de cuius, l’aliquota sale al 6% e, soprattutto, la franchigia si riduce a 100.000 euro, di nuovo, non complessiva, ma riferita per la quota di ciascuno. Nella stessa misura del 6% è l’aliquota, quando i successori sono altri parenti, fino al quarto grado ma, per essi, non è prevista alcuna franchigia mentre, per i parenti oltre il quarto grado, come per tutti gli altri successori, l’aliquota è del 8% e, anche in questo caso, non è prevista alcuna franchigia.

Secondo la recente sentenza n.15239 del 20.06.2017, pronunciata dalla Corte di Cassazione Civile, sezione II, la successione legittima può coesistere con quella testamentaria, nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio e, in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di eredi, contenga soltanto attribuzione di legati. Uno spunto per approfondire l’argomento e poter dare una consulenza mirata al cliente di studio, che sarebbe sicuramente apprezzata, potendo contare sul rapporto fiduciario molto particolare, consolidato negli anni.

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