Imposte dirette

03 Agosto 2022

Supplemento di pensione: spettanza e calcolo

Incremento della pensione Inps per il beneficiario che continua a svolgere attività lavorativa: gestioni che riconoscono l’erogazione, determinazione dell’importo dell’aumento.

I contributi versati dopo il pensionamento possono essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento, che consiste in un incremento della pensione rapportato ai nuovi accrediti.

Tale circostanza si verifica in quanto il titolare di un trattamento pensionistico che continua a lavorare è comunque obbligato al versamento della contribuzione previdenziale. Non tutte le nuove attività lavorative, però, possono determinare il diritto a un supplemento: l’aumento della pensione, difatti, avviene soltanto qualora l’accredito contributivo risulti nella stessa forma assicurativa che eroga il trattamento previdenziale.

I pensionati presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (FPLD), ad esempio, possono ottenere un supplemento laddove siano reimpiegati in qualità di lavoratori subordinati, oppure qualora avviino un’attività che comporti l’iscrizione presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.). Il diritto al supplemento sorge in entrambi i casi elencati, in quanto la copertura contributiva sussiste presso la stessa forma assicurativa presso la quale gli iscritti risultano titolari di pensione, L’Assicurazione generale obbligatoria. In pratica, il lavoratore pensionato presso il FPLD, ricevendo nuovi accrediti contributivi presso la stessa forma assicurativa che eroga la pensione, può richiedere che questi versamenti incrementino il trattamento già in godimento.

Il supplemento è liquidato, di regola, dopo 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o di un precedente supplemento.

Tuttavia, per una sola volta, è possibile richiedere l’aumento dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, a condizione che il pensionato abbia già compiuto l’età pensionabile, ossia l’età per la pensione di vecchiaia richiesta presso la forma assicurativa.

L’ammontare del supplemento di pensione è calcolato con lo stesso sistema adottato per la pensione principale. Ricordiamo che i trattamenti pensionistici, presso la generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, sono determinati:

  • col sistema retributivo sino al 31.12.2011, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; il calcolo retributivo è basato sugli ultimi redditi e sulle settimane contribuite risultanti entro specifici periodi;
  • col sistema retributivo sino al 31.12.1995, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • col sistema contributivo, basato sui versamenti accreditati e sull’età pensionabile, dal 1.01.2012 per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, dal 1.01.1996 per gli altri contribuenti. Il calcolo contributivo si basa sui versamenti effettuati, rivalutati, e su coefficienti, crescenti in base all’età, che trasformano il montante dei contributi in pensione.

In merito alla quantificazione del supplemento sono però presi in considerazione i soli periodi, i contributi e i redditi che si collocano tra la data di decorrenza della pensione, o del precedente supplemento, e quella del supplemento da liquidare.

Il supplemento non subisce limitazioni di importo, anche nell’ipotesi in cui la pensione originaria sia stata liquidata con calcolo integralmente retributivo in base all’anzianità contributiva massima consentita, pari a 40 anni di contribuzione.

Laddove la pensione sia integrata al minimo, il supplemento si aggiunge all’ammontare della prestazione non integrata e può dunque essere “assorbito” dall’integrazione del trattamento minimo.

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