Società e contratti

22 Luglio 2021

Tempo di aggregazioni professionali. In leasing

Nella valutazione del proprio studio professionale da conferire in uno studio associato (già esistente o da costituire) occorrerà tenere presente il peso della tassazione della sopravvenienza attiva (Ag. Entrate n. 209/2020).

Conti alla mano, è indiscutibile che la scelta più conveniente per il professionista, in relazione all’immobile strumentale da adibire all’esercizio della professione, è quella del leasing immobiliare. Infatti, con l’acquisto non si può dedurre il costo, né si possono dedurre le quote di ammortamento, mentre i canoni di leasing possono essere portati in diminuzione del reddito professionale; il maggior costo dovuto per gli oneri finanziari risulta ampiamente compensato dalla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.

Come noto, a differenza di un normale contratto di locazione, sia pure con canoni deducibili, il contratto di leasing immobiliare consente di riscattare l’immobile alla sua scadenza. Ne consegue che la sorte delle somme pagate per i canoni di locazione finanziaria dal professionista per un contratto di leasing immobiliare, sarà quella di essere accumulate fino alla scadenza del contratto, consentendo al professionista locatario di riscattare l’immobile al termine del contratto e di acquisirne così la proprietà. La deduzione dei canoni leasing immobiliare è consentita per un periodo non inferiore a 12 anni.

Un chiarimento specifico è giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 13.07.2020, n. 209, su un argomento che negli ultimi anni ha generato diverse incertezze nel mondo professionale. La risposta deriva dal quesito di un professionista che intendeva cedere un contratto di leasing immobiliare a una società immobiliare di nuova costituzione, ritenendo tale cessione non tassabile, poiché l’art. 54 non prevede tale fattispecie quale somma imponibile. L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 54, c. 1-quater del Tuir, il quale prevede che concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

La norma ha voluto ricomprendere qualunque elemento intangibile, la cui cessione da parte del professionista genera un incasso di corrispettivo nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo, aumentando così la base imponibile soggetta a tassazione. Di conseguenza, tra i beni immateriali, devono essere compresi anche i corrispettivi incassati in seguito alla cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, poiché l’importo incassato rappresenta il prezzo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi contrattuali, quali elementi immateriali derivanti dal contratto vigente.

Tale previsione è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 4.08.2006, n. 248, di conversione del D.L. 223/2006, meglio conosciuta come la Legge Bersani-Visco.

Nella risposta al professionista istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, ai sensi dell’art. 17 del Tuir, qualora l’incasso del corrispettivo derivante dalla cessione del contratto di leasing avvenga in un’unica soluzione, oppure in più rate, ma nel medesimo periodo d’imposta, tali redditi possono essere assoggettati a tassazione separata (circolare n. 28/E/2006). Si ricorda che per l’incasso del corrispettivo a seguito della cessione del contratto di leasing, il professionista deve emettere parcella soggetta a Iva, applicare la ritenuta d’acconto nonché assoggettare l’importo alla Cassa di previdenza cui è iscritto. In caso di incasso rateizzato del corrispettivo, è tenuto a mantenere la partita Iva aperta fino all’incasso dell’ultima rata. Un aspetto ancora da chiarire, non trattato nella risposta all’interpello oggetto del presente articolo, è se il corrispettivo rilevi integralmente, oppure se possa essere ridotto delle quote di canoni non deducibili, per effetto dello scorporo del valore dei terreni.

In un periodo di inevitabili valutazioni di potenziali aggregazioni professionali, per far fronte alla marea di lavoro quotidiano da svolgere, è sicuramente necessario, in presenza di un contratto di leasing immobiliare, ai fini della valutazione dello studio professionale, tenere conto anche della tassazione conseguente alla cessione del contratto stesso.

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