ETS ed Enti non commerciali

15 Febbraio 2021

Trasferimento delle partecipazioni nelle fondazioni

Secondo l'Agenzia delle Entrate, lo spostamento dalla sfera istituzionale a quella commerciale di uno stesso ente rappresenta un fatto “realizzativo” e quindi tassabile ai fini delle imposte dirette, ma l'interpretazione presenta diversi punti deboli.

Con istanza di interpello, una fondazione chiede se il trasferimento delle partecipazioni dalla propria sfera istituzionale alla sfera commerciale ha natura realizzativa ai sensi degli artt. 9 e 67 del Tuir, oppure se tale trasferimento può avvenire in continuità con il costo fiscale che tali partecipazioni presentano prima della riorganizzazione, ai sensi dell’art. 65, cc. 1 e 3-bis del Tuir. L’Agenzia delle Entrate (21.10.2020, n. 489) ha risposto che il trasferimento di una partecipazione dalla sfera istituzionale a quella commerciale di un ente non commerciale risulta imponibile, in quanto l’immissione delle partecipazioni nell’ambito del regime di impresa, al pari del conferimento, costituisce un evento realizzativo, in qualche modo assimilabile a una cessione di partecipazioni.

In secondo luogo, sempre a parere dell’Agenzia, “la valorizzazione delle partecipazioni” al momento del trasferimento deve avvenire secondo i principi dettati dagli artt. 67 e 68 del Tuir, e le eventuali plusvalenze saranno determinate confrontando il valore normale del bene “conferito” nell’area commerciale con il suo costo di acquisto, in quanto i beni verranno comunque immessi nel circuito del reddito di impresa.

A sostegno di queste tesi vengono poste 2 affermazioni:

– dopo la riforma fiscale, esiste un principio immanente nel nostro ordinamento tributario in base al quale determina un evento realizzativo tanto l’immissione, quanto l’estromissione dei beni nell’ambito della tassazione delle imprese;

– ai fini della determinazione del valore di carico dei beni, il rinvio operato dall’art. 144, c. 3 del Tuir all’art. 65, c. 3-bis, applicabile quindi anche agli enti non commerciali, deve esser interpretato in senso restrittivo: solo per i beni strumentali ammortizzabili è possibile applicare il costo di acquisto, mentre in tutti gli altri casi occorre applicare il valore normale. Premesso quanto sopra, si ritengono opportuni i seguenti rilievi.

L’Agenzia delle Entrate, a conferma delle proprie tesi, richiama la risoluzione n. 152/E/2008, la quale afferma che: “l’art. 171, c. 2 del Tuir, in caso di trasformazione da ente non commerciale in società commerciale, rinvia alla disciplina del conferimento per i beni non ricompresi nell’azienda o nel complesso aziendale dell’ente stesso”. Va notato, anzitutto, che il termine “conferito” è usato impropriamente. Perché si concretizzi un conferimento in senso proprio, è necessaria la presenza di 2 soggetti: società conferente e società conferitaria.

A nostro avviso, poi la situazione in esame non è assimilabile a quella (fusione tra enti ecclesiastici) oggetto dalla risoluzione 152/E della Agenzia delle Entrate, citato nella risposta. Nel caso nostro, infatti, come si è già detto, si ha un unico soggetto (fondazione) con 2 sfere di attività individuate ai fini fiscali: quella istituzionale e quella commerciale, e non si ha quindi alcuna trasformazione della natura del soggetto.

Da ultimo, si rileva che l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate non considera che la disciplina relativa ai redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir, non prevede la tassazione del passaggio di una partecipazione dalla sfera istituzionale a quella commerciale di un ente non commerciale. Né può servire allo scopo, come sembra invece ritenere l’Agenzia delle Entrate, richiamare la lett. n) dell’art. 67 del Tuir, proprio perché la trasformazione eterogenea (e cioè trasformazione da società di capitali a ente non commerciale e viceversa) si verifica allorché un ente non lucrativo assume la natura di ente lucrativo, e viceversa. Nel caso nostro non vi è mutamento della natura dell’ente.

Il tema è di grande rilevanza perché riguarda, in generale, il passaggio da sfera istituzionale a commerciale dei beni non strumentali (merci, patrimonio, ecc.).

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