Diritto privato, commerciale e amministrativo

18 Agosto 2022

Vantaggi del legato come disposizione testamentaria

Il legato è una disposizione testamentaria con cui il soggetto attribuisce a una persona (non necessariamente erede) un determinato bene o un determinato diritto. Il legatario, in quanto non erede, non partecipa ai debiti ereditari del defunto. Con la risposta all’interpello 7.07.2022, n. 367, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto soltanto uno degli eredi e non il legatario. Sarà dunque necessario approfondire la posizione giuridica del cliente di studio, in sinergia con un notaio di fiducia, prima di predisporre la dichiarazione dei redditi del defunto.

Come noto, il rapporto fiduciario che intercorre tra il cliente e il consulente si distingue dagli altri rapporti professionali, poiché il commercialista, nella maggior parte dei casi, è a conoscenza della situazione

dei saldi liquidi giacenti in banca (raramente di quelli postali), dei rapporti con le banche e, soprattutto, di particolari situazioni debitorie e di contenziosi con soggetti terzi, quali che siano, creditori terzi, banche, società finanziarie, ecc.

Dunque, anche nella pianificazione successoria del cliente, l’intervento e la consulenza del professionista di fiducia riveste una grande importanza, che non può considerarsi certamente limitata alla fornitura dei dati catastali (eventuali) al geometra o notaio, incaricati dal cliente (o dagli eredi), per la denuncia di successione.

Gli istituti dell’eredità e del legato si inseriscono nell’ambito della categoria generale della “successione a causa di morte”, che comporta il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. La successione a causa di morte può essere a titolo universale e, in questo caso, il successibile assume la qualifica di erede, oppure a titolo particolare, casistica in cui si parla di legatario. Occorre fare la premessa che, questa distinzione è riferibile solo rispetto alla successione testamentaria, poiché nella successione legittima esistono solo eredi e mai legatari.

Secondo l’art. 588 c,c., si ha successione a titolo universale quando l’erede subentra nell’universalità dei beni del testatore oppure in una quota degli stessi, da solo o in concorso con altri soggetti, mentre si ha successione a titolo particolare quando un soggetto, il legatario, succede al testatore in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati quali quote dell’intero patrimonio. Per chiarire la distinzione, è sicuramente utile un esempio pratico: qualora, se il de cujus fosse stato proprietario di un immobile, azioni, mobili antichi pregiati, denaro contante, un’automobile, sarà definito erede chi, in base al testamento, ha diritto anche solo ad una quota di tutti questi beni, mentre il legatario sarà designato titolare di uno o più dei singoli beni (un singolo mobile pregiato, una quota della casa di abitazione, ecc.).

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione; infatti, il legatario può scegliere se rinunciare e chiedere la legittima, oppure accettare e rinunciare alla legittima; qualora intenda rinunciare al legato, è tenuto a manifestare la volontà di rinuncia. Secondo l’art. 1350, c.5, c.c., qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, la rinuncia deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità (sentenza Cassazione Civile, Sez. II, n. 8878 del 03/07/2000).

Di particolare interesse è la posizione del legatario rispetto ai debiti ereditari, poiché solo l’erede (e non il legatario) subentra nell’insieme dei rapporti giuridici del testatore, rispondendo anche con i propri beni. Ne deriva che, in una situazione debitoria del testatore, ove possibile, è senz’altro opportuno nominare legatario il soggetto che rientrerebbe nella legittima quale erede.

La legge non richiede che il testamento contenga una formula particolare per il legato in sostituzione della legittima; tuttavia, è necessario che la volontà del testatore sia chiara ed univoca, con l’attribuzione del legato. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità precisa che dal complessivo contenuto del testamento si deve desumere la chiara intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, senza chiamarlo all’eredità (Corte di Cassazione, sentenza 29.05.2005, n. 16083).

A prescindere dalla definizione in generale di tale istituto, i tipi di legato sono numerosi; ad esempio, anziché attribuire un bene o un diritto di credito al legatario, il testatore può liberare quest’ultimo da un debito. Sono previsti anche legati che non nascono dalle ultime volontà del defunto, ma che sono istituiti direttamente dalla legge (c.d. “legati ex lege”); ad esempio, è un “legato ex lege”, il diritto di abitazione e di uso che spetta al coniuge superstite.

Gli artt. da 651 a 661 c.c. contengono la disciplina di svariati tipi di legato (c.d. “legati tipici”), che si affiancano a quei legati non espressamente previsti dal Codice (c.d. “legati atipici”). Ciò, poiché lo strumento del legato viene spesso utilizzato non solo per regolamentare le ipotesi espressamente contemplate dalla legge, bensì anche per altre svariate fattispecie. In particolare, esso viene utilizzato per disciplinare i rapporti obbligatori (contrattuali). Ad esempio, con la disposizione testamentaria del “legato di contratto”, il de cujus beneficia il legatario del diritto a ottenere dall’onerato la conclusione di un contratto. Pertanto, il termine “legato di contratto” è utilizzato senza un profilo tecnico, poiché al momento dell’apertura della successione non esiste alcun contratto in cui il legatario subentra. Per effetto della disposizione testamentaria, al legatario viene attribuito un diritto di credito ad ottenere la conclusione di un contratto.

La materia può rappresentare uno sbocco professionale per molti commercialisti. A tal fine, può essere utile iniziare a leggere lo studio n.114/2020/C del Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo “Il contenuto atipico del testamento”.

Per concludere, la recente risposta all’interpello 7.07.2022, n. 367, dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la dichiarazione dei redditi può essere presentata solamente dall’erede e non dal legatario. Sarà dunque necessario individuare la corretta posizione giuridica del cliente di studio, in sinergia con il notaio di fiducia, prima di predisporre la dichiarazione dei redditi del defunto.

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