Il caso
Lavoro
Verifica ispettiva, la sospensione per motivi di sicurezza
Il provvedimento in caso di gravi violazioni.
Il personale ispettivo di INL e delle ASL adotta il provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro “di cui all’Allegato I” al D.Lgs. 81/2008.
L’aspetto inedito del novellato art. 14 D.Lgs. 81/2008 è la previsione, in via alternativa, dell’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai nn. 3 e 6 dell’Allegato I”. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I), in quanto circoscrivibili alla posizione di un singolo lavoratore.
La sospensione comporta l’
impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dall’art. 14, c. 9 D.Lgs. 81/2008 fermo restando, come per altra tipologia di sospensione, l’obbligo di trattamento retributivo e di versamento della relativa contribuzione.
Normativa e violazioni per la sospensione per motivi di sicurezza
10/01/2023
Sicurezza sul lavoro
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