Altre imposte indirette e altri tributi

11 Novembre 2025

Il forfetario non sfugge alla tassa etica

L'Agenzia delle Entrate conferma l'obbligo dell'addizionale del 25% anche per chi applica il regime forfetario. La base imponibile non è determinata analiticamente, ma si ottiene applicando il coefficiente di redditività ai ricavi specifici.

L’art. 1, c. 466 L. 266/2005 prevede l’applicazione di una addizionale alle imposte sul reddito fissata nella misura del 25%, la cd. “tassa etica”. Il presupposto che determina l’applicazione del tributo è il conseguimento di ricavi o compensi derivanti da attività specifiche: la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale esplicito per adulti e di contenuti che istigano ad atti cruenti, nonché le trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare (cfr. D.P.C.M. 13.03.2009). L’addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente ai ricavi o compensi derivanti da tali attività, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; i costi promiscui sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi specifici e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per lungo tempo, è rimasta una significativa incertezza interpretativa riguardo l’applicabilità di tale addizionale ai contribuenti che adottano il regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014). Il dubbio nasceva dalla difficoltà di conciliare il calcolo della base imponibile della tassa etica, normativamente basato sul “reddito complessivo netto” (un concetto analitico), con il meccanismo del regime forfetario, che determina il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti, escludendo la deduzione analitica dei costi. L’Istante dell’interpello n. 285/2025 aveva infatti sollevato la tesi di una vacatio legis, sostenendo l’oggettiva impossibilità di calcolo e versamento, facendo altresì notare come la prassi istitutiva dei codici tributo (risoluzione n. 107/E/2009) menzionasse esclusivamente soggetti Irpef e Ires, apparentemente escludendo i regimi agevolati.

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