L’Inail ha emanato le linee guida per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia. La circolare 16.04.2024, n. 10 definisce, in particolare, le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno in corso. Tale meccanismo garantisce una tutela in Paesi extracomunitari ove mancano accordi di sicurezza sociale.
Retribuzioni convenzionali per il 2024 – Con il D.M. 6.03.2024, sono state stabilite le nuove retribuzioni convenzionali mensili, distinte per settori lavorativi, che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei premi Inail. Tali valori sono riportati in allegato alla circolare.
Ambito di applicazione – Le retribuzioni convenzionali si applicano esclusivamente ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale.
Sono esclusi i lavoratori nei Paesi dell’Unione Europea, SEE, Svizzera e in quelli con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali, come il Regno Unito post-Brexit, che mantiene accordi specifici con l’UE.
Frazionabilità e calcolo dei premi – Dal 1.01 al 31.12.2024, le retribuzioni convenzionali determinate sono applicabili per il calcolo dei premi assicurativi.
Le retribuzioni mensili possono essere frazionate in 26 giornate solo in caso di assunzioni, cessazioni o trasferimenti nel corso del mese.
I premi assicurativi sono calcolati applicando le tariffe del D.M. 27.02.2019 alle retribuzioni convenzionali 2024, tenendo conto delle fasce retributive corrispondenti alla qualifica del lavoratore.
Tipologie di lavoro – Le retribuzioni convenzionali si applicano ai soli rapporti di lavoro subordinato, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative il premio va calcolato sui compensi effettivi entro i minimali e massimali di rendita Inail.
Copertura assicurativa senza confini – Questa circolare rappresenta un tassello fondamentale nell’impianto normativo volto ad assicurare una copertura assicurativa globale ai lavoratori italiani, garantendo loro uniformità di trattamento e adeguate tutele anche nei contesti lavorativi internazionali più complessi. Radicato in un solido quadro normativo, basato sul D.L. 317/1987 e sul D.Lgs. 38/2000, questo provvedimento dimostra la lungimiranza del sistema italiano nel far fronte alle esigenze derivanti dalla crescente mobilità lavorativa globale. Attraverso le retribuzioni convenzionali annuali, l’Inail assicura una protezione senza confini a tutti i lavoratori italiani impegnati all’estero, indipendentemente dalla presenza di accordi bilaterali.
Le disposizioni contenute nella circolare definiscono con precisione l’ambito di applicazione, le modalità di calcolo dei premi e le particolari casistiche di frazionamento delle retribuzioni mensili.
Un approccio così meticoloso mira a fornire una tutela su misura, adattata alle specifiche esigenze di ciascun lavoratore italiano operante oltre i confini nazionali.
Con le disposizioni di questa circolare Inail, l’Italia si conferma all’avanguardia nella tutela dei propri cittadini, fornendo solide basi di sicurezza e risposte adeguate a chi sceglie di lavorare oltre i confini nazionali.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 16.04.2024 n. 10296 ha convenuto che, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci in virtù del quale:
In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese, le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto l’ipotesi che l’ex socio agisca per un debito o per un credito della società: “con riferimento a quest’ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi un regime di contitolarità o di comunione indivisa tra essi dei beni, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione che esclude l’ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (Cass. 11.07.2014, n. 15894; Cass. 4.07.2018, n. 17492)”.
I bilanci chiusi al 31.12.2023 saranno per molte S.r.l. e cooperative i primi a essere sottoposti a revisione legale in seguito alla modifica dell’art. 2477 c.c. Ciò comporterà per il revisore una serie di verifiche obbligatorie da effettuare, secondo quanto richiesto dal principio di revisione (ISA Italia) 510, all’esito delle quali potrebbero comportare conseguenze sull’emissione della relazione di revisione.
Le verifiche che il revisore è tenuto a effettuare sono:
Qualora all’esito di suddette verifiche il revisore riscontri limitazioni nelle procedure di revisione che lo dovesse portare a concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, sarà necessario, da parte del revisore, emettere un giudizio con rilievi. Il riferimento alla limitazione riscontrata dovrà essere riportato dal revisore nel paragrafo del giudizio, che in questi casi sarà titolato “Giudizio con rilievi”. Un esempio di paragrafo da inserire nel caso di giudizio con rilievi può essere il seguente.
Giudizio con rilievi
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società ABC S.r.l., costituito dallo Stato patrimoniale al 31.12.2023, dal Conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» della presente Relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2023 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
La descrizione della limitazione dovrà essere riportata nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”. Un esempio di paragrafo da inserire per descrivere il rilievo può essere il seguente.
Elementi alla base del giudizio con rilievi
Sono stato nominato revisore legale della società ABC S.r.l. il gg.mm.aaaa e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti e appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31.12.2022. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell’esercizio esposto nel conto economico.
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione «Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio» della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.
Infine, potrebbe essere opportuno, segnalare in un apposito paragrafo della relazione di revisione, denominato “Altri aspetti” che si tratta del primo bilancio sottoposto a revisione legale dei conti.
Il D.L. 19/2024 con l’art. 29, c. 3 ha incrementato le sanzioni in materia di sicurezza e contrasto al lavoro sommerso, prevedendo un aumento generalizzato del 30% delle sanzioni di cui all’art. 3 D.L. 12/2002 e del 20% per le altre violazioni. I successivi cc. 4 e 5 modificano la disciplina sanzionatoria in materia di appalti, distacchi e somministrazioni illecite e fraudolente.
In particolare, l’incremento del 20% riguarda le fattispecie in cui il ricorso a particolari tipologie di esternalizzazione dell’attività, non può essere considerato “genuino” perché non rispetta le condizioni previste dalla legge. Più precisamente, ci riferiamo alle ipotesi della somministrazione fraudolenta di manodopera che si realizza quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o della contrattazione collettiva; dell’appalto (art. 29, c. 1 D.Lgs. 276/2003) e del distacco (art. 30, c. 1 D.Lgs. 276/2003) privi dei requisiti di legge.
Ricordiamo che per la sussistenza di un appalto genuino è necessario che vi sia, relativamente all’appaltatore, assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d’impresa nonché la realizzazione di un autonomo risultato, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro (ex pluris Cass. 7.07.2022, n. 21501).
L’art. 11 D.Lgs. 08.01.2024, n. 1 unitamente all’art. 38 D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 hanno modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi, Irap nonché dei sostituti d’imposta. In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2023, da presentare nel 2024, e successivi.
Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore dal 2.05.2024, l’art. 11, c. 2 ha precisato che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.05.2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.
L’art. 38, c. 1, per il solo periodo d’imposta in corso al31.12.2023, posticipa i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal “decreto Adempimenti”:
Con l’Avviso n. 1/2024 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.
Le domande di finanziamento devono essere presentate, a pena di inammissibilità dal 29.04.2024 (a partire dalle ore 9:00) fino al 31.12.2024 (fino alle ore 13:00).
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:
A seguito del confronto con tutte le parti sociali, è stato definito il modello OT23 per l’anno 2025, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale di Inail.
Il modello, che è caratterizzato da diverse conferme, fra cui l’intervento presente nel modello OT23, per l’anno 2024, finalizzato al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, è caratterizzato anche da diverse revisioni, che possono essere schematizzate nel seguente elenco, definito per aree di intervento:
La commissione, o come meglio la definisce la nota redazionale sul sito informativo della Giustizia, gruppo di studio, sarà presieduta dal Viceministro Francesco Paolo Sisto, avrà una composizione eterogenea e il gruppo di lavoro sarà così composto:
Sempre dalla nota redazionale si apprende che “alla Commissione è affidato il mandato di analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, verificarne limiti, criticità e prospettive, per poi formulare proposte di intervento…partendo dalla drammatica frequenza di incidenti e la consapevolezza che a contribuire alla sicurezza sul lavoro concorrono, … molteplici fattori tra cui “l’aggiornamento continuo, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, l’accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro, precise regole di comportamento e una stretta collaborazione tra lavoro e ricerca”.
In caso di interventi di efficientamento energetico rientranti nei bonus ordinari (50% e 65%), l’omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA oltre i 90 giorni della fine dei lavori non costituisce causa di perdita dei benefici fiscali. È quanto conclude la Corte di Cassazione con sentenza 21.03.2024, n. 7657.
Il caso trae origine dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate per ottenere conferma del proprio operato in relazione ad una cartella di pagamento emessa per il recupero della detrazione d’imposta per interventi di efficientamento energetico a fronte di spese sostenute nell’anno d’imposta 2008 (art. 1, c. 344 e ss. L. 296/2006; attualmente art. 14 D.L. 63/2013). La motivazione del recupero è legata esclusivamente al fatto che la contribuente non avrebbe inviato all’ENEA nei termini di legge la prescritta comunicazione (nel caso di specie, l’invio era stato tardivo).
La Corte di Cassazione, prendendo atto di precedente e contrario orientamento (Ord. 34151/2022), spiega le motivazioni per cui ritiene di dissentire da tale indirizzo.
In linea generale, ai sensi dell’art. 31, c. 2 D.P.R. 600/1973, la competenza per l’accertamento e i controlli tributari è attribuita all’Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. In questo contesto, mediante l’inserimento del comma 3 all’art. 31 D.P.R. 600/1973, il D.Lgs. 12.01.2024, n. 13 ha previsto che, per gli atti emessi a partire dal 30.04.2024, in caso di redditi prodotti in forma associata ai sensi dell’art. 5 del Tuir, la competenza “spetta all’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale”.
Con l’inserimento di questa nuova disposizione, il legislatore ha inteso risolvere le problematiche che, fino a oggi, si sono presentate per i controlli avviati nei confronti delle società di persone aventi domicilio fiscale in un luogo diverso da quello dei propri soci (può essere, ad esempio, il caso di una società di persone avente sede a Milano, con soci aventi domicilio, rispettivamente, a Roma e Palermo).
In questi casi, infatti, dopo l’atto impositivo notificato alla società, l’Ufficio è tenuto a inviare l’elemento di controllo all’Ufficio competente del socio, in modo tale che quest’ultimo possa provvedere all’accertamento del reddito di partecipazione, pro quota, nei confronti dello stesso.