Ruolo della comunicazione aziendale per il successo organizzativo

La comunicazione aziendale è senza dubbio uno dei pilastri su cui poggiano tutti i principi organizzativi: dai rapporti con i dipendenti alle interazioni con i clienti, dalla definizione degli obiettivi strategici alla gestione dei progetti, ogni azione all’interno di un’impresa è guidata dalla comunicazione. Una comunicazione chiara e trasparente aiuta a stabilire aspettative chiare, riduce fraintendimenti e conflitti, e favorisce un clima lavorativo positivo. All’apparenza può apparire un fattore di semplice applicazione, ma in realtà fare in modo che la comunicazione sia efficace è tutt’altro che facile. Vediamo quali sono i benefici di un approccio comunicativo di successo.

Uno degli aspetti cruciali della comunicazione aziendale è la sua capacità di facilitare la collaborazione tra i dipartimenti e i team di lavoro. Attraverso una comunicazione aperta ed efficace, i dipendenti possono condividere idee, competenze e risorse, stimolando l’innovazione e la creatività. Le organizzazioni che promuovono una cultura della comunicazione aperta e della condivisione delle conoscenze sono più propense ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e ad affrontare le sfide in modo proattivo.

Allo stesso modo una comunicazione aziendale efficace contribuisce a creare un clima organizzativo positivo: i dipendenti si sentono valorizzati e motivati quando vengono coinvolti nei processi decisionali e vengono informati in modo trasparente sugli sviluppi dei progetti e sui risultati. Inoltre, una comunicazione aperta e onesta aiuta a costruire fiducia tra i membri del team e con la leadership aziendale, fondamentale per il successo a lungo termine.

La comunicazione aziendale gioca un ruolo essenziale anche nella gestione dell’immagine e della reputazione: attraverso una comunicazione strategicamente gestita, un’azienda può controllare come viene percepita dal pubblico esterno, dai clienti, dai partner commerciali e dagli investitori. La capacità di gestire efficacemente le crisi e di fornire risposte tempestive e accurate alle domande e alle preoccupazioni del pubblico può fare la differenza tra un’immagine aziendale positiva e una negativa. Le aziende che investono nella costruzione di una reputazione solida e affidabile attraverso una comunicazione trasparente e autentica sono più resilienti alle crisi e più attraenti per i potenziali clienti e investitori.

La comunicazione è certamente uno strumento chiave per la leadership efficace: i leader che comunicano in modo chiaro, empatico e ispiratore sono in grado di motivare e guidare i loro dipendenti verso il conseguimento degli obiettivi organizzativi. Sono in grado di trasmettere la visione e i valori dell’azienda in modo autentico, creando un senso di scopo e di appartenenza tra i membri del team. Inoltre, una comunicazione trasparente e genuina da parte dei leader contribuisce a costruire relazioni di fiducia e ad accrescere la loro credibilità all’interno dell’organizzazione.

È importantissimo non sottovalutare il ruolo della comunicazione aziendale nel successo organizzativo. Essa rappresenta il fulcro su cui si basano le relazioni interne ed esterne di un’azienda, influenzando direttamente le prestazioni, la cultura organizzativa e la reputazione. Investire quindi nelle competenze di comunicazione e nella gestione dei flussi comunicativi, promuovere una cultura della trasparenza e dell’apertura e integrare la comunicazione in tutte le attività aziendali sono strategie fondamentali per garantire il successo e la sostenibilità a lungo termine di qualsiasi organizzazione nel contesto competitivo che ci circonda.

Beatrice Decò

La rinnovazione degli atti esattoriali

A seguito delle prescrizioni normative introdotte dal D.Lgs. 30.12.2023, n. 220, aventi ad oggetto il comparto del contenzioso tributario, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con uno specifico provvedimento volto a revisionare le avvertenze contenute nelle cartelle di pagamento.

In pratica, essendo stato previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti, è sorta la necessità di rivedere il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate, mediante l’introduzione di ulteriori informazioni afferenti all’esecuzione della notifica del ricorso, proposto anche per vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto.

In pratica per la notifica del ricorso e la rispettiva individuazione dei destinatari si osserva che lo stesso andrà proposto:

  • alla Direzione che ha emesso il ruolo mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it). Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate, il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

Società di comodo, gli effetti della sentenza europea

Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 7.03.2024, causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio), una società è stata considerata non operativa dalle Entrate per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. Pertanto, alla stessa è stato negato il diritto alla detrazione Iva. La questione, arrivata in Cassazione, è legata all’applicazione dell’art. 30 L. 724/1994 che, notoriamente, prevede limitazioni al diritto alla detrazione dell’Iva per le società di comodo.

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato l’incompatibilità di questa disposizione con la direttiva Iva ovvero, in particolare, in primo luogo, con le nozioni di “soggettività passiva Iva” e di “attività economica” (art. 9 della direttiva Iva) e, in secondo luogo, con il diritto alla detrazione (art. 167 della direttiva Iva) e il principio di neutralità dell’imposta.

Tra le varie motivazioni, la Corte di Giustizia ha sottolineato che la qualità di soggetto passivo Iva non è subordinata al fatto che il valore economico delle operazioni rilevanti effettuate da un soggetto superi una soglia di reddito previamente fissata. Infatti, per poter essere considerato soggetto passivo Iva occorre unicamente l’esercizio effettivo di un’attività economica, senza ricavi minimi da garantire.

SOCIETA' E IMPRESA

Il mensile online che affronta gli aspetti contrattuali, giuridici, gestionali, civilistici e fiscali di società e imprese.

Dalla citata sentenza della Corte Ue derivano importanti conseguenze, stante l’obbligo (da un lato) dei giudici nazionali di dover disapplicare la normativa contraria alle previsioni della Corte di Giustizia Europea e (dall’altro) degli Uffici finanziari di doversi adeguare alle stesse.

Nello specifico, la sentenza è in grado di produrre effetti immediati in relazione a tutti i rapporti (non esauriti) in cui al contribuente dovesse essere stato negato il diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994. In particolare, è possibile distinguere i seguenti casi:

  • contribuenti che hanno già ricevuto un PVC: in questo caso, in sede di contraddittorio o di presentazione delle controdeduzioni al PVC, sarà possibile richiamare la sentenza C-341/22 al fine di chiedere lo stralcio del rilievo;
  • contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento (ovvero il diniego al rimborso del credito Iva): in questo caso sarà possibile presentare un’istanza di autotutela (ex art. 10-quater, lett. e) L. 212/2000) all’Ufficio che ha emesso l’atto (purché l’atto sia ancora impugnabile o non sia decorso oltre 1 anno dalla sua definitività) con la richiesta di annullamento per la venuta meno del presupposto impositivo. In assenza di autotutela da parte dell’Ufficio, sarà possibile impugnare l’atto (se ancora nei termini) oppure il diniego all’autotutela (a quest’ultimo riguardo, infatti, si ricorda che l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 ricomprende tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa);
  • contribuenti con un contenzioso pendente: in questo caso sarà possibile depositare in giudizio una memoria per chiedere la disapplicazione dell’art. 30 L. 724/1994 alla luce della sentenza della Corte UE e il conseguente accoglimento del ricorso, essendo venuto meno il relativo presupposto impositivo.

Nasce il “microcredito di libertà” per le donne vittime di violenza

Dal 1.04.2024 all’8.11.2024 potranno essere avanzate richieste per il “microcredito di libertà”, uno strumento introdotto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il microcredito di libertà offre quanto segue:

  • finanziamento a tasso zero fino a 10.000 euro per superare una momentanea difficoltà finanziaria;
  • finanziamento a tasso zero fino a un importo massimo di 50.000 euro per avviare o sviluppare iniziative imprenditoriali;
  • assistenza gratuita di un tutor di microcredito, sia nella fase istruttoria che durante il periodo di ammortamento;
  • corsi gratuiti di formazione all’educazione finanziaria e all’autoimprenditorialità.

Il microcredito sociale può essere utilizzato, solo a titolo esemplificativo e non esclusivo, per:

  • spese mediche;
  • spese per l’istruzione scolastica e la formazione propria e dei figli;

Marketing per non addetti ai lavori

“Io sono un consulente, non sono un esperto di marketing: mi basta impegnarmi al massimo per i miei clienti, aggiornare le mie conoscenze, (eventualmente) gestire i miei collaboratori?”
Una volta bastava, ora non più. Il perché è semplice: oggigiorno, non esistono solo i fornitori, il servizio/prodotto, i clienti.

Il cliente ha una esigenza: si rivolge al mercato, pieno di concorrenti agguerriti.
Il cliente ha un bisogno: si rivolge al Web, a Google, Alexa & c., a Chat GPT (A.I.).
Il cliente cerca qualcosa o qualcuno? Prima di scegliere va a vedere cosa gli suggeriscono gruppi tipo Amazon, eBay, Tomu, ecc. In questo marasma, ecco le due domande cruciali: “Ti trova il cliente?” poi “Ti sceglie?”

Per rispondere a queste domande, occorre conoscere il marketing o, almeno, alcuni concetti chiave. In questo articolo, indico le principali attività di marketing che hanno lo scopo di attirare l’attenzione di potenziali clienti, coinvolgerli in modo importante e costruire un rapporto nel tempo.
Vediamo quali sono:

  • analizzare i vantaggi e gli svantaggi dei propri prodotti consente di individuare il valore aggiunto, il livello di innovazione e di qualità, e la competitività sul mercato. E anche cosa si può migliorare o…tagliare: i limiti di alcuni servizi, eventuali complessità e criticità, ecc;

Categorie omogenee di lavoratori, nuove indicazioni

L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 57/2024 ricorda i principi di definizione delle categorie omogenee di lavoratori a cui poter destinare misure di welfare aziendale, negando tale possibilità alla categoria “lavoratrici interessate da congedo obbligatorio”.

L’Agenzia torna sul tema del welfare aziendale e, nello specifico, sul tema dell’individuazione dei lavoratori a cui poter destinare beni e servizi di welfare, così come descritti nella risoluzione 25.09.2020, n. 55/E; l’art. 51, c. 2 del Tuir stabilisce che occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

A tal riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione ”alla generalità dei dipendenti” ovvero a ”categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel citato comma 2 quando le somme o servizi sono rivolti ad personam, ossia costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori (vedasi circolari del Ministero delle Finanze 23.12.1997, n. 326 e 16.07.1998, n. 188; nonché circolari Agenzia delle Entrate 16.06.2016, n. 28/E e 29.03.2018 n. 5/E).

Il reato di somministrazione illecita

Le modifiche legislative, soprattutto in materia lavoristica, sono spesso il frutto di emergenze o gravi disastri. Questo modo di legiferare crea sovrapposizioni e contraddizioni che in molti casi rendono la toppa peggiore del buco. Inoltre, inseguire le emergenze, senza una programmazione e senza obiettivi chiari e misurabili, determina una produzione normativa schizofrenica che implica seri problemi applicativi.

Gli appalti e i distacchi c.d. illeciti sono un esempio plastico di legislazione ondivaga che passa in breve termine dalle sanzioni penali a quelle amministrative. Proprio dal punto di vista della punibilità degli illeciti va preso atto di un atteggiamento piuttosto ambiguo da parte del Legislatore. Difatti, l’abrogazione della somministrazione fraudolenta (art. 55 D.Lgs. 81/2015), la depenalizzazione di gran parte delle condotte interpositorie criminose a opera degli artt. 1, c. 1, e 6 D.Lgs. 8/2016 e la previsione di un tetto massimo delle sanzioni amministrative ha determinato un incremento delle condotte illecite.

Per distinguere l’appalto lecito da quello illecito bisogna fare riferimento all’art. 29, c. 1 D.Lgs. 276/2003 in virtù della quale “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.

La querela può essere spedita a mezzo PEC?

L’art. 337 c.p.p. prevede che “la dichiarazione di querela è proposta … alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato”.
Da tale norma si desume che la querela può essere “recapitata” o “spedita” a condizione che l’atto rechi la “sottoscrizione autentica” del querelante.

Secondo un orientamento dottrinale minoritario con “sottoscrizione autentica” si vorrebbe garantire solo la genuinità della firma, non richiedendo che quest’ultima sia anche autenticata da soggetti particolari, basterebbe allegare carta d’identità per poter spedire la querela. L’orientamento prevalente ritiene però che la querela possa essere trasmessa per posta o a mezzo incaricato, purché previamente e necessariamente autenticata nella sua sottoscrizione, stante le gravi conseguenze a carico di chi in essa risulti indicato come autore d’un reato e per la necessità di identificare chi la presenta e le eventuali conseguenze penali in caso di falsità o calunnia.

l querelante che intende presentare la querela può pertanto presentarsi direttamente alla procura, o a un qualsiasi organo di Polizia giudiziaria, che redigerà il verbale di ricezione querela, identificando il soggetto che presenta e firma il documento avanti a loro, e, qualora intendesse spedire la propria querela per posta, dovrà farsi preventivamente autenticare la propria firma da soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità e improcedibilità del giudizio penale.

Aspetti contabili nella costituzione di “ramo” Ets di ente religioso

Ai sensi dell’art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017, gli enti religiosi che, in quanto tali, non possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore, possono tuttavia costituire un “ramo” Ets per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS), a condizione che, per tali attività, adottino un regolamento che recepisca le norme del Codice del Terzo Settore. Deve essere altresì costituito un patrimonio destinato, e devono essere tenute scritture contabili separate, ai sensi dell’art. 13 del CTS.
A seguito della costituzione di un ramo Ets, si potrebbero presentare in capo all’ente religioso tre“sfere” di attività:

  • le attività di religione e di culto (sfera istituzionale);
  • le attività “diverse” (art. 16, lett. b) L. 222/1985) da quelle di religione e di culto (sfera commerciale o non commerciale ex art. 55 del Tuir);
  • le attività del “ramo” Ets-commerciale o non commerciale.

Sotto il profilo contabile, si dovranno tenere tre distinte contabilità, una per ognuna delle tre “sfere” sopraelencate.
Il primo problema che si pone è quello della separazione delle scritture contabili, una per ognuna delle tre sfere sopraelencate. Con particolare riferimento alla contabilità del “ramo”, un problema particolarmente delicato deriva dalla rappresentazione nella Situazione patrimoniale del “ramo” del patrimonio destinato.

A cosa servono davvero le criptovalute

Da quando le criptovalute esistono, nessuno è ancora riuscito a dimostrare un caso d’uso serio. Eppure, anche dopo innumerevoli scandali e processi, i bitcoin, gli ethereum e le altre principali valute continuano a esistere e a capitalizzare miliardi.

Questa capacità di resistenza, secondo alcuni, potrebbe essere in parte una conseguenza del design stesso del sistema: non è necessaria alcuna banca centrale per verificare chi possiede e quanto; grazie alla crittografia, la rete stessa può tenerne traccia e ogni computer della rete mantiene un registro completo di ogni transazione. A che scopo? Qual è l’utilità?

Uno dei primi a servirsi del sistema è stato il crimine: una valuta fuori dalla portata dei Governi, le cui transazioni sono anonime e criptate, sembra l’ideale per il mondo della malavita. Tuttavia, condurre affari sporchi su un database pubblico che registra ogni transazione per sempre non è il modo più intelligente per commettere crimini. È noto che i principali gruppi terroristici mondiali hanno abbandonato da tempo questi sistemi, dal momento che organizzazioni come la CIA erano in grado di tracciare tutti i movimenti.

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