Accorgimenti per aumentare il tasso di apertura delle email

Le persone scoprono quanto sia preziosa o interessante un’e-mail solo dopo averla letta, ma per leggerla devono aprirla e per aprirla devono essere incuriositi o intrigati dall’oggetto. Ottenere questo risultato è più complicato di quanto sembri, perché la maggior parte delle parole utilizzate per motivare le persone ad aprire un’e-mail, attivano anche i filtri dello spam. Ecco alcuni esempi dei termini da evitare: “Gratis, Offerta, Promozione, Regalo, Prestito, Tempo limitato, Affrettati, Chiedi un preventivo, Compra ora, Ordina adesso“.

Ancor prima di questo processo, bisogna poi tenere conto di una questione molto sottovalutata ma vitale. Se il destinatario utilizza Gmail, si corre il rischio di non raggiungerlo perché questa piattaforma tende a scaricare automaticamente le e-mail nella cartella delle promozioni, per cui le persone non ricevono alcun messaggio di notifica. La naturale conseguenza è che i tassi di apertura crollano, a meno che il destinatario abbia aggiunto l’indirizzo e-mail mittente al proprio elenco di contatti. Le statistiche riportano dati allarmanti: gli iscritti ad una newsletter con Gmail perdono oltre il 90% della posta in arrivo.
Un altro problema è rimpolpare il proprio data base con indirizzi email acquistati.

In questo caso si inviano email a sconosciuti, che vengono bombardati da tonnellate di email di marketing, provenienti da chi si è procurato il loro indirizzo di posta; purtroppo è molto più probabile che questi soggetti abbiano filtri molto rigidi.

A questo punto va considerato il tasso di apertura. Questo dato sarà influenzato anche dall’andamento della campagna precedente che, in caso di esito mediocre, condizionerà negativamente anche i risultati di quella successiva.

Oltre a ciò, inviare email di marketing direttamente dal proprio software di posta elettronica può essere disastroso. Utilizzando il programma di posta elettronica del proprio computer anche a un elenco ridotto di iscritti, si corre il rischio di vedere aggiunto il proprio indirizzo IP nella lista nera, per aver inviato troppe e-mail identiche. Una volta entrati nella lista nera, le email non raggiungeranno nemmeno la cartella della posta indesiderata del destinatario. È meglio utilizzare un fornitore di email marketing affidabile e professionale. Queste agenzie possono fare arrivare a destinazione oltre il 99% dei messaggi.

Infine, ciò che può bloccare un’email è la presenza di troppi collegamenti o immagini. Uno dei trucchi utilizzati dagli spammer per aggirare i filtri della posta indesiderata è nascondere le parole “ad effetto” nelle immagini, anziché scriverle nel testo normale ed usare un numero di link decisamente superiore a quelli presenti in un’e-mail normale. Questi sono i principali accorgimenti per evitare di incappare nella tagliola dei filtri anti-spam e condurre una campagna efficace.

In consultazione le bozze di Testi unici

Sono in consultazione fino al 13.05.2024 le bozze di 9 testi unici elaborati al fine di riordinare le disposizioni che regolano il sistema tributario in un’ottica di semplificazione e miglioramento della chiarezza delle regole fiscali.

Fino a tale data è possibile inviare osservazioni o proposte di modifica/integrazione, via mail agli indirizzi specificati nel comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, distinguendo in base al volume, secondo lo schema: argomento, norme di riferimento, osservazioni, contributo e finalità.

Fatta eccezione per le norme relative all’Irap, alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare, sono in elaborazione i seguenti Testi unici:

  • imposte sui redditi;
  • Iva;
  • imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • tributi erariali minori;
  • adempimenti e accertamento;
  • sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • giustizia tributaria;
  • versamenti e riscossione;
  • agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

Bilancio 2023 e assemblee a distanza per tutto il 2024

La campagna bilanci 2023 è iniziata, i termini per convocare l’assemblea del 2024 sono:

  • 29.04.2024, 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, termine ordinario;
  • 28.06.2024, 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, termine straordinario, ossia dettato da particolari esigenze che determinano un differimento di ulteriori 60 giorni (es. valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio, cambiamento del programma gestionale informatico di supporto, partecipazione a operazioni straordinarie, calamità, furti, incendi, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio vi è stato un ulteriore differimento rispetto allo scorso 31.07.2023 per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie. Infatti, l’art. 11, c. 2 L. 21/2024 ha differito il suddetto termine al 31.12.2024 (in precedenza era stato prorogato al 30.04.2024 dall’art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 “decreto Milleproroghe”). In altre parole, è possibile svolgere l’assemblea da remoto, pertanto non solo convocata, ma anche effettivamente tenuta, per tutto il corso del 2024.

In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

Le fasi dell’approvazione del bilancio 2023 delle S.r.l. saranno, quindi, come di consueto le seguenti:

  • redazione e approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo e redazione della relazione sulla gestione (non obbligatoria per le S.r.l. con bilancio in forma abbreviata che forniscono le informazioni richieste – numero e valore nominale delle azioni proprie o di società controllanti, con indicazione della parte di capitale corrispondente, nonché acquistate o alienate nell’esercizio – in nota integrativa). Termine ultimo ordinario: 1.04.2024 (il 30.03.2024 cade di sabato – almeno 30 giorni prima del termine dell’assemblea dei soci);
  • comunicazione del progetto di bilancio al revisore e/o collegio sindacale/sindaco unico (se presenti) e conseguente predisposizione delle loro relazioni da inviare all’organo amministrativo. Termine ultimo ordinario: 1.04.2024 (il 30.03.2024 cade di sabato – almeno 30 giorni prima del termine dell’assemblea dei soci);
  • deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio (assieme alle eventuali relazioni suddette, ossia: relazione sulla gestione, relazione del revisore, relazione dei sindaci). Termine ultimo ordinario: 15.04.2024 (il 14.04.2024 cade di domenica – almeno 15 giorni prima del termine dell’assemblea dei soci);
  • delibera di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Termine ultimo ordinario: 29.04.2024 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale);
  • deposito del bilancio e delle eventuali relazioni suddette. Termine ultimo ordinario: 29.05.2024 (30 giorni dopo la data di approvazione del bilancio).

Fissati i numeri per i versamenti volontari del 2024

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli – La variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023-dicembre 2023 è risultata pari al 5,4%.

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, l’importo da versare viene determinato, in seguito all’abolizione delle classi di contribuzione dal D.Lgs. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva prevista per ciascun anno, alla retribuzione media percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda.

L’art. 7, c. 2 del decreto sopracitato ha previsto che la retribuzione minima settimanale su cui calcolare i contributi è quella determinata ai sensi dell’art. 7, c. 1 L. 638/1983 e s.m.i., cioè il 40% dell’importo del trattamento minimo fissato al 1.01 di ogni anno.
Per effetto della variazione dell’indice Istat, la contribuzione volontaria dovuta per l’anno 2024 è calcolata con i seguenti parametri:

  • la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% è di 55.008 euro;

Principali novità del modello Irap 2024

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi 2024 che dovranno essere presentati dai contribuenti per comunicare i redditi relativi al periodo d’imposta 2023, tra i quali il modello Irap 2024. La prima novità del modello Irap riguarda i termini di scadenza; infatti, il modello dovrà essere presentato entro il 30.09.2024 (in precedenza il termine era fissato al 30.11).

Per i soggetti Ires e le Pubbliche Amministrazioni con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il modello dovrà essere presentato entro il nono mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta.

Per quanto riguarda i termini di versamento, il pagamento del saldo Irap 2023 e del primo acconto 2024 (40%) dovrà essere effettuato entro il 1.07.2024 (posto che il 30.06 cade di domenica), o con maggiorazione dello 0,4% entro il 31.07.2024; si ricorda che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a 103 euro. Il secondo acconto Irap (pari al 60%) dovrà essere versato entro il 30.11.2024 (differito al 2.12.2024 perché l’ultimo giorno di novembre è sabato).

Dichiarazione ritrattabile in caso di rettifica delle rimanenze

Anche nell’ordinanza n. 6695/2024 la Cassazione ribadisce come la dichiarazione fiscale (sia Iva che imposte sui redditi) costituisca unicamente una dichiarazione di scienza sempre emendabile e ritrattabile, non disponendo di alcuna forza di consolidamento dei suoi contenuti meramente informativi e che la funzione impositiva, esercitata per il tramite dei poteri della verifica, non è solo funzionale a correggere eventuali comportamenti illegittimi del contribuente, ma in maniera imparziale (come dispone l’art. 97 della Costituzione) è volta a determinare la giusta obbligazione tributaria del contribuente verificato, ristorandolo di qualsiasi prestazione erariale eccedente l’obbligo legale (in tale preciso paradigma della dichiarazione fiscale e di identità di scopo della funzione impositiva, risiede la democrazia del rapporto d’imposta e la rispondenza ai principi costituzionali che lo presidiano).

In ordine a tale specifico tema di diritto, va evidenziato come tale potere di scrutinio abbia trovato pieno e conclusivo supporto nei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 13378/2016) nella il quale il Supremo Collegio ha testualmente convenuto: “Resta fermo in ogni caso per il contribuente il diritto, anche in sede di accertamento o di giudizio, di far valere la rappresentazione di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, che abbia inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d’imposta o, comunque, di un minor credito rispetto al suo effettivo dovere contributivo”.

Iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per le mandatarie

La L. 130/1999 detta una disciplina generale ed organica per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Tali operazioni possono essere realizzate attraverso società appositamente costituite dette anche società veicolo o “special pourpose vehicle” (da cui l’acronimo SPV). Mediante la cartolarizzazione, dunque, un soggetto (cd. “originator”) cede propri crediti alla SPV la quale emette titoli di debito destinati alla circolazione.

Mediante la vendita dei titoli, dunque, la SPV finanzia l’acquisto dei crediti dal cedente e le spese necessarie alle attività di recupero degli stessi per procedere poi, in caso di esito positivo dell’attività recuperatoria, a rimborsare i titoli in favore dei possessori. Tuttavia, le SPV nella prassi affidano a loro volta l’incarico di recuperare crediti a delle mandatarie dette anche servicer.

Di norma, ai sensi dell’art. 115 del TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del questore.

Riforma fiscale, obiettivo il cambio del rapporto Fisco e contribuenti

Cambia l’interlocuzione tra contribuenti e il Fisco. L’Amministrazione Finanziaria punta a diventare il consulente dei professionisti e delle associazioni di categoria, offrendo anche una consulenza con utilizzo dei servizi telematici, su istanze dei contribuenti di minori dimensioni, comprese società semplici, personali e soggetti equipollenti.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 3.01.2024, n. 2 del D.Lgs. 30.12.2023, n. 219 sono state introdotte alcune novità importanti nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in ossequio a quanto disposto dalla L. 111/2023 di riforma fiscale. Il chiaro obiettivo del legislatore è quello di modificare i rapporti tra i contribuenti e il Fisco, potenziando l’emanazione di documenti di prassi, limitando l’invio di istanze di interpello e agevolando la consultazione diretta anche in forma semplificata.

Il provvedimento indicato, con l’art. 10-septies introdotto nella L. 212/2000, interviene sui contenuti e sulle finalità dei documenti di prassi, con particolare riferimento alle circolari, mentre il c. 2 dispone che, nell’elaborazione di detti ultimi documenti di prassi, si possono attivare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali, ordini professionali e associazioni di categoria o con altri enti di espressione collettiva, ribadendo che i detti documenti possono essere resi disponibili, in pubblica consultazione, anche prima della loro pubblicazione.

La responsabilità sociale è un viaggio, sostenibile

Dal lato economico, l’attuale congiuntura economica porrebbe l’individuo a confronto con la forte spinta esistenziale verso la ricerca di un valido compromesso sociale tra una visione ottimistica spiccatamente di matrice borghese (con logica conseguenza nella potenziale ripresa dei mercati) e lo stato depressivo generato da una possibile eternizzazione della condizione individuale di impotenza storica, percepito normalmente dall’uomo nelle fasi di crisi ed emergenza.

Quotidianamente, in parole povere, il singolo sarebbe alle prese con la contraddizione oggettiva tra la realizzazione progressiva dell’evoluzione tecnico-scientifica portata a compimento nel corso degli ultimi decenni, tale oggi da poter garantire condizioni di vita ottimali, e una realtà planetaria recessiva che, di fatto, attraverso il sensibile peggioramento delle condizioni economiche, sociali ed ambientali, produrrebbe effetti esattamente contrari.

Sul versante socio-esistenziale si rileverebbe per contro una serie di cause fondate su un indiscusso predominio culturale del singolo sulla società, associato e mosso al tempo stesso da uno spiccato desiderio di affermazione individuale che prevaricherebbe ogni forma di rapporto sociale.

Concordato preventivo sperimentale per i contribuenti forfetari

Come è noto, anche i contribuenti in regime forfetario potranno aderire al concordato preventivo biennale (CPB) previsto dal D.Lgs. 12.01.2024, n. 13, anche se per tali soggetti il concordato preventivo è limitato, in quanto varato in via sperimentale, a una sola annualità, il 2024. Nell’ipotesi che desiderassero continuare a “patteggiare” con il Fisco, tali contribuenti dovranno rideterminare la proposta nel 2025 ed eventualmente accettarla.

Diversamente dagli altri contribuenti che, ai fini della loro adesione al concordato, dovranno presentare il nuovo modello “CPB 2024/2025” unitamente al modello ISA in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi 2024), i forfetari dovranno compilare solo la nuova sezione VI inserita nel quadro LM del modello Redditi PF. In particolare:

  • nel rigo LM60, dovranno indicare di non avere debiti tributari o, entro i termini previsti per aderire al concordato preventivo, di aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro riguardanti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per i contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits