Lavoro agile: disciplina ordinaria e accordo individuale per tutti

Come noto, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, alcune categorie di lavoratori hanno continuato a godere di un regime “semplificato” in materia di smart working. Il 31.03.2024 viene a cessare il diritto al lavoro agile nel settore privato per i genitori di figli con età inferiore ai 14 anni e per i lavoratori fragili, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.

Si ricorda che il regime semplificato consentiva l’adozione della modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. Tale agevolazione, introdotta tra le prime misure volte a limitare gli effetti causati dall’emergenza pandemica, è stata da ultimo estesa al 31.03.2024 dall’art.18-bis L. 191/2023, di conversione del c.d. decreto Anticipi (D.L. 145/2023).

Il lavoro agile non sarà più considerato un diritto del lavoratore ma torna ad essere una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa attuata “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, come precisato dall’art. 18 L. 81/2017, fermo restando quanto previsto dal c. 3-bis del medesimo articolo che riconosce una priorità alle richieste di esecuzione di attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli disabili (art. 3, c. 3 L. 104/1992), oppure per dipendenti con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, c.1 L. 104/1992 o per i caregivers (art. 1, c. 255 L. 205/2017).

Si ricorda che l’art. 19 L. 81/2017 impone la stipula in forma scritta di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, come presupposto essenziale per il ricorso a tale modalità di lavoro, nel quale sugellare la volontà delle parti e, soprattutto, enunciare gli elementi che caratterizzano la prestazione lavorativa. L’accordo deve essere conservato per 5 anni dal datore di lavoro.

Contenuto dell’accordo sul lavoro agile

Il 7.12.2021 è stato adottato il Protocollo nazionale del lavoro agile per il settore privato, che fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile ed esprime le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, considerata fonte privilegiata di regolamentazione. Questi i contenuti minimi:

  • durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • strumenti di lavoro (di norma devono essere forniti dall’azienda e devono essere idonei all’esecuzione in sicurezza della prestazione);
  • tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione (precisazione di una fascia oraria nella quale il lavoratore non eroga la prestazione);
  • forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 L. 300/1970 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Il datore di lavoro deve garantire parità di trattamento normativo ed economico dei lavoratori in modalità agile rispetto agli altri lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria.

Notiziario del Lavoro

Circolare mensile per la gestione del personale e dei rapporti di lavoro, ideale per la lettura da parte di collaboratori e aziende.

Comunicazioni obbligatorie lavoro agile

I datori di lavoro privati sono tenuti ad inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.

Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione il termine previsto è fissato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di inizio dell’attività agile. Dal punto di vista procedurale, le comunicazioni devono essere inviate telematicamente attraverso l’applicativo denominato “Lavoro agile” disponibile sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite SPID e CIE.

In caso di mancato rispetto di tali comunicazioni, sono previste per il datore di lavoro sanzioni amministrative da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Sicurezza sul lavoro in smart working

L’art. 22 L. 81/2017 dispone che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e con il RSPP, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

Il datore di lavoro consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Fringe benefit sui prestiti ai personale dipendente

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.03.2024, n. 5/E, ha fornito le istruzioni operative alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi.
Nello specifico, con il D.L. 145/2023 è stato modificato l’art. 51, c. 4, lett. b), primo periodo del Tuir, variando, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, la gestione dei finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti e modificando la modalità di quantificazione del fringe benefit connesso a essi.

L’ambito applicativo della norma fa riferimento a tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata e i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni. Rientrano in tale ambito applicativo a titolo di esempio, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio.

Ricordiamo innanzitutto che la regola in vigore fino al 2022 prevedeva che, per i prestiti eventualmente concessi ai dipendenti, si dovesse determinare il compenso in natura, confrontando gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascuna annualità con quelli calcolati in base al tasso di interesse effettivamente applicato al prestito e considerando il 50% di tale differenza. Pertanto, la formula da applicare era la seguente: [(interessi al TUR al 31.12 di ciascun anno – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFIT

L’ebook che analizza le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può rimborsare al dipendente le spese sostenute e i fringe benefit, ossia le remunerazioni e i benefici in natura che il datore di lavoro può riconoscere a favore del personale dipendente.

Per far fronte alle variazioni che fra l’anno 2022 e il 2023 hanno caratterizzato il TUR, è stato modificato con il decreto Anticipi il riferimento temporale per l’individuazione del TUR; pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i prestiti a tasso variabile, il TUR da utilizzare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, in sintesi: [(interessi al TUR alla data di scadenza di ciascuna rata – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito, in sintesi: [(interessi al TUR alla data di concessione del prestito – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Rimane, pertanto, invariata la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito concesso al dipendente, nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti.
L’importo del fringe benefit determinato verrà pertanto assoggettato a imposta alla fonte al momento del pagamento di ciascuna rata, salvo eventuali variazioni in sede di conguaglio.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che, anche se la modifica della determinazione del benefit è entrata in vigore il 17.12.2023, il datore di lavoro avrà comunque provveduto al conguaglio fiscale di fine anno tenendo conto delle nuove regole sopra riportate.

Ricordiamo che i benefit connessi ai finanziamenti erogati ai dipendenti rientrano nel limite di esenzione di 258,23 euro fissato dal comma 3 del medesimo articolo, aumentato, limitatamente al periodo d’imposta 2024, a 1.000 euro, elevato ulteriormente a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

Correttivi anticrisi per gli ISA applicabili al periodo d’imposta 2023

Stavolta la sterilizzazione delle stime delle pagelle fiscali si è resa necessaria a seguito delle fibrillazioni dei mercati dovute alle tensioni internazionali e alla crescita dell’inflazione. Previste anche specifiche modifiche ai calcoli degli indicatori elementari ISA per tutti i contribuenti che si avvarranno alla possibilità di adeguare le rimanenze iniziali sulla base delle possibilità offerte dalla legge di Bilancio 2024.

Gli interventi in oggetto sono stati approvati nel corso della riunione degli esperti tenutasi il 22.02.2024.

Gli interventi di natura straordinaria e anticongiunturale, che si applicheranno ai 175 indicatori sintetici di affidabilità fiscale in applicazione per il periodo d’imposta 2023, si legge nel resoconto della suddetta riunione, hanno come scopo quello di cogliere gli effetti della crisi economica e dei mercati dovuti ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale. Non sono previste però nuove ipotesi straordinarie di esclusione dall’applicazione degli ISA rispetto a quelle ordinariamente previste dalla normativa in vigore.

Il suddetto intervento straordinario con funzione anticongiunturale si è reso necessario a seguito dei risultati osservati dall’Amministrazione Finanziaria dalle molteplici fonti informative a sua disposizione (Istat, Banca d’Italia, fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, liquidazioni periodiche Iva, ecc.).
I dati recepiti da queste fonti informative hanno infatti messo in evidenza che il periodo d’imposta 2023 è stato caratterizzato da tutta una serie di fattori straordinari che le stime ISA non sono in grado di intercettare e correttamente valorizzare.

Tra questi fattori straordinari di natura congiunturale i principali indicati dalla commissione sono, fra gli altri: l’inasprimento delle condizioni creditizie, il rallentamento della domanda estera, le incertezze legate alle tensioni geo-politiche e il rallentamento dell’inflazione.

Preso atto dello scenario in atto i correttivi anticrisi apportati alle funzioni di stima degli ISA applicabili al periodo d’imposta 2023 possono essere ricondotti a 2 principali tipologie:

  • una modifica degli indicatori elementari di affidabilità valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, definiti tramite stime di tipo Panel;
  • una modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti attraverso apposite soglie economiche di riferimento.

Grazie ai suddetti interventi, le variabili ISA in funzione per il 2023 potranno correggere le possibili contrazioni dei margini di redditività dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione, nonché la probabile contrazione di marginalità settoriale (riduzione dei margini).

Nel caso in cui il contribuente avesse optato per l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino ai sensi della legge di Bilancio 2024, verranno disapplicati gli indicatori elementari legati alla corrispondenza tra il valore delle esistenze iniziali e le relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente. L’opzione comporta, infatti, un naturale disallineamento fra il valore delle rimanenze finali al 31.12.2022 con quello delle esistenze inziali (adeguate) al 1.01.2023.

Nel corso della suddetta riunione della commissione degli esperti sono state approvate anche le evoluzioni dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2024 e l’ordinaria evoluzione biennale di 88 ISA applicabili al periodo d’imposta 2023.

Modello EAS, invio entro il 2.04.2024 per le variazioni 2023

Entro il 2.04.2024 deve essere presentato il Modello EAS nel caso in cui il soggetto interessato abbia avuto variazioni rilevanti nel corso del 2023 (esercizio solare).

Si ricorda che, come ogni anno, l’ambito soggettivo di tale adempimento abbraccia gli enti associativi, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche; tuttavia, qualora tali ultimi soggetti siano iscritti al RAS, l’obbligo di presentare il modello è stato abrogato dall’art. 6, c. 6-bis D.Lgs. 39/2021, introdotto dal D.Lgs. 120/2023 con decorrenza 5.09.2023. Il tema dubbio è la decorrenza, ossia se tale abrogazione vale solo per le realtà costituite dal 5.09.2023 o anche per le realtà in essere a tale data.

Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione ed entro il 31.03 dell’anno successivo, nel caso di variazioni intervenute rispetto al modello precedentemente presentato.
Solo alcune variazioni implicano la necessità dell’invio di un nuovo modello e, facendo riferimento al modello semplificato (che, si ricorda, permette una compilazione molto più snella del questionario presente all’interno del modello), il punto “20) Proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità” non rappresenta una variazione da comunicare se a variare è soltanto l’importo della sponsorizzazione comunicata nel tal anno.

Se invece si modifica la “periodicità” dell’avvenimento, ossia si passa dal ricevere tali proventi da abitualmente a occasionalmente o viceversa o dal riceverli al non riceverli e viceversa, tale mutamento va comunicato presentando un nuovo modello EAS, compilato in tutti i suoi punti. Inoltre, il modello non va ripresentato se a variare sono i dati anagrafici dell’ente o quelli del rappresentante legale.

Si ricorda che il Modello EAS semplificato prevede di compilare solo alcuni righi del modello e nello specifico:

  • Rigo 3: l’ente ha personalità giuridica (solo per le associazioni riconosciute);
  • Rigo 4: l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
  • Rigo 5: l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente e, in tal caso, occorre indicare il codice fiscale dell’ente nazionale di riferimento;
  • Rigo 6: l’ente è affiliato a federazioni o gruppi;
  • Rigo 20: l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: abitualmente, occasionalmente o non ne riceve (queste le possibili risposte) e vi è inoltre da indicare l’importo ricevuto nell’anno;
  • Rigo 25: l’ente opera prevalentemente nel settore (in tal caso seguendo le istruzioni occorre indicare il codice del settore riconducibile o assimilabile al proprio, per esempio codice 5: sport);
  • Rigo 26: l’ente svolge le seguenti specifiche attività (a titolo esemplificativo: gestione palestra, gestione centro sportivo, convegni e congressi, viaggi e soggiorni ecc..).

Infine, si ricorda che, se per svariati motivi non si dovesse presentare il Modello EAS nei termini, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis al fine di evitare che il mancato invio precluda i benefici fiscali. La remissione in bonis si può applicare solo se la violazione non è stata contestata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si può inviare il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile versando al contempo una sanzione di 250 euro tramite Mod. F24 ELIDE (senza possibilità di compensare) con codice tributo “8114” e quale anno, l’anno per il quale si effettua il versamento.

Ombrello di Stato, rafforzato il Fondo di garanzia

Con un incremento di 500 milioni di euro sono stati rafforzati gli interventi del Fondo di garanzia statale. La finalità è sostenere l’accesso al credito delle imprese impegnate nella ricerca, nell’innovazione e nella transizione ecologica.

Le doti economiche aggiuntive sono destinate a rafforzare la riserva speciale dello strumento gestito dal Mediocredito centrale (Mcc) e quindi consentire un più ampio utilizzo da parte delle imprese delle garanzie volte ad ottenere prestiti a fronte di investimenti in beni materiali e immateriali oppure a finanziare il capitale circolante.
Le risorse sono state assegnate alla Riserva speciale dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 28.02.2024 (il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25.03.2024, n. 71) a valere sul PN RIC (Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività) 2021-2027.
La riserva speciale può intervenire per finanziare:

  • l’incremento di garanzia, rispetto alla misura ordinaria prevista dalla normativa vigente del Fondo, sulle operazioni finanziarie riferite ai destinatari finali, fino alla copertura massima stabilita dalle norme UE in materia di aiuti di Stato;
  • il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti riferiti a operazioni finanziarie concesse ai destinatari finali, sulla base di quanto già previsto al Capo II del decreto 13.03.2017 che ha istituito la riserva.

Delega dichiarativa? No effetto liberatorio per omessa dichiarazione

La Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza 15.02.2024, n. 6820, torna ancora una volta sul tema dell’effetto “non liberatorio” della delega dichiarativa.

Il principio è oramai consolidato e anche per tale ragione dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione, onde evitare incriminazioni che poi non possono che inevitabilmente condurre a un’ipotesi di condanna anche in capo a coloro che, benché inconsapevoli dell’omissione, avendo fatto affidamento (come per prassi diffusa) sui profili dell’incarico a un professionista, sono chiamati a risponderne come contribuenti direttamente interessati dall’omissione.

Nessun rilievo in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato può essere, quindi, utilizzato dal contribuente, chiamato in tal caso a rispondere del reato previsto ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 74/2000.
Nella vicenda oggetto dell’intervento giurisprudenziale in commento, il difensore dell’imputato risulta avere infruttuosamente proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna, deducendo la carenza dell’elemento soggettivo del reato, stante nel dolo specifico di evasione.

Nuovo codice deontologico dei Dottori commercialisti

Al testo che entrerà in vigore il prossimo 1.04.2024 farà seguito una relazione di accompagnamento per illustrare, nel dettaglio, agli iscritti il nuovo Codice. Il testo approvato contiene molte novità, tra le quali si segnalano:

  • il concetto di equo compenso;
  • le forme di pubblicità e l’uso dei social network;
  • l’utilizzo del titolo professionale.

Equo compenso

Una delle novità più rilevanti del nuovo Codice è costituita dalla norma sull’equo compenso contenuta nell’art. 25. Secondo questa disposizione, il professionista:

  • è obbligato a convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
  • deve proporre al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale;
  • deve informare il cliente della nullità di eventuali pattuizioni di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

In particolare, al fine di valutare l’equità e proporzionalità del compenso, è necessario considerare i seguenti parametri:

  • valore e natura della pratica;
  • importanza, difficoltà, complessità della pratica;
  • condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
  • risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
  • impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
  • pregio dell’opera prestata;
  • parametri previsti dal decreto ministeriale.

A livello pratico, con riferimento al compenso professionale, è altresì prevista (art. 24):

  • la necessità del professionista di rendere noto preventivamente al cliente, in forma scritta o digitale:
  • il grado di complessità dell’incarico (fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico);
  • la misura del compenso (che deve essere adeguato all’importanza dell’opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi);
  • l’impossibilità di richiedere un compenso manifestatamente sproporzionato (sia in eccesso che in difetto) rispetto all’attività svolta o da svolgere;
  • l’obbligo di tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti;
  • l’obbligo di consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

Pubblicità

L’art. 44, c. 1, confermato anche nel nuovo Codice deontologico, prevede che è libera la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni. In particolare:

  • la pubblicità (e la scelta dei mezzi e strumenti) deve avere una finalità esclusivamente promozionale ed essere conforme al decoro e all’immagine della professione;
  • è vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali in assenza di richiesta (quindi, viene vietata ogni forma di marketing “selvaggio” e di spam);
  • le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive. In particolare, ogni informazione deve essere verificabile con elementi oggettivi (art. 44, c. 3);
  • nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiano fornito il proprio consenso, e non possono mai essere promosse attività di altri soggetti (c. 4).

Inoltre, è fatto divieto di proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento (art. 24, c. 7).

Uso dei social network

Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, inclusi i social network, è prevista la necessità di astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti (art. 39, c. 2). Inoltre, al professionista sono inibite le azioni seguenti(art. 14, c. 2):

  • usare, con qualsiasi modalità e strumento (quindi anche mediante l’utilizzo dei social network), espressioni sconvenienti, denigratorie e offensive, sia nello svolgimento dell’attività professionale, sia al di fuori dello svolgimento dell’attività professionale;
  • screditare o svilire le attività e le prestazioni professionali dei colleghi, incluse quelle di carattere istituzionale o espletate in organismi istituzionali di categoria.

Titolo professionale e altri aspetti deontologici

Oltre a quanto visto sopra, il nuovo Codice contiene, tra le altre, le seguenti novità:

  • obbligo del professionista di utilizzare, nell’esercizio della propria attività, il titolo professionale spettante in base all’ordinamento professionale vigente (art. 44, c. 5);
  • esercizio del potere disciplinare secondo cui le sanzioni comminate devono essere proporzionate e adeguate alla gravità della condotta e alle conseguenze che possono derivare all’immagine della professione nonché, eventualmente, al cliente. A tal fine devono essere valutate la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, l’eventuale danno procurato, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione (art. 4, c. 3);
  • obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale al momento dell’assunzione dell’incarico e ogniqualvolta richiesto dal cliente (art. 13);
  • modalità per la rinuncia all’incarico. In tal senso è prevista la necessità di avvertire il cliente tempestivamente e per iscritto e, laddove questi sia irreperibile, di comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico ovvero all’ultimo domicilio conosciuto ovvero a mezzo PEC, soprattutto se l’incarico dovesse essere proseguito da un altro professionista (art. 22);
  • divieto del professionista di favorire o agevolare, direttamente o indirettamente o tramite terzi, l’esercizio abusivo della professione o, comunque, di adottare metodi e sistemi che rendano possibile o consentano a soggetti non abilitati l’esercizio della professione, anche se limitatamente a un solo affare o per un ridotto periodo di tempo; il divieto è previsto anche se l’incarico viene svolto congiuntamente con soggetti non abilitati (art. 42);
  • divieto del professionista di:
    • chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi (art. 19, c. 5);
    • inviare messaggi a potenziali clienti o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti (art. 19, c. 6);
    • avvalersi della collaborazione di soggetti che esercitano abusivamente la professione (art. 31, c. 2);
    • agevolare o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, rendere possibile conseguire vantaggi economici a soggetti non abilitati o sospesi dall’esercizio della professione (art. 31, c. 2).

Comunicazione cessione crediti edilizi: scadenza ferma al 4.04.2024

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21.02.2024, n. 53159 è stata prevista la proroga al 4.04.2024 per effettuare la comunicazione delle opzioni esercitate per lo sconto in fattura e la cessione del credito riferite ai bonus edilizi (superbonus e interventi minori); trattasi delle spese sostenute nell’anno 2023 e delle rate residue non fruite per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Restano pochi giorni per poter comunicare l’opzione riferita agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici. I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110%, devono comunicare l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto.

L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica entro il 4.04.2024 (scadenza ordinariamente fissata al 16.03 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione).

Cause di non punibilità dei reati tributari

L’art. 1, c. 1, lett. f) dello schema di decreto legislativo di riforma reca alcune integrazioni all’art. 13 D.Lgs. 74/2000, al fine di estendere il perimetro di applicazione delle cause di non punibilità di alcuni delitti tributari. L’art. 13 D.Lgs. 74/2000, nel testo vigente, prevede, al c. 1, la non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), omesso versamento di Iva (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, c. 1) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il c. 2 prevede la non punibilità dei delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il c. 3 prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13-bis, il giudice conceda per il pagamento del debito residuo un termine di 3 mesi, prorogabile una sola volta per un periodo di pari durata. Durante il decorso del termine è sospesa la prescrizione.

Formazione finanziata per le Pmi con un contributo aggiuntivo

Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da Confindustria, CGIL, CISL e UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. Con l’Avviso n. 2/2024, Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi e rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori, finalizzati allo sviluppo delle loro competenze.
L’avviso è un’opportunità da cogliere per le aziende di piccola dimensione che fanno fatica ad accantonare fondi sufficienti per realizzare progetti formativi strutturati o che spesso non utilizzano i fondi accantonati.

I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali e riguardare anche ambiti multiregionali. In caso di piano interaziendale è prevista la partecipazione massima di 20 aziende.
Per presentare domanda, l’azienda aderente a Fondimpresa deve avere un saldo attivo sul proprio Conto Formazione e deve aver maturato, nel periodo di adesione, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a 10.000,00 euro.
Attenzione che sono escluse le imprese che hanno presentato un Piano a valere sull’ Avviso n. 5/2022 di Fondimpresa, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto.

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