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Ratio n. 6/2023
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Ratio n. 6/2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL QUADRO RR
La dichiarazione Modello Redditi 2023 PF richiede l'indicazione, nel quadro RR, dei contributi previdenziali dovuti all'Inps da artigiani e commercianti e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995. La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2022. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa (circ. Inps 10.06.2021, n. 84). Gli importi eventualmente risultanti a credito delle sezioni possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2022. Si ricorda che l'art. 1, c. 380, della legge di Bilancio 2021, ha previsto, dal 1.01.2022, un aumento (dallo 0,09% allo 0,48%) dell'aliquota contributiva Ivs per i commercianti, allo scopo di finanziare l'indennizzo per la cessione definitiva dell'attività commerciale.
CommercianteContributo previdenzialeGestione separataDichiarazione dei redditiIvsQuadro RRContributo artigianiContabilità semplificataArtigianoContributo InpsModello Redditi
Ratio n. 6/2023 - ATTO DI REMISSIONE DEL DEBITO
La norma fiscale dispone che le perdite su crediti sono deducibili solo se si verifica la ragionevole certezza dell'impossibilità di recupero e la precisa quantificazione dell'importo non esigibile. Tale condizione ricorre, in ogni caso, in presenza di procedure concorsuali alle quali il debitore risulta assoggettato. Si espongono gli aspetti civilistici e fiscali della fattispecie approfondendo, successivamente, la particolare casistica dell'atto di remissione del debito, mediante il quale è possibile iscrivere in bilancio l'insussistenza della posta patrimoniale attiva (perdita del credito). Si ricorda che la quota annuale accantonabile al fondo rischi su crediti è deducibile nel limite dello 0,50% dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio, fino al raggiungimento del 5% del valore nominale dei crediti stessi. Le perdite su crediti verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali non devono, necessariamente, essere contabilizzate per intero nel periodo in cui la procedura si è aperta, poichè l'individuazione dei requisiti di certezza e determinabilità della perdita può verificarsi in un esercizio successivo.
Perdita su creditoFondo svalutazione creditoRemissione del debito
Ratio n. 6/2023 - RINUNCIA AL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER AMMINISTRATORI
Con crescente frequenza le società attribuiscono agli amministratori, oltre al compenso ordinario fissato dall'atto costitutivo o da successive delibere assembleari, un trattamento di fine mandato correlato alla cessazione del rapporto. Nel presente articolo si affronta il caso della rinuncia alla corresponsione del TFM.
AmministratoreAssembleaCompensoPolizza assicurativaScrittura contabileRinunciaTfmCompenso amministratoreContabilitàTrattamento di fine mandato
Ratio n. 6/2023 - VERBALE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O RISERVE AI SOCI
L'art. 2433 del c.c titolato “Distribuzione degli utili ai soci”, detta l'iter da seguire per procedere alla distribuzione degli utili conseguiti da una società di capitali. Essa avviene a seguito dell'approvazione da parte dei soci di un apposito verbale assembleare. La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 27, cc. 1 e 5 del D.P.R. 600/1973. Si ricorda che il termine per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto, a seguito di una modifica all'art. 13 D.P.R. 131/1986 entrata in vigore il 22.06.2022.
VerbaleImposta di registroRegistrazioneDistribuzione utileVerbale assembleaUtileDividendoCodice tributoUtile d'esercizioAssemblea dei sociRiserva di utileDistribuzione riserve
Ratio n. 6/2023 - MODELLO 730/2023 PRECOMPILATO
Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 2.05.2023 (il 30.04 è domenica e il 1.05 è festivo), accedono ai seguenti documenti: a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all'anno d'imposta precedente; b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative. Il contribuente accede direttamente ai documenti citati attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID, la carta d'identità elettronica (CIE), le credenziali rilasciate dall'Agenzia (Entratel/Fisconline) ovvero le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps.
Assistenza fiscaleCAFSostituto d'imposta730Dichiarazione integrativaScadenzaVisto di conformità730 precompilatoDichiarazione precompilata
Ratio n. 6/2023 - IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Le imposte devono essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. Occorre, infatti, rispettare i principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio. Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce CII5-ter dell'attivo) sono rilevati nel conto economico, voce 20 “Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”. Anche per il 2021 l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta con diverse forme di aiuti alle imprese. Alcuni di essi, come ad esempio la sospensione degli ammortamenti, hanno interessato le imposte anticipate/differite. Per quanto attiene alla fiscalità anticipata e differita relativa all'estensione del periodo di ammortamento fiscale in 50 anni per i marchi e l'avviamento oggetto di rivalutazione o riallineamento, è necessario fare un'attenta valutazione della ragionevole certezza del loro futuro recupero in un arco temporale così lungo.
BilancioAmmortamentoSospensioneImposta anticipataImposta differitaFiscalità differitaDifferenza permanenteDifferenza temporanea
Ratio n. 6/2023 - ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa entro il 30.09.2023, applicando disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2023, si trasformano in società semplici. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
TrasformazioneDichiarazione dei redditiSocietà sempliceAssegnazione ai sociAssegnazione agevolataCessione ai sociCessione agevolata
Ratio n. 6/2023 - QUADRO LM PER FORFETARI
La sezione II del quadro LM del modello Redditi 2023 PF deve essere compilata dai soggetti (imprese o lavoratori autonomi) che, nel 2022, hanno applicato il regime forfetario, attestando di possedere i relativi requisiti. Nel quadro RS, inoltre, deve essere indicata una serie di informazioni relative all'attività esercitata. Rispetto al passato, ora risulta possibile compilare il quadro LM ed anche un altro quadro di determinazione del reddito (RD, RE, RF, RG).
Imposta sostitutivaContributo IVSDichiarazione dei redditiContributo artigianiContributo commerciantiRegime forfetarioQuadro LMQuadro RSContribuente forfetarioCovid-19Contributo fondo perduto
Ratio n. 6/2023 - PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE IN DICHIARAZIONE
Il prospetto relativo al capitale sociale e alle riserve risponde all'esigenza di monitorare - per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio - la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. I dati richiesti nei righi intestati alle riserve sono forniti per “masse”, ossia raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi, ai fini fiscali, natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo dovrà essere suddiviso nelle 2 componenti e riclassificato nei corrispondenti righi. Per effetto della presunzione prevista dall'art. 47, c. 1, 2° periodo del Tuir, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio, o di riserve di utili presenti in bilancio, deve essere riqualificata agli effetti fiscali come distribuzione di utili. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 27 D.P.R. 600/1973 dalla legge di Bilancio 2018, a partire dagli utili 2018 ai dividendi derivanti da partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, è applicata la ritenuta del 26%, da parte del soggetto Ires erogatore degli stessi. Le riserve formate da questi utili non trovano un rigo specifico nel prospetto; pertanto, devono essere indicate solo nel rigo generale RS134. Si omettono le righe riferite ai regimi Siiq e Siinq.
Patrimonio nettoCapitaleRiservaDividendoProspettoDichiarazione dei redditiSocietà di capitaliQuadro RSRiserva di utileRiserva di capitale
Ratio n. 6/2023 - RIPORTO DELLE PERDITE IRPEF IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La riformulazione dell'art. 8 Tuir, contenuta nella L. 145/2018, ha determinato dal periodo d'imposta 2018, con riferimento alle imprese minori di cui all'art. 66 Tuir, la possibilità di scomputare le perdite d'impresa esclusivamente dai redditi d'impresa; inoltre, le perdite di periodo possono essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'80% del reddito d'impresa relativo a ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in esso.
CompensazionePerditaDichiarazione dei redditiPerdita di esercizioRiporto perditaModello RedditiPerdita contabilità ordinariaPerdita contabilità semplificata
Ratio n. 6/2023 - VERSAMENTO ACCONTO IMU 2023
Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.
VersamentoF24Categoria catastaleImuAbitazione principaleImmobile merceAcconto ImuOccupazione abusivaEsenzione Imu
Ratio n. 6/2023 - TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 198/2022 ha differito al 1.01.2024 il termine per l'inizio dell'applicazione delle sanzioni. Il D.L. 73 2022 ha inoltre precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
SanzioneContributoBilancioErogazioneNota integrativaTrasparenzaDichiarazione dei redditiSito internetAiuto di StatoSovvenzioneRegistro nazionale
Ratio n. 6/2023 - DISCIPLINA DEL NUOVO PATENT BOX (COMPLETO)
L'opzione per il nuovo regime del Patent box è esercitabile dal periodo d'imposta 2021 solo se i beni agevolabili sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa dagli stessi soggetti. La legge di Bilancio 2022 ha escluso i marchi d'impresa, i processi e le formule, restringendo l'applicazione a software protetto, brevetti industriali, disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo e ha modificato il regime transitorio per non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti possono usufruire solo del nuovo regime. Con la circolare n. 5/E/2023 sono stati forniti i primi chiarimenti sul nuovo Patent box.
Patent boxR&S
Ratio n. 6/2023 - NOVITÀ MODELLO REDDITI SC 2023
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28.02.2023, ha approvato il modello Redditi SC 2023, che le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare ai fini delle imposte sui redditi entro il 30.11.2023.
RivalutazioneAssegnazione agevolataModello RedditiCessione agevolataBonus facciateSuperbonusCripto attività
Ratio n. 6/2023 - ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
Dall'11.05.2023 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730/2023 precompilata all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'applicazione web. Dalla stessa data è possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730. Inoltre è possibile modificare e inviare il modello Redditi precompilato. I contribuenti interessati a questo modello possono solo modificarlo, integrarlo e inviarlo all'Agenzia delle Entrate. Nell'applicazione web è poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.
DelegaCAFSostituto d'impostaDichiarazione dei redditi730Visto di conformità730 precompilato
Ratio n. 6/2023 - ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Il D. Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore dal marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.
Agenzia delle EntrateOrganigrammaContinuità aziendaleAssetto organizzativoAdeguato assetto organizzativoAssetto contabile
Ratio n. 6/2023 - DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione il software applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che per effetto dell'art. 1, c. 235 la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.06.2023. Accedendo all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica. Nel caso in cui i carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello. Successivamente, l'agente della riscossione entro il 30.09.2023 comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.10.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata. Il D.L. 51/29023 ha prorogato le scadenze, come indicate nell'articolo.
RateazioneRiscossioneAdesioneCartella esattorialeSovraindebitamentoRottamazione-quaterDomanda di adesione
Ratio n. 6/2023 - DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PER ACQUISTO DI CREDITI FISCALI
In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti a essa connessa, il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data ed entrato in vigore il 17.02.2023 convertito con importanti modificazioni e integrazioni dalla L. 11.04.2023, n. 38 pubblicata nella G.U. n. 85 in pari data. L'art. 1, recante “Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77”, elenca la documentazione che chi acquista crediti fiscali edilizio - energetici deve acquisire al fine di evitare contestazioni di concorso nella violazione in solido con il cedente il credito.
Responsabilità solidaleVisto di conformitàBonus edilizioCessione credito fiscaleBonus energetico
Ratio n. 6/2023 - BLOCCO A “SCONTO IN FATTURA” E “CESSIONE DEI CREDITI”
In considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data ed entrato in vigore il 17.02.2023. Molte sono le novità recate dal D.L. 11/2023 convertito. In particolare l'art. 2, recante “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali”, fa venire meno, per tutti gli interventi non ancora avviati, la possibilità di fruire delle opzioni per lo “sconto in fattura” e per la “cessione del credito a terzi” - ai fini non solo del Superbonus, ma anche di tutti gli altri bonus edilizio - energetici per i quali sono state in questi anni ammesse, quali alternative all'utilizzo diretto dei bonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi, dall'art. 121 D.L. 34/2020 - salvaguardando, invece, la possibilità di continuare ad avvalersi di dette opzioni per tutti gli interventi già in corso alla data del 16.02.2023 e per una serie di situazioni meritevoli di salvaguardia specificamente individuate.
Cessione del creditoSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizioCila
Ratio n. 6/2023 - TASSAZIONE DEGLI UTILI
Gli utili appartengono al novero dei redditi di capitale disciplinati dagli artt. 44 e 45 Tuir. La normativa sulla tassazione degli utili è stata riformata pochi anni fa equiparando la tassazione sulle persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni qualificate o non qualificate con tassazione ad aliquota fissa 26%.
Black-listUtileDividendoTassazioneWhite list
Ratio n. 6/2023 - FATTURAZIONE VERSO “LIVIGNO”
L'emissione di una fattura nei confronti di un cliente, con sede nel Comune di Livigno, segue le regole delle operazioni extracomunitarie sia ai fini Iva che doganali. Il territorio, infatti, non fa parte della Comunità Europea.
EsteroFatturaDoganaFattura elettronicaLivigno
Ratio n. 6/2023 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI IN UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA E BIELORUSSIA
Si tratta di un intervento agevolativo a sostegno delle imprese PMI e Mid Cap, con esportazioni dirette verso l'Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero nei predetti Paesi nell'esercizio 2022, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.
AgevolazioneEsportazioneUcrainaBielorussiaFederazione russa
Ratio n. 6/2023 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E MANUALE HACCP
Lavorare nel settore alimentare preparando, confezionando o somministrando cibi e bevande significa confrontarsi quotidianamente con un complesso sistema di leggi e normative nate per salvaguardare la clientela dai rischi dovuti alla mancanza di igiene e sicurezza. Spesso sentiamo parlare di HACCP (acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Points) facendo riferimento al protocollo da seguire per l'analisi dei rischi e il controllo dei punti critici, soprattutto in termini di formazione per alimentaristi. Ma la sola formazione non basta, occorre disporre di una documentazione obbligatoria che prende il nome di Piano di Autocontrollo Haccp.
SomministrazioneAlimentareIgieneAllergeniHACCPAlimento e bevanda
Ratio n. 6/2023 - OBBLIGO DI ATTESTAZIONE “SOA” PER BONUS EDILIZI
L'art. 10-bis del D.L. 21.03.2022, n. 211 ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA (ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 18.04.2016, n. 50). L'intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.
Lavoro pubblicoAttestazione SOABonus edilizio
Ratio n. 6/2023 - NOTA DI VARIAZIONE IVA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
L'art. 12 CCII (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) - rubricato “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa” - stabilisce, tra l'altro, che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente che assuma il compito di partecipare al processo di risanamento dell'impresa (quando ciò risulti ragionevolmente perseguibile). L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Il D.L. 24.02.2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21.04.2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” - c.d. “Decreto PNRR 3” - ha introdotto un'interessante novità in materia di composizione negoziata della crisi laddove, all'art. 38 c. 2, ha previsto che dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti o degli accordi raggiunti nell'ambito della composizione negoziata della crisi, si applica l'art. 26, c. 3-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ovvero è concessa la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini Iva per le fatture non pagate.
Nota di variazioneCrisi di impresaComposizione negoziata
Ratio n. 6/2023 - SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI
Nella Gazzetta Ufficiale serie generale 20.04.2023, n. 93 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 12.04.2023, con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, utile per la prima implementazione del Registro dei titolari effettivi. Per la piena operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, si attende lo specifico provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi saranno effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di quest'ultimo provvedimento.
AntiriciclaggioCamera di commercioTitolare effettivo
Ratio n. 6/2023 - COME GESTIRE IN SICUREZZA SISTEMI INFORMATICI E POSTA ELETTRONICA
Pc, portatili, smartphone, posta elettroniche ordinarie e certificate: in un mondo del lavoro che corre sul filo del web, in maniera veloce e condivisa, è oggi fondamentale saper proteggere documenti e comunicazioni sia da intrusioni di terzi esterni allo studio professionale o all'azienda, che da soggetti non autorizzati internamente. E questo è fondamentale non solo per esigenze di protezione del dato e riservatezza (rectius, privacy), ma anche per evitare interruzioni alla business continuity, sanzioni o contestazioni da parte di enti, clienti e fornitori, partner commerciali. Vediamo come poter lavorare in maniera serena e conforme, grazie alle indicazioni del Garante italiano.
PrivacyPosta elettronicaPasswordTitolare del trattamento
Ratio n. 6/2023 - MISURE PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL LAVORO
Il D.L. 48/2023 è costituito dai seguenti capitoli: Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa; Capo II - Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi; Capo III - Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro; Capo IV - Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale; Capo V - Disposizioni finali. Il D.L. 48/2023 inizia quindi il proprio iter parlamentare per essere convertito in Legge. L'art. 14 D.L. 48/2023 interviene con una serie di modifiche al testo del D. Lgs. 81/2008; le modifiche interessano i seguenti 8 articoli del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente; art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi; art. 25 - Obblighi del medico competente; art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; art. 71 - Obblighi del datore di lavoro; art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso; art. 73 - Informazione, formazione e addestramento; art. 87 - Sanzione a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.
Sicurezza sul lavoroFormazioneNoleggioMedico competenteInfortunio sul lavoroAddestramento
Ratio n. 6/2023 - EDITORIALE - SILENZIO
Editoriale
Ratio n. 6/2023 - OPINIONE - AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” 2023 PER UNDER 36
Opinione
Ratio n. 6/2023 - MODALITÀ DI ACCESSO AL 730 PRECOMPILATO
Con il provvedimento prot. 131884/2023 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la dichiarazione dei redditi precompilata è tra i servizi on line per i quali può essere designata una persona di fiducia. In altri termini, il contribuente può designare una persona che, abilitata come disciplinato dal provvedimento 17.04.2023, può accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, modificarla e presentarla nel suo interesse. In tale caso gli obblighi di sottoscrizione, di conservazione e di esibizione restano in capo all'interessato. Con il medesimo provvedimento, in via sperimentale per il 2023, è introdotta la delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal CAF. La firma elettronica avanzata è una procedura all'interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli strumenti previsti all'art. 64 Cad. Tale soluzione permette all'Agenzia di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del conferimento.
DelegaCAFSostituto d'impostaDichiarazione dei redditi730Visto di conformità
Ratio n. 6/2023 - RECUPERO SUPER ACE NEL MODELLO REDDITI 2023
Il D.L. 73/2021 ha previsto il rafforzamento dell'Ace per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti solari), definendo il coefficiente da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio pari al 15%. In alternativa all'ordinaria modalità di fruizione dell'agevolazione sotto forma di deduzione dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, era concessa la possibilità di utilizzare la stessa quale credito d'imposta, in compensazione nel modello F24. La norma prevede, altresì, un meccanismo di recupero dell'agevolazione qualora si sia verificato un decremento del patrimonio netto, negli anni 2022 e 2023, rispetto a quello esistente al 31.12.2021. Il meccanismo di recupero non può generare una riduzione superiore al beneficio fruito nell'anno precedente.
Dichiarazione dei redditiACESuper AceRecapture
Ratio n. 6/2023 - DISCIPLINA DEL NUOVO PATENT BOX
L'opzione per il nuovo regime del Patent box è esercitabile dal periodo d'imposta 2021 solo se i beni agevolabili sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa dagli stessi soggetti. La legge di Bilancio 2022 ha escluso i marchi d'impresa, i processi e le formule, restringendo l'applicazione a software protetto, brevetti industriali, disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo e ha modificato il regime transitorio per non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti possono usufruire solo del nuovo regime. Con la circolare n. 5/E/2023 sono stati forniti i primi chiarimenti sul nuovo Patent box.
Patent boxR&S
Ratio n. 6/2023 - EFFETTI SUI SOCI DELLE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE
Con l'assegnazione dei beni ai soci la società si priva della proprietà di un bene senza ricevere alcun corrispettivo, mediante la riduzione del patrimonio netto. Se l'assegnazione non costituisce una modalità per ridurre il capitale sociale ovvero per restituire un versamento in conto capitale ricevuto dai soci, l'operazione si sostanzia in una distribuzione di un dividendo in natura. L'assegnazione determina riflessi fiscali diversi sui soci, distinti a seconda del tipo di società che effettua l'operazione e delle riserve utilizzate a fronte della stessa; la tassazione in capo al socio, inoltre, avviene con modalità differenti in base alla sua natura (società, impresa individuale, privato qualificato o non qualificato). L'analisi che segue riguarda principalmente i soci persone fisiche non imprenditori.
TrasformazioneDichiarazione dei redditiSocietà sempliceAssegnazione ai sociAssegnazione agevolataCessione agevolata
Ratio n. 6/2023 - IMPOSTE INDIRETTE NELLE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE
La normativa agevolativa in materia di imposte indirette stabilisce che: .. l'Iva, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo Iva; .. l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà; .. le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
TrasformazioneImposta di registroImposta indirettaSocietà sempliceAssegnazione ai sociAssegnazione agevolataCessione ai soci
Ratio n. 6/2023 - REGIME DI ESONERO IVA IN AGRICOLTURA
L'art. 34, c. 6 Tuir prevede un particolare regime agevolato per i produttori agricoli che realizzano un limitato volume d'affari di importo non superiore a € 7.000. Tale regime prevede l'esonero del versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i soli soggetti che hanno rispettato il predetto limite nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i committenti che acquistano beni o servizi dagli agricoltori in regime di esonero devono assolvere agli obblighi di fatturazione emettendo autofattura nei termini di cui all'art. 21 D.P.R. D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Gli agricoltori in regime di esonero non hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica in quanto il documento deve essere emesso sotto forma di autofattura, da parte dell'acquirente, in forma elettronica.
AgricolturaRegime di esoneroAgricoltore esonerato
Ratio n. 6/2023 - DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2023 RIDOTTO DEL 50%
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.11.2022, n. 339674, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2023, che rimangono invariate rispetto al 2022. Con D.M.Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17.04.2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il 2° acconto delle imposte sui redditi (30.11.2023). Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, con il diritto annuale ordinario per il 2023 entro il termine previsto per il 1°acconto delle imposte sui redditi. Lo stesso termine è previsto per il versamento della maggiorazione relativa al 2024.
Camera di commercioDiritto annualeFatturatoDichiarazione IrapUnità locale
Ratio n. 6/2023 - FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, la correzione di errori, gli eventi e operazioni straordinari, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 29: • i bilanci di liquidazione (OIC 5 “Bilanci di liquidazione”); • i bilanci redatti in sede di ritorno ai principi contabili nazionali da bilanci precedentemente presentati secondo altri principi. Ciò premesso, in questa sede si esamina la fattispecie dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
BilancioErrorePrincipio contabileStima
Ratio n. 6/2023 - ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2023
Scadenzario
Ratio n. 6/2023 - QUESITO - INDENNIZZO RICEVUTO IN PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO DELL’EVENTO DANNOSO
In conseguenza di un'esondazione gli impianti produttivi, i magazzini e gli uffici amministrativi della società istante hanno riportato danni ingenti; al riguardo, è stato iscritto nel bilancio di esercizio 2021 un contributo, erogato dalla Regione, poiché in tale periodo sarebbe maturata “la ragionevole certezza della sua percezione”.
PlusvalenzaDannoMinusvalenzaSopravvenienza attivaIndennità risarcitoria
Ratio n. 5/2023
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Ratio n. 5/2023 - IMU PER FABBRICATI GRUPPO “D” DELLE IMPRESE
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore ai fini Imu è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando all'ammontare dei costi che risultano dalle scritture contabili i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale, per ciascun anno di formazione. Tale procedura è applicabile fino al momento di richiesta di attribuzione della rendita catastale. Quando i fabbricati sono provvisti di rendita, la base imponibile si ottiene moltiplicandola per il coefficiente 65 (80 nel caso di fabbricati di categoria D/5, ossia istituti di credito, di cambio e assicurazione con fine di lucro).
FabbricatoCatastoCategoria catastaleImuRendita catastaleImpresaValore catastaleMoltiplicatore catastaleFabbricato gruppo D
Ratio n. 5/2023 - CONTINUITÀ AZIENDALE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Gli articoli 2423 e 2423-bis c.c. contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. L'OIC 11, intitolato “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, contiene le disposizioni applicative per il rispetto dei principi di redazione del bilancio. La verifica della continuità nei bilanci solari 2019 e 2020 è stata effettuata in base alle norme derogatorie, che riconoscevano la possibilità di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio per il 2019 e sulla base del bilancio dell'esercizio precedente per il 2020. Tale facoltà non è stata estesa al bilancio in corso al 31.12.2021 nè a quello in corso al 31.12.2022; pertanto, la verifica deve avvenire secondo le regole ordinarie.
BilancioNota integrativaOicPrincipio contabileCompetenzaPostulatoPrudenzaContabilitàContinuità aziendaleRilevanzaAssetto organizzativoBilancio di esercizio
Ratio n. 5/2023 - DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIE
La detrazione Irpef spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Si ricorda che, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
Onere detraibileDichiarazione dei redditi730LaureaUniversitàSpesa di istruzioneSpesa universitariaModello RedditiTassa scolasticaUniversità non stataleUniversità all'esteroMaster universitario
Ratio n. 5/2023 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. L'art. 16 del Tuir specifica che l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all'art. 10, c. 3-bis Tuir per l'abitazione principale. La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell'effettivo carico del canone.
AffittoAbitazione principaleGiovaneResidenzaDetrazione IrpefCanone di locazione
Ratio n. 5/2023 - PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA E MICRO IMPRESE
L'art. 8 D.L. 73/2022, modificando l'art. 83 Tuir, ha ampliato l'area di applicazione del principio di derivazione rafforzata, includendovi anche le micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c., che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. L'ingresso di tale principio nel citato art. 83 era avvenuto a opera dell'art. 13-bis D.L. 30.12.2016, n. 244, così equiparando la disciplina di redazione del bilancio a quella già prevista, in tal senso, per i soggetti Ias adopter. Il principio della derivazione rafforzata, che prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali, si applica solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio; su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti. L'esclusione per le microimprese, come osservato, è possibile solo se esse adottano la forma di bilancio semplificato prevista dal codice civile.
BilancioPatrimonio nettoStrumento derivatoMicroimpresaCosto ammortizzatoDerivazione rafforzata
Ratio n. 5/2023 - PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI
Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate: a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo; b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati. In particolare, possono essere dedotti dal reddito complessivo anche i contributi previdenziali e assistenziali. Rientrano in questa voce anche: .. i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); .. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); .. i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
Check-listOnere deducibileDichiarazione dei redditi730Familiare a carico
Ratio n. 5/2023 - PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI
Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). La L. 160/2019 prevede che, dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.
EredeCheck-listDetrazioneOnere detraibileDichiarazione dei redditi730Familiare a caricoQuadro RP
Ratio n. 5/2023 - TEST DI SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Una delle verifiche da effettuare a fine anno, in vista della chiusura del bilancio, riguarda l'eventuale presenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Al sussistere di specifici elementi la svalutazione delle immobilizzazioni è obbligatoria, in quanto richiesta dall'art. 2426, n. 3 c.c. Al riguardo, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile nazionale OIC 9, con lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite di valore delle immobilizzazioni.
ImmobilizzazioneAmmortamentoSvalutazionePerdita durevole
Ratio n. 5/2023 - NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI PF 2023
Il modello Redditi PF 2023 deve essere presentato entro il 30.11.2023 se la presentazione è effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente (mediante Entratel o Fisconline) ovvero se è trasmesso da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. In tema di versamenti scaturenti dal modello, a titolo di saldo e acconto, le scadenze sono il 30.06.2023 (scadenza ordinaria) oppure il 30.07.2023 (con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo). I crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni: .. il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi; .. il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente. In base all'art. 3, c. 1 D.L. 124/ 2019 la compensazione del credito, per un importo superiore a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge; se di importo superiore a € 5.000 è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità.
EredeF24DichiarazioneDichiarazione dei redditiTerminePresentazioneModello RedditiSuperbonusVersamento imposta
Ratio n. 5/2023 - CONTRIBUTI ENASARCO 2023
Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2023 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.
ProvvigioneEnasarcoContributo EnasarcoAgente di commercioRappresentante di commercio
Ratio n. 5/2023 - STRALCIO AUTOMATICO DEI CARICHI FINO A € 1.000 AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
La L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha stabilito importanti novità in materia di riscossione. In particolare, l'art. 1, cc. 222-230, prevede l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1.01.2000 al 31.12.2015, di importo residuo fino a € 1.000. L'importo è calcolato al 1.01.2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate della c.d. Rottamazione-ter e del c.d. Saldo e stralcio.
Agente della riscossioneStralcioSospensione della riscossione
Ratio n. 5/2023 - ROTTAMAZIONE-QUATER
La L. 197/2022 ha stabilito importanti novità in materia di riscossione. In particolare, l'art. 1, cc. 231-252, introduce la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione) nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 30.06.2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai D.L. 193/2016, 148/2017, 119/2018, 34/2019 e dalla L. 145/2018. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina delle precedenti rottamazioni, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede, quindi, il versamento delle sole somme: • dovute a titolo di capitale; • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
RateazioneRiscossioneAdesioneCartella esattorialeSovraindebitamentoRottamazione-quater
Ratio n. 5/2023 - TITOLARE EFFETTIVO SOTTO LA LENTE DEL NOTARIATO (2ª PARTE)
Ai fini dell'osservanza della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, lo studio del Notariato 1.2023B, ha l'obiettivo di aiutare i soggetti obbligati nella “ricerca del titolare effettivo”. Si propone la seconda parte delle indicazioni fornite.
AntiriciclaggioTitolare effettivoNotariato
Ratio n. 5/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI
La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), all'art. 1 c. 166 e seguenti, ha introdotto una definizione agevolata delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022. Tale sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro la data (prorogata dal D.L. 34/2023) del 31.10.2023 e il 31.03.2024; inoltre, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 31.03.2024. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all'1.01.2023. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.01.2023, n. 27629 sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata in commento.
F24ViolazioneDefinizione agevolataErrore formale
Ratio n. 5/2023 - OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA AI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
In riferimento all'obbligo di nomina del consulente ADR (accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) entro il 31.12.2022, è stata pubblicata, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una nota esplicativa (21.12.2022, n. 40141), la quale chiarisce i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente.
Sicurezza sul lavoroSicurezzaConsulenteAutotrasportoMerce pericolosa
Ratio n. 5/2023 - TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE
Le rendite finanziarie si distinguono in: • redditi di capitale (art. 44 Tuir), tassati in misura lorda e derivanti dall'impiego stabile di capitale, come dividendi, utili, interessi ed altri proventi analoghi compresi i proventi da cessioni di fondi comuni di investimento ed etf; • redditi diversi (art. 67 Tuir), tassati al netto di minusvalenze, perdite e costi e derivanti anch'essi dall'impiego di capitale, ma incerti sia nell'esistenza sia nell'importo. Normalmente si manifestano sotto forma di plusvalenze derivanti dalla differenza positiva tra prezzo di vendita e costo d'acquisto. Una specificità del sistema nazionale rispetto a quello internazionale consiste nel fatto che le due suddette categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro (ad esempio, una plusvalenza da redditi diversi non è compensabile con una minusvalenza da redditi di capitale).
Reddito di capitaleTassazioneDichiarazione dei redditiRegime risparmio amministrato
Ratio n. 5/2023 - RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
I cc. da 174 a 178 L. 29.12.2022 n. 197 hanno introdotto, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, una peculiare forma di ravvedimento operoso cd. “speciale”, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti. L'art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 1, cc. 174, 176 e 179 L. 197/2022, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. Quanto all'ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Le differenze rispetto al ravvedimento “ordinario” consistono nella riduzione delle sanzioni, ossia a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l'art. 13 D. Lgs. 472/97, è possibile il pagamento rateale. La prima rata deve essere pagata entro il nuovo termine del 30.09.2023 prorogato dal D.L. 34/2023.
SanzioneRavvedimentoViolazioneRavvedimento speciale
Ratio n. 5/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
La L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1.01.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Gli importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. In altre parole, i contribuenti che aderiscono alla definizione ottengono la riduzione delle sanzioni al 3% mentre nelle situazioni ordinarie, ricevuto l'avviso bonario, chi intende definirlo usufruisce della riduzione delle sanzioni (ordinariamente al 30%) a 1/3 (pari, quindi, al 10%) se il pagamento avviene nei 30 giorni, ai sensi del D. Lgs. 462/1997.
RateazioneDefinizione agevolataAvviso bonario
Ratio n. 5/2023 - SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
Le scritture contabili di assestamento sono effettuate al termine dell'esercizio per la chiusura del bilancio: esse permettono la rilevazione dei dati secondo il principio della competenza economica (art. 2423-bis c.c.).
AmmortamentoAccantonamentoScrittura di assestamentoScrittura di integrazione
Ratio n. 5/2023 - SUGGERIMENTI OPERATIVI PER TRASFERIMENTO DATI PERSONALI TRA EUROPA E USA
Esistono forti criticità sulla tenuta del Data Privacy Framework presentato il 13.12.2022 dalla Commissione Europea, avente ad oggetto il progetto di decisione di adeguatezza per gli scambi di dati personali tra l'UE e gli USA. Le regole sono finalizzate a sostituire il cd. Privacy Shield, invalidato dalla Corte di Giustizia Europea il 16.07.2020, nel caso noto come «Schrems II». Il Parlamento Europeo e l'European Data Protection Board («EDPB») hanno, infatti, esaminato il framework, pubblicando il 28.02.2023 un parere non vincolante, ove non sono mancati rilievi critici.
PrivacyDato personaleGdprDiritto di accesso
Ratio n. 5/2023 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER GLI IMPATTI NEGATIVI GENERATI DALLA BREXIT
L'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato il bando per la selezione e il sostegno di inziative delle imprese finalizzate a contrastare gli impatti negativi della Brexit, che rientra nell'ambito della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR) finanziata della Commissione Europea. L'avviso eroga contributi finanziari a copertura di costi sostenuti dal 1.01.2020 fino alla data di presentazione della proposta di finanziamento.
AgevolazioneBrexitSostegno all'impresa
Ratio n. 5/2023 - DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI NEL NUOVO RIGO RU150
La rilevanza dell'indicazione del titolare effettivo supera l'ambito legato strettamente all'antiriciclaggio e debutta nei quadri RU delle dichiarazioni dei redditi, che devono essere compilati dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Considerato che si tratta del primo anno di compilazione e che l'indicazione del /dei nominativo/i deve essere fornita per ben 3 anni d'imposta, è opportuno verificare i dati da inserire nel quadro RU. Inoltre, si fa cenno all'altro nuovo rigo del quadro RU, denominato RU151.
Ricerca e sviluppoTitolare effettivoQuadro RUInvestimento bene strumentale
Ratio n. 5/2023 - NUOVA CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ PER REATI TRIBUTARI
Con l'art. 23 D.L. 30.03.2023, n. 34 è stata introdotta una causa “speciale” di non punibilità derivante dal perfezionamento, unito all'integrale versamento degli importi, di una qualsia-si delle definizioni previste dalla L. 197/2022 riferita ai reati di omesso versamento di Iva (art. 10-ter D. Lgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a € 250.000,00), di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D. Lgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a € 150.000,00) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, c. 1 D. Lgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a € 50.000,00). Per l'ottenimento della non punibilità è necessario non solo il pagamento integrale delle rate o della totalità delle somme di cui alle definizioni agevolate (con lo stralcio di sanzioni e interessi o anche dell'imposta se si tratta di definizione della lite), ma anche il rispetto delle regole che disciplinano la singola definizione. La causa di punibilità opera se le procedure di cui alla L. 197/2022 sono definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Rispetto alla causa di non punibilità prevista dall'art. 13, c. 1 D. Lgs. 74/2000 la tempistica per ultimare i pagamenti risulta notevolmente ampliata, essendo previsto che ciò sia possibile da effettuare fino alla pronuncia della sentenza di appello; in sostanza, la previsione si estende anche a un condannato in primo grado, nei confronti del quale non sia divenuta definitiva detta sentenza ed abbia quindi proposto appello, ma la Corte non si sia pronunciata con sentenza.
ReclusioneReato fiscaleReato tributarioNon punibilitàCausa di non punibilità
Ratio n. 5/2023 - RIPARTI PARZIALI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Nell'ambito della liquidazione giudiziale la ripartizione dell'attivo è disciplinata nella Parte prima, Titolo V, Capo V del Codice della crisi. In particolare, ai sensi dell'art. 220 CCII, il curatore, ogni 4 mesi a partire dalla data di emissione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, ha l'onere di trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di impugnazione di cui all'art. 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, apponendo una riserva su quelle occorrenti per il funzionamento della procedura. La norma citata precisa che nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari. Nel caso in cui siano in corso i giudizi di impugnazione di cui sopra, il curatore indica nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili, nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'art. 574, c. 1, 2° periodo c.p.c. - ovvero da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione - di chiusura, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito di eventuali giudizi di impugnazione; il tutto, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione.
Liquidazione giudizialeRipartizione dell'attivo
Ratio n. 5/2023 - INTERPELLI SUI NUOVI INVESTIMENTI
La legge delega 23/2014 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) ha introdotto importanti novità in tema di gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli, dettando linee guida per lo sviluppo di nuovi e più avanzati strumenti di gestione del rischio ispirati alla logica di un adempimento spontaneo, favorito da un rapporto di maggiore collaborazione tra Fisco e contribuenti. Al riguardo, in attuazione della menzionata legge delega, è stato emanato il D. Lgs. 147/2015 (cd. “Decreto Internazionalizzazione”) che prevede, fra l'altro, una specifica disciplina di interpello con l'intento di dotare gli investitori, nazionali ed esteri, di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l'Amministrazione Finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare, ai sensi di legge, nel territorio dello Stato. Ciò premesso, si schematizzano gli aspetti essenziali affrontati dalla circolare n. 7/E/2023.
InterpelloInvestimentoStabile organizzazioneNuovo investimento
Ratio n. 5/2023 - NUOVO CODICE ETICO PER REVISORI LEGALI DAL 2023
Il Mef ha emanato il Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori legali dei conti, che aggiorna il Codice dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale pubblicato nel novembre 2018. Il codice, adottato con determinazione del Ragioniere generale dello Stato prot. 23.03.2023 n. 127, è redatto secondo quanto disposto dagli artt. 9, 9-bis e 10 D. Lgs. 39/2010. Il nuovo codice è applicabile agli incarichi di revisione relativi ai bilanci aventi inizio il 1.01.2023 o successivamente. Il nuovo documento è molto corposo ed è stato arricchito in modo significativo di nuovi aspetti rispetto al documento precedente. Numerose sono le novità introdotte, ciò è dimostrato anche semplicemente dal numero di pagine del nuovo Codice (75 pagine contro le 19 della precedente versione). La prima grande novità evidente è l'inserimento di una parte relativa all'indipendenza, che non era stata regolamentata dal precedente codice etico, entrato in vigore il 1.01.2019. Tra le altre novità, vi sono gli aspetti legati ai corrispettivi e ad altre tipologie di compensi del revisore.
IndipendenzaRevisore legaleCodice etico
Ratio n. 5/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE CON L’AGENZIA DELLE DOGANE
La definizione agevolata, disciplinata dall'art. 1, cc. da 186 a 205 L. 29.12.2022, n. 197 consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1.01.2023 - in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Per espressa previsione del c. 193 sono, inoltre, escluse dalla definizione le controversie, concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'Iva riscossa all'importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Definizione agevolataAgenzia doganeDefinizione controversia tributaria
Ratio n. 5/2023 - ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2023
Scadenzario
Ratio n. 5/2023 - AGEVOLAZIONI IMPRESE ESPORTATRICI CON APPROVVIGIONAMENTI DA UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA E/O BIELORUSSIA
Si tratta di un intervento agevolativo a sostegno delle PMI e Mid Cap esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti, anche a livello di filiera, verificatesi nel 2022 a seguito della crisi in atto in Ucraina, per mantenere e salvaguardare la competitività delle stesse sui mercati internazionali.
AgevolazioneUcrainaBielorussia
Ratio n. 5/2023 - QUESITO - ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI E UTILIZZO DI RISERVE DI CAPITALE
La legge di Bilancio 2023 prevede l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, riproponendo, di fatto, l'impianto normativo già utilizzato in precedenti occasioni.
Assegnazione ai sociRiserva di capitale
Ratio n. 5/2023 - DISCIPLINA DELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI
La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall'OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell'esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l'entità dell'errore e, ove sussista l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se l'errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, sussiste l'obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Ai fini fiscali, l'art. 8 D.L. 73/2022 ha modificato l'art. 83 Tuir che, in precedenza, non risonosceva valenza fiscale alle componenti di reddito emerse per effetto delle correzione (cfr. principi IAS 8 e OIC 29) se non mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta oggetto di correzione. La modifica dispone che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, escluso il caso in cui, per i componenti negativi di reddito, sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ovvero per l'accertamento. Tali criteri, che valgono anche ai fini Irap, sono applicabili solo per le società che sottopongono il bilancio a revisione legale e decorrono dal periodo d'imposta 2022.
BilancioErrore contabileDerivazione rafforzataCorrezione erroriDerivazione semplice
Ratio n. 5/2023 - AMMORTAMENTO MAGGIORATO PER FABBRICATI DEL COMMERCIO
La legge di Bilancio 2023 consente, agli esercenti attività di commercio al dettaglio, di beneficiare di una quota di ammortamento maggiorata - 6%, anziché 3% - del costo dei fabbricati strumentali. Sono stabilite, inoltre, specifiche regole per le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, le quali concedono in locazione i beni a imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio. Con provvedimento 22.03.2023 l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità attuative della norma.
FabbricatoCommercioAmmortamentoAliquota ammortamento
Ratio n. 5/2023 - IMMOBILI IN LEASING E RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
La rettifica della detrazione Iva da eseguire su immobili acquistati con contratto di leasing ha generato non poche difficoltà interpretative, conseguenti sia all'individuazione del momento a partire dal quale l'immobile si considera acquistato sia all'importo da sottoporre a rettifica. L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la risposta all'interpello n. 3/2018. Nello specifico, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell'Iva, si fa espresso riferimento, di regola, alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. Occorrerà, però, valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale. Tali circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all'ammontare totale della locazione finanziaria e in altri casi similari.
LeasingDetrazione IVAPrezzo di riscattoImmobile in leasingRettifica della detrazione
Ratio n. 5/2023 - REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI DI RATE DA ISTITUTI DEFLATTIVI
L'art. 1 cc. da 219 a 221 L. 197/2022 ha introdotto la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) scadute al 1.01.2023 dovute a seguito di alcuni istituti deflativi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. D. Lgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 D. Lgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis D. Lgs. 546/92) o, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter D. Lgs. 546/92), della totalità delle somme o della prima rata. Il contribuente è ammesso a regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando di tale misura purché alla data del 1.01.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate. Nel momento in cui si pagano le somme o la prima rata (il cui termine ultimo è scaduto il 31.03.2023) il contribuente non deve avere ancora ricevuto la notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di dette somme (circ. Ag. Entrate 27.01.2023, n. 2).
RegolarizzazionePagamentoOmissioneRataOmesso versamentoIstituto deflattivo
Ratio n. 5/2023 - ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha introdotto la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31.03.2023. In particolare, sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31.03.2023. Inoltre, è consentito definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31.03.2023, con analoga riduzione sanzionatoria a 1/18 delle sanzioni irrogate. In tal caso, le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. Il D.L. 34/2023 ha specificato che sono definili entro il 30.04.2023 gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2.01 ed il 15.02.2023.
AccertamentoAtto di accertamentoDefinizione agevolataAcquiescenza
Ratio n. 5/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
La L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1.01.2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. Il D.L. 34/2023 ha posticipato dal 30.06 al 30.09.2023 sia il termine per la presentazione della domanda di definizione, sia il termine per il versamento dei relativi importi ovvero della sola 1ª rata.
Definizione agevolataSoccombenzaContenziosoDefinizione controversia tributariaTregua fiscaleLite tributaria
Ratio n. 5/2023 - CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI
Il D.L. 34/2023 ha esteso anche al 1° e 2° trimestre 2023 i crediti d'imposta relativi all'acquisto di energia elettrica e gas naturale. I bonus sono pari, per il 1° trimestre 2023, al 35% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 Kw e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore), mentre per il 2° trimestre 2023 sono pari al 10% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 Kw e al 20% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore).
Credito d'impostaCessione del creditoImpresa energivoraImpresa gasivoraCredito energeticoContributo conto esercizio
Ratio n. 5/2023 - RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
Nell'ambito dell'attività di revisione legale una delle aree di particolare rilievo, per la sua formazione all'interno del bilancio di esercizio, è quella relativa alle imposte sul reddito d'esercizio. Tale comparto della revisione coinvolge diverse peculiarità, che vanno dal soggetto chiamato alla firma del modello dichiarativo all'esatta applicazione dei principi contabili e delle norme fiscali relative alla determinazione del reddito imponibile. Le imposte sul reddito delle società di capitali sono l'Ires e l'Irap, nonché le eventuali imposte differite. Il reddito da assoggettare a tassazione, ossia il reddito complessivo, è determinato rettificando l'utile risultante dal conto economico, redatto in applicazione dei principi contabili e delle norme del codice civile, in ossequio alle norme fiscali di cui al Tuir con apposite variazioni in aumento o in diminuzione. In particolare, il reddito risultante dal conto economico deve essere aumentato di tutti i costi non deducibili fiscalmente e diminuito di tutti i ricavi non imponibili e delle perdite parziali o totali sofferte nei periodi d'imposta precedenti. La verifica del fondo imposte da parte del revisore potrà iniziare già nella fase di raccolta dei dati, delle informazioni e dei documenti utili per lo svolgimento dell'incarico. La conclusione dell'attività di controllo è effettuata nel corso della fase finale della revisione, considerato che gran parte delle operazioni presentano un effetto di carattere fiscale; pertanto, è necessario esaminare tali voci prima della conclusione della verifica dell'apposito fondo.
Imposta anticipataImposta differitaOic 25
Ratio n. 5/2023 - BONUS CARBURANTE 2023
Dal 16.03.2023 il trattamento dei buoni benzina e degli strumenti similari fino a € 200 che i datori di lavoro vogliano rendere disponibili ai lavoratori dipendenti nel 2023 seguirà un doppio binario, determinato dall'assoggettamento a contribuzione e dall'esenzione a fini fiscali, contrariamente a quanto in precedenza avvenuto fino al 2022 e per come inizialmente previsto dal D.L. 5/2023 nella versione ante conversione. All'art. 1 del D.L. 5/2023, infatti, dopo il primo periodo è stato inserito il seguente: “L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”. In attesa di eventuali specifiche istruzioni in materia da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Inps, si fornisce un quadro della situazione.
Fringe benefitBonus carburante
Ratio n. 4/2023
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Ratio n. 4/2023 - REGISTRO SOMME IN DEPOSITO PER PROFESSIONISTI
Alcuni professionisti sono obbligati, in taluni casi, alla tenuta del registro delle somme ricevute in deposito, globalmente e indistintamente, sia a titolo di corrispettivo sia a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti.
DepositoProfessionistaRegistro somme in depositoRegistro cronologicoSpesa documentata
Ratio n. 4/2023 - GERARCHIA NELL’UTILIZZO DELLE RISERVE
Sul tema della priorità nell'utilizzo delle riserve il Codice civile non propone una netta distinzione tra riserve disponibili e non disponibili; occorre pertanto far riferimento alle specifiche ipotesi citate in specifici articoli per dedurre la disciplina generale. Dal punto di vista fiscale, invece, l'art. 47, c. 5 D.P.R. 917/1986 dispone che non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti, dai soci delle società soggette all'Ires, a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposte. L'art. 47, c. 1 Tuir, tuttavia, dispone, che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
Finanziamento socioDistribuzioneBilancioPatrimonio nettoRiservaDistribuzione utileUtileRiserva legaleRiserva statutaria
Ratio n. 4/2023 - STABILE ORGANIZZAZIONE
La nozione di stabile organizzazione è fondamentale per la definizione della territorialità dei redditi d'impresa ed è presente nell'art. 162 del D.P.R. 917/1986. Tale disposizione prevede che l'espressione “stabile organizzazione” designi una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato. Il D. Lgs. 14.09.2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.09.2015 ed entrato in vigore il 7.10.2015, introduce un sistema opzionale per l'esenzione dei redditi conseguiti delle stabili organizzazioni estere di società italiane e modifica radicalmente il sistema di tassazione delle stabili organizzazioni estere in Italia con il recepimento del principio OCSE del “funtional separate entity”.
EsteroStabile organizzazione
Ratio n. 4/2023 - FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano indeterminati l'ammontare o la data di manifestazione. Ai fini fiscali non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli considerati dall'art. 107 Tuir.
BilancioFondoOperazione a premioAccantonamentoAiuto di StatoSopravvenienzaFondo imposteFondo rischiFondo oneriFondo svalutazione magazzino
Ratio n. 4/2023 - SVALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI NEL BILANCIO 2022
Il D.L. 73/2022 ripropone, in relazione ai bilanci 2022, la norma derogatoria che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante. In sostanza, l'art. 45, cc. 3octies-3decies riprende le disposizioni previste dal D.L. 185/2008 per gli esercizi 2008-2012 e dal D.L. 119/2018 per gli esercizi 2018-2020. Nel dettaglio, il D.L. 73/2022 prevede che, per il periodo 2022, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono fruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio, ovvero il costo di acquisto per i titoli non presenti in tale bilancio, ad eccezione del caso in cui la perdita abbia carattere durevole. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 c.c.; che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore. è opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa. Con il documento interpretativo 11 l'Oic ha analizzato l'opzione sotto il profilo tecnico-contabile.
BilancioPartecipazioneValore mercatoSvalutazioneTitoloImmobilizzazione finanziariaCosto ammortizzato
Ratio n. 4/2023 - SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa. Ciò premesso, si schematizzano i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle rimanenze, da utilizzare in sede di compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Il passaggio del titolo di proprietà comporta l'inclusione dei beni nell'ambito delle giacenze di magazzino, poiché con tale trasferimento sono sostanzialmente e formalmente trasferiti i rischi relativi al bene. Secondo la sentenza n. 786/2022 della C.T.R. dell'Emilia Romagna non vi sono ragioni per negare o ammettere la deducibilità della svalutazione dei beni in giacenza a seconda del criterio con cui viene determinato il costo, poiché concorrono a formale il reddito d'esercizio tutte le variazioni delle rimanenze risultanti dal conto economico, indipendentemente dal loro criterio di valutazione.
Valore normaleMagazzinoRimanenzaRivalutazioneSvalutazioneLIFOFIFOOnere finanziarioRimanenza finaleProduzioneFondo svalutazione magazzino
Ratio n. 4/2023 - SCADENZE MODELLO 730/2023
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.
730Dichiarazione precompilata
Ratio n. 4/2023 - RIEPILOGO DEI BONUS PER ABITAZIONI E CONDOMINI
Enea ha aggiornato il poster delle detrazioni fiscali che riepiloga, per ogni misura di incentivazione, gli elementi essenziali. Si propone una sintesi delle varie forme di agevolazione a disposizione dei cittadini, con l'esposizione riassuntiva delle relative caratteristiche.
CondominioBonus mobiliEcobonusSismabonusBonus verdeBonus facciateBonus casaSuperbonusBonus fiscale
Ratio n. 4/2023 - NOVITÀ MODELLO 730/2023
Con provvedimento 6.02.2023 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023, concernente la dichiarazione dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2‰ dell'Irpef, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta e il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, relativi alla ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, con il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta, nonché le relative istruzioni. Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D. Lgs. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.
770Bonus mobiliSuperbonus
Ratio n. 4/2023 - APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO IN ASSENZA DEI REQUISITI
La determinazione forfettaria dei redditi da lavoro autonomo è stata oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo che hanno complicato l'applicazione della disciplina. Non è raro, pertanto, riscontrare un caso di applicazione del regime, in assenza di uno dei requisiti richiesti dalla norma. Posto che le implicazioni derivanti dall'applicazione del regime forfettario, in luogo dell'ordinario regime in tema di Iva e imposte dirette, sono difficilmente quantificabili con precisione, cercheremo di mettere in evidenza i principali aspetti da tenere in considerazione ai fini di una valutazione sull'operato da tenere per cercare di affrontare una situazione ormai compromessa. Si prende a riferimento il caso di un professionista che ha posseduto redditi di lavoro dipendente in misura superiore alla soglia ammissibile, ma che ha continuato ad emettere fatture in regime forfettario, compilando la dichiarazione dei redditi sia con il quadro LM sia con il reddito da lavoro dipendente superiore a € 30.000 (causa di esclusione).
AccertamentoSanzioneRegime forfetarioRitenuta d'acconto
Ratio n. 4/2023 - DEFINIZIONI AGEVOLATE PER DEBITI VERSO GLI ENTI LOCALI
Taluni istituti definitori delle pendenze tributarie introdotti dalla legge di Bilancio 2023 sono destinati anche agli enti territoriali a condizione che sia adottata, da parte di ciascun ente, una propria delibera conforme alla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti. Attraverso emendamenti approvati in sede di conversione del D.L. 198/20122 (Milleproroghe 2023) è data facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31.03.2023, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, l'applicazione: - della conciliazione agevolata delle controversie, di cui ai cc. da 206 a 212 della L. 197/2022; - della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione, di cui ai cc. da 213 a 218 della L. 197/2022; - della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, di cui ai cc. da 219 a 221 della L. 197/2022. Sempre attraverso i citati emendamenti al decreto Milleproroghe è stato riaperto al 31.03.2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all'annullamento dei ruoli di importo residuo, al 1.01.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015. Tali enti, entro la medesima data del 31.03.2023, possono adottare un provvedimento con il quale stabilire l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al c. 222).
AccertamentoEnte localeDefinizione agevolataStralcio debito
Ratio n. 4/2023 - REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI SPLAFONAMENTO IVA
In merito allo “splafonamento”, ovvero il superamento del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale, lo stesso può essere regolarizzato attraverso l'utilizzo di tre distinte procedure (circolari 17.05.2000 n. 98/E; 12.06.2002 n. 50/E; 19.06.2002 n. 54/E; 19.02.2008 n. 12/E; 12.03.2010 n. 12/E; risoluzione 6.02.2017 n. 16/E, cui si rinvia): • emissione di nota di variazione in aumento da parte del fornitore; • emissione di apposita autofattura; • in sede di liquidazione Iva periodica. La sanzione prevista in caso di splafonamento varia dal 100 al 200% dell'imposta evasa ed è a carico dell'esportatore abituale. È possibile sanare spontaneamente la violazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997). Il ravvedimento è percorribile se lo splafonamento si riferisce sia ad acquisti interni sia a importazioni. Sembra applicabile anche il ravvedimento operoso speciale di cui all'art. 1, c. 174 L. 197/2022.
AutofatturaPlafondEsportatore abitualeNota di variazioneSplafonamentoSospensione d'imposta
Ratio n. 4/2023 - AFFRANCAMENTO DI POLIZZE E OICR
La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di affrancamento di polizze vita e OICR. Tale opzione deve essere valutata caso per caso.
Imposta sostitutivaAffrancamentoPolizza vitaOICR
Ratio n. 4/2023 - RIEPILOGO DEL SUPERBONUS
A seguito delle continue evoluzioni normative in tema di superbonus, si presenta una tavola riepilogativa sulle modalità di fruizione dell'agevolazione.
SuperbonusIntervento trainanteIntervento trainato
Ratio n. 4/2023 - DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PER ACQUISTO DI CREDITI FISCALI
In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti a essa connessa, il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data ed entrato in vigore il 17.02.2023 convertito con importanti modificazioni e integrazioni dalla L. 11.04.2023, n. 38 pubblicata nella G.U. n. 85 in pari data. L'art. 1, recante “Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77”, elenca la documentazione che chi acquista crediti fiscali edilizio - energetici deve acquisire al fine di evitare contestazioni di concorso nella violazione in solido con il cedente il credito.
Responsabilità solidaleVisto di conformitàBonus edilizioCessione credito fiscaleBonus energetico
Ratio n. 4/2023 - BLOCCO A “SCONTO IN FATTURA” E “CESSIONE DEI CREDITI”
In considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data ed entrato in vigore il 17.02.2023. Molte sono le novità recate dal D.L. 11/2023 convertito. In particolare l'art. 2, recante “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali”, fa venire meno, per tutti gli interventi non ancora avviati, la possibilità di fruire delle opzioni per lo “sconto in fattura” e per la “cessione del credito a terzi” - ai fini non solo del Superbonus, ma anche di tutti gli altri bonus edilizio - energetici per i quali sono state in questi anni ammesse, quali alternative all'utilizzo diretto dei bonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi, dall'art. 121 D.L. 34/2020 - salvaguardando, invece, la possibilità di continuare ad avvalersi di dette opzioni per tutti gli interventi già in corso alla data del 16.02.2023 e per una serie di situazioni meritevoli di salvaguardia specificamente individuate.
Cessione del creditoSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizioCila
Ratio n. 4/2023 - DECRETO MILLEPROROGHE 2023 CONVERTITO IN LEGGE
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.02.2023, n. 49, ed è in vigore dal 28.02.2023, la L. 24.02.2023, n. 14, di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Rispetto al testo originario, il provvedimento convertito presenta diverse interessanti novità, che si riassumono di seguito (fonte: Fiscooggi).
Decreto MilleprorogheAssemblee on line
Ratio n. 4/2023 - NUOVO PORTALE ENEA PER INVIO DATI ECOBONUS E BONUS CASA
È operativo dal 1.02.2023 il rinnovato portale bonusfiscali.enea.it, dove trasmettere all'Enea le informazioni relative agli interventi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16-bis D.P.R. 91/1986). Si tratta di quegli interventi che, per fruire delle agevolazioni fiscali, necessitano della comunicazione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Nel nuovo sito sono confluite tutte le comunicazioni, con la suddivisione tra Ecobonus e Bonus casa. L'Enea con il comunicato stampa 1.02.2023, ha informato che, per gli interventi con data di fine lavori compresa nel periodo 1-31.01.2023, il termine di 90 giorni per la trasmissione della documentazione decorre dalla messa online del nuovo portale, vale a dire dal 1.02.2013, anziché da quella di ultimazione dei lavori.
EneaPortaleEcobonusBonus casa
Ratio n. 4/2023 - DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 10.02.2023, n. 4265) i costi concernenti le opere di urbanizzazione sono funzionali all'ottenimento di licenze edilizie e commerciali con la conseguenza che non possono non essere ricollegati, dal punto di vista dell'inerenza, ai ricavi dell'operazione commerciale che li contempla. Inoltre, quando il costo per gli oneri di urbanizzazione, in quanto contrattualmente previsto, è anche noto nel suo ammontare al momento della presentazione della dichiarazione, detto costo può essere correttamente imputato al medesimo esercizio in cui sono stati conseguiti i ricavi indipendentemente dalla effettività della spesa conseguente alla realizzazione delle opere.
Criterio di competenzaReddito d'impresaOnere di urbanizzazione
Ratio n. 4/2023 - RIGETTO DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Nel caso in cui il tribunale non accolga la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve provvedere con decreto motivato pronunciando il rigetto. Il citato decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel Registro delle Imprese. Entro 30 giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si apre, dunque, il giudizio di gravame che, per espressa previsione normativa, è soggetto alla disciplina del rito camerale, laddove l'art. 50 del Codice della crisi prevede che si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c. È onere del debitore chiedere in sede di reclamo la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese della procedura, oppure al risarcimento del danno per responsabilità aggravata (ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), poiché non può effettuare tali richieste in separato giudizio. La Corte d'appello rigetta il reclamo con decreto non ricorribile per cassazione. In questo caso si applica la regola della c.d. doppia conforme, per cui si esclude il ricorso per cassazione in caso di conforme pronuncia dei primi due giudici di merito. La cancelleria deve comunicare il decreto: - alle parti del procedimento in via telematica; - al debitore che non si è costituito mediante notifica all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di PEC risultante dal Registro delle Imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi di PEC (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti (ai sensi del nuovo art. 40 c. 6, 7 e 8 del Codice, come previsto dal D. Lgs. 83/2022) Il decreto della corte deve essere inoltre iscritto immediatamente nel Registro delle Imprese nel caso di pubblicità della domanda. Se invece la corte di appello accoglie il reclamo pronuncia sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 c. 3 (nomina del giudice delegato, nomina del curatore ed eventualmente degli esperti, fissazione dell'udienza di verifica dello stato passivo, ecc.).
Crisi di impresaLiquidazione giudiziale
Ratio n. 4/2023 - TITOLARE EFFETTIVO SOTTO LA LENTE DEL NOTARIATO (1ª PARTE)
Ai fini dell'osservanza della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha elaborato un vademecum con l'obiettivo di aiutare i soggetti obbligati nell'ardua “ricerca del titolare effettivo”. Si propone la prima parte delle indicazioni fornite.
AntiriciclaggioTitolare effettivoNotariato
Ratio n. 4/2023 - ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Il D. Lgs. 3.09.2020, n. 116 recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il decreto ha apportato importanti modifiche, introducendo l'obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Il 21.11.2022 è stato pubblicato il D.M. 28.09.2022, n. 360, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 218, c. 5 del D. Lgs. 3.04.2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.
EneaPortaleEcobonusBonus casa
Ratio n. 4/2023 - MODELLO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
è ora possibile registrare online i contratti preliminari di compravendita, senza doversi recare presso l'Agenzia delle Entrate. Più in particolare, dal 7.03.2023 è disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati, come il contratto ed eventuali planimetrie. La procedura è resa operativa da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che approva il modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) già disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d'uso. Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era, in precedenza, sempre necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell'atto.
Contratto preliminareAgenzia delle EntrateImposta di registroRegistrazione telematica
Ratio n. 4/2023 - ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 18.01.2023, n. 15943, ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei c.d. “Registratori Telematici” affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2.10.2023 la conformità dei modelli già approvati con precedente provvedimento alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria c.d. “istantanea”, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l'adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi, che dovranno essere realizzati entro il 2.10.2023, permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea, secondo quanto riportato nel provvedimento interdirettoriale n. 80217/2020. Sono state, poi, approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT - Versione 11” ed è stato modificato il provvedimento 31.10.2019, che regolamenta l'adattamento tecnico dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini ad estrazione differita.
CorrispettivoLotteriaRegistratore telematicoDocumento commerciale
Ratio n. 4/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI: UN CASO PRATICO
La legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) per le quali, alla data del 1.01.2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale. Per rateazioni in corso al 1.01.2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo avere considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31.12.2022. Si poneva il dubbio, peraltro, se fossero definibili ai sensi di tale disposizione agevolativa anche le comunicazioni riguardanti gli omessi versamenti (parziali o totali) risultanti dalle liquidazioni Iva periodiche. Ebbene, sul punto è intervenuta la risoluzione n. 7/E/2023, che ha incluso nell'ambito della sanatoria anche le menzionate liquidazioni periodiche. Ciò premesso, per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito foglio di calcolo - lsx (versione 1.4).
Definizione agevolataAvviso bonarioLiquidazione periodica
Ratio n. 4/2023 - TREGUA FISCALE IN BILANCIO E CONTABILITÀ
La legge di Bilancio 2023 ha previsto numerose misure finalizzate a depotenziare il contenzioso tributario, a permettere di definire le posizioni oggetto di rettifica/liquidazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o, ancora, a risolvere le liti pendenti mediante una riduzione degli importi necessari per chiudere le pendenze. L'eventuale scelta di aderire alle menzionate misure determina conseguenti impatti sul bilancio e, prima ancora, nelle scritture contabili. Al riguardo, il redattore del bilancio può trovare supporto nelle linee guida indicate dal principio contabile OIC 29, il quale fornisce indicazioni che permettono di individuare l'annualità (ossia il bilancio di riferimento) nel quale devono trovare spazio le evidenze contabili, il criterio in base al quale individuare il momento in cui si ha la certezza del debito tributario o, nel caso di incertezza del medesimo, l'approccio che deve essere seguito ai fini della corretta rappresentazione dei fatti. Di seguito una sintesi delle varie casistiche, con una disamina anche agli accantonamenti per rischi e oneri destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.
SanatoriaBilancioContabilitàTregua fiscale
Ratio n. 4/2023 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In attuazione dell'art. 11, c. 5 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 e dell'art. 1, cc. 862 e ss. L. 28.12.2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Bando Isi ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
AgevolazioneSicurezza sul lavoroBando Isi
Ratio n. 4/2023 - QUESITO - MANCANZA DEI REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO
L'istante riferisce di avvalersi delle prestazioni professionali di un collaboratore lavoratore autonomo per attività di presentatore di servizi all'interno di [...]; il collaboratore in questione ha dichiarato, sia nel 2021 sia nel 2022, di avvalersi del regime forfetario istituito con L. 190/2014. Conseguentemente, le prestazioni rese dal 2021 fino a ottobre 2022 sono state fatturate dal collaboratore senza esposizione dell'Iva e l'istante le ha liquidate senza applicazione della ritenuta d'acconto. A novembre 2022 il collaboratore ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale (superamento del plafond di € 65.000 annuo di compensi), non poteva fruire del regime forfetario a partire dall'anno d'imposta 2021. Successivamente, lo stesso ha emesso: per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, una nota di variazione in aumento per l'Iva nel 2022 (art. 26, c. 1 D.P.R. 633/1972); per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno delle suddette fatture in regime forfetario, riemettendo fatture in regime ordinario (con esposizione di Iva e ritenuta d'acconto).
SanzioneRitenutaAgenzia delle EntrateRegime forfetario
Ratio n. 4/2023 - COME CONFRONTARE DATI RELATIVI A PERIODI DIVERSI - (2ª PARTE)
Problema: sono stati estratti i dati relativi ai corrispettivi di un punto vendita per mettere a confronto periodi di annualità diverse e si intendono analizzare le variazioni progressive mensili per valutare l'andamento delle vendite. Soluzione: è possibile applicare formule di Excel per ottenere facilmente gli indicatori desiderati ed utilizzare tabelle pivot per ottenere in modo veloce le tabelle sintetiche iniziali.
InformaticaExcelTavola pivot
Ratio n. 4/2023 - RAVVEDIMENTO ORDINARIO E SPECIALE: POSSIBILI VALUTAZIONI
Le violazioni tributarie, nel rispetto di determinati presupposti e, in linea generale, in assenza di attività di controllo già avviate dall'Amministrazione Finanziaria, possono essere regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso. La L. 197/2023 ha affiancato ulteriori possibilità per sanare gli omessi o carenti versamenti e, ancora, per rimuovere specifiche irregolarità. Di seguito si schematizzano gli aspetti essenziali della materia, evidenziando eventuali punti di contatto - seppure diversificate per la misura delle sanzioni - e le principali casistiche che, al contrario, non possono essere valutate come alternative per eliminare tutte le potenziali ipotesi di irregolarità.
SanzioneRavvedimentoRavvedimento operosoViolazione
Ratio n. 4/2023 - EDITORIALE - LAGHETTI
Editoriale
Ratio n. 4/2023 - OPINIONE - SOSPENSIONE AMMORTAMENTI E OBBLIGO DI COPERTURA PERDITE
Opinione
Ratio n. 4/2023 - REVISIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
Tra i compiti del revisore legale riguardanti la verifica dell'inventario fisico ci sono la valutazione delle rimanenze di magazzino, l'affidabilità delle istruzioni emesse dalla direzione per la rilevazione e il controllo, nonché presenziare alla conta fisica e osservarne lo svolgimento eseguendo specifici conteggi di verifica. Obiettivo dell'inventario fisico è quello di rilevare eventuali differenze rispetto ai dati che risultano dalla contabilità di magazzino dell'azienda, che possono divergere da quelli effettivi a causa di errori di registrazione ovvero a inesattezze nel conteggio della merce in entrata o in uscita o, infine, dipendenti da cali naturali o ammanchi.
MagazzinoRimanenzaRevisione
Ratio n. 4/2023 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA REVISORI LEGALI E COLLEGIO SINDACALE
Il codice civile prevede espressamente uno stretto rapporto di collaborazione, nell'ottica di un adeguato controllo dell'attività complessivamente svolta dall'impresa, fra collegio sindacale e i revisori legali punto in particolare l'art. 2409-septies c.c. dispone che “Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti”. Tale disposizione deve essere interpretata come comportamento obbligatorio e non una mera facoltà di scambio di informazione, con conseguenti ricadute sulle rispettive responsabilità qualora il mancato e tempestivo scambio di informazioni possa avere determinato un danno.
Collegio sindacaleRevisore legaleScambio di informazioni
Ratio n. 4/2023 - ASSEMBLEE ON LINE FINO AL 31.07.2023
L'art. 3, c. 10-undecies D.L. 198/2022 sostituisce il previgente termine del 31.07.2022 (fissato dall'art. 3 D.L. 228/2021) con il nuovo termine del 31.07.2023 per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie.
AssembleaOnlineCorrispondenzaVideoconferenzaAvviso di convocazioneSocietàApprovazione bilancio
Ratio n. 4/2023 - CONTRIBUTI I.V.S. 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2023, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l'aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2023 la misura è pari al 23,25%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2023, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Contributo IVSContributo artigianiContributo commerciantiRegime forfetario
Ratio n. 4/2023 - CONTRIBUTI 2023 PER LAVORATORI DOMESTICI
Per il 2023 restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. L'art. 1, c. 137 della L. 30.12.2021, n. 234 ha previsto, in via sperimentale per l'anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31.12.2022. Per accedere all'applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l'avvenuto rilascio con apposito messaggio Inps in corso di predisposizione.
Lavoro dipendenteLavoro domesticoContributo Inps
Ratio n. 4/2023 - TRASFERIMENTO DATI PERSONALI TRA EUROPA E USA
Il 13.12.2022 la Commissione Europea ha pubblicato un progetto di decisione di adeguatezza che, se approvato, andrà a costituire il Data Privacy Framework per gli scambi di dati personali tra l'UE e gli USA, in sostituzione del c.d. Privacy Shield, invalidato dalla Corte di Giustizia dell'UE il 16.07.2020, nell'ormai celebre caso «Schrems II». Ciò premesso, si riepiloga lo stato dell'arte in seguito alla oramai nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-311/18.
PrivacyDato personaleGdprDiritto di accesso
Ratio n. 3/2023
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Ratio n. 3/2023 - REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui all'art. 13, c. 1 D.P.R. 600/1973 devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La mancata annotazione degli ammortamenti sull'apposito registro non comporta più la loro indeducibilità ai fini fiscali, in quanto è sufficiente la loro annotazione sul libro degli inventari, per i contribuenti in contabilità ordinaria, o sul registro degli acquisti ai fini Iva, per i soggetti in contabilità semplificata. Inoltre, per i soggetti in contabilità ordinaria è prevista la facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini Iva e il registro dei beni ammortizzabili se le registrazioni sono effettuate nel libro giornale (o nel registro cronologico per i professionisti) nei medesimi termini.
AmmortamentoBene ammortizzabileRegistro bene ammortizzabile
Ratio n. 3/2023 - VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2023
Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
F24Libro socialeRegistroLibroConcessione GovernativaTassa libro socialeSocietà
Ratio n. 3/2023 - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK-LIST
Per effetto delle aggiunte introdotte nell'art. 110 Tuir dall'art. 1, c. 84-86 L. 197/2022, si torna al principio di deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti in Paesi non cooperativi ai fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, in modo simile a quanto era previsto in passato dall'art. 5 D. Lgs. 147/2015 e successivamente abrogato dall'art. 1, c. 142 L. 208/2015 (sembra rimangano applicabili i chiarimenti forniti a suo tempo). La disposizione non si applica se le iamprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. è stato inoltre reintrodotto l'obbligo di segnalare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che eccedano o meno il valore normale. La norma è applicabile dal 1.01.2023.
Valore normaleCfcWhite-listInterpelloBlack-listParadiso fiscaleTrasparenza
Ratio n. 3/2023 - OBBLIGO DEL REVISORE LEGALE O SINDACO NELLE S.R.L.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Il D. Lgs. 14/2019 ha abbassato le soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore delle S.r.l., e ha anche ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l'obbligo. Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono, al superamento di uno dei nuovi limiti, nominare l'organo di controllo. Il termine entro cui provvedere, inizialmente fissato al 16.12.2019 e successivamente prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019 e successivamente del bilancio relativo al 2021, è stato ulteriormente differito alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. Il Ministero dell'Economia ha precisato che tale differimento non consente la revoca per giusta causa dell'organo già nominato nel rispetto delle precedenti scadenze. Si rileva dunque che la nomina del revisore legale dei conti avrà effetto a partire dal 2023 e avverrà sulla base dei dati di bilancio relativi agli anni 2021 e 2022.
SindacoIncaricoStatutoBilancioCorrispettivoCollegio sindacaleOrgano di controlloRevisione legaleRevisore
Ratio n. 3/2023 - SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO
Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.
BilancioBilancio consolidatoConto economicoNota integrativaRelazione sulla gestioneRegistroDeposito bilancioUtileStato patrimonialeRendiconto finanziarioImpresaXBRLSocietàAssemblea dei sociDecisione dei sociApprovazione bilancio
Ratio n. 3/2023 - DETRAZIONI IRPEF 50% E 65%
La detrazione per lavori di riqualificazione energetica è pari al 65% fino al 31.12.2024. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento, per le persone fisiche (e definito in base al principio di competenza, per le imprese). La detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è pari al 50% in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024, nel limite di spesa massima di € 96.000. Per il 2023, quindi, sono confermate le citate detrazioni senza alcuna modifica.
ProrogaCondominioEneaRiqualificazione energeticaDetrazione IrpefIntervento edilizioDetrazione 50%Detrazione 65%Intervento antisismicoEcobonusBonus fiscaleBonus edilizio
Ratio n. 3/2023 - DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI
La legge di Bilancio 2023 ha fissato a € 8.000 il limite di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% sostenuta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nel 2023. La L. 234/2021 aveva prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31.12.2024 per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 8.000 nel 2023 e a € 5.000 per il 2024.
Ristrutturazione ediliziaElettrodomesticoMobileBonus mobiliRecupero patrimonio edilizioBonus elettrodomestico
Ratio n. 3/2023 - ACCESSO E USCITA DAL REGIME FORFETARIO E RETTIFICA IVA
Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione vi accedono senza alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale). I contribuenti che, invece, iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.
Regime dei minimiOpzioneAmmortamentoBene ammortizzabileDichiarazione annuale IVADichiarazione IVARettifica IVARegime forfetarioRimanenza finaleQuadro VO
Ratio n. 3/2023 - RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE
Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. è pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000 (L. 234/2021).
Dichiarazione annuale IVARimborso IVAAliquota mediaCredito IVAOperazione non imponibileVisto di conformitàQuadro VX
Ratio n. 3/2023 - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA
Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017]. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione di euro per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei 2 milioni di euro; ora confermato a regime dalla legge di Bilancio 2022.
F24CompensazioneEntratelCredito IVADichiarazione IVACompensazione orizzontaleVisto di conformità
Ratio n. 3/2023 - DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI
L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.
F24Iscrizione a ruoloRuoloRateazioneEquitaliaDebito erarialeCartella esattorialeCompensazione orizzontaleDivieto di compensazione
Ratio n. 3/2023 - COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) OLTRE € 5.000
L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei € 2 milioni, confermato a regime.
CompensazioneCredito d'impostaCredito tributarioDichiarazione dei redditiAccolloCompensazione orizzontaleVisto di conformitàIndebita compensazione
Ratio n. 3/2023 - PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI DAL 2023
La L. 197/2022 ha elevato da € 5.000 a € 10.000 nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a € 5.000 il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile. La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. Sono altresì abrogate le altre disposizioni specificatamente previste per il ricorso alle prestazioni occasionali in ambito agricolo. Le disposizioni sono in vigore dal 1.01.2023.
Diritto del lavoroLavoro occasionaleLulLibretto di famigliaManodopera agricola
Ratio n. 3/2023 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023 GESTIONE SEPARATA INPS
Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 12/2023, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2022, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2023.
AmministratoreCedolinoProfessionistaAliquotaInpsContributo previdenzialeGestione separataCollaborazione coordinata e continuativaMinimaleMassimaleAliquota contributivaUniemensCo.co.co.
Ratio n. 3/2023 - SPESE DI CONSULENZA PER QUOTAZIONE DELLE PMI NEL 2023
In attuazione dell'art. 1, cc. da 89 - 92 L. 27.12.2017, n. 205, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. Con la L. 30.12.2020, n. 234, la misura è stata prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2022, nel limite ridotto da € 500.000 a € 200.000. La legge di Bilancio 2023 ha prorogato l'agevolazione al 31.12.2023, aumentando l'importo massimo da € 200.000 a € 500.000. Il credito d'imposta può essere fruito solo in caso di ammissione alla quotazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa è ottenuta. Nel calcolo del credito sono esclusi tutti i costi connessi all'attività di intermediazione finanziaria e di collocamento relativi all'aumento di capitale.
ConsulenzaAgevolazioneSpesaPmiMercato regolamentatoSpesa di consulenza
Ratio n. 3/2023 - BONUS VERDE
Fino al 31.12.2024 sarà possibile fruire del cd. “bonus verde”, ossia della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi: . sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; . realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.
CondominioAlberoGiardinoIrrigazioneBonus verde
Ratio n. 3/2023 - CONTABILIZZAZIONE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Per l'autoliquidazione 2022/2023 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 è il 28.02.2023; per il pagamento del premio assicurativo il termine è spirato il 16.02.2023 (sono comunque sempre previste forme di pagamento rateale). Entro il 16.02.2023 doveva essere inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2023. è importante controllare, altresì, la corretta classificazione e l'oscillazione dei tassi.
InailAutoliquidazionePremio Inail
Ratio n. 3/2023 - ACQUISTO “PRIMA CASA” SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI
L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022. La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022 e, successivamente, la legge di Bilancio 2023 ha esteso l'orizzonte temporale di operatività delle misure al 31.12.2023.
Prima casaAgevolazioneImposta di registroMutuoGiovaneImposta indirettaIseeUnder 36
Ratio n. 3/2023 - LIMITE DI € 2 MILIONI PER COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388) previsto per il solo 2021 dal D.L. 73/2021. Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata. L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.
F24CompensazioneCredito fiscaleCompensazione orizzontaleVisto di conformitàLimite alla compensazione
Ratio n. 3/2023 - PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO A GARANZIA DI CREDITI DELL’IMPRESA
L'istituto del pegno mobiliare non possessorio, esistente in forma analoga di altri paesi, amplia la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, consentendo loro di dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza spossessamento. In questo modo è possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno per l'attività di impresa. Il bene è dato in pegno in base ad un atto costitutivo e iscritto al Registro dei Pegni mobiliari non possessori (“Registro Pegni”) per garantire l'opponibilità verso i terzi. Finalità del Registro è dunque la pubblicità dichiarativa. Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con l'iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Con D.M. 25.05.2021, n. 114 il Ministero dell'Economia ha regolamentato il pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l'esercizio dell'impresa, così come previsto dall'art. 1, c. 4 D.L. 59/2016; l'Agenzia delle Entrate ha approvato le categorie merciologiche di appartenenza dei beni che possono formare oggetto di pegno mobiliario non possessorio. Con provvedimento 12.01.2023 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la redazione e trasmissione delle domande. Si attende ora solo la data di attivazione del registro.
GaranziaPegnoCredito impresa
Ratio n. 3/2023 - ESEMPLIFICAZIONE DI ALCUNI CASI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Uno dei punti più ostici della normativa “Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo - D. Lgs. 21.11.2007, n. 231“ riguarda l'individuazione della figura del titolare effettivo. Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dal CNDCEC il 22.05.2019, specificatamente contenute nel § 3, p. 3.1.2, di seguito si espliciteranno alcune casistiche tra le più diffuse nell'operatività degli Studi professionali dei Commercialisti e degli Esperti contabili.
AntiriciclaggioTitolare effettivo
Ratio n. 3/2023 - IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)
L'imposta sulle transazioni finanziarie (chiamata anche financial transaction tax o Tobin Tax) è stata introdotta dall'art. 1, cc. da 491 a 500 L. 24.12.2012, n. 228 e dal D.M. 21.02.2013. L'imposta si articola in 3 sottospecie di ambiti oggettivi: il trasferimento della proprietà delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi; le negoziazioni ad alta frequenza di azioni, altri strumenti partecipativi, nonché su derivati su azioni.
Tobin taxImposta sulle transazioni finanziarie
Ratio n. 3/2023 - MODELLO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16.12.2022 è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello “RAP - Registrazione di atto privato” da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati. Il modello RAP può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato. Con successivi provvedimenti l'utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Agenzia delle EntrateRegistrazione del contrattoContratto di comodatoModello Rap
Ratio n. 3/2023 - TASSA PIATTA INCREMENTALE (FLAT TAX) PER L’ANNO 2023
La L. 197/2022 prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.
Flat taxFlat tax incrementale
Ratio n. 3/2023 - ESENZIONI IMU DAL 2023
L'art. 1, c. 81 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha aggiunto la lett. g) all'art. 1, c. 759 L. 27.12.2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria (Imu). Nel dettaglio si prevede l'esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, c. 2, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1.01.2023), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nei casi in cui cessi il diritto all'esenzione Imu.
ImuEsenzione ImuImmobile occupato
Ratio n. 3/2023 - AVVIO DELL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA
Con nota 4.01.2023, prot. 045 il Ministero della Giustizia ha annunciato l'apertura delle iscrizioni all'Albo dei Gestori della crisi d'impresa. Dal 5.01.2023 e fino al 31.03.2023 sono aperte le iscrizioni all'Albo dei gestori della crisi di impresa. I soggetti interessati possono inserire le domande sul portale, attraverso selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell'area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.
TirocinioAlboAggiornamentoCrisi di impresaGestore della crisi
Ratio n. 3/2023 - DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione il software applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che per effetto dell'art. 1, c. 235 la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.06.2023. Accedendo all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica. Nel caso in cui i carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello. Successivamente, l'agente della riscossione entro il 30.09.2023 comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.10.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata. Il D.L. 51/29023 ha prorogato le scadenze, come indicate nell'articolo.
RateazioneRiscossioneAdesioneCartella esattorialeSovraindebitamentoRottamazione-quaterDomanda di adesione
Ratio n. 3/2023 - DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il provvedimento n. 30294/2023 è stato approvato il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, unitamente alle relative istruzioni. Per ciascuna autonoma controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente deve presentare una distinta domanda di definizione entro il 30.06.2023. Nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, è consentita la presentazione della domanda tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio che è parte nel giudizio. Per la definizione delle liti che hanno come controparte l'Agenzia delle Dogane dovrà essere approvato un ulteriore modello di domanda.
Agenzia delle EntrateContenzioso tributarioDefinizione agevolataLite pendenteCorte di giustizia tributaria
Ratio n. 3/2023 - FINANZIAMENTO PER INCENTIVARE IL BIOMETANO IMMESSO NELLA RETE DEL GAS NATURALE
La misura “Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare” del PNRR, si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e per la riconversione, totale o parziale, di impianti esistenti a biogas. In continuità con il D.M. 2.03.2018 e in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previste dal PNRR, il D.M. 15.09.2022 consente l'accesso alle risorse previste dal PNRR per lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano. Il D.M. 15.09.2022 ha il fine di promuovere l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.
AgevolazioneBiometanoGas naturale
Ratio n. 3/2023 - DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI ACCESSO A UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
L'art. 39 del Codice della Crisi, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 83/2022, prevede che il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza depositi presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni Irap e le dichiarazioni annuali Iva relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, c. 2 CCII compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Quando la domanda è presentata con riserva, il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Irap concernenti i 3 esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. In tale ipotesi, l'ulteriore documentazione dovrà essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. a) CCII.
Crisi di impresaCertificazione debito contributivo
Ratio n. 3/2023 - COME CONFRONTARE DATI RELATIVI A PERIODI DIVERSI - PARTE 1
Problema: un cliente chiede di analizzare i dati relativi ai corrispettivi di un punto vendita mettendo a confronto periodi di annualità diverse, ma non si dispone della documentazione dell'anno (o degli anni) precedente/i, oppure - il cliente non dispone di un gestionale particolarmente evoluto che possa rispondere a questa sua esigenza. Soluzione: è possibile estrarre i dati dal Portale dell'Agenzia Entrate “Fatture e corrispettivi” e importarli su un foglio di lavoro Excel per poi procedere alla loro analisi strutturando funzioni o tabelle pivot.
InformaticaExcelComputerFattura e corrispettivo
Ratio n. 3/2023 - AMMORTAMENTO AL 6% PER I FABBRICATI STRUMENTALI NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Nell'iter di approvazione della legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una misura che consente alle imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni di dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante al 6% del costo dei fabbricati stessi. Tale modalità riguarda le imprese che operano prevalentemente in alcuni settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. Sono stabilite, in particolare, specifiche regole per le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Qualora tali imprese aderiscano al regime di tassazione di gruppo, possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti allo stesso regime di tassazione di gruppo.
AmmortamentoFabbricato strumentaleCommercio al dettaglioAliquota ammortamento
Ratio n. 3/2023 - ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2023
Scadenzario
Ratio n. 3/2023 - MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la L. 25.10.1994, n. 70, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. La L. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Cameria di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio.
MudModello unicoRifiutoDichiarazione ambientale
Ratio n. 3/2023 - DIRITTO ALL’OBLIO
La pervasività degli archivi informatici e della cronaca giudiziaria nei mass media, l'uso diffuso e impulsivo dei social network hanno indotto il legislatore europeo a introdurre un diritto rafforzato in capo all'interessato (diritto all'oblio), consistente nel diritto a chiedere ed ottenere la rimozione dei propri dati al titolare del trattamento (si pensi a un quotidiano), ma non per questo il suo nome sarà “cancellato” dai motori di ricerca e dai risultati ad esso associati, come, per esempio, articoli o servizi giornalistici. L'uso, ormai invalso, di celebrare i processi in televisione ha indotto il Legislatore italiano a recepire il diritto consacrato dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali anche all'interno del codice di procedura penale, mediante la “Riforma Cartabia”.
PrivacyDiritto all'oblio
Ratio n. 3/2023 - QUESITO - CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Con le circolari n. 4/E del 30.03.2017 e n. 9/E del 23.07.2021 sono stati forniti chiarimenti, tra le altre tematiche, sulla corretta imputazione temporale ­ ai fini dell'iper-ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi dei costi relativi agli investimenti “4.0”.
InvestimentoCredito d'impostaBene strumentale
Ratio n. 3/2023 - QUESITO - CESSIONE DELL’EREDE DELLE RATE RESIDUE DEL BONUS FACCIATE NON FRUITE
L'Istante rappresenta che, nel corso del 2021, il padre ha sostenuto spese per interventi di rifacimento della facciata dell'edificio del quale era proprietario, ammissibili alla detrazione di cui all'art. 1, cc. 219-223 L. 27.12.2019, n. 160 (c.d. “bonus facciate”) e che, essendo deceduto nel 2022, non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione a favore della propria banca. I menzionati interventi, che sono iniziati e terminati nel 2021, sono stati fatturati dalla ditta esecutrice dei lavori, pagati attraverso gli appositi bonifici bancari e certificati dal tecnico incaricato per quanto attiene alla conformità degli stessi.
EredeCessioneBonus facciate
Ratio n. 3/2023 - IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISERVE DI UTILI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI ESTERE
La legge di Bilancio 2023 consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data del 1.01.2023, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021. Con l'esercizio dell'opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili affrancati provenienti da tali menzionati enti e società. Le disposizioni di attuazione e coordinamento delle norme sono demandate a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da approvare entro 90 giorni decorrenti dal 1.01.2023.
Imposta sostitutivaUtileDoppia imposizioneRiserva di utilePartecipazione estera
Ratio n. 3/2023 - EDITORIALE - ALTRUISTI INTELLIGENTI
Editoriale
Ratio n. 3/2023 - OPINIONE - CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2023
Opinione
Ratio n. 3/2023 - PROROGA DETRAZIONE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche è stata istituita una nuova forma di bonus “rafforzato” (che si affianca alle tipologie già esistenti e che permangono in vigore, rispettivamente in seno al bonus per il recupero edilizio c.d. 50% e quale intervento trainabile dal Superbonus 110%) con aliquota del 75% e ripartizione in 5 quote annue di pari importo, con plafond di spesa differenziati per fattispecie. La legge di Bilancio 2023 ha prorogato l'agevolazione al 31.12.2025, specificando inoltre che per le deliberazioni assembleari è necessaria la maggioranza dei partecipazioni all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.
DetrazioneProrogaSpesa sanitariaBarriera architettonicaBonus fiscale
Ratio n. 3/2023 - NUOVA COMUNICAZIONE PER LE PIATTAFORME DIGITALI CHE FACILITANO LE VENDITE ONLINE
L'art. 1, c. 151 L. 29.12.2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, dall'anno 2023, dei nuovi obblighi comunicativi da parte delle piattaforme digitali che facilitano le vendite di beni online (c.d. marketplace). Nel dettaglio la disposizione normativa stabilisce che il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili che saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi non ancora pubblicato), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. Di fatto il legislatore nazionale si è allineato a quanto già previsto in altri Paesi UE. Le informazioni che saranno trasmesse dalle piattaforme digitali verranno, presumibilmente, utilizzate dall'Amministrazione finanziaria al fine di verificare il versamento o meno dell'Iva in Italia, nonché i relativi adempimenti fiscali, da parte dei diversi fornitori (italiani e non) per le vendite effettuate in Italia verso privati consumatori. La nuova comunicazione va di fatto a sostituire la precedente comunicazione da parte delle piattaforme digitali introdotta ad opera dell'art. 13 D.L. 34/2019 per il periodo dal 1.05.2019 al 30.06.2021, che riguardava i beni importati e oggetto di acquisti intracomunitari mediante piattaforme digitali.
ComunicazioneVendita a distanzaPiattaforma digitaleVendita onlineVendita elettronica
Ratio n. 3/2023 - CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI BANCARI
I depositi bancari sono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo dell'impresa. Di conseguenza, eventuali disponibilità liquide vincolate, o non immediatamente utilizzabili o utilizzabili solo per specifici scopi, devono essere iscritte tra i crediti dell'attivo circolante o dell'attivo immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo.
BilancioInteresseConto correnteDeposito bancarioContabilità generale
Ratio n. 3/2023 - ORGANO DI CONTROLLO NEGLI ETS: NOMINA E INDIPENDENZA
Il D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” (CTS) ha introdotto l'organo di controllo. Come conseguenza dell'adeguamento statutario necessario per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) numerose associazioni e fondazioni devono provvedere alla nomina dei componenti dei rispettivi organi di controllo interno (monocratico o collegiale). Le fondazioni hanno sempre obbligo di nomina dell'organo di controllo. L'obbligo di nomina sorge anche per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, al superamento delle soglie dimensionali previste dal secondo comma dell'art. 30 del CTS. La nomina, in ogni caso, è altresì obbligatoria quando siano costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del CTS, a prescindere dai limiti quantitativi e dalla forma assunta dall'ente del Terzo settore, purché con personalità giuridica ed iscritto nel Registro delle Imprese.
SindacoOrgano di controlloTerzo settoreETSRevisore contabile
Ratio n. 2/2023
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Ratio n. 2/2023 - TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE
La legge di Bilancio 2023 ha previsto per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, la possibilità, entro il 30.09.2023, di trasformarsi in società semplici, avvalendosi di norme agevolative che prevedono, in presenza di precise condizioni, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. Le riserve in sospensione d'imposta delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%. La norma speciale ha lo scopo di agevolare la “trasformazione” di società commerciali “di comodo” in società semplici, atteso che, in via ordinaria, si dovrebbero assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti sui beni, come differenza tra il valore normale dei beni stessi e il costo fiscalmente riconosciuto.
AgevolazioneTrasformazioneFinanziaria 2003Società semplice
Ratio n. 2/2023 - RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 1.01.2023
La legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d'impresa),estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. L'imposta sostitutiva è pari al 16%, salvo per i redditi di capitale e i redditi diversi riferiti a Oicr sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 14%. Per le partecipazioni (quotate e non quotate) il versamento deve avvenire entro il 15.11.2023, con possibilità di rateizzare l'importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.
PlusvalenzaPartecipazioneImposta sostitutivaRivalutazionePeriziaAffrancamentoQuota societariaPartecipazione non quotata
Ratio n. 2/2023 - AFFRANCAMENTO DEL VALORE DEI TERRENI AL 1.01.2023
Per effetto della legge di Bilancio 2023 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 16% del relativo valore.
PlusvalenzaArea edificabileTerrenoImposta sostitutivaRivalutazionePeriziaAffrancamentoAsseverazionePerizia giurataDecreto rilancio
Ratio n. 2/2023 - CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI
La certificazione degli utili corrisposti nel 2022 deve essere rilasciata entro il 16.03.2023, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, c. 1 Tuir. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile. La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 Tuir direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
RitenutaImposta sostitutivaDistribuzione utileReddito di capitaleDividendoAzionePartecipazione qualificataCertificazione utiliCupe
Ratio n. 2/2023 - MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
A decorrere dal 1.01.2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.
NotaioAtto notarileRavvedimentoInteresseInteresse legaleInteresse di moraUsufruttoNuda proprietà
Ratio n. 2/2023 - CERTIFICAZIONE UNICA 2023 PER LAVORO AUTONOMO
Per il periodo d'imposta 2022 i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03.2023, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16.03. È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
RitenutaLavoro autonomoProvvigione770Reddito lavoro autonomoCertificazione unica
Ratio n. 2/2023 - ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI
La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1.01.2023, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2023 - 31.05.2023 per beni posseduti alla data del 31.10.2022.
Imposta sostitutivaEstromissioneImmobile strumentaleImprenditore individuale
Ratio n. 2/2023 - ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa entro il 30.09.2023, applicando disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2023, si trasformano in società semplici. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
TrasformazioneImposta sostitutivaAssegnazioneSocietà sempliceBene ai soci
Ratio n. 2/2023 - COMPENSI E RIMBORSI DI FINE ANNO AGLI AMMINISTRATORI
Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio; si esamina, pertanto, sia la questione dell'imponibilità in capo a tali soggetti delle somme ricevute sia della deducibilità dei relativi costi per il soggetto erogante, nonché il momento in cui i valori diventano rilevanti fiscalmente. L'art. 95, c. 5 Tuir prevede che i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; lo stesso articolo, al c. 3, prevede, inoltre, che le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a specifici limiti. Se il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Si propongono, di seguito, alcune tavole riassuntive, basate su talune ipotesi di carattere operativo, mutuate dalla prassi amministrativa, ricordando che per la deducibilità dei compensi è sempre necessaria una delibera specifica, non essendo sufficiente la ratifica implicita nell'ambito dell'approvazione del bilancio.
AmministratoreRimborso spesaCompenso amministratorePrincipio di cassa
Ratio n. 2/2023 - REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE DAL 2023
Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Il nuovo limite è operativo dal 1.01.2023, con verifica sui valori del 2022.
Lavoro dipendenteCompensoFatturaRicavoRegime forfetarioPersona fisicaCodice AtecoFlat tax
Ratio n. 2/2023 - DICHIARAZIONI D’INTENTO: REGOLE OPERATIVE
La L. 58/2019, di conversione in legge del D.L. 34/2019, ha previsto, con effetto dal 2020, importanti modifiche in merito alla gestione delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali: non è più necessario, infatti, che l'esportatore abituale invii la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori. Inoltre, qualora i fornitori effettuino cessioni o prestazioni non imponibili, di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, la sanzione non è più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta). Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.02.2020, con il quale è stato aggiornato il modello ministeriale, in vigore dal 2.03.2020.
PlafondDichiarazione d'intentoFatturaEsportatore abitualeOperazione non imponibile
Ratio n. 2/2023 - SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2023
L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (2020), possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa prima agli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 e, successivamente, anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.
BilancioAmmortamentoNota integrativaSospensionePrincipio contabile
Ratio n. 2/2023 - LIMITI ALLE TRANSAZIONI IN CONTANTI DAL 1.01.2023
La normativa “antiriciclaggio” prevede disposizioni rigorose per l'effettuazione di transazioni finanziarie mediante l'uso del denaro contante. è possibile, però, che esso sia impiegato in operazioni di ammontare anche maggiore ai limiti vigenti tempo per tempo e in aderenza ai dettami legislativi e regolamentari vigenti in materia. Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l'emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che dal 1.01.2023 il limite aumenta a € 5.000.
ContanteAntiriciclaggioOperazione sospettaOperazione frazionata
Ratio n. 2/2023 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
Il Decreto Milleproroghe 2023 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche a quelle generatisi nel corso del 2022. Tale regime, originariamente disciplinato dall'art. 6 del D.L. 23/2020, era già stato oggetto di modifiche normative, sia per quanto riguarda l'ambito temporale delle perdite sia per gli aspetti terminologici. Di fatto, allo stato attuale, sono oggetto di sospensione le perdite emerse nel corso del periodo 2020-2022. Ai sensi di tali disposizioni, sterilizzando temporaneamente le regole ordinariamente previste dal codice civile, è possibile derogare agli obblighi previsti dagli articoli 2446, cc. 2-3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter; inoltre, non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui agli articoli 2482, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli articoli 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 c.c., è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. La schematizzazione che segue riguarda le società a responsabilità limitata.
Copertura perditaPerdita di esercizioCapitale socialeAumento di capitaleNotariato
Ratio n. 2/2023 - CONTRIBUTO ALLE ECCELLENZE DELLA GASTRONOMIA E DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO
Il 20.12.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296, il decreto 21.10.2022 del Ministero delle politiche Agricole Alimentarie Forestali, che definisce i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. La misura, oggetto del decreto, mira a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano; disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese, a seguito della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi è pari a complessivi € 20.000.000,00, di cui € 6.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 14.000.000,00 per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento.
GastronomiaAgroalimentare
Ratio n. 2/2023 - ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha introdotto la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31.03.2023. In particolare, sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31.03.2023. Inoltre, è consentito definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31.03.2023, con analoga riduzione sanzionatoria a 1/18 delle sanzioni irrogate. In tal caso, le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.
AccertamentoAtti
Ratio n. 2/2023 - STRALCIO AUTOMATICO DEI CARICHI FINO A € 1.000 AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
La L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha stabilito importanti novità in materia di riscossione. In particolare, l'art. 1, cc. 222-230, prevede l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1.01.2000 al 31.12.2015, di importo residuo fino a € 1.000. L'importo è calcolato al 1.01.2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate della c.d. Rottamazione-ter e del c.d. Saldo e stralcio.
Agente della riscossioneStralcioSospensione della riscossione
Ratio n. 2/2023 - NOVITÀ SUPERBONUS PER IL 2023
Si riassume il quadro applicativo del superbonus dal 2023, alla luce delle recenti modifiche alla disciplina contenute nel decreto Aiuti-quater e nella legge di Bilancio 2023.
Superbonus
Ratio n. 2/2023 - ROTTAMAZIONE-QUATER
La L. 197/2022 ha stabilito importanti novità in materia di riscossione. In particolare, l'art. 1, cc. 231-252, introduce la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione) nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 30.06.2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai D.L. 193/2016, 148/2017, 119/2018, 34/2019 e dalla L. 145/2018. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina delle precedenti rottamazioni, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede, quindi, il versamento delle sole somme: • dovute a titolo di capitale; • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
RateazioneRiscossioneAdesioneCartella esattorialeSovraindebitamentoRottamazione-quater
Ratio n. 2/2023 - PRINCIPALI MISURE SUL LAVORO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023
Si riassumono le principali disposizioni in tema di lavoro contenute nella L. 197/2022.
Legge di Bilancio 2023
Ratio n. 2/2023 - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023
Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nella legge di Bilancio 2023 non oggetto di appronfondimenti in separati articoli. I commi sono riferiti all'art. 1.
Legge di Bilancio 2023
Ratio n. 2/2023 - DECRETO MILLEPROROGHE 2023
Il Decreto Milleproroghe 2023, pubblicato nella G.U. 29.12.2022, n. 303, contiene disposizioni molto numerose che spaziano in vari ambiti ed entra in vigore il 30.12.2022. Nella presente scheda si riportano, in sintesi, le principali novità.
Decreto Milleproroghe
Ratio n. 2/2023 - ALLERTA “LEGGERA” NEL CODICE DELLA CRISI
Il D. Lgs. 83/2022, secondo correttivo del Codice della crisi, ha introdotto nel Titolo II, Capo III, rubricato “Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”, 4 nuovi articoli, ovvero gli artt. da 25-octies a 25-undecies, che fanno confluire nel CCI alcune norme previgenti nell'ambito dell'originaria stesura del Codice medesimo. Si parla di segnalazione “leggera” poiché detto onere, seppur permane in capo a taluni soggetti, è molto meno invasivo rispetto alla prima stesura. In particolare, ai sensi dell'art. 25-octies CCI “Segnalazione dell'organo di controllo”, è previsto che questo ha l'onere di segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per l'accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 17 CCI. La segnalazione deve essere motivata ed è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la successiva vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.. Un dovere di segnalazione è posto anche in capo a taluni creditori pubblici qualificati che sono individuati nell'Inps, nell'Agenzia delle Entrate, nell'Inail e nell'Agente della riscossione. L'impianto normativo, tuttavia, non definisce la conseguenza per gli enti nel caso in cui non inviino o inviino in ritardo le segnalazioni previste. In particolare, non vi è alcun riferimento alle ipotesi in cui i suddetti creditori qualificati hanno fatto la segnalazione, ma non anche l'invito a richiedere la composizione negoziata e/o l'imprenditore non reagisca alla segnalazione ricevuta. Rimane ferma, tuttavia, la responsabilità del collegio sindacale che, in assenza di attivazione dell'imprenditore, non si attivi per valutare l'opportunità di presentare una denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi. Tali segnalazioni, peraltro, non sono definite dalla legge come dei veri e propri obblighi; inoltre, i limiti sono molto inferiori rispetto a quelli originariamente previsti nel CCI, in quanto hanno una funzione meramente informativa.
Codice della crisi
Ratio n. 2/2023 - OPERAZIONI INESISTENTI IMPONIBILI: REVERSE CHARGE CON SANZIONE AL 90%
L'art. 1, c. 152 L. 29.12.2022, n. 197, modificando l'art. 6 D. Lgs. 471/1997 ha introdotto una sanzione specifica in presenza di reverse charge (ovvero inversione contabile) per operazioni soggette a frodi. Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2023 ha aggiunto un periodo all'art. 6, c. 9-bis.3 D. Lgs. 471/1997, prevedendo che se il cessionario/committente è stato partecipe a una frode, in caso di operazioni imponibili in reverse charge la detrazione è disconosciuta con applicazione della sanzione del 90% dell'imposta, così come previsto dall'art. 6, c. 6 D. Lgs. 471/1997. Dal dettato letterale della disposizione normativa si evince che il regime sanzionatorio più favorevole dei periodi precedenti (sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000,00 senza recupero della detrazione), oltre che per le operazioni inesistenti, ma allo stesso tempo esenti, non imponibili o escluse, dovrebbe operare quando il cessionario/committente, in base all'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto/potuto sapere della frode, ma non ne è stato partecipe. Di fatto il legislatore ha recepito quanto affermato dalla Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza 20.07.2022, n. 22727: la neutralizzazione dell'Iva a credito e di quella a debito nell'ipotesi di reverse charge previsti dalla prima parte dell'art. 6, c. 9-bis.3 D. Lgs. 471/1997 (ante modifica apportata dalla legge di Bilancio 2023) riguardava esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente esenti, non imponibili o non soggette ad imposta e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, per le quali non è ammesso il diritto alla detrazione. La Cassazione in tale sede aveva, quindi, affermato che per le operazioni inesistenti l'azione di contrasto all'evasione e alle frodi non può che essere perseguita dall'ordinamento nazionale per il tramite della sanzione prevista dall'art. 6, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% dell'imposta), con il quale il legislatore ha inteso contrastare le condotte che integrano operazioni inesistenti, destinate potenzialmente a prestarsi a intenti frodatori ed evasivi, mancando per tali operazioni i requisiti sostanziali previsti per il riconoscimento del diritto alla detrazione.
Reverse chargeOperazione inesistente
Ratio n. 2/2023 - COME COSTRUIRE UNA CHECK LIST CON EXCEL
Problema: si desidera preparare una check list con la quale tenere traccia in maniera semplice dei passaggi necessari per lo svolgimento di un'attività. Soluzione: in Excel c'è la possibilità di inserire dei checkbox e integrare il loro utilizzo con la formattazione condizionale e le funzioni.
InformaticaExcel
Ratio n. 2/2023 - SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI SENZA PREGIUDIZIO ALLA DATA PROTECTION
Il 9.12.2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il comunicato del Consiglio dei Ministri ricorda che la direttiva disciplina la protezione dei whistleblowers (o “segnalanti”, nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione Europea, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. L'ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Oltre all'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Illecito
Ratio n. 2/2023 - ANTIRICICLAGGIO PER CRIPTO- VALUTE E VALUTE VIRTUALI
Per la migliore cognizione degli aspetti “ antiriciclaggio” delle valute virtuali, occorre conoscere gli aspetti collaterali e complementari della tematica, ancora non compiutamente diffusa e conosciuta. Solo una buona visione d'insieme potrà guidare, ad assumere le decisioni e i comportamenti appropriati, nelle varie situazioni e contesti che l'attualità del tema richiede.
AntiriciclaggioCriptovalutaValuta virtuale
Ratio n. 2/2023 - PARTITE IVA “APRI E CHIUDI”
L'art. 1, cc. 148 e 149 L. 29.12.2022, n. 197, modificando l'art. 35 D.P.R. 633/1972 (al quale sono stati aggiunti i cc. 15-bis.1 e 15-bis.2) in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, e l'art. 11 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, in materia di sanzioni, ha inserito nuove disposizioni di contrasto all'evasione da parte delle società e attività che chiudono prima di versare le imposte dovute (c.d. partite Iva “apri e chiudi”). Nel dettaglio la legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche all'art. 35 D.P.R. 633/1972 con riferimento alle c.d. partite Iva “apri e chiudi”. Con tale modifica è stata intensificata la vigilanza da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle frodi Iva con l'obiettivo di “combattere abusivismo e concorrenza sleale”. Inoltre, in presenza di partita Iva sospetta, l'Agenzia delle Entrate convoca il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e, qualora ritenute insufficienti, l'Agenzia provvede alla chiusura con annessa sanzione di € 3.000 per il contribuente e, in caso di riapertura della partita Iva, sarà dovuta una garanzia fideiussoria.
Partita IVA
Ratio n. 2/2023 - DETRAZIONE IRPEF DELL’IVA PER L’ACQUISTO DI CASE GREEN
L'art. 1, c. 76 L. 29.12.2022, n. 197, sulla scorta di quanto era già stato previsto della legge di Stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), ha stabilito che ai fini dell'Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione è pari al 50% dell'Iva sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi di imposta successivi.
Detrazione IrpefCasa green
Ratio n. 2/2023 - NOVITÀ DEL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2023
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le bozze del modello di dichiarazione Iva 2023 (anno d'imposta 2022) con le relative istruzioni. Il nuovo modello, rispetto a quello dell'anno precedente, contiene poche novità.
Dichiarazione IVA
Ratio n. 2/2023 - ADEMPIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023
Scadenzario
Ratio n. 2/2023 - EDITORIALE - LA BUONA VITA
Editoriale
Ratio n. 2/2023 - OPINIONE - FORFETTARI 2023: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Opinione
Ratio n. 2/2023 - QUESITO - CESSIONE DI BENI ALL’INTERNO DEI DEPOSITI DOGANALI
L'art. 7­-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, al c. 1, stabilisce che “Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto”.
Cessione di bene
Ratio n. 2/2023 - LIMITI PER CONTABILITÀ ORDINARIA O SEMPLIFICATA
La legge di Bilancio 2023 ha aumentato i limiti di ricavi entro cui le imprese possono accedere al regime di contabilità semplificata. Pertanto, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Ai sensi della circolare n. 80/E/2001, i nuovi limiti si applicano dal 2023, con verifica sull'anno precedente (2022). Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L'art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno. I nuovi limiti si applicano dal 1.01.2023, con riferimento ai ricavi relativi al 2022. Dovrà essere confermato che il rimando a tali limiti, contenuto nell'art. 14, c. 11 L. 183/2011, consenta di applicare le modifiche di importo anche ai limiti per la liquidazione Iva trimestrale.
Contabilità semplificataContabilità ordinaria
Ratio n. 2/2023 - DISCIPLINA FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ
Con legge di Bilancio 2023 il legislatore disegna una disciplina fiscale unitaria in materia di cripto-attività. In particolare, le cripto-attività sono considerate come attività finanziarie; pertanto, la relativa trattazione è da inserire nella parte del Tuir dedicata ai redditi diversi e al capital gain.
Cripto attività
Ratio n. 2/2023 - CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI
L'art. 1, cc. 2-9 L. 197/2022 ha esteso il credito d'imposta anche agli acquisti di energia elettrica e gas naturale effettuati nel 1° trimestre 2023. Il bonus è pari al 35% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 Kw, e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). La L. 6/2023 di conversione del D.L. 176/2022 ha inoltre prorogato al 30.09.2023 il termine per l'utilizzo dei bonus per gli acquisti del 3° e 4° trimestre 2022.
Credito d'imposta
Ratio n. 2/2023 - DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA
Per effetto dell'art. 4, c. 1 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, modificato dall'art. 1, c. 10 D.L. 22.03.2021, n. 41, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2021, in via sperimentale e nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei registri Iva (acquisti e vendite) e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8.07.2021, n. 183994 sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel citato art. 4, c. 1, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati. Con il provvedimento 12.01.2023, n. 9652 è stato esteso al 2023 il periodo di sperimentazione, ampliando altresì la platea dei soggetti destinatari dei documenti Iva elaborati dall'Agenzia.
Dichiarazione Iva precompilata
Ratio n. 2/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
La L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1.01.2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Definizione agevolataDefinizione controversia tributaria
Ratio n. 2/2023 - DEFINIZIONE AVVISI BONARI, SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI, RAVVEDIMENTO SPECIALE E REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI
La “Legge di Bilancio 2023” (L. 197/2022) ha introdotto una serie di misure per la definizione e regolarizzazione di talune posizioni fiscali del contribuente e, nello specifico: - si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1.01.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Gli importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo; - è prevista una sanatoria degli errori formali commessi fino al 31.10.2022. Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.03.2024; - si permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile; - si consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata; la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta, senza sanzioni e interessi.
SanatoriaRavvedimentoAvviso bonario
Ratio n. 2/2023 - AL VIA LA NUOVA SABATINI GREEN
Con la pubblicazione della circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6.12.2022, n. 410823, che ne dettaglia i meccanismi di funzionamento, è operativa la “Nuova Sabatini Green”, ossia la rimodificata formulazione della legge Sabatini (1965), che resta comunque incentrata sul suo scopo iniziale: favorire le Pmi a investire in innovazione, in particolare delle macchine utensili e dei macchinari di produzione. Con D.M. 22.04.2022 il Mise ha fornito le istruzioni sulla nuova disciplina per la concessione ed erogazione dei contributi in relazione ai finanziamenti bancari (o leasing) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Con la legge di Bilancio 2023 sono stanziate nuove risorse pari a 150 milioni di euro per la nuova Sabatini. Sale a 18 mesi il termine per realizzare gli investimenti.
Nuova Sabatini green
Ratio n. 1/2023
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Ratio n. 1/2023 - PRELIEVI DEI SOCI NELLE S.N.C. E NELLE S.A.S.
Particolarmente delicato si presenta il compito del consulente nel caso in cui i soci della S.n.c. o della S.a.s. intendano procedere al prelievo, sia in via anticipata sia a consuntivo, di somme di denaro a titolo di distribuzione di utili. Con riguardo a entrambe le società, si osserva che i prelievi da parte dei soci sono consentiti solo nei limiti degli utili realmente conseguiti, mentre se si verifica una perdita del capitale sociale nessun prelievo è consentito finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Conseguentemente, il prelievo di utili in corso di formazione è sconsigliabile, eccezione fatta per il caso in cui la particolare imponenza degli stessi e la prevedibile assenza di rischio non induca a ritenere ragionevole che l'utile dell'esercizio non potrà comunque risultare inferiore ai prelievi.
FinanziamentoRegistro ImpreseSocietà di personePrelevamento socioPerdita a nuovo
Ratio n. 1/2023 - RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI
Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o perdita dei requisiti per la fruizione delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, come ricordato dalla circolare n. 31/E/2014, è possibile inviare il documento tramite Pec. Si ricorda che, per il versamento delle ritenute sulle provvigioni corrisposte, il codice tributo 1038 (soppresso) è, da tempo, confluito nel codice tributo 1040 (previsto per i redditi di lavoro autonomo).
AgenteRitenutaProvvigioneRappresentanteIntermediarioVenditore a domicilioPrestazione occasionaleRitenuta ridottaProcacciatore d'affari
Ratio n. 1/2023 - LIMITI PER CONTABILITÀ ORDINARIA O SEMPLIFICATA
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L'art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno. Si ricorda che i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria mentre, il “regime forfetario” rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.
CompensoCessione di beneLiquidazione IVARegime contabilePrestazione di serviziRicavoRegime forfetarioContabilità semplificataContabilità ordinariaAttività prevalenteAttività mistaLimite di ricavo
Ratio n. 1/2023 - PROVVIGIONI PAGATE ALL’AGENTE NELL’ANNO SUCCESSIVO
La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per il preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto “procurato” dall'agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.
AgenteContratto di agenziaProvvigioneEnasarcoRicavoCasa mandantePrincipio di correlazioneCriterio di cassaCriterio di competenzaAgente di commercio
Ratio n. 1/2023 - ACCANTONAMENTO INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
L'Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha precisato che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva.
AgenteTfrContratto di agenziaProvvigioneRappresentanteEnasarcoCasa mandanteRapporto di agenziaFIRRIndennità suppletiva
Ratio n. 1/2023 - EROGAZIONI LIBERALI AI DIPENDENTI
L'art. 12 D.L. 115/2022, modificato dall'art. 3, c. 10 D.L. 176/2022, limitatamente al 2022 ha previsto che l'importo del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti nonchè delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir è pari a € 3.000. Per il periodo 2022 il D.L. 21/2022 ha riconosciuto in aggiunta anche l'esclusione dalla formazione del reddito dei bonus carburante che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti, nel limite di € 200. In sede di conguaglio fiscale, se il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate, ovvero il valore del bonus carburante risultino superiori ai rispettivi limiti, l'intero importo corrisposto sarà soggetto a tassazione ordinaria.
Lavoro dipendenteContributoErogazione liberaleDipendenteLulFringe benefitBusta pagaWelfareOmaggio al dipendenteBonus carburanteUtenze domestiche
Ratio n. 1/2023 - SCONTI E PREMI IN NATURA ESPOSTI IN FATTURA
La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.
PremioValore normaleFatturaOmaggioScontoAbbuonoPremio in naturaSconto in natura
Ratio n. 1/2023 - USCITA DALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64/E/2018, ha precisato che è consentita l'uscita dalla contabilità semplificata per accedere al regime forfetario anche in presenza dell'opzione per il metodo “registrazione = incasso / pagamento”. La scelta per comportamento concludente di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/1973 (determinazione del reddito secondo i criteri di cui all'art. 66 Tuir), in luogo del regime forfettario (L. 190/2014) non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.
OpzioneRegistro IVARegime forfetarioRegistro incasso e pagamentoContabilità semplificata
Ratio n. 1/2023 - INCENTIVI COMMERCIALI QUANTITATIVI O QUALITATIVI
Nel campo commerciale gli operatori prevedono, spesso, degli incentivi commerciali (ovvero bonus commerciali) allo scopo di incrementare le vendite di determinati prodotti. Tali incentivi vengono riconosciuti dai fornitori ai propri clienti al raggiungimento di determinati obbiettivi di vendita. Dal punto di vista operativo, i citati incentivi commerciali possono consistere in una riduzione del prezzo mediamente praticato oppure nell'acquisto “gratuito” di un certo quantitativo di merci o prodotti acquistati. I bonus di natura commerciale (ovvero incentivi economici) che i fornitori riconoscono ai propri clienti possono essere così suddivisi: • bonus quantitativi, quando sono legati al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite; • bonus qualitativi, quando sono erogati a fronte di un'attività specifica, svolta in aggiunta a quella di compravendita (a titolo esemplificativo, il mantenimento dei livelli contrattuali di qualità, la cura della post-vendita, mailing di soddisfazione della clientela e simili); • bonus misti, dove l'erogazione della somma dipende, oltre che dal raggiungimento di una certa quantità di acquisti, anche da un fatto comportamentale dell'acquirente.
PremioFatturaPrestazione di serviziIncentivoNota di variazioneNota di creditoScontoAbbuonoBonus qualitativoBonus quantitativo
Ratio n. 1/2023 - VENDITA OCCASIONALE DI OPERE D’ARTE, ANTIQUARIATO E COLLEZIONE
La normativa fiscale non definisce regole chiare in materia di compravendita di opere d'arte, di oggetti di antiquariato o da collezione. Ciò comporta la mancanza di criteri oggettivi sui quali basare il regime fiscale applicabile ai privati che si trovano a scambiare tali beni. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha soltanto rivolto l'attenzione a chi abitualmente commercia in arte e al collezionista, tralasciando, invece, la figura intermedia di chi, occasionalmente, effettua investimenti in opere d'arte con intento speculativo e che dovrebbe essere assoggettato a imposizione.
Reddito diversoAntiquariatoRegime del margineOpera d'arteSculturaAttività occasionaleOggetto d'arteAutoreCollezionistaPittura
Ratio n. 1/2023 - DETRAZIONE DELL’IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO
La formulazione dell'art. 25, c. 1 del D.P.R. 633/1972 (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, c. 2 D.L. 50/2017) prevede che la fattura debba essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Il dettato di tale disposizione deve essere coordinato con la formulazione dell'art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972, che ammette l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia Europea, subordinando l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall'allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l'art. 14 del D.L. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell'Iva. In particolare, si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d'anno”.
FatturaDichiarazione IVADetrazione IVAFine annoData fatturaFattura di acquistoFattura a cavallo d'anno
Ratio n. 1/2023 - FATTURA SENZA INDICAZIONE DEL BONUS INVESTIMENTI
L'Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e n. 439, entrambi datati 5.10.2020, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi.
FatturaBene strumentaleBonus investimentoPerizia tecnica
Ratio n. 1/2023 - INTERMEDIARI INCARICATI DELLA TRASMISSIONE DEL MOD. F24 E INDEBITA COMPENSAZIONE
Il professionista che trasmette il modello F24 precompilato da altri «non poteva non sapere» dell'inesistenza dei crediti d'imposta compensati. A queste conclusioni è giunta la Cassazione che ha confermato il sequestro del patrimonio personale del commercialista, intermediario incaricato alla trasmissione telematica del modello di pagamento, accusato del reato a titolo di dolo eventuale. La giurisprudenza di Legittimità aderisce alla tesi secondo cui i professionisti, anche se solo meri incaricati alla trasmissione telematica dei modelli di compensazione, devono essere considerati quali “portatori” delle conoscenze necessarie alla perpetrazione di condotte delittuose.
F24CompensazioneReato fiscaleIndebita compensazione
Ratio n. 1/2023 - OBBLIGHI CONTABILI PER AGRITURISMO
Ai fini delle imposte dirette, l'agriturismo sconta il regime agevolato disciplinato dall'art. 5 L. 413/1991, ai sensi del quale a tale attività si applica un regime forfetario, da considerarsi regime naturale, che applica il coefficiente di redditività del 25% ai ricavi conseguiti. Tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli Isa. Sono esclusi dal regime forfetario i soggetti Ires. Anche per quanto concerne l'Iva, è previsto un regime di determinazione forfettaria, ex art. 34-bis D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale l'imposta è determinata applicando la riduzione del 50% del suo ammontare. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agriturismo avvalendosi del regime forfettario può semplificare la tenuta della contabilità, essendo obbligato a tenere unicamente il registro dei corrispettivi e il registro degli acquisti. La Commissione tributaria del Piemonte ha stabilito che l'illegittimità del piano regolatore generale, il quale prevede la costruzione di immobili ad uso agriturismo, si ripercuote sulla concessione edilizia che autorizza la costruzione di immobili a tale uso destinati e, di conseguenza, sulla sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni destinate a tali attività.
Imprenditore agricoloAgriturismoContabilità separataRegistro Iva acquistiRegistro Iva corrispettivi
Ratio n. 1/2023 - MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO
Con la risposta all'interpello n. 247/2022 l'Agenzia delle Entrate ha confermato il comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, ossia di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, lo stesso deve essere posto nello stato “Fuori Servizio”. La corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'amministrazione finanziaria, ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture.
Registro corrispettivoRegistro di emergenzaRegistratore telematico
Ratio n. 1/2023 - MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA E PRESTAZIONI SANITARIE
L'art. 10, c. 1, n. 18) D.P.R. 633/1972 prevede l'esenzione da Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 R.D. 27.07.1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto”. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E/2005, ha chiarito, in merito all'ambito oggettivo, che l'applicazione dell'art. 10, c. 1, n. 18) D.P.R. 633/1972 “va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”. Dal punto di vista soggettivo, “la prestazione medica o paramedica può essere esente dall'Iva solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 R.D. 27.07.1934, n. 1265 ovvero individuati dal D.M. Sanità 17.05.2002”. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 857/2021, ha chiarito che il mandatario che agisce per conto del professionista sanitario mandante, spendendo il proprio nome, può beneficiare dell'esenzione da Iva relativamente alle prestazioni rese nell'ambito del mandato solo in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo richiesti dal citato art. 10 D.P.R. 633/1972. Nel caso oggetto di interpello i mandanti sono compresi fra i soggetti che possono effettuare prestazioni sanitarie esenti, ma tale requisito non sussiste in capo alla società mandataria, cui è demandato il compito di emettere le fatture. Solo i primi potranno pertanto emettere fatture in regime di esenzione. Nel caso in cui, invece, il mandatario rientri tra i soggetti che effettuano operazioni sanitarie gli stessi, anche in fase di riaddebito, applicheranno l'esenzione Iva di cui al citato art. 10 D.P.R. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate suggerisce all'istante di procedere dando incarico alla società di servizi di emettere fattura “in nome e per conto” proprio, avendo cura di annotarlo nel documento. Qualora tale società dovesse incassare gli importi delle prestazioni rese, sarebbe tenuta a riversarli all'istante, documentando tali somme, “quale provvista di fondi, in esclusione dalla base imponibile Iva”. Dovranno, invece, essere oggetto di separata fatturazione i compensi relativi ai servizi amministrativi offerti.
Prestazione sanitariaChiropraticoMandato senza rappresentanzaImponibilità IvaProfessione sanitaria
Ratio n. 1/2023 - PRATICA SEMPLICE: SERVIZIO ONLINE PER IMPRESE INDIVIDUALI
Il titolare o il legale rappresentante di un'impresa individuale, con lo sportello on line “pratiche semplici Registro delle Imprese” può aprire, cancellare gratuitamente ed effettuare l'iscrizione obbligatoria al domicilio digitale. Questo servizio, proprio per garantire semplicità di utilizzo, non è utilizzabile nel caso in cui l'adempimento richieda il coinvolgimento di Inail, o del Suap e nel caso di iscrizione di imprese artigiane. Il servizio è online dalla home page di registroimprese.it: per avviarlo basta selezionare Impresa Individuale nella tendina del riquadro “Pratica Semplice” quindi cliccare su “Procedi”. Nella guida di Infocamere è descritto il servizio rubricato “Pratica semplice” per l'avvio e la cancellazione di un'impresa individuale.
Camera di commercioPratica semplice
Ratio n. 1/2023 - IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI (IVCA)
L'IVCA è stata introdotta dall'art. 68, c. 2 D.L. 22.06.2012, n. 83, che ha inserito nell'art. 1 D.L. 24.09.2002, n. 209, disciplinante l'imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita, il c. 2-sexies.
ImpostaAssicurazionePolizza assicurativa
Ratio n. 1/2023 - LAVANDERIE A GETTONI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI
In generale, si considerano “distributori automatici” gli apparecchi che consentono l'acquisto di beni o servizi - senza l'intervento di personale addetto alla vendita – il cui pagamento del corrispettivo avviene mediante l'inserimento di denaro, gettoni o altri dispositivi. Rientrano nella definizione di “vending machine” (che presuppone la presenza di un sistema di pagamento, di un sistema elettronico capace di memorizzare e processare i dati delle transazioni e di un erogatore di beni e servizi tutti collegati tra loro) anche gli apparecchi che erogano “indirettamente” prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio). Il soggetto passivo Iva che svolge attività di “lavanderia a gettone” deve preliminarmente verificare se gli apparecchi che utilizza nell'ambito della propria attività d'impresa rientrano o meno nella definizione di “distributore automatico”. In caso affermativo, i relativi corrispettivi sono soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi; diversamente, è applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015.
Fattura elettronicaDistributore automaticoCorrispettivo telematicoLavanderia a gettone
Ratio n. 1/2023 - FATTURE ELETTRONICHE CON L’ESTERO: PROFILI SANZIONATORI
Dal 1.07.2022 è scattato l'obbligo di gestione elettronica dei documenti di spesa con controparti estere. Così come stabilito dall'art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1.07.2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In tal caso non si applica l'art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico).
RavvedimentoEsteroFattura elettronicaEsterometro
Ratio n. 1/2023 - IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA DEI TRUST
Il Tuir cita esplicitamente i Trust come soggetti passivi IRES alle seguenti lettere dell'art. 73, c. 1: b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. In data 20.10.2022 l'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 34/E in tema di fiscalità del trust. La circolare contiene indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust.
Paradiso fiscaleTrustTrust opacoTrust trasparente
Ratio n. 1/2023 - ADDEBITO IN FATTURA DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL CONTRIBUENTE FORFETARIO
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 428, pubblicata il 12.08.2022, ha fornito indicazioni sul corretto regime impositivo applicabile all'imposta di bollo addebitata in fattura da parte del contribuente in regime forfetario. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che l'eventuale addebito in fattura dell'imposta di bollo da parte di un contribuente forfetario deve essere trattato come componente positivo di reddito.
FatturaFattura elettronicaImposta di bolloRegime forfetario
Ratio n. 1/2023 - PRINCIPALI DISPOSIZIONI DAL DECRETO AIUTI-QUATER
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.11.2022, n. 270 il D.L. 18.11.2022, n. 176, contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 19.11.2022. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.
ImuAccisaImposta di bolloCorrispettivo telematicoCaro bollette
Ratio n. 1/2023 - IMPOSIZIONE FISCALE INDIRETTA DEI TRUST
Con la circolare 20.10.2022, 34/E l'Agenzia delle Entrate ha finalmente accolto l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni è rappresentato dal “reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari” sancendo così la regola generale dell'imposizione in “uscita” dei beni dal Trust.
Imposta di registroImposta di successioneImposta di donazioneTrustDopo di noi
Ratio n. 1/2023 - DICHIARAZIONE IVA OSS: ACCERTAMENTO DELL’IVA
Per le vendite a distanza intracomunitarie, dal 1.07.2021, il D. Lgs. 83/2021 ha introdotto un'unica soglia complessiva per le vendite a distanza (tra cui rientra il commercio elettronico indiretto) pari a € 10.000 al netto dell'Iva (soglia già valevole per il commercio elettronico diretto dal 1.01.2019) relativamente all'anno solare precedente e fino a quando non sia superata nell'anno in corso, al di sopra della quale le operazioni sono rilevanti ai fini Iva nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore. Quindi, in caso di superamento della soglia di € 10.000 si deve applicare l'Iva del Paese di destino (applicando le aliquote vigenti, per tipologia di prodotto, nel singolo Paese della UE di destino della merce). Va da sé che si devono verificare le singole aliquote Iva (che possono essere ordinarie ovvero agevolate) previste nei singoli Paesi della UE di destino della merce per singola tipologia di bene. Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, dal 1.07.2021 è possibile optare per il cosiddetto regime OSS (One Stop Shop), sia per le vendite a distanza intracomunitarie di beni sia per le prestazioni di servizi (commercio elettronico diretto) verso privati consumatori (B2C). Una volta esercitata l'opzione per il regime OSS, lo stesso deve essere applicato per tutte le vendite a distanza, nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro (l'OSS è applicabile non solo per le prestazioni di servizi di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C ma anche per le altre prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altro Paese della UE se effettuate nei confronti di privati consumatori). L'opzione all'OSS comporta la presentazione, trimestrale, della dichiarazione Iva OSS (da presentare anche qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni) con relativo versamento dell'Iva degli altri Paesi comunitari di destino. Le scadenze per presentare la dichiarazione ed effettuare il versamento dell'Iva sono le seguenti: • 30.04, per il trimestre che termina il 31.03; • 31.07, per il trimestre che termina il 30.06; • 31.10, per il trimestre che termina il 30.09; • 31.01, per il trimestre che termina il 31.12. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.
AccertamentoSanzioneDichiarazione IVAOSS
Ratio n. 1/2023 - MONITORAGGIO FISCALE DEI TRUST
Tutti i soggetti di cui all'art. 4 del D.L. 28.06.1990, n. 167 (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
TrustMonitoraggio fiscale
Ratio n. 1/2023 - ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2023
Scadenzario
Ratio n. 1/2023 - ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale. Il relativo ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120-bis CCII, secondo cui l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel Registro delle Imprese (la determina dell'amministratore deve risultare da atto pubblico). La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società ed è trasmessa senza indugio al Pubblico Ministero. Sul piano prettamente procedurale, il Codice prevede che la domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al Registro delle Imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel Registro delle Imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'art. 48, c. 4 CCII il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. b) CCII; la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti. Infine, con riferimento alla rappresentanza processuale, il nuovo Codice prevede che nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
Crisi di impresaLiquidazione giudiziale
Ratio n. 1/2023 - TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA
Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono adottare idonee misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, per evitare danni all'ambiente e all'uomo e, comunque, per minimizzare gli effetti. Devono rispettare, altresì, gli adempimenti dell'ADR in riferimento all'attività svolta.
TrasportatoreSpedizioniereTrasporto su stradaMerce pericolosa
Ratio n. 1/2023 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
È noto che il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali, indipendentemente dal fatto che questo sia effettuato o meno nell'Unione europea, sia quando svolto da titolari o responsabili stabiliti in Ue o in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro dell'Ue in virtù del diritto internazionale pubblico (per esempio l'ambasciata o la rappresentanza consolare di uno Stato membro), sia quando il titolare o il responsabile non è stabilito nell'Unione europea, purchè le attività riguardino l'offerta di beni o la prestazione di servizi (agli interessati nell'Unione europea, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato) ovvero il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione europea. I diritti riconosciuti dal Regolamento europeo, in attuazione del diritto alla protezione dei dati personali consacrato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, risultano ampliati, anche in considerazione dell'espansione delle nuove tecnologie e dell'utilizzo della rete.
PrivacyDato personaleGdprDiritto di accesso
Ratio n. 1/2023 - COME EVIDENZIARE LE DIFFERENZE TRA LISTINI CON EXCEL
Problema: si ha la necessità di colorare in maniera automatica i prezzi di listino modificatisi tra due periodi di tempo. Soluzione: è possibile utilizzare la formattazione condizionale di Excel, che colora in base al contenuto delle celle.
InformaticaExcelComputerFormattazione condizionale
Ratio n. 1/2023 - RETTIFICA E REVISIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE
La revisione dell'accertamento doganale è il meccanismo che consente di riesaminare, a posteriori, la dichiarazione doganale, al fine di controllare la correttezza e completezza degli elementi dichiarati, sulla base della documentazione già presentata o di altri documenti, acquisiti anche successivamente alla definizione dell'accertamento stesso. Lo scopo della revisione è quello di rimediare ad eventuali errori, inesattezze od omissioni relativi agli elementi soggettivi e oggettivi posti a base dell'accertamento (ad esempio: qualità, origine, valore e altri elementi alla base dell'applicazione della tariffa e dei diritti doganali) con conseguente recupero o rimborso. Tale revisione può essere effettuata anche su istanza di parte, nel caso in cui l'operatore stesso abbia rilevato degli errori formali o sostanziali o nuovi elementi originariamente omessi e intenda richiederne la correzione. In tale caso, l'istanza di revisione deve essere presentata alla dogana presso cui è stata dichiarata la merce, direttamente dal contribuente oppure tramite il rappresentante o dichiarante, descrivendo chiaramente tutte le variazioni degli elementi esposti, facendo riferimento ai documenti oggetto di allegazione.
AccertamentoBolletta doganaleDogana
Ratio n. 1/2023 - QUESITO - CESSIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DOPO IL QUINQUENNIO DALL’ACQUISTO
L'Istante, cittadino tedesco, residente all'estero, fa presente di essere titolare, insieme alla sorella, del diritto di nuda proprietà di un villino (categoria catastale A/7 ‘'Abitazioni in villini'') con piscina, corte esclusiva e terreno pertinenziale, acquistato in data 8 luglio 2016, concesso in usufrutto vitalizio ai propri genitori. In data 24.02.2017 il Comune ha rilasciato il permesso a costruire avente ad oggetto opere di ristrutturazione del fabbricato esistente e un piccolo ampliamento (con recupero di mq 16,40), ricavato con chiusura di un porticato esistente a piano terra; il 16.05.2018, a seguito degli interventi di ristrutturazione, il Comune ha acquisito la ‘”dichiarazione di fine lavori strutturali”', attestante la conclusione dei lavori al 20.04.2018; il 14.11.2018 è stata rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Servizi Catastali la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione dell'unità abitativa a seguito dell'aumentata consistenza catastale.
PlusvalenzaImmobileRistrutturazione
Ratio n. 1/2023 - QUESITO - REGIME TRANSITORIO DEI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
L'art. 1, cc. 999-1006 della L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26%), nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.
DividendoPartecipazione qualificataDelibera societaria
Ratio n. 1/2023 - EDITORIALE - MUTAZIONI
Editoriale
Ratio n. 1/2023 - OPINIONE - CREDITI ENERGETICI
Opinione
Ratio n. 1/2023 - NOVITÀ SUPERBONUS 110% NEL DECRETO “AIUTI-QUATER”
L'art. 9 D.L. 18.11.2022, n. 176 (“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”), pubblicato nella G.U. 18.11.2022, n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, ha introdotto una serie di novità molto importanti nel quadro delle disposizioni relative al Superbonus 110% recate dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, che si riepilogano di seguito.
AbitazioneSuperbonusQuoziente familiare
Ratio n. 1/2023 - INDETRAIBILITÀ IVA APPLICATA IN FATTURA IN MODO ERRATO
L'Agenzia delle Entrate (R.M. 52/E/2021) ha fornito la corretta portata dell'art. 6, c. 6 D. Lgs. 471/1997. Nel dettaglio è stato chiarito, così come era stato affermato dalla Cassazione con la sentenza 3.11.2020, n. 24289, che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'Iva erroneamente corrisposta in riferimento a un'operazione non imponibile o esente. Quindi, in tal caso il cessionario/committente, se detrae l'Iva addebitagli per errore in fattura, sarà soggetto ad una sanzione proporzionale pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta. La sanzione più mite (fissa da € 250 a € 10.000) è applicabile solo se l'errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
FatturaAliquota IVAAssonime
Ratio n. 1/2023 - ADEMPIMENTO SPONTANEO ANOMALIE IVA 2019
Le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni Iva relative all'anno 2019 trasmesse telematicamente al SdI e i dati della dichiarazione annuale Iva da cui risulterebbero delle anomalie, sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Gli elementi e le informazioni riportate nelle comunicazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante ravvedimento operoso.
Dichiarazione IVARavvedimento operosoAdempimento spontaneo
Ratio n. 1/2023 - VALUTAZIONE DEI CREDITI
I crediti rappresentano il diritto di esigere, a una data scadenza, determinati importi da clienti e da terzi soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva, di regola, dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli importi da incassare per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri. Hanno rilevanza per i crediti l'origine, la natura del debitore e la scadenza e, nell'ambito di tale classificazione, sono previste ulteriori sottocategorie, come di seguito evidenziato.
BilancioRevisione legaleAttualizzazioneCredito verso clienteCosto ammortizzatoCredito commercialeAging
Ratio n. 1/2023 - RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
Con D. Lgs. 163/2022 prende forma un importante tassello della legge delega n. 86/2019 afferente l'ordinamento degli enti sportivi, sia del settore professionistico che dilettantistico, nonché l'ampia disciplina del lavoro sportivo che abroga, per tale ambito, l'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir. La novella, salvo l'emanazione di eventuali provvedimenti tendenti a prorogare ad altra data la definitiva applicazione, come peraltro alcune federazioni sportive auspicano, entrerà in vigore dal 1.01.2023. Il testo del decreto correttivo ha integrato alcuni articoli del D. Lgs. 36/2021, oltre ad aver riformulato diversi articoli inerenti la disciplina del lavoro sportivo; tale fattispecie, seppur oggetto di alcune critiche per presunti maggiori oneri da sostenere da parte degli enti, anche alla luce delle recenti sentenze di legittimità emesse tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, pare apportare chiarezza all'inquadramento lavoristico nel mondo dello sport dilettantistico.
AtletaSportLavoro subordinatoLavoro sportivoAllenatoreSport dilettantistico
Ratio n. 1/2023 - ANTIRICICLAGGIO PER CRIPTOVALUTE E VALUTE VIRTUALI
La diffusione del possesso e dell'uso a vario titolo di criptovalute, sollecita alla conoscenza appropriata dell'argomento, che presenta innumerevoli sfaccettature. Esse però sono tutte necessarie per avere un'organica informazione su un tema, ormai, di estrema attualità.
AntiriciclaggioCriptovalutaBlockchain
Ratio n. 1/2023 - AGEVOLAZIONI PER PREVENZIONE DANNI IN AGRICOLTURA
Gli eventi climatici estremi, quali siccità, nubifragi e caldo record, possono produrre seri danni alle colture agrarie e agli allevamenti. Gli imprenditori agricoli devono prendere atto di un peggioramento strutturale del clima e delle condizioni ambientali che diventano, purtroppo, la "nuova normalità". È quindi auspicabile diventare consapevoli dei rischi e cercare di effettuare degli investimenti finalizzati a prevenirli, piuttosto che attendere risarcimenti una volta che gli eventi catastrofici hanno procurato i loro effetti. Da qui l'esigenza di conoscere anche le principali fonti di finanziamento a cui poter attingere per realizzare investimenti che abbiano come obiettivo prioritario la prevenzione e il contenimento dei rischi climatici, aumentando in tal modo la resilienza delle loro imprese.
AgevolazioneFinanziamentoAgricolturaSviluppo rurale
Ratio n. 1/2023 - PORTALE INCENTIVI
Dal 2.06.2022 è online il nuovo portale dedicato agli incentivi per professionisti, imprese e amministrazioni, gestito dal MiSe e previsto dal D.M. 30.09.2021. Il portale raggiungibile all'indirizzo www.incentivi.gov.it, è organizzato in un'area pubblica, accessibile liberamente da chiunque per finalità di consultazione delle informazioni pubblicate sui diversi interventi agevolativi. Con D.D. 27.05.2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato le modalità operative di funzionamento della piattaforma degli incentivi.
IncentivoPortale
Ratio n. 1/2023 - FINANZIAMENTI PER I PROGETTI DI SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE
L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA - intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare attraverso: interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (FAG); interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM). La misura è attuativa del Decreto 12.10.2017 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 100.000.000, dei quali 50.000.000 destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM.
AgevolazioneFinanziamentoAgricolturaAgroalimentare
Ratio n. 12/2022
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Ratio n. 12/2022 - VERIFICA ANNUALE OBBLIGO CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80 e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.
MagazzinoScrittura contabileInventarioRicavoRimanenza finaleContabilità di magazzino
Ratio n. 12/2022 - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO IVA IN PRESENZA DI UNICO AFFARE
Un requisito essenziale per l`applicazione dell`imposta sul valore aggiunto è collegato alla professionalità nell`esercizio dell`attività economica, non essendo sufficiente, ai fini della predetta applicazione, che essa sia svolta in modo occasionale. Tuttavia, in alcuni casi, non è sempre agevole verificare e/o stabilire se gli atti di cessione di beni o le prestazioni di servizi rientrino o meno tra quelle soggette ad IVA. Si esamina, al riguardo, una fattispecie concreta, nell`intento di individuare la corretta soluzione operativa.
AffareUnicoIVAAttività abitualeAttività di costruzione
Ratio n. 12/2022 - TRATTAMENTO DEGLI OMAGGI
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, in funzione dei ricavi e proventi; tali limiti, dal 2016, sono stati aumentati. Gli omaggi natalizi hanno un trattamento fiscale differenziato a seconda che i beni ceduti siano o meno oggetto dell'attività e il destinatario sia un cliente o un dipendente.
AutofatturaOmaggioSpesa di rappresentanzaCessione gratuitaAbbuonoAlimento e bevandaDetraibilità Iva
Ratio n. 12/2022 - ATTIVITÀ DI TAX DUE DILIGENCE
Nell'ipotesi di acquisto d'azienda, l'attività di “tax due diligence”, eseguita dagli “advisor”, ha l'obiettivo di illustrare, al potenziale acquirente, lo scenario della situazione tributaria della società in vendita (definita “target”). Lo scopo principale di tali interventi è quello di verificare e stimare l'esistenza di passività reali e potenziali di natura fiscale, eventualmente non indicate in bilancio dal venditore, né durante il corso delle trattative, in fase di definizione del prezzo di cessione della società. Acquisite le informazioni e riepilogate complessivamente in uno specifico documento, il cliente-acquirente ha maggiori elementi per decidere se rideterminare il prezzo di acquisto o chiedere idonee garanzie al venditore, di natura contrattuale o reale, al fine di essere sollevato da responsabilità solidali per eventuali passività fiscali, ovvero di abbandonare la trattativa.
CondonoContenziosoTax due diligenceArea fiscalePassività fiscale
Ratio n. 12/2022 - OPERAZIONI STRAORDINARIE E VARIAZIONI DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO
Scopo del Principio contabile n. 29 è quello di definire i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio e consolidato delle imprese mercantili, industriali e di servizi, relativamente a taluni fatti e partite i quali, tranne i cambiamenti di stime contabili e i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, hanno caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In particolare, le fattispecie prese in considerazione sono le seguenti: • cambiamenti di principi contabili; • cambiamenti di stime contabili; • correzione di errori; • eventi e operazioni straordinarie; • fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. I criteri generali esposti nel documento sono applicabili anche agli enti creditizi e finanziari e alle imprese di assicurazione.
BilancioOperazione straordinariaValutazioneErrorePrincipio contabile
Ratio n. 12/2022 - DICHIARAZIONE TRASMESSA TARDIVAMENTE DALL’INTERMEDIARIO
Ai fini del ravvedimento della dichiarazione tardiva, da presentare entro 90 giorni dal termine previsto (28.02.2023 per il modello Redditi 2022, per il 2021), od omessa occorre distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di 1/10 del minimo, prevista per ciascuna delle dichiarazioni presentate tardivamente. Ai fini del ravvedimento l'intermediario, in caso di mancato invio, deve versare la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 241/1997, ridotta a 1/10 del minimo (€ 51,00) per ogni trasmissione tardiva.
RavvedimentoIntermediarioDichiarazione dei redditiRavvedimento operosoDichiarazione tardivaTrasmissione telematicaSanzione ridottaModello Redditi
Ratio n. 12/2022 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, TARDIVA E OMESSA
Successivamente alla trasmissione della dichiarazione e al pagamento delle imposte, i contribuenti che si accorgono di avere commesso errori od omissioni possono correggerli senza attendere la rettifica dell'ufficio, che comporterebbe l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni rilevate. In relazione al momento in cui si procede alla rettifica, si può rimediare agli errori contenuti nella dichiarazione con distinte modalità, attivandosi entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (affetta da errore).
RavvedimentoDichiarazione dei redditiDichiarazione integrativaDichiarazione tardivaOmessa dichiarazioneDichiarazione correttiva
Ratio n. 12/2022 - VERSAMENTO ACCONTO IVA
Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che, nel 2021, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.
SanzioneF24Acconto IVAMetodo storicoMetodo previsionale
Ratio n. 12/2022 - RAVVEDIMENTO PER TARDIVA EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, piuttosto che con errori, oppure quando è omesso l'invio. I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono rappresentati dall'art. 6 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 e dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472. Se le fatture spedite in ritardo fossero molte, appare più conveniente attendere l'atto di contestazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Ufficio potrebbe applicare l'istituto del cumulo giuridico, con la sanzione fissa minima (250 euro) aumentata di 1/4. Inoltre, l'atto di contestazione può essere definito pagando 1/3, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472/1997 (Circ. Ag. Entrate 13.03.2015 n. 10). Diversamente, scegliendo il ravvedimento, il contribuente non potrebbe applicare il cumulo giuridico.
RavvedimentoFattura elettronicaEmissione tardiva
Ratio n. 12/2022 - REGOLARIZZAZIONE MOD. REDDITI
Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile, con una sanzione ridotta, regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia di versamento delle imposte dovute.
RegolarizzazioneDichiarazione dei redditiRavvedimento operosoDichiarazione integrativaModello Redditi
Ratio n. 12/2022 - OMAGGI DI BENI NEI RAPPORTI B2B IN ITALIA E ALL’ESTERO
Le cessioni “senza corrispettivo” (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva [art. 2, c. 2, punto 4) D.P.R. 633/1972], con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione). Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 441/1997 così come precisato dalla C.M. 23.07.1998, n. 193. Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente: • con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero • senza procedere a rivalsa dell'Iva. Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.
AutofatturaEsteroOmaggioCessione gratuitaRegistro degli omaggi
Ratio n. 12/2022 - CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI ENTRO IL 31.12.2022
La misura del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si differenzia in base al momento di effettuazione, che segue il principio della competenza temporale. È tuttavia possibile fruire del bonus previsto per l'anno precedente nel caso in cui si effettui la prenotazione, ossia si effettui l'ordine (che deve essere accettato dal fornitore) e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto, entro il 31.12 dell'anno precedente. Considerando che, salvo proroghe, l'agevolazione in relazione a beni generici non sussisterà più dal 1.01.2023 e quella prevista per i beni “Industria 4.0” dalla medesima data si ridurrà, sia per i beni materiali sia per quelli immateriali, è opportuno effettuare le necessarie valutazioni entro il 31.12.2022.
Credito d'impostaBene strumentaleSuperammortamentoIperammortamentoInvestimento bene nuovo
Ratio n. 12/2022 - BANCA DATI NAZIONALE ABUSI EDILIZI
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile 8.02.2022 è stata istituita la banca dati degli abusivismi edilizi. L'obiettivo della banca dati è duplice: - il censimento degli abusi edilizi e la raccolta di informazioni liberamente consultabili da tutte le Amministrazioni competenti in materia di abusivismo edilizio; - il sostegno ai Comuni nella programmazione e nel monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive, da realizzare attraverso una gestione semplificata del fondo per la demolizione degli abusi edilizi. La piattaforma informatica accoglierà e renderà disponibili le informazioni sugli immobili e le opere realizzate in violazione di legge. L'iniziativa presuppone la collaborazione fondamentale di numerosi enti, che dovranno alimentare l'archivio con i dati in loro possesso e, tra questi, l'Agenzia delle Entrate.
CondonoDemolizioneAbuso edilizio
Ratio n. 12/2022 - COSTITUZIONE SRL CON ATTO INFORMATICO IN VIDEOCONFERENZA
Dal 14.02.2022 è operativa la nuova modalità di costituzione on line della Srl attraverso la piattaforma notarile RUN - RETE UNICA NOTARIATO, che garantisce gli stessi standard di sicurezza di un qualsiasi atto notarile. Ciò è stato reso possibile dal D. Lgs. 8.11.2021, n. 183 (G.U. 29.11.2021, n. 284), il quale ha previsto che per ogni tipologia di Srl (compresa la Srl semplificata), la costituzione possa avvenire collegandosi da remoto con il prescelto studio notarile. Con D.M. n. 155/2022 il Mise ha definito i modelli standard utilizzabili nella procedura.
NotaioSrlVideoconferenzaAtto pubblicoPiattaforma telematica notarile
Ratio n. 12/2022 - NUOVA SABATINI PER INVESTIMENTI GREEN, 4.0 E BENI STRUMENTALI
Con la circolare direttoriale 17.03.2022, n. 696 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile il nuovo modulo per la presentazione delle domande di erogazione degli aiuti della nuova Sabatini, che tiene conto della modifiche introdotte dalla L. 234/2021. Per gli investimenti 4.0 non è più necessario presentare apposita dichiarazione sulla data di interconnessione che sarà attestata direttamente sul modello «RU». Con D.M. 22.04.2022 il Mise ha fornito le istruzioni sulla nuova disciplina per la concessione ed erogazione dei contributi in relazione ai finanziamenti bancari (o leasing) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
InvestimentoBene strumentaleSabatini
Ratio n. 12/2022 - VISURA CATASTALE
Dalla guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla nuova visura catastale, dopo l'avvio, il 1.02.2021, della nuova piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), emerge un nuovo modello di visura catastale, che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato al fine di consentire una migliore comprensione per gli utenti. L'esposizione delle informazioni è organizzata in maniera tale da semplificarne la lettura sia per i cittadini che per i tecnici professionisti. L'innovativa organizzazione dei dati, inoltre, consente di fornire un maggior numero di informazioni, garantendo una migliore esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili. Tra le novità vi è l'introduzione sul modello di simboli grafici con pratica leggenda di comprensione. Dal 25.05.2022 gli agenti immobiliari possono accedere online alle planimetrie catastali.
FabbricatoCatastoVisura catastale
Ratio n. 12/2022 - RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE IN LOCAZIONE E DETRAZIONE IVA
La Cassazione, con l'ordinanza 11.05.2022, n. 14853, ha stabilito l'indetraibilità Iva per le spese di ristrutturazione straordinaria sostenute dal professionista sull'immobile condotto in locazione come studio professionale. Tale regola vale qualora la spesa sostenuta sia manifestamente antieconomica. Infatti, nel caso oggetto dell'ordinanza le opere eseguite non erano costituite dal mero adattamento dei locali all'attività professionale svolta dal conduttore, bensì si trattava di una ristrutturazione completa e radicale dell'immobile.
RistrutturazioneDetrazione IVABene di terziMigliorie beni di terziManutenzione beni di terzi
Ratio n. 12/2022 - GESTIONE DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA
La dichiarazione Iva integrativa offre la possibilità, al contribuente, di rettificare o integrare una dichiarazione già trasmessa, dopo che è decorso il termine utile per la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini. Nel quadro VN della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (cosiddetta “ultrannuale”) deve essere compilato l'ammontare del credito, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, scaturente da quest'ultima, inerente la quota di esso non richiesta a rimborso. Inoltre, la dichiarazione integrativa Iva permette di rivedere la destinazione del credito Iva, anche se tale previsione è riconosciuta dalla prassi amministrativa ma non dalla normativa.
Credito IVADichiarazione IVADichiarazione integrativa
Ratio n. 12/2022 - ALIQUOTE IVA PER CIALDE CON PREPARATI PER BEVANDE
Negli ultimi anni si è sviluppato il commercio delle cialde ovvero capsule contenenti preparati per bevande. Allo scopo di comprendere quale sia il corretto trattamento Iva da riservare alle varie fase di commercializzazione, occorre analizzare oltre alla tipologia di acquirente quale sia il composto di bevanda inserito nella cialda/capsula.
Aliquota IVABevandaCaffèCialda
Ratio n. 12/2022 - SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER NUOVO ESTEROMETRO
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere errata o mancante è soggetta a specifica sanzione per la quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso.
RavvedimentoFattura elettronicaEsterometroFattura estera
Ratio n. 12/2022 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Gli impianti fotovoltaici sono da iscrivere in contabilità seguendo le prescrizioni dettate dall'Oic 16, in quanto si tratta di investimenti in immobilizzazioni materiali, il cui costo deve essere sistematicamente ammortizzato, in base a quanto previsto dall'art. 2426, c. 1, n. 2 c.c. La mancanza di precisazioni sia a livello civilistico sia a livello di prassi contabile è spesso colmata facendo riferimento alle indicazioni fornite in ambito fiscale dall'Amministrazione Finanziaria. Il costo sostenuto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi degli articoli 54 e 102 Tuir (per beni mobili e immobili), 102 e 108 Tuir (per gli impianti realizzati su beni di terzi).
Impianto fotovoltaicoAmmortamentoFotovoltaicoBene di terziSpesa incrementativaMetodo di capitalizzazione
Ratio n. 12/2022 - DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO AI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; questo comporta l'obbligo del Titolare di adeguatamente informare innanzitutto l'interessato circa il trattamento che verrà effettuato sui suoi dati personali raccolti e suoi diritti esercitabili in relazione a questo. Invero, il Legislatore europeo ha riconosciuto e previsto un'importante rubrica di diritti in favore degli interessati (oltre al diritto ad essere informati, il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione e di opposizione al trattamento, nonché il diritto all'oblio ed il diritto alla cancellazione, oltrechè tutti gli altri connessi). Il Titolare, d'altro canto, ha l'obbligo di assicurane l'esercizio, in virtù di un principio di effettività.
PrivacyDato personaleGdprDiritto di accesso
Ratio n. 12/2022 - CONTABILIZZAZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DI NATURA FINANZIARIA
Il ricorso, sempre più diffuso, alla sottoscrizione di polizze assicurative a contenuto finanziario da parte delle imprese comporta inevitabili riflessi sugli obblighi contabili che, però, non sono stati affrontati esplicitamente né dai principi contabili nazionali né da quelli internazionali.
Polizza assicurativaTitoloImmobilizzazione finanziariaAttivo circolanteRamo I
Ratio n. 12/2022 - VERIFICHE DI ORDINATA TENUTA DI LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
L'art. 2214 c.c. impone all'imprenditore commerciale l'obbligo di tenuta del libro giornale, libro degli inventari, fascicolo della corrispondenza, fatture e tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e delle dimensioni dell'impresa. L'art. 2215 c.c. prevede la modalità di tenuta dei libri contabili in genere, mentre l'art. 2219 c.c. prevede la modalità di tenuta della contabilità stabilendo come “tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine”. L'art. 2220 c.c. prevede, infine, la modalità di conservazione della contabilità. La funzione principale assolta dai libri contabili è quella di rappresentare i singoli atti compiuti dall'impresa e consentire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria ed economica dell'attività. Oltre ai libri citati, la normativa fiscale impone la redazione dei registri Iva, registro beni ammortizzabili, libro mastro e quando vi sono i requisiti la redazione delle scritture di magazzino. Le norme sul lavoro obbligano invece il datore di lavoro a tenere il libro unico del lavoro. Per le società di capitali la legge prescrive l'ulteriore obbligo di tenuta dei cd. libri sociali, i quali riportano tutti gli atti relativi allo svolgimento dell'attività sociale, la composizione degli organi societari e le loro deliberazioni.
Libro socialeRegistro contabileBancarottaContabilitàRevisioneDistribuzione documento contabileOrdinata contabilità
Ratio n. 12/2022 - MANCATA ESPOSIZIONE DELLO “SCONTO IN FATTURA”
Ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni di vigenza della misura, spese per gli interventi indicati nel c. 2 del predetto art. 121 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In particolare, lo sconto in fattura è uno strumento che permette di ottenere uno sconto immediato nella fattura; lo sconto sull'importo dei lavori è effettuato dal fornitore e si concretizza in un credito d'imposta per il fornitore. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione, in quote annuali (diverse a seconda della tipologia di bonus) di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Per poterne fruire è necessario effettuare la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
FatturaDichiarazione dei redditiCessione del creditoSconto in fattura
Ratio n. 12/2022 - PNRR: SVILUPPO AGROVOLTAICO
Negli ultimi anni sta affermandosi in agricoltura un nuovo modello di agricoltura sostenibile: lo sviluppo dell'agrovoltaico. Questo nuovo sistema energetico ha il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (attualmente stimati pari a oltre il 20% dei costi variabili delle aziende e con punte più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatico-ambientali. Grazie all'agrovoltaico è possibile combinare le due attività ovvero produzione agricola e generazione di energia elettrica. Il PNRR ha stanziato oltre 1,1 miliardi per lo sviluppo dell'agrovoltaico in Italia proprio per favore dell'implementazione di sistemi ibridi per la produzione agricola e di energia rinnovabile che, senza compromettere l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte, anche valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni galleggianti. I beneficiari sono imprese agricole o associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un'impresa agricola; si riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40%, per la realizzazione di impianti agrovoltaici, sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Il contributo è affiancato da un incentivo tariffario, definito sulla base di procedure competitive al ribasso rispetto a una tariffa posta a base d'asta. In base a tale indicatore è formata la graduatoria che permette l'accesso al beneficio.
AgricolturaPnrrAgrovoltaico
Ratio n. 12/2022 - ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA CRISI D’IMPRESA
L'art. 12 CCII - rubricato “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa” - stabilisce, tra l'altro, che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente che assuma il compito di partecipare al processo di risanamento dell'impresa (quando ciò risulti ragionevolmente perseguibile). L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Il successivo art. 13 CCII prevede l'istituzione della piattaforma telematica nazionale e le modalità di nomina dell'esperto. In sostanza, è istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: 1) gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 2) gli iscritti da almeno 5 anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; 3) gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Camera di commercioEspertoCrisi di impresaComposizione negoziata
Ratio n. 12/2022 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO
Con la circolare prot. DT-56499/2022 (che sostituisce la precedente prot. DT54071/2017), il MEF fornisce ai suoi uffici centrali e territoriali competenti nuove indicazioni di carattere operativo per i procedimenti d'irrogazione delle sanzioni di cui al Titolo V - Disposizioni sanzionatorie e finali del D. Lgs. 231/2007.
SanzioneAntiriciclaggioOperazione sospettaAdeguata verifica
Ratio n. 12/2022 - COME RIORGANIZZARE IN VERTICALE UN ELENCO ORIZZONTALE IN EXCEL
Problema: si ha la necessità di riorganizzare in forma verticale dei dati archiviati secondo una logica orizzontale al fine di poter applicare filtri e creare tabelle pivot. Soluzione: è possibile utilizzare la funzionalità ‘Unpivot' di Power Query.
InformaticaExcelComputer
Ratio n. 12/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022
Scadenzario
Ratio n. 12/2022 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI
Un sistema di gestione (SG) è un insieme di regole e procedure, definito in una norma riconosciuta a livello internazionale utile a tenere sotto controllo i processi e le attività aziendali. Tra questi, ad esempio, la capacità di mantenere con continuità i propri impegni in un'ottica di miglioramento costante delle prestazioni e di soddisfare le richieste di terzi (clienti, fornitori, organismi di controllo, ecc.).
AziendaGestione
Ratio n. 12/2022 - QUESITO - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E NON IDONEITÀ DEL DECRETO DI OMOLOGA/ESECUTIVITÀ DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
Ciò premesso, si chiede di conoscere il parere dell'Amministrazione Finanziaria in merito ai corretti strumenti amministrativi a disposizione del contribuente, tornato in bonis a seguito dell'omologazione e dell'esecuzione di una procedura di concordato fallimentare, al fine di stimolare l'Agenzia delle Entrate, quale ente creditore, e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale Agente della riscossione, ad adeguarsi alle pronunce giudiziali emesse in sede fallimentare, con specifico riferimento agli effetti di cui all'art. 135 L.F.
RiscossioneDecreto omologazioneConcordato fallimentare
Ratio n. 12/2022 - EDITORIALE - GENTILEZZA
Editoriale
Ratio n. 12/2022 - OPINIONE - AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” PER GIOVANI
Opinione
Ratio n. 12/2022 - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IN CASO DI CONFERIMENTO, CESSIONE, AFFITTO E LIQUIDAZIONE
Si illustrano le scadenze di invio delle dichiarazioni relativa all'anno in cui interviene l'operazione straordinaria di conferimento, cessione, affitto e liquidazione di azienda.
LiquidazioneCessioneOperazione straordinariaAffitto d'aziendaConferimento
Ratio n. 12/2022 - SUPERBONUS 110% E GENERAL CONTRACTOR
Alcune attività svolte dal general contractor, ossia del soggetto attivo in qualità di contraente generale, possono fruire del superbonus 110%.
SuperbonusGeneral Contractor
Ratio n. 12/2022 - NUOVE REGOLE DAL 2022 PER SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle indicazioni fornite dai giudici comunitari, superando l'interpretazione estensiva fornita in passato dall'Amministrazione Finanziaria, che riconosceva il carattere oggettivo della non imponibilità, l'art. 5-septies, c.1 D.L. 146/2021, con decorrenza dal 1.01.2022, ha circoscritto l'ambito di applicazione dell'art 9, c. 1, n. 2) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ai servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia e relativi agli scambi internazionali, solo laddove siano resi nei confronti dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni o del prestatore dei servizi di cui al n. 4) del medesimo c. 1 (sostanzialmente lo spedizioniere). A seguito di tale modifica, dunque, non rientrano nel regime di non imponibilità in esame le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa - affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo.
Esportatore abitualeScambio internazionaleTrasporto internazionaleSpedizioniereNon imponibilità Iva
Ratio n. 12/2022 - IMU PER IMMOBILI DEI CONIUGI
La sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale, nella parte in cui definisce i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell'immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare. La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore. È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell'unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune. Inoltre, i coniugi che vivono in 2 Comuni diversi possono beneficiare dell'esenzione dall'Imu, poiché, diversamente, risulterebbero discriminate le persone coniugate o civilmente unite rispetto alle persone meramente conviventi. L'esenzione può riguardare anche le case nello stesso Comune, a condizione che si dimostri il requisito della dimora abituale. Dalla sentenza non deriva la possibilità indiscriminata di attribuire la qualifica di abitazione principale per le seconde case, mancando in questa circostanza il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi; sarà cura dei Comuni verificare il requisito della dimora abituale consultando i dati relativi alla somministrazione delle utenze. Di conseguenza, molti contribuenti potranno procedere a chiedere il rimborso di quanto versato anche se sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso, o in caso di sentenza passata in giudicato.
ImuNucleo familiareIstanza di rimborsoImmobile dei coniugi
Ratio n. 12/2022 - VERSAMENTO SALDO IMU 2022
La 2ª rata dell'Imu 2022 (a saldo della prima) deve essere pagata, entro il 16.12.2022, prendendo a riferimento le aliquote, nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2022, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell'apposito “portale del federalismo fiscale”, entro il 28.10.2022. Nei casi in cui il Comune non provveda all'invio della propria deliberazione entro il termine previsto, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versato prendendo a riferimento quanto versato nel 2021.
ImmobileImuSaldo ImuDelibera Imu
Ratio n. 12/2022 - NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI
L'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli artt. 39 del D.P.R. 633/1972 e 22 del D.P.R. 600/1973 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.
Libro contabileBollaturaNumerazioneRegistro contabile
Ratio n. 12/2022 - PRESCRIZIONE CREDITI DA LAVORO
La Corte Costituzionale, prima e dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, si è spesso occupata della prescrizione dei crediti da lavoro. Il principio elaborato dai giudici costituzionali, fatto proprio dalla giurisprudenza di merito, distingueva i lavoratori “coperti” da tutela reale da chi invece era impiegato presso datori di lavoro che occupavano fino a 15 dipendenti. Per i primi la prescrizione decorreva, di mese in mese, durante lo svolgimento del rapporto, mentre per i secondi, in deroga al principio di cui all'art. 2935 c.c., la prescrizione iniziava a decorrere solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini del decorso iniziale della prescrizione, il “giorno in cui il diritto può essere fatto valere” veniva dunque posticipato a quello in cui il lavoratore non avrebbe più avuto timore di ripercussioni negative. La riforma dell'art. 18 L. 300/1970 ad opera della “legge Fornero” ha sostanzialmente, anche se indirettamente, modificato le regole della prescrizione dei crediti da lavoro. Dal 18.07.2012 è stata, infatti, fortemente limitata la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo. La giurisprudenza di merito si è divisa tra chi riteneva che comunque la prescrizione quinquennale, per i rapporti tutelati dal novellato art. 18, dei crediti retributivi doveva iniziare a decorrere in pendenza del rapporto, precisamente, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere e chi invece, alla luce della novella, riteneva che il decorso della prescrizione per i crediti di natura retributiva rimaneva sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il contrasto giurisprudenziale è stato ricomposto dalla Cassazione, con la sentenza n. 26246, depositata il 6.09.2022: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. 92/2012 e del D. Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Lavoro dipendentePrescrizione
Ratio n. 12/2022 - BONUS ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
L'art 1, c. 737 L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, dall'1.01.2022 al 31.12.2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, c. 1, lett. e) D. Lgs. 36/2021. Il decreto MEF 5.05.2022, emanato in attuazione dell'art. 1, c. 737 L. 234/2021, ha definito le modalità per l'accesso al credito d'imposta. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11.10.2022, prot. n. 382131, adottato ai sensi dell'art. 3 D.M. 5.05.2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta. In particolare, è previsto che l'istanza sia inviata dal 15.02.2023 al 15.03.2023. Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25.03.2023.
IstanzaCredito d'impostaAttività fisica adattataBonus attività fisica
Ratio n. 11/2022
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Ratio n. 11/2022 - CASI DI REDAZIONE DEI BILANCI INTERMEDI
I bilanci intermedi sono diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati, poiché offrono una rappresentazione riferita a una data che cade nel corso dell'esercizio anziché al termine di esso. In particolare, possono riguardare anche aspetti “ordinari” quali, ad esempio, il monitoraggio periodico dell'andamento azienda; tuttavia, di regola, sono redatti con modalità particolari per eventi di natura eccezionale. Lo scopo del principio contabile Oic 30 è di statuire i principi per la redazione e la presentazione dei bilanci intermedi. Il documento è volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative relativamente a imprese operanti in settori particolari, quali, esemplificando, gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi.
Bilancio intermedioBilancioAccontoDividendoAzione propriaRiduzione capitale
Ratio n. 11/2022 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati, di copertura e speculativi, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value (art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c.). Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Nessun esonero è previsto per i bilanci in forma abbreviata.
BilancioNota integrativaStrumento finanziarioDerivatoStrumento derivato
Ratio n. 11/2022 - FATTURAZIONE ELETTRONICA DEGLI SCAMBI CON SAN MARINO
Sono state definite le regole per l'emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio negli scambi con operatori economici della Repubblica di San Marino (RSM). L'emissione della fattura elettronica era facoltativa nel periodo dal 1.10.2021 al 30.06.2022, per divenire obbligatoria dal 1.07.2022. A partire dal 1.10.2021 si applicano le regole dettate dal D.M. 21.06.2021 e cessano di avere efficacia le precedenti regole del D.M. 24.12.1993. A partire dal 1.10.2022, infine, si utilizza il nuovo Tipo documento TD28 per gestire gli acquisti cartacei da San Marino con Iva.
Fattura elettronicaSan Marino
Ratio n. 11/2022 - TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLE NOMINE DEI PROFESSIONISTI NEL CODICE DELLA CRISI
L'ennesimo provvedimento normativo intervenuto a disciplinare taluni aspetti del Codice della crisi d'impresa è il D. Lgs. 83/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1.07.2022) che, tra le altre cose, ha modificato l'art. 5 CCI (rubricato Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie). In particolare, la novella, da un lato, ha ribadito la necessità di seguire il criterio della massima trasparenza nell'ambito delle procedure propedeutiche per la nomina di professionisti nella procedura di risanamento e, dall'altro lato, ha previsto che le nomine dei professionisti effettuate dalle Commissioni, dall'Autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza. Per assicurare il rispetto dei principi medesimi, il Segretario Generale della Camera di Commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La sopra menzionata comunicazione è inviata entro il 15.01 di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1.01 al 31.12 dell'anno precedente. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione. Le controversie, in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o, comunque, un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal Codice della Crisi, sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al Presidente della Corte d'Appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il Presidente medesimo ne da atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
TrasparenzaEspertoCrisi di impresa
Ratio n. 11/2022 - NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE IMU E IMPI
I soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione Imu o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto, entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per il 2021, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31.12.2022 utilizzando il nuovo modello. Si ricorda che la dichiarazione Imu ha efficacia anche per gli anni successivi a quello di presentazione se non intervengono variazioni di dati che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Imu e della Tasi, nonché per il 2021 utilizzando il precedente modello, in quanto compatibili.
ImuDichiarazione ImuImpi
Ratio n. 11/2022 - FISCALITÀ DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DI NATURA FINANZIARIA
La fiscalità delle polizze di assicurazione con finalità finanziaria è particolarmente ampia e variegata. La disciplina fiscale che norma questa tipologia di polizze è in continua evoluzione e, con questa sintesi, si vuole mettere ordine e fornire agli operatori uno strumento che sintetizzi caratteristiche e adempimenti inerenti la loro tassazione.
AssicurazioneImposta sostitutivaReddito di capitaleAttività finanziaria
Ratio n. 11/2022 - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
L'implementazione di operazioni straordinarie può incidere, a vario titolo, sui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione Iva e della dichiarazione Irap. In questo intervento forniremo un compendio delle diverse casistiche. Di seguito illustreremo le scadenze di invio delle dichiarazioni relativa all'anno in cui interviene l'operazione straordinaria. Ad esempio, se nel corso del 2021 una società si trasforma progressivamente o regressivamente, illustreremo i termini di invio delle dichiarazioni relative ai periodi del 2021. Invero, più agevole è il caso in cui la trasformazione avvenga nel 2022 e si debbano presentare le dichiarazioni del 2021. Per operazioni straordinarie intervenute nel 2022, infatti, in relazione alla presentazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2021, ogni società è stata interessata dall'intero esercizio di 12 mesi, tuttavia, la stessa potrebbe essere venuta meno alla data di invio delle dichiarazioni (ad esempio, il 30.11.2022).
TrasformazioneFusioneOperazione straordinariaDichiarazione dei redditi
Ratio n. 11/2022 - INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 + 150 EURO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Il D.M. Lavoro 19.08.2022, in G.U. 24.09.2022, n. 224, ha disciplinato i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum prevista dall'art. 33 D.L. 17.05.2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione finanziaria pari a € 600 milioni per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. Una quota parte del limite di spesa del fondo, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. 30.06.1994, n. 509 e 10.02.1996, n. 103, è individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022. Il D.L. 23.09.2022, n. 144, all'art. 20 prevede, infine, che l'indennità una tantum di cui all'art. 33 D.L. 50/2022 è incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.
ProfessionistaInpsLavoratore autonomoIndennità una tantum
Ratio n. 11/2022 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE
L'art. 5 L. 31.08.2022, n. 130 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e del processo tributario) ha introdotto una definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di valore non superiore a € 50.000 oppure € 100.000 a seconda dell'esito dei gradi precedenti. Nelle intenzioni del legislatore tale misura dovrebbe determinare una riduzione fino al 50% dei procedimenti che oggi intasano la fase di legittimità, così contribuendo a garantire il conseguimento dei benefici derivanti dal PNRR. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati e con il pagamento degli importi dovuti; in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'Iva riscossa all'importazione nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Con provvedimento 16.09.2022, n. 356446 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di presentazione della domanda.
CessazioneLite pendenteValore della liteEstinzione del processo
Ratio n. 11/2022 - PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DECRETO AIUTI-TER
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.09.2022, n. 223 il D.L. 23.09.2022, n. 144, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 24.09.2022. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.
GasAccisaCredito d'impostaEnergia elettricaImpresa energivoraIndennità una tantumImpresa gasivoraCredito energetico
Ratio n. 11/2022 - VISTO E RESPONSABILITÀ PER CESSIONE CREDITI EDILIZI
L'art. 33-ter D.L. 115/2022 ha introdotto modifiche al regime della responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o dei cessionari che hanno acquisito il relativo credito, intervenendo sulla disciplina dell'art. 121, c. 6 D.L. 34/2020. Nello specifico, la predetta responsabilità solidale opera solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La limitazione della responsabilità solidale alla presenza di dolo o colpa grave si applica ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste. Per i crediti sorti prima dell'introduzione dell'obbligo di acquisizione del visto di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, è possibile ottenere la citata limitazione alla responsabilità solidale acquisendo “ora per allora” la documentazione.
DoloCessione del creditoDiligenzaResponsabilitàVisto di conformitàSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizioColpa grave
Ratio n. 11/2022 - ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI PER GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
Ai sensi dell'art. 2086 codice civile l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
OrganigrammaCrisi di impresaAssetto organizzativoAssetto amministrativoAssetto contabileVerbale Cda
Ratio n. 11/2022 - CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI
Al fine di calmierare l'impatto degli aumenti dei prezzi del settore energetico e le negative ripercussioni sui bilanci delle imprese italiane, il legislatore è intervenuto con diversi decreti per introdurre strumenti che consentano un parziale ristoro da tale evento. Tali strumenti si concretizzano nei crediti d'imposta, in misure differenti a seconda del beneficiario, del periodo di riferimento e dell'utenza di riferimento (energia elettrica e/o gas).
GasCredito d'impostaEnergia elettricaImpresa energivoraImpresa gasivoraCredito energetico
Ratio n. 11/2022 - REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 29.09.2022, n. 370046, ha previsto le modalità per la restituzione dell'imposta sostitutiva versata dalle imprese che hanno deciso di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, disciplinati dal D.L. 104/2020 e dalla L. 234/2021, effettuati nel bilancio 2020. Il provvedimento consente la compensazione dell'imposta sostitutiva versata, pari al 3%, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 23.12.2000, n. 388, e all'art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244 (rispettivamente pari a € 2 milioni ed a € 250.000).
RivalutazioneRevocaRiallineamentoAffrancamentoDichiarazione integrativa
Ratio n. 11/2022 - NOVITÀ 2022 NELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Sono stati approvati 3 provvedimenti che danno attuazione al D. Lgs. 81/2008, così ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro: • D.M. Interno 1.09.2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a), punto 3 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.09.2021; • D.M. Interno 2.09.2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a), punto 4 e lett. b) del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4.10.2021; • D.M. Interno 3.09.2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a), punti 1 e 2 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.10.2021. I 3 decreti sono entrati in vigore, un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sicurezza sul lavoroAntincendioPiano di emergenza
Ratio n. 11/2022 - PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE PER TRANSIZIONE ECOLOGICA E CIRCOLARE
Il Green New Deal Italia è un piano d'intervento che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare. L'obiettivo del piano è il sostegno delle finalità ambientali contenute già nel testo del Green New Deal Europeo, mediante l'erogazione o di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto. In sostanza, la misura per cui il MISE ha stanziato 750 milioni sostiene i progetti di imprese con le risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI) e del “Fondo per la crescita sostenibile” (FCS). Grazie a questa misura sono erogati contributi o finanziamenti agevolati dai 3 ai 40 milioni, a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo.
AgevolazioneRicercaSviluppoInnovazione tecnologicaTransizione ecologica
Ratio n. 11/2022 - ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU/IMPI
Con D.M. 29.07.2022 il Ministero dell'Economia ha approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al D.Mef 30.10.2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. Limitatamente all'IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei Comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi.
ImuDichiarazione ImuImpi
Ratio n. 11/2022 - FASCICOLO DELLA CLIENTELA PER I CONSULENTI DEL LAVORO
Con nota del 7.6.2022 il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in qualità di Organismo di autoregolamentazione, ha reso noto di avere approvato, con delibera 27.05.2022, n. 205, le Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale. Le Regole tecniche sono state adottate con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) del 5.05.2022. In quest'articolo si evidenzieranno le regole per la formazione e conservazione del Fascicolo del cliente.
PrivacyAntiriciclaggioConsulente del lavoroFascicolo del cliente
Ratio n. 11/2022 - INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL DECRETO TRASPARENZA
Con circolare 20.09.2022, n. 19 il Ministero del Lavoro, facendo seguito alle indicazioni già contenute nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 10.08.2022, n. 4 tenta di assicurare l'uniforme applicazione del “Decreto Trasparenza”, contenuto nel D. Lgs. 27.06.2022, n. 104 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea, tentando di dirimere dubbi e assicurare un'interpretazione uniforme e stabile.
PrivacyTrasparenzaSorveglianzaSistemi di monitoraggio
Ratio n. 11/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2022
Scadenzario
Ratio n. 11/2022 - ERRORI SOSTANZIALI NELLA COMUNICAZIONE DI SCONTO O CESSIONE DI BONUS EDILIZI
Nel caso sia stato commesso un errore sostanziale, cioè che incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti possono richiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata. Con l'annullamento dell'accettazione del credito, il plafond del credito compensabile in capo al cessionario è contestualmente ridotto del relativo importo. Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. L'annullamento dell'accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza - il cui modello (“Richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti”) è allegato alla circolare n. 33/E/2022 - sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa, deve essere allegata copia del documento di identità).
Cessione del creditoVisto di conformitàSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizioErrore sostanziale
Ratio n. 11/2022 - ERRORI FORMALI NELLA COMUNICAZIONE DI SCONTO O CESSIONE DI BONUS EDILIZI
Con circolare n. 33/E/2022, par. 5 (da 5.1 a 5.3) l'Agenzia delle Entrate offre indicazioni per il caso in cui siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata per la cessione o sconto dei bonus edilizi. Se l'errore è formale (ad esempio, sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori), è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec, indicando l'errore commesso e i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente con firma autografa, a un indirizzo dedicato. La circolare approfondisce alcune casistiche di errori formali nonché, specificamente, i casi di errore nella indicazione del SAL e di credito ceduto inferiore alla detrazione spettante.
Cessione del creditoVisto di conformitàErrore formaleSconto in fatturaSuperbonus
Ratio n. 11/2022 - REMISSIONE IN BONIS PER OPZIONE SCONTO/CESSIONE DI BONUS EDILIZI
Nel paragrafo 5.4 della circolare 33/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato i presupposti che consentono l'invio della Comunicazione per l'opzione per lo sconto o cessione dei bonus edilizi anche dopo la scadenza del termine ordinario. In sostanza, è possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis in presenza di tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione di imposta, a condizione sia versata la sanzione di € 250. L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software per la compilazione e il controllo delle comunicazioni delle opzioni (versione 1.3.0 del 12.10.2022), adeguandoli alla possibilità di avvalersi della “remissione in bonis”.
Cessione del creditoRemissione in bonisSconto in fatturaBonus edilizio
Ratio n. 11/2022 - RISOLVERE IL PROBLEMA DEGLI SPAZI NEI DATI IMPORTATI IN EXCEL DA EMAIL/WEB
Problema: copiando e incollando su Excel dei dati inviati via mail vengono aggiunti spazi che non possono essere eliminati con ‘Trova e sostituisci' e neppure con la funzione ANNULLA.SPAZI. Soluzione: per individuare e risolvere il problema è possibile utilizzare delle funzioni di testo come CODICE, CODICE.CARATT e SOSTITUISCI.
WebE-mailInformaticaExcel
Ratio n. 11/2022 - TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE
Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti alle persone fisiche residenti, titolari di partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché sugli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa. La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato. Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017). In particolare, per i possessori di partecipazioni cd. “qualificate”, in base alla disciplina transitoria introdotta dalla legge di Bilancio 2018, la distribuzione di utili prodotti fino al 31.12.2017, con delibera assunta entro il 31.12.2022, la tassazione era modulata su una quota percentuale dell'utile medesimo, parametrata alla percentuale di partecipazione al capitale sociale e alla variazione dell'aliquota Ires. Da segnalare, al riguardo, che l'interpello 454/2022 ha fornito un'interpretazione della disciplina transitoria che non appare coerente con il dettato normativo.
RitenutaRiservaDistribuzione utileUtileDividendo
Ratio n. 11/2022 - QUESITO - DETRAZIONE 75% SPESE ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
La Società ALFA Spa (di seguito “Società” detiene, in forza di un contratto di locazione, un immobile posto all'interno di fondi a uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all'ingrosso. Nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità ai locali commerciali in uso, intende effettuare un intervento rientrante nel disposto dell'art. 119-ter del D.L. 19.03.2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1.01 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare, la Società dichiara che l'intervento rientra nelle previsioni della lett. a) del c. 2 del citato art. 119-ter.
Barriera architettonicaDetrazione 75%
Ratio n. 11/2022 - QUESITO - REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI E REGIME FORFETARIO
L'Istante dichiara di essere cittadino italiano, rimpatriato nel mese di aprile 2022, dopo 4 anni di residenza nel Regno Unito, con iscrizione all'AIRE. In Italia svolgerà attività autonoma con partita Iva e possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime speciale per lavoratori impatriati. Stima, al riguardo, che nel primo anno i possibili compensi derivanti dall'attività autonoma in questione saranno inferiori a € 65.000 e che potrebbe, conseguentemente, optare per l'applicazione del regime forfettario.
Regime forfetarioImpatriato
Ratio n. 11/2022 - OPINIONE - IMPRESE TURISTICHE - CREDITO IMU E CREDITO LOCAZIONI A CONFRONTO
Opinione
Ratio n. 11/2022 - EDITORIALE - METAVERSO
Editoriale
Ratio n. 11/2022 - AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID-19
Entro il termine del 30.11.2022 i soggetti beneficiari delle misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, richiamati dall'art. 1 D. Mef 11.12.2021, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”). I dichiaranti attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti.
Aiuto di StatoCovid-19Autodichiarazione aiuti di Stato
Ratio n. 11/2022 - PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT
Si ricorda che l'art. 3 D.L. 21.06.2022, n. 73, a seguito della modifica apportata all'art. 50, c. 6-bis D.L. 30.08.1993, n. 331, aveva stabilito una nuova tempistica per la presentazione degli elenchi Intrastat. Nel dettaglio, era stato stabilito che gli elenchi Intrastat dovevano essere presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento (ferma restando la proroga al 1° giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato ovvero in un giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, c. 1, lett. h D.L. 70/2011) e, quindi, non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. In sede di conversione in legge, l'art. 3, c. 2 D.L. 73/2022 è stato modificato ripristinando la scadenza originaria del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Sul punto si ricorda che il Decreto Semplificazioni era entrato in vigore il 22.06.2022, invece, la legge di conversione il 20.08.2022. Pertanto, il “nuovo” termine del giorno 25 era applicabile già con riferimento agli elenchi Intrastat del mese di luglio, quindi, scaduti il 25.08.2022.
IntrastatCessione intracomunitariaElenco intrastatAcquisto intracomunitario
Ratio n. 11/2022 - ACQUISTI ALL’ESTERO PER FORFETARI
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 431 del 23.08.2022, ha chiarito che un soggetto passivo “stabilito” ai fini Iva in Italia in regime forfettario (L. 190/2014), che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese, non effettua un acquisto intracomunitario di beni, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine.
Fattura elettronicaRegime forfetarioAcquisto intracomunitarioAcquisto dall'estero
Ratio n. 11/2022 - RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA: NOVITÀ DEL PROCESSO
In attuazione degli obiettivi del PNRR, incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e della riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, con la L. 31.08.2022, n. 130 (G.U. 1.09.2022, n. 204) è stata approvata la riforma della giustizia tributaria. Il legislatore ha puntato sull'introduzione dell'ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sull'introduzione di istituti processuali volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente, ma anche a incentivare l'uniformità dei giudizi in materie analoghe. L'intervento legislativo si è articolato lungo tre direttive, rappresentate da: rafforzamento e specializzazione dell'organico di magistrati tributari; progressiva riduzione del contenzioso pendente; simultanea velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali. è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria, con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami, mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale. Sul piano processuale le controversie di modico valore saranno devolute a un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale ed è definitivamente superato il divieto di prova testimoniale. Risulta potenziato, inoltre, il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.
RicorsoProcesso tributarioUdienzaCorte di giustizia
Ratio n. 11/2022 - ESEMPI DI CALCOLO E UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI
Si analizzano gli aspetti operativi legati al calcolo, alla rilevazione contabile e all'utilizzo dei crediti d'imposta energetici.
GasCredito d'impostaEnergia elettricaImpresa energivoraImpresa gasivoraCredito energetico
Ratio n. 11/2022 - RILEVAZIONI CONTABILI DELL’IVA INDETRAIBILE
Il diritto ad operare la detrazione dell'Iva, assolta sugli acquisti inerenti all'attività esercitata, subisce limiti di diversa natura, oggettivi e soggettivi. Al verificarsi di determinate fattispecie, il soggetto passivo subisce un onere che influenza negativamente la gestione economica dell'azienda. L'ausilio di alcune simulazioni consente di esporre le modalità di rilevazione contabile delle diverse fattispecie di indetraibilità dell'Iva, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria.
Pro-rataIVA indetraibileRettifica detrazioneContabilità
Ratio n. 11/2022 - VIGILANZA SUL SISTEMA ORGANIZZATIVO
Ai sensi dell'art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società. Per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.
Collegio sindacaleVigilanzaAssetto organizzativo
Ratio n. 11/2022 - ASSEMBLEE ONLINE DAL 1.08.2022
Secondo la dottrina (su tutte la Massima del Consiglio Notarile di Milano 23.11.2021, n. 200) gli statuti delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando non sia più in vigore l'art. 106 D.L. 18/2020, contenente la disciplina “emergenziale” emanata all'inizio della pandemia del Covid-19. L'efficacia temporanea dei dettami emergenziali, prevista dal Decreto Cura Italia (art. 106 D.L. 18/2020), non diminuisce la rilevanza della norma che conferma e rafforza l'idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione al fine di tutelare i principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegiali e i diritti dei soci. Quindi l'efficacia temporanea deve essere vista come connessa all'emergenza, ma non nei confronti degli interessi tutelati.
VideoconferenzaNotariatoClausola statutariaAssemblea societariaMezzo di telecomunicazione
Ratio n. 10/2022
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Ratio n. 10/2022 - ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SOSTENUTI PER FAMILIARI
Spesso si è portati a credere che le spese sostenute in favore dei familiari siano in ogni caso detraibili o deducibili in capo al soggetto che le ha sostenute per conto del soggetto fiscalmente a carico (figlio o coniuge). Tuttavia, la legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%), oppure effettuare la deduzione, solo per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione, spese per frequenza di corsi di istruzione, ecc.) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. è altresì consentito dedurre le spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
MutuoFamiliareInteresse passivoGenitoreOnere deducibileOnere detraibileDichiarazione dei redditiSpesa medicaFamiliare a carico
Ratio n. 10/2022 - PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER DISABILI
Le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste. Ciò premesso, si schematizzano le fattispecie relative all'acquisto di autoveicoli nuovi o all'adattamento di autoveicoli, nonché all'acquisto di altri mezzi d'ausilio e sussidi tecnici informatici.
AgevolazioneDisabilePolizza assicurativaDichiarazione dei redditiVeicoloBarriera architettonicaSussidioFiglio a carico
Ratio n. 10/2022 - ACCONTI DI NOVEMBRE
Entro il 30.11.2022 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Gli acconti sono pari al 100%. Tuttavia, il D.L. 124/2019 ha previsto che, a decorrere dal 27.10.2019 (e dunque, a regime) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Per effetto della L. 234/2021 a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997.
AccontoCedolare seccaContributo IVSGestione separataAcconto di novembreAcconto Irap
Ratio n. 10/2022 - MODELLO 770/2022 PER DIVIDENDI E REDDITI DI CAPITALE
Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
RitenutaPartecipazioneReddito di capitaleUtileDividendo770Reddito catastaleQuadro SIQuadro ST
Ratio n. 10/2022 - INTEGRAZIONE FATTURA PER REVERSE CHARGE INTERNO SU CELLULARI, PC E LAPTOP
L'art. 22 D.L. 73/2022 ha prorogato fino al 31.12.2026 (anzichè 30.06.2022) l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni in relazione: .. alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (art. 21 Tariffa annessa al D.P.R. 641/1972); .. alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; .. ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3 Direttiva 2003/87/CE); .. ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; .. alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972. Nella fattura elettronica per le operazioni in esame soggette a reverse charge si utilizza il codice natura “N6.5” per cessione di telefoni cellulari e “N6.6” per cessione di prodotti elettronici ed è obbligatoria l'annotazione “inversione contabile”.
FatturaReverse chargeInversione contabileFattura elettronicaCellulareComputerMicroprocessoreIntegrazione fatturaTabletConsoleLaptop
Ratio n. 10/2022 - CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI PER CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
Nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate al modello di Certificazione Unica si precisa che la stessa deve contenere anche le somme e i compensi dei contribuenti, minimi e forfettari: nonostante questi redditi non siano soggetti a ritenuta d'acconto, la Certificazione Unica serve come ulteriore strumento di controllo fiscale. Si presenta una tavola operativa per il trattamento dei compensi corrisposti ai (o ricevuti dai) contribuenti titolari di partita iva nel regime dei minimi e forfettari. Si ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5 D.L. 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte in relazione a dipendenti e collaboratori.
RitenutaRegime dei minimiContribuente minimoSostituto d'imposta770Regime forfetarioQuadro RSCertificazione unicaContribuente forfetario
Ratio n. 10/2022 - NOVITÀ FISCALI SULLA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI
La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall'OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell'esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l'entità dell'errore e, ove sussista l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se l'errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, sussiste l'obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Ai fini fiscali, l'art. 8 D.L. 73/2022 ha modificato l'art. 83 Tuir che, in precedenza, non risonosceva valenza fiscale alle componenti di reddito emerse per effetto delle correzione (cfr. principi IAS 8 e OIC 29) se non mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta oggetto di correzione. La modifica dispone che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, escluso il caso in cui, per i componenti negativi di reddito, sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ovvero per l'accertamento. Tali criteri, che valgono anche ai fini Irap, si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2022.
SindacoAmministratoreBilancioNota integrativaRegistro ImpreseCorrezioneErrore contabileDerivazione rafforzata
Ratio n. 10/2022 - COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI CON DEBITI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE
Mediante l'art. 20-ter, c. 1, lett. a) del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), inserito in sede di conversione nella L. 15.07.2022, n. 91, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, portando a regime quanto previsto dall'art. 12, c. 7-bis del D.L. 145/2013; modificando l'art. 28-quater del D.P.R. 602/1973, è stato stabilito che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti. Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30.09.2013 e, in ogni caso, entro il 31.12 del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Per accedere alla compensazione il titolare del credito deve acquisire dalle amministrazioni pubbliche la certificazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e, successivamente, presentarla all'Agente della Riscossione per il pagamento, totale o parziale, delle somme.
AppaltoPubblica AmministrazioneCompensazioneAgente della riscossioneRiscossioneCredito tributarioCredito commerciale
Ratio n. 10/2022 - INDICATORI DI ANOMALIA E DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono il prodotto della media tra gli indicatori elementari di affidabilità e gli indicatori elementari di anomalia. Gli indicatori elementari di affidabilità (scala di valori da 1 a 10) individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento. Gli indicatori elementari di anomalia (scala di valori da 1 a 5) evidenziano, invece, la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra i dati dichiarati nei modelli di rilevazione dei dati e tra questi e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, in altre banche dati e/o per le diverse annualità. L'indice sintetico di affidabilità è la media aritmetica dei valori ottenuti dai singoli indicatori di affidabilità del primo e del secondo gruppo (affidabilità e anomalia), per ciascun periodo d'imposta.
RicavoAddettoIndicatore di anomaliaModello di businessISAAffidabilità fiscaleIndicatore di affidabilitàDurata delle scorte
Ratio n. 10/2022 - STAMPA REGISTRI CONTABILI E IMPOSTA DI BOLLO
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili anche la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione è verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.
RegistroConservazioneRegistro IVALibro giornaleImposta di bolloLibro inventarioRegistro contabileStampa
Ratio n. 10/2022 - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SUL REGIME PREMIALE ISA
Per l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione integrativa mette a rischio il regime premiale Isa, poiché il diverso punteggio che si genera è rilevante solo se peggiore di quello della dichiarazione originaria. Se il punteggio è inferiore alle soglie, i benefici a suo tempo ottenuti possono essere revocati.
Dichiarazione integrativaRegime premialeISA
Ratio n. 10/2022 - CONTENZIOSO SUL CREDITO D’IMPOSTA R&S
Sono stati notificati migliaia di atti che contestano l'utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, qualificandolo come “inesistente”, anziché “non spettante”. Differenza, questa, di particolare rilievo, soprattutto per le implicazioni di natura sanzionatoria, pecuniaria e penale. Emerge, peraltro, una palese carenza di motivazione nella quasi totalità degli atti, che si limitano a poche righe nelle quali, genericamente, si asserisce che solo alcune delle spese sono state ritenute strettamente collegate ed esclusivamente dirette alla realizzazione di un prodotto nuovo, senza entrare nel merito delle ragioni che hanno indotto a disconoscere le stesse.
AccertamentoCredito d'impostaRicerca e sviluppoRecupero creditiCredito inesistenteContenziosoCredito non spettante
Ratio n. 10/2022 - DISCIPLINA FISCALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Trattasi di beni non destinati alla vendita derivanti da operazioni di impiego di capitale in attività finanziarie.
BilancioPexMinusvalenzaImmobilizzazione finanziaria
Ratio n. 10/2022 - COMUNICAZIONE ANOMALIE ISA TRIENNIO 2018-2020
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23.06.2022, prot. 2022/237932, ha definito le modalità con cui mettere a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 1, cc. da 634 a 636, L. 23.12.2014, n. 190. L'attività di compliance promossa dall'Agenzia delle Entrate si esplica con l'invio, ai contribuenti e agli intermediari che hanno trasmesso le relative dichiarazioni, di una specifica comunicazione contenente le anomalie riscontrate nei mod. ISA per il triennio 2018-2020.
AnomaliaRavvedimento operosoISACompliance
Ratio n. 10/2022 - CONTRIBUTO PER SPESE DI PSICOTERAPIA
L'art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. In particolare, la norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di € 600 per persona, è parametrato all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso. Il 31.05.2022 il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per il bonus psicologo, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Il bonus è riconosciuto in misura pari a 600 euro per le persone con ISEE inferiore a 15.000, a 400 euro per ISEE sotto 30.000 euro e al massimo 200 euro per ISEE sotto 50.000 euro. Le domande devono essere presentate sull'apposita piattaforma Inps. Con la circolare 19.07.2022, n. 83 l'Inps ha fornito le istruzioni di dettaglio per la presentazione delle domande ai fini dell'erogazione del beneficio. Con il messaggio 21.07.2022, n. 2905 l'Inps ha comunicato che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25.07 al 24.10.2022 (art. 5, c. 1 D.M. 31.05.2022).
Bonus psicologicoPsicoterapia
Ratio n. 10/2022 - RIMBORSO IVA DI SOGGETTO EXTRA-UE CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 9.05.2022, n. 248 ha chiarito che ai rimborsi Iva a soggetti extra-UE (sempre che sussistano condizioni di reciprocità), di cui all'art. 38-ter D.P.R. 633/1972, sono applicabili i principi richiamati nella precedente risposta all'interpello n. 359/2021 in merito ai rimborsi Iva a soggetti passivi comunitari di cui all'art. 38-bis2 D.P.R. 633/1972. Quindi, in linea generale, il rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, c. 3 D.P.R. 633/1972 non inficia il rimborso Iva di cui all'art. 38-ter D.P.R. 633/1972, considerato che l'importatore deve essere identificato ai fini doganali attraverso l'attribuzione del codice EORI, al quale deve essere collegata la partita Iva rilasciata a seguito di identificazione diretta o di nomina del rappresentante fiscale (sul punto si veda la circolare n. 40/D/2021). Fermo restando quanto appena scritto, l'interpello n. 248/2022 ha però precisato che, ai fini del rimborso Iva di cui al citato art. 38-ter D.P.R. 633/1972, è necessario che le bollette doganali di importazione: siano intestate alla partita Iva del soggetto non residente (non all'eventuale rappresentante fiscale Iva italiano); non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale Iva in Italia. Pertanto, qualora le bollette doganali di importazione siano intestate al rappresentante fiscale Iva in Italia del soggetto extra-UE, quest'ultimo non potrà richiedere il rimborso Iva ai sensi dell'art. 38-ter D.P.R. 633/1972. Infatti, l'unico soggetto legittimato a recuperare l'Iva assolta al momento dell'importazione rimane il rappresentante fiscale del soggetto extra-UE, al quale sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro Iva degli acquisti (ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 633/1972), potrà esercitare la detrazione Iva (ai sensi degli artt. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972) ovvero richiedere il rimborso annuale e/o trimestrale.
EsteroRappresentante fiscaleBolletta doganaleRimborso IVARiepilogo contabile
Ratio n. 10/2022 - RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE DELLE CARTELLE FINO A 120.000 EURO
In sede di conversione del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l'art. 15-bis che modifica la norma che regola l'istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 D.P.R. 602/1973) al fine di “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”. In particolare, per le domande di dilazione presentate dal 16.07.2022, è “elevata” da € 60.000 a € 120.000 la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo “automatico” e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate, senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Novità anche sui termini di decadenza della rateazione. La legge di conversione ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16.07.2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati è determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Con l'art. 20-ter del Decreto Aiuti convertito si rende definitiva la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Il provvedimento ha, altresì, esteso detta possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali.
CreditoCompensazioneCartellaRateizzazione
Ratio n. 10/2022 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2022
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che: - pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo; - pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); - devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
VersamentoDichiarazione dei redditiRateizzazioneTerminePresentazione
Ratio n. 10/2022 - PRINCIPALI NOVITÀ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE
Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nel Decreto Semplificazioni, convertito in legge.
IntrastatFattura elettronicaDecreto semplificazioniSconto in fatturaLIPEPrecompilataBollo in fattura
Ratio n. 10/2022 - PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DECRETO AIUTI-BIS
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9.08.2022, n. 185 il D.L. 9.08.2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, in vigore dal 10.08.2022. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.
GasBonusEnergia elettricaImpresa energivoraDecreto AiutiCredito imposta carburante
Ratio n. 10/2022 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGSL) E RIDUZIONE TASSO INAIL
Un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (Sgsl) permette di integrare obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e produzione di beni o servizi, individuando, all'interno della struttura organizzativa aziendale, responsabilità, procedure, processi e risorse per la realizzazione delle politiche aziendali di prevenzione. L'adozione di un Sgsl ha come obiettivo la riduzione dei costi complessivi connessi alla salute e sicurezza lavorativa, compresi quelli derivanti da infortuni e malattie professionali, l'incremento dell'efficienza e delle prestazioni dell'impresa, nonché il miglioramento degli standard di prevenzione.
Sicurezza sul lavoroModello organizzativoTasso Inail
Ratio n. 10/2022 - RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il D. Lgs. 83/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1.07.2022, n. 152) quale ulteriore intervento normativo che ha modificato l'impianto del Codice della crisi d'impresa così come originariamente delineato, è intervenuto, tra le altre cose, anche nell'ambito della disciplina della riapertura della liquidazione giudiziale. Infatti, la novità della riforma del 2022 è che la riapertura della liquidazione è comunque esclusa nei casi in cui vi sia stata una precedente chiusura della procedura per riparto finale o per mancanza di attivo, tutte le volte in cui sia intervenuta nelle more l'esdebitazione del debitore. In buona sostanza, ai sensi dell'art. 237 CCI, in vigore dal 15.07.2022, salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'art. 233, c. 1, lett. c) e d), il tribunale, entro 5 anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza: a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo; b) stabilisce i termini previsti dalle lett. d) ed e) dell'art. 49, c. 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. La sentenza può essere reclamata a norma dell'art. 51 CCII ed è pubblicata a norma dell'art. 45 CCII. In tali circostanze, il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Crisi di impresaComitato creditoriLiquidazione giudizialeRipartizione dell'attivo
Ratio n. 10/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2022
Scadenzario
Ratio n. 10/2022 - BONUS FIERE 2022
L'art. 25-bis D.L. 50/2022, conv. in L. 91/2022, riconosce un buono, del valore di € 10.000, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16.07.2022 al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Il buono è rilasciato dal MISE, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal MISE, ovvero dal soggetto attuatore. A rendere operativa la misura è il decreto direttoriale MISE 4.08.2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande.
FieraBonus
Ratio n. 10/2022 - RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO
La legge di riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha modificato i decreti legislativi 545/1992 e 546/1992, richiamando altresì gli artt. 257-bis e 319 c.p.c. per disciplinare, rispettivamente, l'introduzione della prova testimoniale e la sanatoria liti pendenti in Cassazione, mediante decreto e in subordine alla definizione mediante versamento di specifici importi. Fra le altre novità si segnalano la competenza del giudice monocratico per le liti minori, la possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite, il “bollino di affidabilità fiscale”, idoneo a evitare la prestazione di garanzie per la sospensione parziale dell'atto impugnato, nonché l'obbligo, per l'Amministrazione Finanziaria, di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Processo tributarioReclamoContenzioso tributarioGiudice tributarioAffidabilità fiscaleCorte di giustiziaProva testimoniale
Ratio n. 10/2022 - REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER CONSULENTI DEL LAVORO
Con nota del 7.06.2022 il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in qualità di Organismo di autoregolamentazione, ha reso noto di avere approvato, con delibera n. 205 del 27.05.2022, le Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale. Le Regole tecniche sono state adottate con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) del 5.05.2022.
AntiriciclaggioConsulente del lavoro
Ratio n. 10/2022 - BANDO BREVETTI + 2022
Ammontano a 30 milioni di euro (di cui 10 milioni a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura” Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” dell'Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” del PNRR) le risorse messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
BandoBrevetto
Ratio n. 10/2022 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PER GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
Ai sensi dell'art. 2086 c. 2 c.c., l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, c. 2 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Collegio sindacaleAdeguato assetto organizzativoRevisore contabile
Ratio n. 10/2022 - GESTIRE GLI ERRORI NELLE SOMME DI EXCEL
Problema: si ha la necessità di effettuare delle somme, ma la presenza di celle contenenti errori non consente di ottenere il risultato corretto. Soluzione: è possibile utilizzare la funzione matematica AGGREGA che effettua la somma ignorando i valori di errore.
InformaticaExcelComputer
Ratio n. 10/2022 - QUESITO - DETRAZIONE PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IMPRESE
L'art. 119-ter D.L. 34/2020, introdotto dall'art. 1, c. 42 della legge di Bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1.01 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
DetrazioneBarriera architettonicaBonus edilizio
Ratio n. 10/2022 - EDITORIALE - DIRITTI E DOVERI, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
Editoriale
Ratio n. 10/2022 - OPINIONE - CREDITI ENERGETICI 2022
Opinione
Ratio n. 10/2022 - SUPERBONUS 110% PER IMMOBILI A USO PROMISCUO
Sono agevolabili ai sensi del c. 9, lett. b), dell'art. 119 del decreto Rilancio gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al c. 10, in base al quale, tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di 2 unità immobiliari.
Bene strumentaleImmobile uso promiscuoSuperbonus
Ratio n. 10/2022 - PAGAMENTO CON BONIFICO DELLE SPESE OGGETTO DI SUPERBONUS 110%
Ai fini del Superbonus 110%, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Visto di conformitàSuperbonusBonifico parlante
Ratio n. 10/2022 - ERRATA INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN DICHIARAZIONE
Una volta effettuata la presentazione telematica del modello relativo alla dichiarazione dei redditi delle società, possono emergere errori in relazione al soggetto che era tenuto a sottoscrivere la dichiarazione. In base alle disposizioni dell'art. 1 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 e dell'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 è possibile sanare la nullità derivante da tale errore.
Dichiarazione dei redditiSottoscrizioneRavvedimento operosoDichiarazione integrativaFirmaLegale rappresentante
Ratio n. 10/2022 - ESENTI DA IMPOSTA DI REGISTRO LE CAUSE DI IMPORTO FINO A € 1.033
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 29.07.2022, n. 30, ritornando sui propri passi, ha affermato che l'esenzione dall'imposta di registro, contenuta nell'art. 46 L. 374/1991, è applicabile con riferimento a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di € 1.033, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
Imposta di registroCausaValore
Ratio n. 10/2022 - ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Il D. Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore dal marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.
Agenzia delle EntrateOrganigrammaContinuità aziendaleAssetto organizzativoAdeguato assetto organizzativoAssetto contabile
Ratio n. 10/2022 - SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO 770 DA PARTE DEL REVISORE
Il revisore legale (o il sindaco a cui è stata affidata anche l'attività di revisione legale) deve sottoscrivere il modello 770. La sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del revisore deve essere necessariamente accompagnata da una richiesta/attestazione, in quanto tale adempimento non rientra nell'incarico specifico del revisore stesso. Inoltre, i soggetti incaricati della revisione legale devono documentare nelle carte di lavoro i controlli relativi alla sottoscrizione dei modelli fiscali.
770SottoscrizioneFirmaRevisore
Ratio n. 10/2022 - TRASPARENZA DEI CONTRATTI DI LAVORO
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 il D. Lgs. 104/2022, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa alla garanzia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili per i lavoratori. Il provvedimento modifica il D. Lgs. 152/1997, estendendo la disciplina sul diritto d'informazione nei rapporti di lavoro, e introduce nuove tutele a favore dei lavoratori. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 13.08.2022 e, dunque, sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati a partire dalla stessa data nonché, per espressa previsione normativa, anche ai rapporti già instaurati al 1.08.2022. Per questi ultimi, tuttavia, i nuovi obblighi informativi devono essere assolti, ovvero i dati aggiornati o integrati, solo su richiesta scritta del lavoratore ed entro 60 giorni. Rimane comunque fermo, anche in assenza della richiesta del lavoratore, il riconoscimento dei nuovi diritti e tutele.
Lavoro dipendenteTrasparenzaContratto di lavoro
Ratio n. 10/2022 - DECRETO TRASPARENZA: RIFLESSI IN AMBITO PRIVACY
Con D. Lgs. 104/2002 (Decreto Trasparenza) l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Ue 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, il cui scopo è quello di promuovere un'occupazione più trasparente e prevedibile, garantendo allo stesso tempo l'adattabilità del mercato del lavoro. Il Legislatore italiano ha ritenuto di valorizzare la trasparenza nell'ambito dei rapporti di lavoro; in particolare la novella incide sul corredo informativo da rendere ai lavoratori attraverso una rilevante modifica del D. Lgs. 152/1997, concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Per quanto ci occupa, l'aspetto rilevante è costituito dal rafforzamento di obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Lavoro dipendenteTrasparenzaContratto di lavoro
Ratio n. 10/2022 - CONTRIBUTO TRANSIZIONE ECOLOGICA PER ALBERGHI, STRUTTURE TURISTICHE E AGRITURISMO
La L. 234/2021 ha istituito il cosiddetto bonus transizione ecologica alberghi. Si tratta di un fondo, pari a 1 milione di euro per il 2022, destinato alle imprese del settore turistico e alberghiero. Lo scopo è favorire la transizione ecologica del settore, incentivando scelte imprenditoriali a minor impatto ambientale, “con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Il contributo a fondo perduto è concesso ai beni corredati da supporti tecnico-informativi recanti le caratteristiche e la composizione dei prodotti, ai fini della sensibilizzazione dell'utente al loro utilizzo consapevole. Con l'avviso pubblico 22.06.2022, prot. 7928 il Ministero del Turismo ha dettato le regole di accesso al contributo, fissando al 31.10.2022 il termine per la presentazione delle domande da parte di alberghi strutture turistiche (compresi gli agriturismi, villaggi turistici e ostelli per la gioventù).
AlbergoTransizione ecologicaStruttura turistica
Ratio n. 8-9/2022
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Ratio n. 8-9/2022 - REGISTRAZIONI SUCCESSIVE AL BILANCIO E ALLE DICHIARAZIONI FISCALI
Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti “fornitori per fatture da ricevere” e “clienti per fatture da emettere”. Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. Trib., sent. 27.02.2002, n. 2892). Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno “n” e il 30.07 con maggiorazione dello 0,40% anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio.
RateoRiscontoBilancioMagazzinoRimanenzaScrittura contabileDichiarazione dei redditiAccantonamentoFattura da ricevereFattura da emettereSaldo Irap
Ratio n. 8-9/2022 - DEDUZIONI FORFETARIE PER AUTOTRASPORTATORI
L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Con comunicato del 28.06.2022 il Ministero dell'Economia ha fissato, per il 2021, in misura pari a € 55,00 la deduzione per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e pari a € 19,25 per quelli effettuati all'interno del Comune. Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Rimborso spesaAutotrasportoTrasfertaDeduzione forfettariaContributo SSNCredito d'impostaTrasportoSpesa documentataGasolioAutotrasportatoreAutotrasporto conto terziIndennità di trasferta
Ratio n. 8-9/2022 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, come previsto dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. é prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.
AccertamentoRicorsoCostituzione in giudizioContenzioso tributarioSospensione ferialeSospensione dei terminiContenziosoComputo dei terminiSospensione feriale termini
Ratio n. 8-9/2022 - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
Soggetto passivo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW. Inoltre, gli immobili esteri non locati assoggettati a Ivie non concorrono alla formazione del reddito in Italia.
ImmobileEsteroQuadro RWImposta patrimonialeInvestimento all'esteroTitolare effettivoFranciaIVIEAttività finanziariaImmobile all'esteroImporto in valutaImmobile estero
Ratio n. 8-9/2022 - DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
L'art. 2, c. 1 D.L. 201/2011 prevede la deduzione di un importo pari all'Irap determinata in modo analitico (artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 D. Lgs. 446/1997), relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle altre deduzioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies D. Lgs. 446/1997]. Tra le deduzioni rientra anche il costo residuo per il personale dipendente. La legge di Stabilità 2015 ha, infatti, introdotto, con decorrenza 2015, la deduzione integrale del costo dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è effettuata in base all'art. 99 Tuir, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata). è ammesso in deduzione, ai fini Irpef e Ires, anche il 10% dell'Irap, forfetariamente riferito all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. L'Irap complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può, in alcun modo, eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.
Lavoro dipendenteIrapImposta direttaDeduzione forfettaria
Ratio n. 8-9/2022 - INVESTIMENTI ALL’ESTERO NEL QUADRO RW
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini Ivie e Ivafe.
ImmobilePartecipazioneEsteroValutaDichiarazione dei redditiTitoloQuadro RWInvestimento all'esteroTitolare effettivoIVAFEIVIEAttività finanziariaMonitoraggio fiscaleModello RedditiImporto in valuta
Ratio n. 8-9/2022 - CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta, fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Il quadro CE è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante. Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2021, oppure nel caso di opzione di cui all'art. 165, c. 5 Tuir, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili; pertanto, non sono indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all'art. 168-ter Tuir, non devono compilare il quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all'estero prodotti nei periodi d'imposta in regime di branch exemption. Nell'ipotesi di cui al c. 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli 8 esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione da scomputare dall'imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture. Il quadro deve essere utilizzato anche per il calcolo del credito d'imposta riconosciuto nel caso di utili conseguiti da società controllate residenti in Paesi black list (credito d'imposta internazionalizzazione).
EsteroCredito d'impostaDichiarazione dei redditiImposta esteraQuadro CE
Ratio n. 8-9/2022 - “VECCHIO PATENT BOX” IN DICHIARAZIONE
I soggetti titolari di reddito d'impresa potevano optare per l'applicazione di una tassazione agevolata (patent box) sui redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo, poiché esclusi per il 50% del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo di ruling con l'Ufficio competente. Dal 2019, era possibile fruire dell'agevolazione senza la procedura di ruling obbligatoria, con determinazione diretta del reddito agevolabile indicando i valori nella dichiarazione dei redditi e nella documentazione predisposta in base alle indicazioni di cui al provv. Ag. Entrate 30.07.2019. L'opzione ha durata per 5 esercizi sociali, è irrevocabile e fino al periodo d'imposta 2020, era esercitata mediante la compilazione del relativo prospetto nel quadro OP. Dal periodo d'imposta 2021 il regime del Patent box cambia veste, con l'entrata in vigore dell'art. 6 D.L. 146/2021. I soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir possono esercitare l'opzione che consente di usufruire della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d'imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'art. 1, cc. da 37 a 45 della legge di Stabilità 2015 e dall'art. 4 D.L. 30.04.2019, n. 34. Nel rigo RS270 Redditi SC 2022 devono essere forniti i relativi dati per ogni periodo in cui l'opzione esplica ancora efficacia.
PlusvalenzaDichiarazione dei redditiBene immaterialeSoftwareBrevettoMarchioModello unicoQuadro RSPatent boxRulingQuadro OP
Ratio n. 8-9/2022 - COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. Il decreto Semplificazioni ha spostato dal 16.06 al 30.09 il termine di invio della Lipe del secondo trimestre; per gli altri trimestri, la comunicazione continua a dover essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. L'obbligo di invio sussiste anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Liquidazione IVAComunicazione dati IVALiquidazione trimestraleLiquidazione periodica IvaLIPE
Ratio n. 8-9/2022 - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO (IVAFE)
L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia è pari al 2‰ del valore delle attività finanziarie. La base di calcolo è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari e i conti correnti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW.
DelegaPartecipazioneEsteroConto correnteQuadro RWInvestimento all'esteroTitolare effettivoIVAFEAttività finanziariaComproprietàImporto in valuta
Ratio n. 8-9/2022 - PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA E MICRO IMPRESE
L'art. 8 D.L. 73/2022, modificando l'art. 83 Tuir, ha ampliato l'area di applicazione del principio di derivazione rafforzata, includendovi anche le micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c., che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. L'ingresso di tale principio nel citato art. 83 era avvenuto a opera dell'art. 13-bis D.L. 30.12.2016, n. 244, così equiparando la disciplina di redazione del bilancio a quella già prevista, in tal senso, per i soggetti Ias adopter. Il principio della derivazione rafforzata, che prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali, si applica solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio; su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti. L'esclusione per le microimprese, come osservato, è possibile solo se esse adottano la forma di bilancio semplificato prevista dal codice civile.
BilancioPatrimonio nettoStrumento derivatoMicroimpresaCosto ammortizzatoDerivazione rafforzata
Ratio n. 8-9/2022 - NOVITÀ FISCALI SULLA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI
La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall'OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell'esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l'entità dell'errore e, ove sussista l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se l'errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, sussiste l'obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Ai fini fiscali, l'art. 8 D.L. 73/2022 ha modificato l'art. 83 Tuir che, in precedenza, non risonosceva valenza fiscale alle componenti di reddito emerse per effetto delle correzione (cfr. principi IAS 8 e OIC 29) se non mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta oggetto di correzione. La modifica dispone che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, escluso il caso in cui, per i componenti negativi di reddito, sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ovvero per l'accertamento. Tali criteri, che valgono anche ai fini Irap, si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2022.
SindacoAmministratoreBilancioNota integrativaRegistro ImpreseCorrezioneErrore contabileDerivazione rafforzata
Ratio n. 8-9/2022 - COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI PER REGIME CFC
Il quadro FC del modello Redditi SC deve essere compilato dalle imprese che controllano soggetti non residenti, nonché dai soggetti non residenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane. Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona; b) oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto mediante una o più società controllate o tramite società fiduciaria o interposta persona. Il soggetto che detiene il controllo diretto e indiretto di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. Il quadro non deve essere compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 27.12.2021 il provvedimento relativo alle società controllate estere e la circolare n. 18/2021 che chiarisce i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata indicato dall'art. 167, c. 4, lett. a) Tuir (tassazione effettiva dell'utile inferiore al 50% di quella italiana). La circolare precisa i requisiti soggettivi e oggettivi nonché le modalità di determinazione del livello di tassazione al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna; inoltre, fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc e sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato. Tali documenti hanno imposto un restyling dei modelli Redditi 2022 e delle relative istruzioni. In particolare, è stata prevista la c.d. “opzione di monitoraggio dei valori fiscali”, per consentire il riporto dei “tax attributes” (perdite fiscali, eccedenze ROL ecc) in caso di applicazione dell'imposizione per trasparenza. Con l'attuale modello dichiarativo, pur in assenza della tassazione per trasparenza della controllata, è quindi possibile monitorare i valori fiscali delle controllate estere, quale condizione necessaria per il riporto delle perdite fiscali e delle altre eccedenze virtuali domestiche (c.d. “tax assets”) per lo scomputo di successivi redditi “virtuali” tassati per trasparenza in applicazione del regime CFC. La mancata opzione comporta l'impossibilità di utilizzare in diminuzione dei futuri redditi CFC le perdite e gli ulteriori tax assets consuntivati e non debitamente “monitorati”.
CfcTassazione separataDichiarazione dei redditiStabile organizzazioneQuadro RMSocietà controllataQuadro FC
Ratio n. 8-9/2022 - DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA
Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa dichiarazione ulteriori componenti “positivi”, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota “media” risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare la casella “ISA” del modello Redditi e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L'informazione circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è ricavata dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA. Conseguentemente, non è più presente la casella “esonero dall'apposizione del visto di conformità” nel mod. Redditi. Nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è previsto: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.
IrapStudio di settoreAliquota mediaVisto di conformitàISAAffidabilità fiscaleProfilo di affidabilità
Ratio n. 8-9/2022 - COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA 2022
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2022 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31.12, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella “periodo di imposta diverso da 12 mesi” e indicano i “mesi di attività nel corso del periodo di imposta”). I modelli ISA approvati e le relative istruzioni, nonché il software sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Studio di settoreDato contabileCodice attivitàCodice AtecoPatent boxIndici sintetici affidabilitàISAIl tuo Isa
Ratio n. 8-9/2022 - IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA
Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. La soglia prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell'imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri dell'anno è stata innalzata da € 250 a € 5.000 euro dal decreto Semplificazioni, con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023. Pertanto, dal 2023, se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non supererà € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30.09); se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non sarà superiore, complessivamente, a € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il 30.11.
F24Fattura elettronicaImposta di bollo
Ratio n. 8-9/2022 - CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI
In base alla regola generale di cui all'art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell'art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Per effetto della modifica apportata dall'art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all'art. 26 Tuir, relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Il D.L. 41/2020 ha infine disposto che le disposizioni di cui all'art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi, di immobili a uso abitativo, purchè la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.
SfrattoCredito d'impostaReddito fondiarioMorositàCanone di locazioneCanone non percepito
Ratio n. 8-9/2022 - ACQUISTO DI NUOVO BOX AUTO CON DETRAZIONE IRPEF DEL 50%
La detrazione Irpef del 50% spetta in relazione agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia, la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la “realizzazione”, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. L'agevolazione si applica nella misura del 50% delle spese sostenute e con il limite di € 96.000 per unità immobiliare. La norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire della detrazione, la sussistenza del rapporto pertinenziale tra l'edificio abitativo (bene principale) ed il box. La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 27.05.2022, n. 19/E ha chiarito che a decorrere dal 1.01.2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l'acquisto di box pertinenziali, risulta possibile per il contribuente optare: per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021; ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
Box autoPertinenzaCessione del creditoAutorimessaSconto in fatturaBonus edilizio
Ratio n. 8-9/2022 - CONTROLLO DEL TITOLARE EFFETTIVO
Uno dei punti più ostici della normativa “Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo - D. Lgs. 21.11.2007, n. 231“ - riguarda l'individuazione della figura del titolare effettivo. Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dal CNDCEC il 22.5.2019 specificatamente contenute nel § 3, p. 3.1.2, di seguito si espliciteranno alcune casistiche nelle quali l'assetto proprietario non consente di determinare direttamente il (i) titolare (titolari) effettivo (effettivi). Pertanto, tale individuazione, si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la(e) persona(e) che controlla(no) la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea, attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.
AntiriciclaggioInfluenzaTitolare effettivo
Ratio n. 8-9/2022 - ESCLUSIONI DAGLI ISA PER IL 2021
Nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2022, n. 111 è stato pubblicato il D.M. Economia 29.04.2022, riguardante l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2021. Queste modifiche rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale. In particolare, con il decreto è stata approvata la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per cui la metodologia statistico-economica utilizzata ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020).
Regime premialeISACovid-19
Ratio n. 8-9/2022 - RIVALUTAZIONE NEL QUADRO RQ DEL MODELLO REDDITI 2022
Come sinteticamente indicato nelle istruzioni ai modelli, nel quadro RQ è stata introdotta una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva. Ai fini del perfezionamento fiscale della rivalutazione dei beni prevista dall'art. 110 D.L. 104/2020, i soggetti interessati devono procedere alla compilazione del quadro RQ, sezione XXIV. La sua compilazione è prevista all'interno di tutti i modelli dichiarativi (PF, SP, SC). Le imprese che nel corso del 2020 hanno usufruito della possibilità di rivalutare marchi e avviamenti in base alle previsioni del “decreto agosto”, in occasione della presentazione del dichiarativo 2021, hanno dovuto compilare l'apposito modello redditi. Le istruzioni al quadro RQ del modello Redditi 2022, recependo le modifiche apportate dall'ultima legge di Bilancio, hanno previsto che la compilazione del quadro sia necessaria nel solo caso in cui il contribuente decida di mantenere l'ammortamento fiscale dei maggiori valori in 18 anni.
RivalutazioneDichiarazione dei redditiQuadro RQ
Ratio n. 8-9/2022 - PRINCIPALI NOVITÀ NEGLI ISA 2022
Si presenta una rassegna degli interventi normativi che hanno interessato i modelli Isa applicabili per il periodo d'imposta 2021. Inoltre, si illustrano le novità relative ai quadri dei modelli relativi all'anno d'imposta 2021.
Regime premialeISA
Ratio n. 8-9/2022 - SOCIETÀ DI COMODO E ISA
Una società di comodo è una società la cui costituzione risponde, essenzialmente, a finalità di evasione ed elusione fiscale, o alla volontà di mettere in atto attività illecite. Si considerano fiscalmente di comodo, le società e gli enti che non superano il test di operatività o quando conseguono perdite fiscali per 5 periodi d imposta consecutivi. Sono considerate, altresì, di comodo quando nell'arco di 5 periodi d' imposta conseguono perdite per 4 periodi e nel 5° un utile inferiore al minimo previsto, così come determinato ai sensi dell'art. 30, c. 3 L. 724/1994. La dichiarazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ai fini Isa concorre alla possibile esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo.
Reddito minimoPerdita sistematicaSocietà di comodoSocietà non operativaISA
Ratio n. 8-9/2022 - ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.06.2022, n. 143 il D.L. 21.06.2022 n. 73, contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, in vigore dal 22.06.2022. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.
Cinque per milleDichiarazione ImuImposta di bolloPrestazione sanitariaOtto per milleDichiarazione precompilataISA
Ratio n. 8-9/2022 - PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO
L'art. 3 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 50, c. 6-bis D.L. 331/9193, ha prorogato la data entro la quale occorre procedere all'invio degli elenchi INTRASTAT. I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito intracomunitario, devono comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25 (ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato ovvero in un giorno festivo così come stabilito dall'art. 7 c. 1 lett. h) D.L. 70/2011). La nuova tempistica di presentazione è applicabile, a regime, sia con riferimento agli elenchi Intrastat mensili che trimestrali.
Cessione intracomunitariaElenco intrastatAcquisto intracomunitarioServizio intracomunitario
Ratio n. 8-9/2022 - NUOVO ESTEROMETRO
L'art. 1, c. 1103 L. 178/2020 aveva stabilito che in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1.01.2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, c. 3-bis, 1° periodo D. Lgs. 5.08.2015, n. 127) dovevano essere trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzano il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche. Successivamente l'art. 5 D.L. 146/2021 ha prorogato l'entrata in vigore della disposizione normativa contemplata dalla legge di Bilancio 2021 con riferimento alle operazioni effettuate dal 1.07.2022 (e non dal 1.01.2022). Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella legge di Bilancio 2021 e nel D.L. 146/2021, è stato pubblicato il provvedimento 28.10.2021, il quale stabilisce che, in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quello riferito alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. Quanto precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Con circolare n. 26/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ().
SanzioneFattura elettronicaSDIXMLEsterometro
Ratio n. 8-9/2022 - DEDUZIONI IRAP PER DIPENDENTI DAL 2021
L'art. 10 D.L. 73/2022 ha razionalizzato il quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione sulla deduzione del costo del lavoro prestato con rapporto a tempo indeterminato ed elevandola a rango di disposizione generale. Tale deduzione è svincolata dall'operare delle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sono quindi abrogate in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione ai fini Irap e la compilazione dei modelli dichiarativi. Sono confermate le deduzioni speciali esistenti riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.06.2022.
Lavoro dipendenteDeduzione IrapModello IrapQuadro IS
Ratio n. 8-9/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022
Scadenzario
Ratio n. 8-9/2022 - MONITORAGGIO DELLE ANOMALIE DEI SOFTWARE DI CONTROLLO DEI MODELLI REDDITI E ISA 2022
Sul sito di AssoSoftware è possibile accedere al servizio on line, dedicato agli intermediari fiscali e liberamente accessibile a tutti, di monitoraggio delle segnalazioni “false positive” dei Controlli Sogei, vale a direi delle segnalazioni di anomalia generate dai software di controllo dei modelli Redditi 2022 e Isa 2022. Se l'anomalia che il singolo professionista ha avuto modo di riscontrare rientra fra quelle già censite, si dovrà solamente attendere il rilascio da parte della Sogei della nuova versione del software di controllo.
AnomaliaSoftwareModello RedditiIndici sintetici affidabilità
Ratio n. 8-9/2022 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI CON APPROVVIGIONAMENTI DA UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA, BIELORUSSIA
L'attuale crisi fra Russia e Ucraina, iniziata a febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative a danno dell'economia europea e, in particolare, delle imprese italiane che svolgono attività in import ed export da e verso i paesi coinvolti nel conflitto. Le catene di approvvigionamento per le importazioni sono state colpite gravemente con aumenti di prezzi vertiginosi. Per fronteggiare questo momento di generalizzata tensione economica, Simest promuove un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia per contrastare gli impatti negativi conseguenti ai rincari o alla diminuzione degli approvvigionamenti da Ucraina, Russia o Bielorussia. Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework1, fino al 40% dell'intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 400.000 di agevolazione.
AgevolazioneEsportazioneRegistro ImpreseFatturatoExport
Ratio n. 8-9/2022 - PROROGA AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021. Con il medesimo provvedimento sono state definite, altresì, le modalità di restituzione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 11.12.2021, nonché le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Ciò premesso, in esito alle richieste formulate dagli ordini professionali e dalla associazioni di categorie, il termine originariamente previsto per l'invio telematico dell'autodichiarazione (30.06.2022) è stato prorogato al 30.11.2022.
Aiuto di StatoCovid-19Autodichiarazione
Ratio n. 8-9/2022 - BONUS CARBURANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI
L'art. 2 del D.L. 21/2022, ai fini del contenimento degli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, prevede che, solamente per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per il rifornimento del carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano), nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir. L'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 27/2022 chiarisce che il bonus carburante, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51, c. 3 Tuir, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista del medesimo art. 51, c. 3. Vista la ratio della norma volta ad indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti, l'Agenzia ritiene che il bonus carburante possa essere corrisposto dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché lo stesso non sia erogato in sostituzione del premio di risultato.
Lavoro dipendentePremio di risultatoBonus carburante
Ratio n. 8-9/2022 - QUESITO - SUPERBONUS PER IMMOBILE A/2 UTILIZZATO DAL SOCIO
L'Istante detiene in locazione con il coniuge un'unità immobiliare censita in Catasto in categoria A/2, di proprietà della società Alfa S.r.l. di cui è socia, che è ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale. Al riguardo, nell'evidenziare di non svolgere alcuna attività lavorativa, precisa che la predetta unità immobiliare è funzionalmente indipendente, “avendo un libero accesso dalla strada pubblica e essendo anche dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas”.
Contratto di locazioneAccessoSuperbonus
Ratio n. 8-9/2022 - QUESITO - ALIQUOTA IVA PER IL NOLEGGIO DI PONTEGGI
ALFA S.r.l. (in seguito, “Società” o “Istante”) opera nel settore edile ed effettua, in particolare: a) lavori di costruzione, pitture, cartongessi, ecc. con utilizzo di propri ponteggi; b) messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi. Con riferimento alla prima attività, la Società applica alle prestazioni fatturate l'aliquota Iva prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull'intero importo dell'appalto. Per quanto riguarda la seconda attività, l'Istante ha sempre applicato l'aliquota Iva ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili. L'Istante riferisce che da parte di alcuni committenti stanno arrivando richieste per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata anche relativamente ai servizi di cui al punto b).
NoleggioPonteggio
Ratio n. 8-9/2022 - EDITORIALE - ACQUA
Editoriale
Ratio n. 8-9/2022 - OPINIONE - AUTODICHIARAZIONE PER IL CREDITO LOCAZIONI IMPRESE TURISTICHE
Opinione
Ratio n. 8-9/2022 - CERTIFICAZIONE CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Per agevolare gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative il legislatore ha introdotto uno specifico credito d'imposta, alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019. La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022. L'agevolazione è stata oggetto di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che in alcuni casi ha emesso atti di recupero, innescando un contenzioso basato non sul calcolo del credito d'imposta, bensì sulla qualificazione delle spese. Salvo rare eccezioni, peraltro, la giurisprudenza di merito ha accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che gli atti emessi in assenza del parere tecnico del Mise siano illegittimi. Anche in considerazione di tale situazione, l'Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità, onde deflazionare il contenzioso, del riversamento spontaneo delle somme presuntivamente non spettanti, mediante una sanatoria che prevede la regolarizzazione entro il 16.12.2022, con preventiva domanda entro il 30.09.2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. Infine, con il D.L. 73/2022, allo scopo di rendere meno incerta la disciplina, si è introdotto un sistema di certificazione degli investimenti ammissibili al credito d'imposta.
Sicurezza sul lavoroCertificazioneInvestimentoCredito d'impostaRicerca e sviluppo
Ratio n. 8-9/2022 - ESONERO CONTRIBUTIVO E COMPILAZIONE DEL QUADRO RR
L'Inps, con la circolare 9.06.2022, n. 65, ha fornito importanti chiarimenti in tema di compilazione del quadro RR relativo al mod. Redditi PF 2022. Nel dettaglio sono state fornite istruzioni circa la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti (Quadro RR - sez. I) e la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata (Quadro RR - sez. II), nonché inerentemente all'esonero contributivo parziale, disciplinato dall'art. 1, cc. 20-22-bis L. 178/2020.
CommercianteGestione separataQuadro RRArtigianoEsonero contributivo
Ratio n. 8-9/2022 - MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Ai nastri di partenza il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, dopo una notevole serie di rinvii e correttivi al testo originario, è finalmente entrato in vigore (il 15.07.2022) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 1.07.2022, n. 152 del D. Lgs. 83/2022, che ha introdotto nuove importanti modifiche e integrazioni al D. Lgs. 14/2019. In particolare, tale ultimo intervento legislativo si pone quale espressione necessaria del processo di recepimento della normativa comunitaria, con espresso riferimento alla Direttiva sull'insolvency (Dir. UE 2019/1023). In sintesi, è possibile rilevare che con le modifiche si è inteso modificare la disciplina in relazione a: 1. regolazione dell'accesso del debitore agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza che gli consentano la ristrutturazione del debito, al fine di impedire l'insolvenza, tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale; 2. modifica delle norme in tema di procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e altre norme relative al concordato preventivo; 3. introduzione di un nuovo strumento di risoluzione della crisi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; 4. recepimento di molte delle norme contenute nel D.L. 118/2021 in tema di “misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale”; 5. eliminazione della procedura di allerta e dell'OCRI e la loro sostituzione con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio oltre alle norme sulla piattaforma telematica e sulle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi. Nel CCI sono state inserite anche altre norme (contenute nel D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021) che hanno riguardato la piattaforma telematica e gli obblighi di segnalazione da parte del collegio sindacale e dei creditori pubblici qualificati.
InsolvenzaCrisi di impresa
Ratio n. 8-9/2022 - A PROPOSITO DI GOOGLE ANALYTICS
Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati poiché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti. Questa la decisione emessa dal Garante italiano per la privacy il 9.06.2022, al termine di un'istruttoria da cui è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell'utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel dichiarare l'illiceità del trattamento è stato ribadito che l'indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.
PrivacyCookieGoogleGdpr
Ratio n. 8-9/2022 - CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D. Lgs. 22/1997 (ora D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in recepimento della normativa europea in materia. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; per questo partecipano al Consorzio.
ImballaggioUtilizzatoreConaiContributo ambientale
Ratio n. 8-9/2022 - COME CREARE IN EXCEL UN ELENCO DEI FILE PRESENTI IN UNA CARTELLA
Problema: sono stati raccolti in una cartella decine di file relativi ad un cliente e si ha la necessità di produrre un elenco riassuntivo composto da nome, tipologia e dislocazione in eventuali sottocartelle. Soluzione: Excel ci consente di creare velocemente un elenco aggiornabile delle risorse di una cartella attraverso lo strumento Power Query.
DatoCartellaExcel
Ratio n. 8-9/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2022
Scadenzario
Ratio n. 7/2022
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Ratio n. 7/2022 - IMU PER FABBRICATI GRUPPO “D” DELLE IMPRESE
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore ai fini Imu è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando all'ammontare dei costi che risultano dalle scritture contabili i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale, per ciascun anno di formazione. Tale procedura è applicabile fino al momento di richiesta di attribuzione della rendita catastale. Quando i fabbricati sono provvisti di rendita, la base imponibile si ottiene moltiplicandola per il coefficiente 65 (80 nel caso di fabbricati di categoria D/5, ossia istituti di credito, di cambio e assicurazione con fine di lucro).
FabbricatoCatastoCategoria catastaleImuRendita catastaleImpresaValore catastaleMoltiplicatore catastaleFabbricato gruppo D
Ratio n. 7/2022 - PROSPETTO PER DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI AI FINI IRES
Il prospetto contenuto nel modello Redditi SC deve essere compilato dai soggetti che fruiscono della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 Tuir; il prospetto non deve essere compilato dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione. Ai sensi dell'art. 96, c. 1 Tuir, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati, è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del ROL del periodo d'imposta e il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti; a tal fine si utilizza prioritariamente il 30% del ROL del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.
DeduzioneInteresse passivoIresDichiarazione dei redditiROLOnere finanziarioDeducibilitàProspetto interesse passivo
Ratio n. 7/2022 - RIPORTO DELLE PERDITE PER SOGGETTI IRES
L'art. 84 Tuir, come modificato dall'art. 23, c. 9 D.L. 98/2011, prevede un meccanismo che limita il riporto delle perdite delle società di capitali in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo, con possibilità di utilizzo in compensazione senza alcun limite temporale. Le perdite relative ai primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione per le nuove attività produttive possono essere utilizzate in compensazione del reddito imponibile per l'intero importo che trova capienza in esso.
CompensazionePerdita fiscaleIresImposta anticipataPerdita di esercizioSoggetto IresRiporto perditaPerdita pregressa
Ratio n. 7/2022 - PROSPETTO DEI CREDITI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione il parametro da assumere per il computo del limite (0,50%) delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio (D. Lgs. 127/1991) preveda che i crediti siano iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nella gestione della deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, c. 5 Tuir) e delle svalutazioni (art. 106 Tuir) non sussiste un perfetto allineamento tra la normativa civile e quella fiscale, con la necessità di tenere nota, nel tempo, del differente valore riconosciuto. Pertanto, nella sezione II del prospetto dei crediti del quadro RS del modello Redditi SC è necessario esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
CreditoRischio su creditoSvalutazione creditoPerdita su creditoDichiarazione dei redditiAccantonamentoFondo svalutazione creditoProspetto del creditoCredito verso clienteModello Redditi
Ratio n. 7/2022 - SOCIETÀ DI COMODO NEL MODELLO REDDITI
Uno specifico prospetto del modello Redditi deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti (art. 30 L. 724/1994), nonché per la determinazione dei soggetti in perdita sistematica (art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011). Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test comporta l'applicazione dell'Ires maggiorata al 34,50% (24% + 10,50%).
IrapInterpelloPerdita fiscaleDichiarazione dei redditiPerdita sistematicaSocietà di comodoSocietà non operativaTest di operativitàModello unicoQuadro RS
Ratio n. 7/2022 - REDDITI DI PARTECIPAZIONE NEL QUADRO RH
Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società e associazioni e imprese familiari o coniugali. Devono essere indicati, altresì, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dai danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, c. 2 del Tuir. Nel quadro RH si compila la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale, di cui all'art. 116 del Tuir. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale, ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario, redatto ai sensi dell'art. 2217 c.c., la quota di reddito o di perdita non deve essere indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del modello Redditi.
Contribuente minimoQuadro RHImpresa familiareReddito partecipazioneTrasparenza fiscaleDichiarazione dei redditiQuadro RMContabilità semplificataCollaboratore impresa familiareModello Redditi
Ratio n. 7/2022 - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI NEL QUADRO RV
Il quadro RV deve essere compilato per evidenziare eventuali differenze tra i valori civili e quelli fiscali di beni e/o elementi patrimoniali a fronte di operazioni straordinarie, rivalutazioni di beni, utili/perdite su cambi, operazioni di conferimento agevolato effettuato da enti creditizi pubblici, ovvero conseguenti all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e di quelli nazionali conseguenti alle modifiche apportate al codice civile. In particolare, per esempio il principio della derivazione rafforzata, che prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali, si applica solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti. Nel quadro sono, pertanto, indicati i disallinamenti dovuti ai criteri diversi da quelli citati, fino al riallineamento del valore fiscale con quello civilistico.
AmmortamentoRivalutazioneSospensionePrincipio contabileRiconciliazioneDichiarazione dei redditiImposta differitaDisallineamentoQuadro RVDerivazione rafforzataRiconciliazione dato fiscaleDifferenza su cambioDato di bilancio
Ratio n. 7/2022 - BONUS FORMAZIONE 4.0 NEL MODELLO REDDITI 2022
Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, introdotto a decorrere dal 1.01.2018, è stato più volte prorogato e, da ultimo, con la legge di Bilancio 2021, esteso fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022. è richiesta la compilazione del modello Redditi 2022, quadro RU.
FormazioneCredito d'impostaDichiarazione dei redditiQuadro RUSpesa di formazioneFormazione 4.0Bonus formazione
Ratio n. 7/2022 - TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 198/2022 ha differito al 1.01.2024 il termine per l'inizio dell'applicazione delle sanzioni. Il D.L. 73 2022 ha inoltre precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
SanzioneContributoBilancioErogazioneNota integrativaTrasparenzaDichiarazione dei redditiSito internetAiuto di StatoSovvenzioneRegistro nazionale
Ratio n. 7/2022 - ACQUISTO INFRASTRUTTURE DI RICARICA NEL QUADRO RS
Il contribuente che acquista infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici può beneficiare di due distinte agevolazioni. Da un lato, il D.L. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50%, per le spese sostenute dai soggetti Irpef ed Ires, dal 1.03.2019 al 31.12.2021. La detrazione è riconosciuta, altresì, nella misura del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che la stessa sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall'art. 119, c. 1 D.L. 19.05.2020, n. 34 (art. 119, c. 8 del decreto), per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020.
Dichiarazione dei redditiDetrazione 50%Quadro RSVeicolo elettricoSuperbonusColonnina di ricarica
Ratio n. 7/2022 - BONUS FACCIATE NEL MODELLO REDDITI
Il bonus facciate è un'agevolazione fiscale che consiste nella detrazione d'imposta del 90% (anni 2020 e 2021) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Dichiarazione dei redditiDetrazione 50%Quadro RSQuadro RPBonus facciate
Ratio n. 7/2022 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NEL MODELLO REDDITI 2022
Nel 2021 sono stati riconosciuti ed erogati contributi a fondo perduto per ristorare le imprese dagli effetti negativi derivanti dall'emergenza per Covid-19. Si indicano i principali aspetti operativi da considerare in sede di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Dichiarazione dei redditiAiuto di StatoQuadro RSCovid-19Contributo fondo perduto
Ratio n. 7/2022 - DEDUCIBILITÀ DELL’IMU
L'art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. Prima la L. 145/2018 ha aumentato la quota di imposta deducibile; successivamente, il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha modificato la percentuale. Da ultimo, la L. 160/2019 ha modificato tali percentuali, prevedendo il 60% per il 2020 e il 2021 e il 100% dal 2022. L'accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l'immobile sia qualificato come strumentale, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è, in ogni caso, subordinata al principio generale di cassa, in base al quale (ad esempio) nel 2021 è deducibile il 60% dell'Imu pagata nel corso di tale esercizio. Si genera, pertanto, un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l'imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti imposte anticipate. L'Imu resta comunque un'imposta indeducibile dall'Irap e, conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria che hanno contabilizzato il costo per competenza sono tenute al riporto tra le variazioni in aumento.
ImuImmobile strumentaleDeducibilità
Ratio n. 7/2022 - SUPERBONUS 110% NEL MODELLO REDDITI
Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal D.L. 34/2020 che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1.07.2020, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. È prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. L'opzione deve essere esercitata attraverso una comunicazione specifica (di cui al provvedimento 12.10.2020).
Dichiarazione dei redditiVisto di conformitàSpesa condominialeQuadro RPSuperbonus
Ratio n. 7/2022 - CREDITO RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il credito di imposta spettante sugli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è stato completamente riscritto dalla L. 27.12.2019, n. 160. La precedente disciplina dettata dal D.L. 23.12.2013, n. 145, applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, attribuiva il credito di imposta sull'incremento delle spese in attività di ricerca e sviluppo dell'anno rispetto alla media delle stesse spese sostenute negli anni 2012, 2013 e 2014 (per i soggetti solari). L'approccio di calcolo, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, non è più di tipo incrementale; la misura del credito di imposta è applicata al valore dell'investimento corrente indipendentemente dagli investimenti dei periodi precedenti. La legge di Bilancio 2021, con l'art. 1, c. 1064, reca la proroga fino all'anno 2022 delle disposizioni relative al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica ed altre attività innovative di cui all'art. 1, c. 198 e seguenti L. 160/2019; sono, inoltre, rideterminate le misure del beneficio. L'art. 1, c. 45 L. 234/2021 ha modificato ulteriormente la disciplina del credito d'imposta e ne ha prorogato il relativo periodo agevolato. Nel quadro RU - codice credito L1 - sono indicati i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, istitui-to dalla legge di Bilancio 2020.
Credito d'impostaDichiarazione dei redditiRicerca e sviluppoInnovazioneQuadro RU
Ratio n. 7/2022 - BONUS PER SPESE PUBBLICITARIE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha previsto un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali a favore di imprese e lavoratori autonomi. Il Provvedimento Dipartimento Informazione ed Editoria 7.04.2022 ha approvato l'elenco dei beneficiari e la misura definitiva del bonus spettante per il 2021, consultabile sul sito Internet www.informazioneeditoria.gov.it. Il provvedimento ha, inoltre, precisato che la somma indicata per ciascun beneficiario costituisce l'importo massimo fruibile, nel rispetto dei limiti fissati dagli aiuti de minimis e che il credito d'imposta può essere fruito mediante compensazione, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, dal 5° giorno lavorativo successivo alla sua pubblicazione. L'art. 98 D.L. 18/2020 ha previsto, per l'anno 2020, che il credito d'imposta è pari al 30% degli investimenti effettuati (e non di quelli incrementali). L'art. 186, c. 1 D.L. 34/2020 ha elevato la misura del credito, per l'anno 2020, dal 30 al 50%. Infine, l'art. 1, c. 608 L. 178/2020 ha disciplinato le modalità di riconoscimento del credito d'imposta per gli anni 2021 e 2022.
Credito d'impostaDichiarazione dei redditiGiornalePeriodicoQuadro RUSpesa pubblicitariaBonus pubblicitàInvestimento pubblicitarioAiuto de minimis
Ratio n. 7/2022 - BONUS INTERNET 2022 PER PMI E PROFESSIONISTI
Con il D.M. 27.04.2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ampliato la platea dei beneficiari dei voucher digitalizzazione: oltre alle Pmi, anche i professionisti possono richiedere gli incentivi. Con D.M. 23.12.2021 il Mise ha aperto il piano voucher 2022 per la digitalizzazione delle Pmi, che durerà fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15.12.2022. Sono contemplate 3 diverse tipologie di voucher, a seconda di parametri prestazionali (velocità massima in download e banda minima garantita), beneficiabile per una sola volta.
ProfessionistaInternetPmiVoucherConnessione di rete
Ratio n. 7/2022 - VALUTAZIONE FISCALE DEI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Il legislatore tributario non ha previsto delle norme specifiche, ma ha adottato un rinvio alle norme sulla valutazione delle rimanenze di cui all'art. 92 del Tuir.
RimanenzaInvestimentoTitoloPronto contro termineFondo comuneImmobilizzazione finanziaria
Ratio n. 7/2022 - PRINCIPALI NOVITÀ DAL DECRETO AIUTI
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.05.2022, n. 114 il D.L. 17.05.2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”, in vigore dal 18.05.2022. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
Lavoro dipendenteEsportazioneCredito d'impostaTrasporto pubblicoPensionatoAutotrasportatoreDecreto Aiuti
Ratio n. 7/2022 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Si riassumono le principali disposizioni emanate dal D.L. 50/2022 in tema di agevolazioni legate all'incremento dei costi energetici.
AgevolazioneAutotrasportoGasEnergia elettricaEnergiaFonte rinnovabile
Ratio n. 7/2022 - BONUS EDILIZI SOLO CON APPLICAZIONE DEI CCNL
Il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia le cui opere complessivamente superino l'importo di € 70.000, sono subordinati all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, da indicare nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I nuovi obblighi si applicano, dal 27.05.2022, ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
FatturaContratto di appaltoCcnlVisto di conformitàBonus edilizioLavoro edile
Ratio n. 7/2022 - DURC DI CONGRUITÀ PER LA MANODOPERA IN EDILIZIA
Il D.M. Lavoro 25.06.2021, n. 143, che recepisce l'Accordo delle parti sociali del 10.09.2020, detta le regole per l'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera edilizia, teso a salvaguardare il mercato del lavoro dalle aziende che non operano nella legalità. In particolare, la verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Il DURC di congruità si applica ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021.
EdiliziaManodoperaDurcCongruità
Ratio n. 7/2022 - ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
Dall'11.05.2023 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730/2023 precompilata all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'applicazione web. Dalla stessa data è possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730. Inoltre è possibile modificare e inviare il modello Redditi precompilato. I contribuenti interessati a questo modello possono solo modificarlo, integrarlo e inviarlo all'Agenzia delle Entrate. Nell'applicazione web è poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.
DelegaCAFSostituto d'impostaDichiarazione dei redditi730Visto di conformità730 precompilato
Ratio n. 7/2022 - PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DECRETO ENERGIA CONVERTITO
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20.05.2022, n. 117, la L. 20.05.2022, n. 51, di conversione del D.L. 21.03.2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, in vigore dal 21.05.2022. Nel decreto è confluito anche il contenuto del D.L. 38/2022, in merito alle disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti, con contestuale sua abrogazione. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione in legge.
RimanenzaMalattiaInfortunioAvviso bonarioSoaBollettaDecreto energiaBuono carburanteSettore tessile
Ratio n. 7/2022 - AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” UNDER 36 IN DICHIARAZIONE
L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022. La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
Prima casaImposta di registroAbitazione principaleCredito d'impostaDichiarazione dei redditiIseeRiacquistoUnder 36
Ratio n. 7/2022 - COMMERCIO ELETTRONICO: IMPORTAZIONI DI VALORE TRASCURABILE
Con la circolare n. 26 del 30.06.2021 l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha dettato disposizioni in merito alle novità introdotte, a far data dal 1.07.2021, in materia di e-commerce - c.d. pacchetto Iva commercio elettronico. Con la circolare 3.05.2022, n. 15, la stessa Agenzia fornisce alcune indicazioni procedurali da riferirsi allo sdoganamento di beni di modico valore, dichiarati utilizzando il nuovo tracciato H7 Super - Reduced Data Set, così come previsto dal Regolamento Delegato (di seguito: RD) 2021/234(2).
Commercio elettronicoE-commerce
Ratio n. 7/2022 - PROCURA PER UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 23.05.2022, in un'area autenticata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, sono disponibili la dichiarazione precompilata 2022 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30.09.2022 oppure entro il 30.11.2022 qualora si opti per l'invio del modello Redditi. Per accedere occorre essere in possesso, alternativamente, di: SPID - “Sistema Pubblico dell'Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS); credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle; credenziali dispositive rilasciate dall'Inps (solo per i residenti all'estero con un documento di riconoscimento italiano). Con le proprie credenziali di accesso si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “rappresentante” (persona di fiducia) o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di un “rappresentato” o di una persona deceduta.
Agenzia delle EntrateProcuraDichiarazione precompilataSpid
Ratio n. 7/2022 - AVVIO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
A distanza di molto tempo rispetto alla norma istitutiva, è arrivato il primo provvedimento per avviare l'iter di comunicazione, ai Registri delle Imprese, dei dati delle persone fisiche che, secondo la normativa “Antiriciclaggio”, rivestono la qualifica di “titolare effettivo“ di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
AntiriciclaggioRegistro ImpreseTitolare effettivoRegistro titolare effettivo
Ratio n. 7/2022 - RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S INDEBITO
Con provvedimento 1.06.2022 l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità e i termini per l'accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione, effettuati entro il 22.10.2021, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30.09.2022 il modello di domanda. La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell'importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16.12.2022.
Credito d'impostaRicerca e sviluppoCredito inesistenteCredito non spettanteRiversamento
Ratio n. 7/2022 - RISANAMENTO DELLE SOCIETÀ ETERODIRETTE
L'art. 248 del Codice della crisi prevede che più imprese in stato di insolvenza che fanno parte di uno stesso gruppo, possono proporre un unico ricorso per chiedere l'accesso alla procedura di concordato preventivo, laddove abbiano tutte il centro degli interessi in Italia. Di conseguenza, anche il piano di concordato sarà unico - oppure collegato con gli altri - e gli effetti del risanamento riguarderanno ciascuna di esse. Per individuare quale sia la società che diriga le altre (c.d. holding) si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da quella società o ente tenuta/o al consolidamento dei loro bilanci e che de facto abbia un controllo diretto o indiretto sulle altre. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. Gli effetti pregiudizievoli possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo.
ControlloBilancio consolidatoGruppoDirezioneRisanamentoCrisi di impresaCodice della crisi
Ratio n. 7/2022 - AIUTI DI STATO QUADRO RS401 E RS402
Il prospetto Aiuti di Stato deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”), nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Il prospetto deve essere compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Aiuto di StatoQuadro RSCovid-19Contributo fondo perdutoAutodichiarazione
Ratio n. 7/2022 - NUOVE BOLLETTE DOGANALI DI IMPORTAZIONE
Con la reingegnerizzazione del processo doganale di importazione, cambiano i documenti doganali connessi alla registrazione nel registro Iva acquisti, ai fini della detrazione d'imposta. A decorrere dal 9.06.2022 assume rilevanza il prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale secondo il prospetto approvato dall'Agenzia delle dogane in accordo con l'Agenzia delle Entrate.
ImportazioneBolletta doganaleDoganaRappresentante doganale
Ratio n. 7/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2022
Scadenzario
Ratio n. 7/2022 - REGIME FORFETARIO E FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE OPERAZIONI ESTERE
Dal 1.07.2022 anche i soggetti di minori dimensioni - forfetari, regime di vantaggio, ASD e associazioni assimilate con opzione - che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, devono passare alla fatturazione elettronica. La decadenza dell'esonero dalla fatturazione elettronica comporta, in caso di scambi con controparti estere, l'onere di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate (comunicazione delle operazioni transfrontaliere). A tal proposito, si ricorda che dal 1.07.2022 l'esterometro trimestrale è sostituito dalla trasmissione del singolo file xml (ciclo attivo e passivo) tramite il tracciato della fatturazione elettronica.
EsteroFattura elettronicaRegime forfetarioAcquisto intracomunitarioEsterometro
Ratio n. 7/2022 - RIFLESSI ACE DELL’AMMORTAMENTO DEI BENI RIVALUTATI
Il saldo attivo di rivalutazione dà origine a una specifica riserva che subisce una “metamorfosi” quando, da valutativa, diviene realizzativa, così influenzando la compilazione del prospetto del capitale e delle riserve e il calcolo ACE. Ciò avviene, ad esempio, quanto le maggiori quote di ammortamento assumono rilievo fiscale, ossia nel momento in cui influiscono sulla determinazione del risultato di esercizio da assoggettare a tassazione. Per una corretta definizione concettuale della riserva di rivalutazione, si ricorda, in via preliminare, che l'art. 110, c. 7 D.L. 108/2020 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 e a quelle dei decreti ministeriali 13.04.2001, n. 162 e 19.04.2002, n. 86. In particolare, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi di tale legge deve essere imputato al capitale o accantonato in un'apposita riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Ciò premesso, si pone il problema dell'eventuale rilevanza fiscale ai fini del calcolo della base imponibile ACE. Su tali aspetti si segnalano specifici interventi di prassi (circolare 21/E/2015, interpello 889/2021 e Guida OIC 4/2019).
AmmortamentoACERiserva di rivalutazioneSuper Ace
Ratio n. 7/2022 - SUPER ACE PER SOGGETTI IRPEF NEL MODELLO REDDITI 2022
Il D.L. 73/2021 ha previsto il rafforzamento dell'ACE per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti solari), definendo il coefficiente da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio pari al 15%. In alternativa all'ordinaria modalità di fruizione dell'agevolazione sotto forma di deduzione dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, è concessa la possibilità di utilizzare la stessa quale credito d'imposta, in compensazione nel modello F24.
Patrimonio nettoDichiarazione dei redditiSuper Ace
Ratio n. 7/2022 - PRIVACY E WHISTLEBLOWING
Il Garante con ordinanza 7.04.2022 ha sanzionato un ospedale e una società informatica in conseguenza dell'inadeguata gestione del trattamento dei dati personali in ambito whistleblowing. In particolare, un'applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, consentiva la registrazione e conservazione dei dati di navigazione degli utenti, consentendo quindi l'identificazione di chi la utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti. Inoltre, l'azienda non aveva poi provveduto a informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali e neppure aveva effettuato una valutazione di impatto privacy, oltre a non avere inserito tale trattamento nel registro delle attività di trattamento. Alla società informatica, quale fornitrice della piattaforma e quindi responsabile del trattamento, era contestato il fatto che si avvalesse di un soggetto esterno per il servizio di hosting dei sistemi che ospitavano l'applicativo senza aver dato idonea informazione alla struttura sanitaria. Inoltre, il medesimo servizio di hosting era utilizzato anche per proprie finalità come la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti o la gestione contabile e amministrativa. Il Garante sanzionava sia la struttura sanitaria sia alla società informatica con un importo di € 40.000 considerando termine 30 giorni alla società informatica per adeguare il rapporto con il fornitore del servizio di hosting alla normativa sulla protezione dei dati personali.
PrivacySoftwareRegistro trattamentoTitolare del trattamentoWhistleblowing
Ratio n. 7/2022 - QUESITI - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IVA ED EFFETTI SULLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Un contribuente intende presentare la dichiarazione integrativa della Dichiarazione Iva 2014 al fine di modificare la scelta dell'utilizzo di un credito Iva da rimborso, come manifestato nella dichiarazione originariamente presentata, a detrazione e/o compensazione.
AccertamentoDichiarazione integrativa
Ratio n. 7/2022 - EDITORIALE - AFFEZIONE E DISAFFEZIONE
Editoriale
Ratio n. 7/2022 - OPINIONE - CONFERIMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Opinione
Ratio n. 7/2022 - RITENUTE DEI SOCI O ASSOCIATI UTILIZZATE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI PERSONE
La circolare n. 56/E/2009 ha fornito un'interpretazione dell'art. 22 del Tuir, secondo cui le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti, chiarendo come tale disposizione possa coordinarsi con la facoltà di compensare imposte e contributi riconosciuta, dall'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti. È stato chiarito, pertanto, che i soci o associati di società e associazioni di cui all'art. 5 Tuir possono consentire, in maniera espressa, che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24. Affinché la compensazione possa operare è necessario, oltre a un assenso preventivo in apposito atto con data certa, che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. Il modello Redditi rappresenta la dichiarazione nella quale i soggetti che hanno partecipazioni in enti trasparenti possono retrocedere l'eccedenza di ritenute non utilizzate al soggetto partecipato.
RitenutaStudio associatoSocioAssociatoSocietà di personeScomputo della ritenuta
Ratio n. 7/2022 - VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
L'art. 71 D. Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Sicurezza sul lavoroAttrezzaturaVerifica periodicaLavoro
Ratio n. 7/2022 - SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE PER LA CRISI UCRAINA
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel D.L. 50/2022, in vigore dal 18.05.2022, finalizzate a favorire la liquidità delle imprese.
FinanziamentoImpresaGaranziaSaceLiquiditàUcraina
Ratio n. 7/2022 - GENERAZIONE NUOVO AMBIENTE DI SICUREZZA (CERTIFICATI DIGITALI ENTRATEL - PARTE 2)
In seguito ai miglioramenti apportati dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla sicurezza dei certificati digitali, può verificarsi la necessità da parte degli intermediari di procedere alla revoca dell'attuale ambiente di sicurezza e alla generazione di un ambiente nuovo. Nell'articolo precedente sono state illustrate le procedure utili alla verifica dei certificati. In questo articolo sono illustrate le procedure utili alla revoca e alla generazione del nuovo ambiente nel caso la verifica dei certificati abbia evidenziato la mancata rispondenza degli stessi ai nuovi requisiti minimi di sicurezza.
Entratel
Ratio n. 6/2022
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Ratio n. 6/2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL QUADRO RR
La dichiarazione Modello Redditi 2023 PF richiede l'indicazione, nel quadro RR, dei contributi previdenziali dovuti all'Inps da artigiani e commercianti e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995. La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2022. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa (circ. Inps 10.06.2021, n. 84). Gli importi eventualmente risultanti a credito delle sezioni possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2022. Si ricorda che l'art. 1, c. 380, della legge di Bilancio 2021, ha previsto, dal 1.01.2022, un aumento (dallo 0,09% allo 0,48%) dell'aliquota contributiva Ivs per i commercianti, allo scopo di finanziare l'indennizzo per la cessione definitiva dell'attività commerciale.
CommercianteContributo previdenzialeGestione separataDichiarazione dei redditiIvsQuadro RRContributo artigianiContabilità semplificataArtigianoContributo InpsModello Redditi
Ratio n. 6/2022 - VERBALE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O RISERVE AI SOCI
L'art. 2433 del c.c titolato “Distribuzione degli utili ai soci”, detta l'iter da seguire per procedere alla distribuzione degli utili conseguiti da una società di capitali. Essa avviene a seguito dell'approvazione da parte dei soci di un apposito verbale assembleare. La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 27, cc. 1 e 5 del D.P.R. 600/1973. Si ricorda che il termine per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto, a seguito di una modifica all'art. 13 D.P.R. 131/1986 entrata in vigore il 22.06.2022.
VerbaleImposta di registroRegistrazioneDistribuzione utileVerbale assembleaUtileDividendoCodice tributoUtile d'esercizioAssemblea dei sociRiserva di utileDistribuzione riserve
Ratio n. 6/2022 - IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Le imposte devono essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. Occorre, infatti, rispettare i principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio. Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce CII5-ter dell'attivo) sono rilevati nel conto economico, voce 20 “Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”. Anche per il 2021 l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta con diverse forme di aiuti alle imprese. Alcuni di essi, come ad esempio la sospensione degli ammortamenti, hanno interessato le imposte anticipate/differite. Per quanto attiene alla fiscalità anticipata e differita relativa all'estensione del periodo di ammortamento fiscale in 50 anni per i marchi e l'avviamento oggetto di rivalutazione o riallineamento, è necessario fare un'attenta valutazione della ragionevole certezza del loro futuro recupero in un arco temporale così lungo.
BilancioAmmortamentoSospensioneImposta anticipataImposta differitaFiscalità differitaDifferenza permanenteDifferenza temporanea
Ratio n. 6/2022 - QUADRO LM PER FORFETARI
La sezione II del quadro LM del modello Redditi 2023 PF deve essere compilata dai soggetti (imprese o lavoratori autonomi) che, nel 2022, hanno applicato il regime forfetario, attestando di possedere i relativi requisiti. Nel quadro RS, inoltre, deve essere indicata una serie di informazioni relative all'attività esercitata. Rispetto al passato, ora risulta possibile compilare il quadro LM ed anche un altro quadro di determinazione del reddito (RD, RE, RF, RG).
Imposta sostitutivaContributo IVSDichiarazione dei redditiContributo artigianiContributo commerciantiRegime forfetarioQuadro LMQuadro RSContribuente forfetarioCovid-19Contributo fondo perduto
Ratio n. 6/2022 - PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE IN DICHIARAZIONE
Il prospetto relativo al capitale sociale e alle riserve risponde all'esigenza di monitorare - per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio - la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. I dati richiesti nei righi intestati alle riserve sono forniti per “masse”, ossia raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi, ai fini fiscali, natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo dovrà essere suddiviso nelle 2 componenti e riclassificato nei corrispondenti righi. Per effetto della presunzione prevista dall'art. 47, c. 1, 2° periodo del Tuir, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio, o di riserve di utili presenti in bilancio, deve essere riqualificata agli effetti fiscali come distribuzione di utili. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 27 D.P.R. 600/1973 dalla legge di Bilancio 2018, a partire dagli utili 2018 ai dividendi derivanti da partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, è applicata la ritenuta del 26%, da parte del soggetto Ires erogatore degli stessi. Le riserve formate da questi utili non trovano un rigo specifico nel prospetto; pertanto, devono essere indicate solo nel rigo generale RS134. Si omettono le righe riferite ai regimi Siiq e Siinq.
Patrimonio nettoCapitaleRiservaDividendoProspettoDichiarazione dei redditiSocietà di capitaliQuadro RSRiserva di utileRiserva di capitale
Ratio n. 6/2022 - RIPORTO DELLE PERDITE IRPEF IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La riformulazione dell'art. 8 Tuir, contenuta nella L. 145/2018, ha determinato dal periodo d'imposta 2018, con riferimento alle imprese minori di cui all'art. 66 Tuir, la possibilità di scomputare le perdite d'impresa esclusivamente dai redditi d'impresa; inoltre, le perdite di periodo possono essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'80% del reddito d'impresa relativo a ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in esso.
CompensazionePerditaDichiarazione dei redditiPerdita di esercizioRiporto perditaModello RedditiPerdita contabilità ordinariaPerdita contabilità semplificata
Ratio n. 6/2022 - BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA
L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.04.2022, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2021. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2021 e 2020.
RimborsoCompensazioneRegime premialeSocietà non operativaVisto di conformitàISAPunteggio IsaAffidabilità fiscaleLivello di affidabilità
Ratio n. 6/2022 - VERSAMENTO ACCONTO IMU 2023
Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.
VersamentoF24Categoria catastaleImuAbitazione principaleImmobile merceAcconto ImuOccupazione abusivaEsenzione Imu
Ratio n. 6/2022 - ESENZIONE IMU IMMOBILI MERCE
L'art. 2 D.L. 102/2013, modificando il c. 9-bis dell'art. 13, D.L. 201/2011 (decreto istitutivo dell'Imu), ha introdotto dal 1.01.2014 una precisa causa di esenzione dal tributo per i c.d. “beni immobili-merce”. Tale esenzione, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020, che ha ridisegnato il tributo, unificando Imu e Tasi, è stata sostanzialmente riproposta con l'art. 1, c. 751 L. 160/2019.
Impresa costruttriceImuDichiarazione ImuEsenzioneImmobile merce
Ratio n. 6/2022 - CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI NEL MODELLO REDDITI
Nel quadro RU devono essere indicati i crediti d'imposta, istituiti dall'art. 1, cc da 185 a 196 L. 27.12.2019, n. 160, a favore dei soggetti passivi che, entro il 30.06.2021, hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato con prenotazione entro il 31.12.2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, in base alla ripartizione in rate annuali e alla decorrenza degli utilizzi stabilite dal c. 191 della citata L. 160/2019. I dati del credito d'imposta devono essere esposti nella sezione I del quadro RU distintamente, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie deve essere compilato un distinto modulo, utilizzando specifici codici credito. Nella dichiarazione dei redditi occorre indicare anche gli investimenti effettuati nel 2021 e quelli prenotati entro il 31.12.2021, secondo le regole della L. 178/2020.
InvestimentoCredito d'impostaDichiarazione dei redditiBene immaterialeBene strumentaleQuadro RUIndustria 4.0InterconnessioneMiseModello RedditiBene generico
Ratio n. 6/2022 - LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO
Il leasing immobiliare abitativo è uno strumento finanziario utilizzato per l'acquisto delle case. Consente di utilizzare un bene (in questo caso un'abitazione) pagando rate periodiche alla società che ne detiene la proprietà (banca o finanziaria). Una volta concluso il pagamento delle rate standard, si può scegliere se pagare una maxi rata finale - prestabilita in fase di stipula del contratto - per diventare proprietario a tutti gli effetti della casa o se restituire l'immobile alla proprietà. Da un punto di vista sostanziale, il leasing immobiliare consiste in un'operazione di finanziamento che consente all'utilizzatore di ottenere l'utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito (il concedente) dietro il pagamento di canoni periodici e del prezzo di riscatto. è con la legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) che è stato introdotto nel nostro ordinamento il leasing immobiliare abitativo.
Leasing immobiliareLeasing abitativo
Ratio n. 6/2022 - BONUS FISCALE PER SOCIETÀ BENEFIT
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12.11.2021 (Gazzetta Ufficiale 14.01.2021, n. 10) contiene le regole per usufruire del credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione e/o trasformazione in società benefit. Con il decreto direttoriale del Mise 4.05.2022 sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo.
AgevolazioneCredito d'impostaSocietà benefit
Ratio n. 6/2022 - DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2022 RIDOTTO DEL 50%
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 22.12.2021, n. 429691, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2022. Con proprio decreto del 12.03.2020, entrato in vigore il 27.03.2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale fino al 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.
Camera di commercioDiritto annualeFatturatoDichiarazione IrapUnità locale
Ratio n. 6/2022 - RITENUTE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE DA RESIDENTI
I proventi derivanti da attività finanziarie sono assoggettati a prelievo fiscale denominato ritenuta.
RitenutaObbligazioneTitolo di statoReddito di capitalePronto contro termineDeposito bancarioAttività finanziariaLibretto di deposito
Ratio n. 6/2022 - NOVITÀ MODELLO REDDITI SC 2023
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28.02.2023, ha approvato il modello Redditi SC 2023, che le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare ai fini delle imposte sui redditi entro il 30.11.2023.
RivalutazioneAssegnazione agevolataModello RedditiCessione agevolataBonus facciateSuperbonusCripto attività
Ratio n. 6/2022 - RIPARAZIONE IN GARANZIA CON CLIENTI UE
Le riparazioni effettuate durante il periodo di garanzia sono considerate non soggette a Iva, in quanto effettuate a titolo gratuito, poiché sono considerate come implicitamente incluse nel prezzo di vendita del bene oggetto della garanzia. Tuttavia, quando le prestazioni di servizi menzionate (con o senza l'applicazione di materiali) sono oggetto di fatturazione, queste ultime sono operazioni effettuate a titolo oneroso e, di conseguenza, rientranti nel campo di applicazione dell'Iva. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte UE con la sentenza C-605/20 del 24.02.2022.
EsteroPrestazione di serviziInversione contabileIntrastatGaranziaRiparazione
Ratio n. 6/2022 - ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI TRANSFER PRICING
L'espressione transfer pricing identifica il procedimento per determinare il prezzo appropriato (transfer price), nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infra-gruppo. Nell'ambito delle operazioni infragruppo tra imprese multinazionali, infatti, una delle questioni più complesse è rappresentata proprio dalla determinazione a fini fiscali dei prezzi di trasferimento adeguati, poiché i rapporti che intercorrono tra le imprese di un gruppo multinazionale possono consentire loro di stabilire condizioni particolari e diverse rispetto a quelle che sarebbero state stabilite se i membri del gruppo avessero agito come parti indipendenti operanti in un libero mercato. La disciplina è nata per evitare potenziali intenti di elusione fiscale internazionale attraverso i quali due o più società, appartenenti allo stesso gruppo e residenti in Stati diversi, attuando particolari politiche di prezzo negli scambi di beni e servizi, potrebbero “spostare” materia imponibile verso società residenti in Stati con fiscalità più favorevole. La norma italiana di contrasto al transfer price è principalmente contenuta nel c. 7 dell'art. 110 del Tuir ed è stata oggetto di numerosi interventi di prassi.
Linea guidaTransfer pricingMasterfileOcseDocumento nazionale
Ratio n. 6/2022 - PIATTAFORMA PER LA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova guida all'utilizzo della piattaforma per la cessione dei crediti. La guida illustra le funzionalità della “piattaforma cessione crediti”, accessibile dall'area riservata del proprio sito Internet, con la quale i soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti. Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti). La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall'Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.
Cessione del creditoSpidCNSSconto in fatturaPiattaforma cessione creditiCessione credito fiscale
Ratio n. 6/2022 - DETRAZIONE SPESE MUSICALI PER RAGAZZI
La detrazione relativa alle spese musicali per ragazzi tra i 5 e 18 anni è stata introdotta dall'art. 1, c. 346 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha inserito la lettera e-quater) nell'art. 15, c. 1 Tuir. In particolare, la nuova detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a conservatori, bande, cori e scuole di musica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.
Onere detraibileConservatorioDetrazione fiscaleSpesa di musicaCoreutica
Ratio n. 6/2022 - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED IMPUGNAZIONE DELLO STATO PASSIVO
Il Codice della Crisi, all'art. 206, ha previsto che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Le impugnazioni previste all'art. 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di esecutività dello stato passivo, ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento (art. 206, c. 5 CCI). Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti.
ImpugnazioneConcordato preventivoAccordo di ristrutturazioneStato passivoCrisi di impresaLiquidazione giudiziale
Ratio n. 6/2022 - FATTURA ELETTRONICA PER FORFETARI CON COMPENSI/RICAVI SUPERIORI A € 25.000
A seguito della modifica apportata dall'art. 18 D.L. 36/2022 (decreto PNRR-2) all'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, sono stati eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1.07.2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 D.P.R. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori): • rientranti nel “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98); • rientranti nel regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014); • che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00. L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l'anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori a € 25.000. Qualora, nell'anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a € 25.000 non vi sarà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l'obbligo, in tal caso scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024. A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche: • alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori; • alla conservazione elettronica delle fatture; • all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo.
Nota di variazioneFattura elettronicaImposta di bolloRegime forfetarioRegistro sezionale
Ratio n. 6/2022 - ALTRI CASI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Uno dei punti più ostici della normativa “Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo - D. Lgs. 21.11.2007, n. 231“ riguarda l'individuazione della figura del titolare effettivo. Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dal CNDCEC il 22.5.2019 specificatamente contenute nel § 3, p. 3.1.2, di seguito si espliciteranno alcune casistiche tra le più diffuse nell'operatività degli Studi professionali dei commercialisti e degli esperti contabili.
AntiriciclaggioTrustTitolare effettivoSegnalazione operazione sospetta
Ratio n. 6/2022 - DOPPIA SANZIONE A CHI RIFIUTA PAGAMENTI “POS” DAL 30.06.2022
A seguito della modifica apportata dall'art. 18 del Decreto PNRR-2 (D.L. 30.04.2022, n. 36) all'art. 15, c. 4-bis D.L. 18.10.2012, n. 179, è stata anticipata al 30.06.2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito. La decorrenza delle sanzioni, prima della citata modifica normativa, era prevista a decorrere dal 1.01.2023. Nel dettaglio, la citata disposizione normativa stabilisce che qualora un soggetto, che effettui attività di vendita di prodotti ovvero prestazioni di servizi (anche professionali), rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, sarà applicabile, dal 30.06.2022: una sanzione fissa pari a € 30; un'ulteriore sanzione del 4%, calcolata sul valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.
Scontrino fiscaleCarta di creditoPagamento elettronicoBancomatCarta di debitoPosDocumento commercialeMoneta elettronica
Ratio n. 6/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2022
Scadenzario
Ratio n. 6/2022 - CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO CARGO BIKE
L'art 1, c. 698 L. 30.12.2020, n. 178, al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, riconosce alle microimprese e alle piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, un credito d'imposta annuo nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino a un importo massimo annuale di € 2.000 per ciascuna impresa beneficiaria, demandando a un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del suddetto credito d'imposta, anche con riguardo all'ammontare dello stesso. Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 9.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28.04.2022, n. 98, sono dettate le disposizioni per il riconoscimento del credito di imposta per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini della ottimizzazione dei processi della logista in ambito urbano.
Credito d'impostaMobilità sostenibileCargo bikePedalata assistitaMite
Ratio n. 6/2022 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D. Lgs. 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D. Lgs. 22/97. è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio. L'albo è disponibile sul sito web http://www.albonazionalegestoriambientali.it dal 3.11.2004 e contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d'iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti.
FormularioGestore ambientaleAlbo gestore ambientaleRifiuto
Ratio n. 6/2022 - CORRESPONSIONE DEL TFM IN CASO DI SOCIETÀ CESSATA
Il TFM è una forma di accantonamento per garantire agli amministratori di società, come avviene per i lavoratori dipendenti con il TFR, un compenso aggiuntivo, in occasione della cessazione del rapporto di collaborazione. È previsto nello statuto o deliberato dall'assemblea dei soci. Questa tipo di accantonamento non è specificatamente disciplinato da una sola norma, ma dal combinato disposto degli artt. 2120 e 2364 c.c. In base a tali articoli, la società può stabilire un compenso aggiuntivo e differito per i propri amministratori, simile al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti (TFR). L'accantonamento del TFM è una formula utilizzata da moltissime imprese, consentendo di sfruttare notevoli vantaggi sia per l'azienda sia per l'amministratore che lo riceve. Infatti, rappresenta una vera e propria forma di risparmio e pianificazione fiscale per le aziende, oltre che essere una tutela aggiuntiva molto importante per gli amministratori. Il fondo destinato ad accogliere gli accantonamenti per tale finalità, diversamente dal TFR per il quale esistono delle regole ben precise di calcolo, non ha un'analoga disciplina. Difatti, la sua quantificazione è lasciata alla libera contrattazione delle parti, anche se è preferibile che segua un criterio di ragionevolezza, ossia valutando le dimensioni aziendali, la struttura, il volume d'affari, nonché la complessità dell'amministrazione societaria. L'importo maturato sarà corrisposto al beneficiario in occasione della cessazione del rapporto di collaborazione.
AmministratorePolizza assicurativaGestione separataTfmAccantonamentoCompenso amministratoreTrattamento di fine mandato
Ratio n. 6/2022 - NATURA DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE E RIFLESSI AI FINI ACE
Le recenti disposizioni normative che hanno consentito la rivalutazione dei beni hanno rinviato, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. 342/2000; in particolare, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi di tale legge deve essere imputato al capitale o accantonato in un'apposita riserva. Ciò premesso, si pone un duplice problema: quale sia la corretta collocazione del menzionato saldo nel prospetto del capitale e delle riserve contenuto nel modello Redditi SC e l'eventuale rilevanza fiscale ai fini del calcolo della base imponibile ACE.
RivalutazioneDichiarazione dei redditiSaldo attivo di rivalutazioneACEProspetto riservaProspetto capitale
Ratio n. 6/2022 - RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI ENTRATEL
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati apportati dei miglioramenti relativamente alla sicurezza dei certificati digitali utilizzati dai canali telematici e dall'infrastruttura SID. L'Agenzia invita gli intermediari a verificare se i propri certificati rispondano ai nuovi requisiti minimi di sicurezza. Nel caso la verifica non vada a buon fine, gli intermediari dovranno procedere alla revoca dell'attuale ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo. Il termine utile per l'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, originariamente previsto per il 30.04.2022, è stato posticipato al 31.12.2022. In questo articolo sono illustrate le procedure utili alla verifica dei certificati, qualora non si sia già proceduto al rinnovo.
EntratelDesktop telematicoCertificato digitale
Ratio n. 6/2022 - EFFETTI IN BILANCIO DEI RISTORI COVID-19
Nel 2021, come per l'anno 2020, al fine di sostenere le imprese ad affrontare le difficoltà generate dall'emergenza da Covid-19, sono state previste agevolazioni riconosciute sotto diverse forme, tra cui contributi a fondo perduto e crediti d'imposta al fine di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari subiti a seguito della pandemia e delle restrizioni disposte per il contenimento dell'emergenza. Il trattamento contabile delle agevolazioni riconosciute si differenzia in funzione della specifica natura.
Covid-19Indennità Covid-19Spesa di sanificazioneContributo fondo perdutoCredito d'imposta locazioneBonus locazioniDecreto Sostegni
Ratio n. 6/2022 - SUPER DEDUZIONE COSTI PATENT BOX IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dal 2021 le imprese possono esercitare l'opzione per la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel quadro OP, sezione IV, l'esercizio dell'opzione, nonché nel quadro RS (righi da RS530 a RS532), il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (art. 6 D.L. 21.10.2021, n. 146, come modificato dall'art. 1, c. 10, lett. a) L. 30.12.2021, n. 234).
Dichiarazione dei redditiRicerca e sviluppoSoftwareBrevettoPatent box
Ratio n. 6/2022 - QUESITO - BONUS AFFITTO PER I GIOVANI
L'art. 16, c. 1-ter) del Tuir, prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, prevedeva un regime fiscale agevolato per i giovani che stipulavano un contratto di affitto relativo a un immobile da destinare a residenza.
AffittoGiovaneBonus affitto
Ratio n. 6/2022 - QUESITO - CEDIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE
Gli artt. 9 e 3, c. 3 D.L. 21/2022 disciplinano la cessione dei crediti d'imposta di cui, rispettivamente, agli artt. 15 D.L. 4/2022 e 4 D.L. 17/2022 (imprese energivore) e all'art. 3, c. 1 D.L. 21/2022 (imprese non energivore).
Credito d'impostaCessione del creditoImpresa energivora
Ratio n. 6/2022 - EDITORIALE - IL GRANO
Editoriale
Ratio n. 6/2022 - AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO
Con il provvedimento prot. n. 143438/2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito, ai sensi dell'art. 3, c. 5 e dell'art. 4, c. 3 del D.M. Economia 11.12.2021, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C (2021) 564 del 28.01.2021. Lo stesso provvedimento ha previsto le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell'art. 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Aiuto di StatoCovid-19Autodichiarazione
Ratio n. 6/2022 - BONUS ACQUA POTABILE IN DICHIARAZIONE
L'art. 1, cc. da 1087 a 1089 L. 30.12.2020, n. 178 ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1.01.2021 e il 31.12.2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche, nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 1.02 al 28.02 l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente.
Credito d'impostaDichiarazione dei redditiAcqua potabileBonus acqua potabile
Ratio n. 6/2022 - CHECK-LIST BONUS FACCIATE
Il c.d. “Bonus facciate” consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. È possibile fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall'art. 121 D.L. 34/2020. Il D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto anti-frodi”), abrogato dalla L. 234/2021 (art. 1, c. 41), che ne ha tuttavia confermato il contenuto, al fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il “Bonus facciate”, l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, quando il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni. La check list elaborata dal CNDCEC, di cui si riporta un estratto, potrebbe essere utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l'apposizione del visto, e può costituire uno strumento di supporto per il professionista, senza che possa essere ritenuta completamente esaustiva di tutti i controlli da effettuare. Spetta, infatti, esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.
Check-listVisto di conformitàBonus facciate
Ratio n. 6/2022 - TASSAZIONE DELLO SCONTO AI DIPENDENTI
L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 158/2022, ha chiarito che lo sconto praticato ai propri dipendenti non è tassato se i lavoratori corrispondono il valore normale del bene al netto dei soli sconti d'uso, in modo che il prezzo finale praticato risulti, comunque, superiore a quello applicato al resto della clientela e al costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti ceduti. Il ragionamento si sviluppa dall'applicazione di possibili deroghe al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente. Si ricorda che non concorrono al reddito, per espressa deroga normativa, i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore se di importo complessivo non superiore a € 258,23; il superamento di detta soglia determina l'imponibilità anche dei valori già erogati e non già imposti.
Lavoro dipendenteWelfareSconto al dipendenteRetribuzione in natura
Ratio n. 6/2022 - RENDICONTO FINANZIARIO NEI BILANCI ORDINARI
L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha dedicato il principio contabile n. 10 al rendiconto finanziario, in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. 139/2015; in particolare, è stato introdotto un generale obbligo del rendiconto finanziario dai bilanci relativi al 2016 e seguenti per le società che redigono il bilancio ordinario, esonerando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. L'OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide, composte da depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.
BilancioRendiconto finanziarioFlusso finanziarioDisponibilità liquida
Ratio n. 6/2022 - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
Con la circolare 32/2022 l'Inps ha illustrato le disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 per gli omessi versamenti di importo non superiore a € 10.000 annui a seguito dell'intervento di parziale depenalizzazione dal 6.02.2016, con trasformazione in illecito amministrativo, del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e per l'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione. In particolare, l'Istituto ha fornito disposizioni operative preordinate all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell'accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, nonché all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione di cui all'art. 18, L. 689/1981.
Omesso versamentoRitenuta previdenziale
Ratio n. 6/2022 - VERIFICHE SUGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Il Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici, in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. Il D.L. 30.12.2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) ha apportato modifiche all'art. 36 D.P.R. 462/2001, introducendo, inoltre, l'art. 7-bis.
Sicurezza sul lavoroImpianto elettricoMessa a terraCertificato di conformità
Ratio n. 6/2022 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DELLE IMPRESE IN CRISI
La riforma del diritto societario del 2003 ha profondamente modificato il ruolo degli organi amministrativi e di controllo delle società di capitali, attribuendo loro precisi compiti e doveri che, nel corso degli anni, sono stati sottovalutati, a tal punto che si sta assistendo a una proliferazione di azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. La legge attribuisce agli amministratori delle società, nella loro qualità di “gestori” dell'impresa sociale e del patrimonio ad essa afferente, la responsabilità per i danni cagionati a terzi, che siano diretta conseguenza di loro negligenze, illeciti e/o omissioni. Se, da un lato, è fondamentale lasciare un ampio margine di discrezionalità all'organo amministrativo nell'adottare decisioni gestionali (c.d. business judgment rule), dall'altro lato, anche alla luce di scelte gestionali dalle conseguenze disastrose eclatanti, diventa essenziale capire fino a che punto e, in base a quali elementi, gli amministratori di società siano responsabili dell'insuccesso aziendale.
AmministratoreCrisi di impresaResponsabilità amministrativaContinuità aziendaleCodice della crisiAssetto organizzativo
Ratio n. 6/2022 - GESTIONE DI UNA NEWSLETTER
Fidelizzare la clientela, informare, costruire un'autorevolezza sul tema, al fine di ampliare il proprio bacino di utenti, effettuare un'attività di marketing: per ciascuna di queste finalità, la newsletter può rivelarsi uno strumento molto efficace, ma occorre prestare attenzione alle prescrizioni del GDPR, onde evitare contestazioni, illegittimi trattamenti di dati e gravi sanzioni. Per individuare gli adempimenti corretti e i passi da compiere prima di impostare il piano editoriale e raccogliere dati personali, occorre però avere chiaro che tipo di newsletter si vuole impostare e inviare e quale fine vogliamo raggiungere: informare o vendere.
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Ratio n. 5/2022
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Ratio n. 5/2022 - CONTINUITÀ AZIENDALE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Gli articoli 2423 e 2423-bis c.c. contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. L'OIC 11, intitolato “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, contiene le disposizioni applicative per il rispetto dei principi di redazione del bilancio. La verifica della continuità nei bilanci solari 2019 e 2020 è stata effettuata in base alle norme derogatorie, che riconoscevano la possibilità di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio per il 2019 e sulla base del bilancio dell'esercizio precedente per il 2020. Tale facoltà non è stata estesa al bilancio in corso al 31.12.2021 nè a quello in corso al 31.12.2022; pertanto, la verifica deve avvenire secondo le regole ordinarie.
BilancioNota integrativaOicPrincipio contabileCompetenzaPostulatoPrudenzaContabilitàContinuità aziendaleRilevanzaAssetto organizzativoBilancio di esercizio
Ratio n. 5/2022 - DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIE
La detrazione Irpef spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Si ricorda che, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
Onere detraibileDichiarazione dei redditi730LaureaUniversitàSpesa di istruzioneSpesa universitariaModello RedditiTassa scolasticaUniversità non stataleUniversità all'esteroMaster universitario
Ratio n. 5/2022 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. L'art. 16 del Tuir specifica che l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all'art. 10, c. 3-bis Tuir per l'abitazione principale. La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell'effettivo carico del canone.
AffittoAbitazione principaleGiovaneResidenzaDetrazione IrpefCanone di locazione
Ratio n. 5/2022 - SCADENZE MODELLO 730/2023
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.
730Dichiarazione precompilata
Ratio n. 5/2022 - PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI
Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate: a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo; b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati. In particolare, possono essere dedotti dal reddito complessivo anche i contributi previdenziali e assistenziali. Rientrano in questa voce anche: .. i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); .. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); .. i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
Check-listOnere deducibileDichiarazione dei redditi730Familiare a carico
Ratio n. 5/2022 - PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI
Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). La L. 160/2019 prevede che, dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.
EredeCheck-listDetrazioneOnere detraibileDichiarazione dei redditi730Familiare a caricoQuadro RP
Ratio n. 5/2022 - EFFETTI SUI SOCI DELLE ASSEGNAZIONI
Con l'assegnazione dei beni ai soci la società si priva della proprietà di un bene, senza ricevere alcun corrispettivo, mediante la riduzione del patrimonio netto. Se l'assegnazione non costituisce una modalità per ridurre il capitale sociale ovvero per restituire un versamento in conto capitale ricevuto dai soci, l'operazione si sostanzia in una distribuzione di un dividendo in natura. L'assegnazione determina riflessi fiscali diversi sui soci, in relazione al tipo di società che effettua l'operazione e delle riserve utilizzate a fronte della stessa; la tassazione in capo al socio, inoltre, avviene con modalità differenti in base alla sua natura (società, impresa individuale, soggetto privato). L'analisi che segue riguarda principalmente i soci persone fisiche non imprenditori.
RiservaAssegnazione ai sociAssegnazione agevolataCessione ai sociCessione agevolataRiserva in sospensione
Ratio n. 5/2022 - RINVIO DELL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile. Per il bilancio chiuso al 31.12.2021 il legislatore non ha stabilito il riconoscimento automatico del maggior termine a causa dell'emergenza sanitaria.
StatutoBilancioConsiglio di amministrazioneAssemblea dei sociApprovazione bilancioConvocazione assembleaCovid-19Bilancio di esercizio
Ratio n. 5/2022 - NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI PF 2023
Il modello Redditi PF 2023 deve essere presentato entro il 30.11.2023 se la presentazione è effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente (mediante Entratel o Fisconline) ovvero se è trasmesso da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. In tema di versamenti scaturenti dal modello, a titolo di saldo e acconto, le scadenze sono il 30.06.2023 (scadenza ordinaria) oppure il 30.07.2023 (con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo). I crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni: .. il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi; .. il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente. In base all'art. 3, c. 1 D.L. 124/ 2019 la compensazione del credito, per un importo superiore a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge; se di importo superiore a € 5.000 è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità.
EredeF24DichiarazioneDichiarazione dei redditiTerminePresentazioneModello RedditiSuperbonusVersamento imposta
Ratio n. 5/2022 - ROTTAMAZIONE, SALDO E STRALCIO E ALTRE DEFINIZIONI AGEVOLATE
La normativa emanata per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è intervenuta, a più riprese, anche in materia di definizioni agevolate, generando una sovrapposizione di interventi. Da ultimo, il D.L. 27.01.2022, n. 4 (c.d. “Sostegni-ter”), convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022, n. 25, intervenendo in ambito dei versamenti derivanti dalle definizioni agevolate, in particolare sulla c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, ha riscritto il comma 3 dell'art. 68 D.L. 18/2020. Tale norma prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 sia effettuato integralmente: a) entro il 30.04.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31.07.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30.11.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022”. Per espressa previsione l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni. Un'altra misura riguardante le definizioni agevolate prevede la possibilità, per le definizioni per le quali alla data del 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia, di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973.
RateazioneRiscossioneRottamazioneDefinizione agevolataSaldo e stralcio
Ratio n. 5/2022 - MECCANISMO TRANSFRONTALIERO DELLE INFORMAZIONI FISCALI
Dal 1.01.2021 sono in vigore a regime le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica, in attuazione della Direttiva 2018/822/UE del Consiglio del 25.05.2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE. A completamento del quadro normativo delineato con il D. Lgs. 100/2020 e con il D. MEF 17.11.2020, l'Agenzia delle Entrate ha adottato il provvedimento n. 364425/2020, dettando le istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti tenuti alla comunicazione dei «meccanismi transfrontalieri» con obbligo di notifica in attuazione della direttiva n. (Ue) 2018/822 (Dac6). Con il provvedimento sono quindi fissati i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette ad obbligo di notifica e le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue. Le comunicazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.
Agenzia delle EntrateScambio di informazioniMeccanismo transfrontaliero
Ratio n. 5/2022 - PIATTAFORMA “DIRE” PER DEPOSITO BILANCI
“DIRE” (Depositi e Istanze al Registro Imprese) è il nuovo servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online depositi e istanze al Registro delle Imprese https://dire.registroimprese.it/. Con DIRE è possibile effettuare il deposito di bilanci senza presentazione dell'elenco soci oppure con riconferma di quello precedente, in conformità alle linee guida indicate nel Manuale Operativo di Unioncamere per la campagna bilanci 2022. A breve, “DIRE” consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale dell'elenco soci.
BilancioDeposito bilancioDIRETelemaco
Ratio n. 5/2022 - SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)
Il D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.03.2020 ha adottato la modulistica per la redazione dei bilanci degli ETS, ai sensi dell'art. 13, c. 3 del D. Lgs. 117/2017. Tali disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio per l'anno 2021. Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, i soggetti tenuti all'utilizzo della predetta modulistica sono gli ETS, con salvezza delle specifiche disposizioni riguardanti gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale tenuti a redigere il bilancio cd. “civilistico”, secondo cioè la disciplina contenuta negli articoli del codice civile. Il Ministero del Lavoro, con nota 19740/2021, ha precisato che i modelli di bilancio devono essere applicati anche alle Onlus e ha fornito alcuni ragguagli sulla loro corretta compilazione. La modellizzazione dei bilanci degli ETS, prevista dal Codice e attuata con il D.M. 39/2020, contribuisce all'attuazione di un principio fondamentale della riforma, la trasparenza, di cui all'art. 4, c. 1, lett. g) della L. 106/2016 nei confronti degli associati, dei destinatari delle attività di interesse generale, nonché della generalità dei cittadini.
Vincolo di destinazioneContributoBilancioDonazioneTerzo settoreETS
Ratio n. 5/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2022
Scadenzario
Ratio n. 5/2022 - ESENZIONE DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Per agevolare il passaggio generazionale delle aziende il legislatore ha previsto, per i trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione e donazione, l'abbattimento a zero della base imponibile ai fini delle imposte indirette (imposta di successione e donazione) mediante l'aggiunta nell'art. 3 D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, del c. 4-ter e ampliando, in tale modo, l'elenco delle fattispecie esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. La norma ha lo scopo di favorire il passaggio delle aziende di famiglia: per essere applicata l'esenzione i beneficiari devono proseguire l'attività d'impresa o mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento.
Imposta di successioneTrustPassaggio generazionaleAzienda di famiglia
Ratio n. 5/2022 - AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEL CODICE DELLA CRISI
La parte seconda del Titolo X del Codice della Crisi introduce alcune sostanziali modifiche al codice civile, modifiche che sono già entrate in vigore. In particolare, queste attengono alle responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società di capitali, rafforzando, da un lato, il profilo della responsabilità degli amministratori per mala gestio e, dall'altro lato, il dovere dei sindaci di attivarsi per segnalare al Tribunale eventuali atti nocivi per la società e per i creditori portati a compimenti dal management, ai sensi dell'art. 2409 c.c. Si parla, dunque, di un sistema composito di norme, il cui fine è di ottenere, grazie all'eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell'osservanza delle regole di corretta amministrazione; scopo ultimo, è la stessa diffusione della cultura di legalità imprenditoriale, di talché la particolare conformazione della struttura societaria induce a doveri intensi, sia quando la società sia parte di un gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare, soggetta perciò ad influenze esterne anche (talvolta) pregiudizievoli. Con riferimento agli amministratori, è interessante rilevare che il Codice ha previsto che la rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali i quali, dunque, possono proseguire l'azione nei confronti dell'amministratore, ancorché solo qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti. La figura del sindaco, invero, non muta particolarmente rispetto al passato, ancorché venga ribadito il suo dovere di controllo. Infatti, è previsto che il membro dell'organo di controllo non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia, bensì risponde ogni qual volta sia possibile affermare e provare che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza e controllo che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno alla società e, quindi, ai creditori sociali, sarebbe stato evitato.
SindacoAmministratoreVigilanzaCrisi di impresaAzione di responsabilità
Ratio n. 5/2022 - ESEMPLIFICAZIONE DI ALCUNI CASI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Uno dei punti più ostici della normativa “Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo - D. Lgs. 21.11.2007 n. 231” riguarda l'individuazione della figura del titolare effettivo. Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dal CNDCEC il 22.5.2019 specificatamente contenute nel 3, p. 3.1.2, di seguito si espliciteranno alcune casistiche tra le più diffuse nell'operatività degli studi professionali dei commercialisti e degli esperti contabili.
AntiriciclaggioTitolare effettivoSegnalazione operazione sospetta
Ratio n. 5/2022 - RIALLINEAMENTO BENI IMMOBILI SENZA SCORPORO DEI TERRENI
I cc. 8 e 8-bis dell'art. 110 D.L. 104/2020 prevedono, sia per i soggetti OIC sia per i soggetti che redigono il bilancio in base al principio contabili internazionali, la possibilità di procedere al riallineamento della differenza tra il valore fiscale e i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14 L. 342/2000. In merito alla particolare disciplina prevista per i beni immobili strumentali, la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 106/2022 ha fornito importanti chiarimenti sulle criticità riscontrate nel caso di mancato scorporo ai fini contabili del valore dei terreni dal complessivo valore dell'immobile strumentale. Tali indicazioni, sebbene rese con specifico riferimento a un soggetto IAS, sono applicabili anche ai soggetti OIC.
ScorporoTerrenoRivalutazioneRiallineamentoImmobile strumentale
Ratio n. 5/2022 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE NEL BILANCIO 2021
Il D.L. 23.10.2018, n. 119 aveva previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la facoltà di usufruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio previsti dall'art. 2426 c.c., per consentire di mantenere i medesimi valori risultanti dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Lo scopo della deroga era evitare la svalutazione dei titoli in base al valore desumibile dell'andamento del marcato, ad eccezione del caso in cui la perdita in questione avesse carattere durevole. La deroga, originariamente prevista per l'esercizio 2018, è stata successivamente estesa all'esercizio 2019 e all'esercizio 2020 per la volatilità dei mercati azionari. Per l'esercizio 2021 non è stata prorogata la possibilità di ricorrere al regime derogatorio per la valutazione dei titoli non immobilizzati; si ritorna, pertanto, al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 C.C., che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se inferiore.
PartecipazioneValore mercatoPrincipio contabileTitolo
Ratio n. 5/2022 - QUESITO - ACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE CON AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
Il contribuente, già proprietario di un immobile per il quale ha beneficiato delle agevolazioni “prima casa”, si trova nelle condizioni di impossibilità di utilizzo del medesimo, poiché esso è stato dichiarato inagibile dall'Autorità competente.
Prima casaAgevolazione
Ratio n. 5/2022 - DOMANDE PER CONTRIBUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO
I soggetti esercenti, in via prevalente, le attività del commercio al dettaglio identificate dall'art. 2 D.L. 4/2022 con 15 Codici Ateco, dal 3.05.2022 e fino al 24.05.2022 possono presentare le domande per accedere al relativo contributo. Con D.D. 24.03.2022 il Mise ha fissato i termini e le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Sostegni-ter. A disposizione del settore 200 milioni del Fondo per il rilancio delle attività economichè e gli aiuti saranno concessi sotto forma di contributo a fondo perduto nell'ambito di un ampio ventaglio di settori.
AgevolazioneCommercio al dettaglioContributo fondo perduto
Ratio n. 5/2022 - CREDITO D’IMPOSTA PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E SOSTENIBILE DELLE IMPRESE
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 2.04.2022 del D.M. 10.02.2022, il Mise ha istituito un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese (PMI), volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica. Le risorse messe a disposizione, 678 milioni (circa), incentivano investimenti conformi ai principi di tutela ambientale e a elevato contenuto tecnologico, in coerenza con il piano Transizione 4.0, in grado di offrire un contributo agli obiettivi di sostenibilità. Si miri, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
Credito d'impostaPmiDigitale
Ratio n. 5/2022 - COME TRASFORMARE CON EXCEL I DATI DI UN BILANCIO - PARTE 2
Problema: si deve trasformare i dati di un bilancio esportati in Excel per assegnare loro una struttura diversa che possa essere utilizzata in altri software. Soluzione: Excel ci consente di elaborare i dati combinando facilmente strumenti e funzioni.
BilancioInformaticaExcelOrdinamento personalizzatoSostituisci
Ratio n. 5/2022 - REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI
Con D.P.R. 27.01.2022, n. 26, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'art. 1, c. 15 L. 11.01.2018, n. 5” è stato riformato il Registro Pubblico delle Opposizioni (R.P.O.), già istituito con D.P.R. 7.09.2010, n. 178, revisionato con il D.P.R. 149/2018 e finalizzato a tutelare l'utente da quelle forme di direct marketing invasive, talvolta moleste. La riforma interviene anche grazie al parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di regolamento. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13.04.2022, ma dovranno attendersi i provvedimenti attuativi affinché le nuove disposizioni spieghino tutta la loro piena portata innovatrice. Infatti, il D.P.R. 7.09.2010, n. 178 è abrogato a decorrere dalla data di operatività del registro pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunque dal 31.07.2022.
PrivacyMarketingRegistro opposizioniDiritto di opposizione
Ratio n. 5/2022 - OSS E REGIME FORFETARIO
A seguito della Direttiva UE n. 2455/2017, il 1.07.2021 sono stati introdotti i nuovi regimi opzionali OSS (One Stop shop) e IOSS (Import One Stop Shop - riferito ai beni in importazione di modico valore - non superiori a € 150), che prevedono un sistema europeo di assolvimento dell'Iva, centralizzato e digitale, che ha ampliato il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione - confluito nell'OSS dal 1.07.2021). Ciò premesso, molti operatori si chiedono se le nuove regole in tema di territorialità Iva riservata alle vendite a distanza intracomunitarie sono applicabili anche alle cessioni effettuate da soggetti che rientrano nel regime forfetario. Ad oggi, l'Agenzia delle Entrate non ha chiarito tale dubbio, ancorché nel passato, con riferimento ai servizi elettronici, la stessa aveva precisato che si applicavano le regole del MOSS (confluito dal 1.07.2021 nell'OSS). In base a tali chiarimenti, ancorché datati, sembra ragionevole ritenere che le regole di territorialità Iva legate alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, dal 1.07.2021, siano applicabili anche ai soggetti forfetari, quindi, con possibilità di opzione al regime OSS per l'assolvimento dell'Iva nei Paesi comunitari di destino dei beni. Sul punto, si auspica una conferma ministeriale.
Commercio elettronicoRegime forfetarioRegime OSS
Ratio n. 5/2022 - CREDITI DI IMPOSTA ENERGETICI
Sono previsti alcuni crediti di imposta destinati a compensare gli aumenti energetici (gas ed elettricità) a favore delle imprese energivore, gasivore e altre imprese. Si propone un quadro riassuntivo dei contributi in argomento.
GasCredito d'impostaEnergia elettricaImpresa energivora
Ratio n. 5/2022 - ORIGINE NON PREFERENZIALE
I principi e le disposizioni generali per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono definiti dall'art. 60 del CDU. Le regole sull'origine non preferenziale sono utilizzate per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziali come, per esempio, dazi anti-dumping e dazi compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, requisiti dei marchi d'origine (es. prodotti alimentari, Made in), restrizioni quantitative o contingenti tariffari, appalti pubblici e statistiche commerciali. Recentemente tale dato ha assunto maggior peso per gli operatori che cedono beni in ambito UE, a seguito dell'introduzione della colonna 15 nell'INTRA 1-bis, da compilare ai fini statistici.
IntrastatDoganaMade in ItalyCertificato di origineOrigine non preferenziale
Ratio n. 5/2022 - TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE
L'Agenzia delle Entrate non ha trattato le criptovalute come un oggetto autonomo, ma ha fatto sovente ricorso all'equiparazione delle stesse con le valute estere mutuandone quindi la disciplina ai fini delle imposte dirette. Per quanto concerne l'Iva, il riferimento costante adottato dall'Agenzia delle Entrate è stata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 22.10.2015 relativa alla causa C-264/14 Skattevertket/Hedqvist.
Valuta esteraDichiarazione dei redditiQuadro RWIVAFECriptovaluta
Ratio n. 5/2022 - REDDITI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ PERSONALI IN CASO DI RECESSO, ESCLUSIONE, RIDUZIONE DEL CAPITALE E LIQUIDAZIONE
Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, c. 1, lett. l) Tuir, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, c. 7 Tuir, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.
RecessoLiquidazioneEsclusioneSocietà di personeRiduzione capitale
Ratio n. 5/2022 - MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO NETTO: SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
Il monitoraggio del patrimonio netto per le società di capitali è rigorosamente disciplinato dal Codice Civile, allo scopo evidente di permettere ai terzi (stakeholders) che, a titolo diverso, hanno interesse a conoscere lo “stato di salute” della società, di valutare l'effettiva consistenza del medesimo. Gli obblighi pubblicistici che gravano sulle società di capitali, infatti, sono una diretta derivazione del diverso grado di responsabilità giuridica verso terzi (limitata al patrimonio societario) rispetto a quella che, invece, riguarda i soci delle società di persone e l'imprenditore individuale. In particolare, nel primo caso si parla di autonomia patrimoniale perfetta, nel senso di una netta separazione fra il patrimonio della società e quello dei soci. Esemplificando, i soci di una società a responsabilità limitata rispondono limitatamente all'importo investito nella partecipazione, purché non abbiano concesso garanzie personali (pegni, fideiussioni, ecc.) ai terzi creditori. Nelle società di persone, invece, la responsabilità dei soci, rispetto alle obbligazioni contratte dalla società, è sussidiaria ma, comunque, in solido e illimitata, nel senso che prima i creditori si rivalgono sui beni aziendali e, ove incapienti, sul patrimonio dei soci (autonomia patrimoniale imperfetta). Fanno eccezione le società in accomandita semplice, nelle quali sono presenti due figure di soci: gli accomandatari, che gestiscono l'attività e, di fatto, equivalenti ai soci delle società in nome collettivo; gli accomandanti, estranei alla gestione dell'azienda e del tutto assimilabili ai soci della società in nome collettivo. Per l'imprenditore individuale, infine, non sussiste nessuna separazione fra patrimonio aziendale e personale. Per quanto precede, grava un maggior rigore informativo/pubblicitario sugli enti collettivi costituiti in forma di società di capitali rispetto alle altre forme societarie e all'imprenditore individuale. Tuttavia, un'evidenza della consistenza del patrimonio, seppure semplificata, è richiesta nei modelli dichiarativi riservati, ai fini delle imposte sui redditi, alle società di persone e alle imprese individuali.
Patrimonio nettoDichiarazione dei redditiACE
Ratio n. 5/2022 - NUOVI COSTI MASSIMI AI FINI DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
Dal 15.04.2022 è in vigore il nuovo decreto prezzi del Ministero della Transizione ecologica (D.M. 14.02.2022) che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi. I nuovi prezzi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore.
EneaSuperbonusBonus edilizioCosto massimo
Ratio n. 5/2022 - NUOVO SERVIZIO DI VIDEOCHIAMATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 22.02.2022 è attivo i il servizio di videochiamata per dialogare “in diretta” con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate. È così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone.
Agenzia delle EntrateContact centerVideochiamata
Ratio n. 5/2022 - MODIFICA CODICE ATECO PER RAGIONIERI COMMERCIALISTI
Il Cndcec, con la nota informativa n. 33/2022, ha comunicato ai propri iscritti gli adempimenti che potrebbero essere necessari al fine di aggiornare il proprio codice Ateco a seguito dell'introduzione dell'aggiornamento 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, in vigore dal 1.04.2022. Secondo le nuove disposizioni i ragionieri commercialisti, iscritti nella Sezione A dell'Albo, dovranno procedere alla variazione del codice Ateco: - presentando il modello AA9/12 (imprese individuali e lavoratori autonomi) oppure il modello AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) all'Agenzia Entrate, al fine di comunicare la modifica del precedente codice Ateco 2007; - indicando, in sede di presentazione dei modelli dichiarativi (Redditi, Iva, ecc.) il nuovo codice attività: 69.20.11 - Servizi forniti da commercialisti (dottori commercialisti e ragionieri commercialisti), all'interno del quale sono stati inclusi tutti gli iscritti nella sezione “A” dell'Albo unico e, quindi, anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch'esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ragioniere CommercialistaCodice AtecoModello AA9
Ratio n. 5/2022 - REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI
A fronte delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 alla rivalutazione e al riallineamento dei marchi e dell'avviamento riconosciuta dall'art. 110 D.L. 104/2020, l'Oic ha pubblicato il documento interpretativo n. 10, con il quale esamina gli effetti contabili dell'allungamento del periodo di ammortamento ad almeno 50 anni relativo a tali beni, nonché delle alternative concesse dalla norma. In particolare, è possibile mantenere a 18 anni il piano di ammortamento mediante il pagamento di un'imposta sostituiva aggiuntiva, ovvero revocare gli effetti fiscali della rivalutazione e del riallineamento, con diritto al rimborso o alla compensazione dell'originaria imposta sostitutiva versata. Per tale ultima facoltà, il modello Redditi non contiene alcun rigo da compilare e sarà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate a dettare le istruzioni.
AmmortamentoRivalutazioneRevocaImposta anticipataBene immaterialeImposta differita
Ratio n. 5/2022 - RILEVAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa. Ciò premesso, si schematizzano i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle rimanenze, da utilizzare in sede di compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Il passaggio del titolo di proprietà comporta l'inclusione dei beni nell'ambito delle giacenze di magazzino, poiché con tale trasferimento sono sostanzialmente e formalmente trasferiti i rischi relativi al bene.
MagazzinoRimanenzaLIFOFIFOCosto medio ponderatoCriterio di valutazioneCosto specifico
Ratio n. 5/2022 - PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Dal 28.03.2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE. Fino al 30.04.2022 sarà possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail, dal 1.05.2022 l'unico canale valido sarà il portale online, e le comunicazioni effettuate tramite e-mail a partire da tale data saranno ritenute non valide e sanzionabili. Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio”, il modello permette di scegliere 3 distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. All'interno del portale è disponibile il manuale utente di supporto alla procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale. Per ogni tipo di esigenza, sia di natura tecnica sia più strettamente normativo/procedurale, o anche solo per richiedere informazioni per l'accesso all'applicazione, è possibile contattare l'URP online tramite il link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case.
Diritto del lavoroConsulente del lavoroLavoro autonomo occasionale
Ratio n. 5/2022 - CONTRIBUTI ENASARCO 2023
Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2023 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.
ProvvigioneEnasarcoContributo EnasarcoAgente di commercioRappresentante di commercio
Ratio n. 5/2022 - CONTRIBUTI 2022 PER LAVORATORI DOMESTICI
L'Istat ha comunicato, nella misura del 1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 ed il periodo gennaio 2021-dicembre 2021. Conseguentemente sono state determinate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Lavoro dipendenteLavoro domesticoContributo Inps
Ratio n. 5/2022 - DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE
Dal 14.12.2021 nelle S.r.l. e nelle S.p.A. gli amministratori che intendono essere nominati dovranno far pervenire alla società una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. È quanto stabilisce l'art. 6 D. Lgs. 8.11.2021, n. 183 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.11.2021, n. 284).
Atto costitutivoAmministratoreRegistro ImpreseIneleggibilità
Ratio n. 5/2022 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DELLE PMI CON VOCAZIONE INTERNAZIONALE
Il 28.10.2021 si è aperto il bando Simest dedicato alle PMI a vocazione internazionale che sostengono delle spese per la transizione digitale ed ecologica. Trattasi di un finanziamento a tasso agevolato (fino a € 300.000) in regime “de minimis”, con co-finanziamento a fondo perduto (dal 25% fino al 40%) in regime di “Temporary Framework”. Il suo obiettivo è sostenere gli investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle PMI, oltre a promuoverne la competitività sui mercati esteri.
AgevolazioneFinanziamentoPmi
Ratio n. 5/2022 - QUESITO - NOTE DI VARIAZIONE - PRESCRIZIONE DEL CREDITO
L'istante ha maturato un credito nei confronti di BETA quale corrispettivo dovuto per forniture effettuate dal 2009. A seguito di proposta di concordato preventivo, con decreto di omologa è stato disposto il pagamento del credito nella misura del 41,50%. Successivamente, con provvedimento, è stato dichiarato il fallimento di BETA in liquidazione, previo rigetto dell'istanza di risoluzione del concordato preventivo, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 186 R.D. 13.03.1942, n. 267. Nell'ambito della procedura fallimentare di cui sopra, la domanda di ammissione al passivo del credito formulata è stata rigettata per intervenuta prescrizione del credito anteriore al 9.07.2016, quinquennio precedente la trasmissione della domanda di insinuazione al passivo (9.07.2021).
FatturaNota di variazioneIVA
Ratio n. 4/2022
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Ratio n. 4/2022 - RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 1.01.2023
La legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d'impresa),estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. L'imposta sostitutiva è pari al 16%, salvo per i redditi di capitale e i redditi diversi riferiti a Oicr sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 14%. Per le partecipazioni (quotate e non quotate) il versamento deve avvenire entro il 15.11.2023, con possibilità di rateizzare l'importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.
PlusvalenzaPartecipazioneImposta sostitutivaRivalutazionePeriziaAffrancamentoQuota societariaPartecipazione non quotata
Ratio n. 4/2022 - FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano indeterminati l'ammontare o la data di manifestazione. Ai fini fiscali non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli considerati dall'art. 107 Tuir.
BilancioFondoOperazione a premioAccantonamentoAiuto di StatoSopravvenienzaFondo imposteFondo rischiFondo oneriFondo svalutazione magazzino
Ratio n. 4/2022 - AFFRANCAMENTO DEL VALORE DEI TERRENI AL 1.01.2023
Per effetto della legge di Bilancio 2023 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 16% del relativo valore.
PlusvalenzaArea edificabileTerrenoImposta sostitutivaRivalutazionePeriziaAffrancamentoAsseverazionePerizia giurataDecreto rilancio
Ratio n. 4/2022 - SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa. Ciò premesso, si schematizzano i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle rimanenze, da utilizzare in sede di compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Il passaggio del titolo di proprietà comporta l'inclusione dei beni nell'ambito delle giacenze di magazzino, poiché con tale trasferimento sono sostanzialmente e formalmente trasferiti i rischi relativi al bene. Secondo la sentenza n. 786/2022 della C.T.R. dell'Emilia Romagna non vi sono ragioni per negare o ammettere la deducibilità della svalutazione dei beni in giacenza a seconda del criterio con cui viene determinato il costo, poiché concorrono a formale il reddito d'esercizio tutte le variazioni delle rimanenze risultanti dal conto economico, indipendentemente dal loro criterio di valutazione.
Valore normaleMagazzinoRimanenzaRivalutazioneSvalutazioneLIFOFIFOOnere finanziarioRimanenza finaleProduzioneFondo svalutazione magazzino
Ratio n. 4/2022 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
La L. 28.12.2015, n. 208, all'art. 1, c. 133 ha introdotto il nuovo regime delle sanzioni tributarie del D. Lgs. 158/2015. La riforma ha ridotto il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato. Con l'introduzione dell'art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, ad opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un'interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. In sostanza, sono recepiti orientamenti espressi in passato dall'Agenzia delle Entrate in materia di versamento frazionato dell'imposta, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il limite all'effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall'intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente.
SanzioneOmissioneRavvedimento operosoOmesso versamentoRavvedimento breveLegge di stabilità 2016
Ratio n. 4/2022 - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA PER PRODOTTI AGRICOLI
L'art. 1, c. 527 L. 234/2021 ha modificato l'art. 1, c. 506, ultimo periodo L. 205/2017, estendendo a tutto il 2022 la validità della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, già elevata a tale ammontare per il 2021 dall'art. 1, c. 68 del D.L. 73/2021. In base all'art. 34, c. 1 D.P.R. 633/1972, i soggetti esercenti attività agricola, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, detraggono dall'imposta gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato forfetariamente, mediante l'applicazione, al complessivo imponibile delle cessioni medesime, di specifiche percentuali di compensazione fissate da appositi decreti ministeriali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
AgricolturaPercentuale di compensazioneAliquota IVAProdotto agricoloSuinoAnimale vivoBovino
Ratio n. 4/2022 - ACCESSO E USCITA DAL REGIME FORFETARIO E RETTIFICA IVA
Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione vi accedono senza alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale). I contribuenti che, invece, iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.
Regime dei minimiOpzioneAmmortamentoBene ammortizzabileDichiarazione annuale IVADichiarazione IVARettifica IVARegime forfetarioRimanenza finaleQuadro VO
Ratio n. 4/2022 - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2022
Il MUD, istituito con la L. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato, di norma, entro il 30.04 di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Per il 2022 la scadenza è fissata al 21.05.2022.
ImballaggioMudRifiutoDichiarazione ambientale
Ratio n. 4/2022 - SUPER-ACE NEL MODELLO REDDITI 2022
Il D.L. 73/2021 ha previsto il rafforzamento dell'ACE per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti solari), definendo il coefficiente da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio pari al 15%. In alternativa all'ordinaria modalità di fruizione dell'agevolazione sotto forma di deduzione dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, è concessa la possibilità di utilizzare la stessa quale credito d'imposta, in compensazione nel modello F24.
Credito d'impostaDichiarazione dei redditiIncremento patrimonialeACERendimento nozionaleAiuto crescita economicaSuper Ace
Ratio n. 4/2022 - DISCIPLINA DEL NUOVO PATENT BOX (COMPLETO)
L'opzione per il nuovo regime del Patent box è esercitabile dal periodo d'imposta 2021 solo se i beni agevolabili sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa dagli stessi soggetti. La legge di Bilancio 2022 ha escluso i marchi d'impresa, i processi e le formule, restringendo l'applicazione a software protetto, brevetti industriali, disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo e ha modificato il regime transitorio per non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti possono usufruire solo del nuovo regime. Con la circolare n. 5/E/2023 sono stati forniti i primi chiarimenti sul nuovo Patent box.
Patent boxR&S
Ratio n. 4/2022 - FATTURA IN FORMATO XML PER CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI
Il cedente italiano che effettua una cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993, è tenuto a comunicare l'operazione all'Agenzia delle Entrate, trasmettendo al Sistema di Interscambio (SdI) un file XML nel rispetto del tracciato della fatturazione elettronica (versione 1.7). Si propone un riepilogo delle disposizioni Iva e delle regole tecniche che definiscono il contenuto obbligatorio della fattura.
Fattura elettronicaCessione intracomunitariaSDIXMLCodice destinatario
Ratio n. 4/2022 - AMMINISTRATORE E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La Corte di cassazione, con sentenza 23.04.2021, n. 36362, torna sulla questione dell'incompatibilità della qualità di amministratore (Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico) con la qualifica di lavoro subordinato. La Suprema Corte afferma che non può coesistere nella stessa persona la qualità di lavoratore dipendente con quella di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico in quanto viene meno il requisito necessario della separazione dei ruoli tra il subordinato e colui che è titolare del potere direttivo, controllo e disciplinare. Tuttavia, è possibile la coesistenza nella stessa persona della qualità di consigliere con quello di lavoratore dipendente, a condizione che ci sia un effettivo controllo da parte degli altri componenti il consiglio con la previsione di misure disciplinari, ove applicabili, alle violazioni commesse nell'esercizio del rapporto di lavoro subordinato.
Lavoro dipendenteCompenso amministratoreAmministratore unicoPresidente CdaConsigliere di amministrazione
Ratio n. 4/2022 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL BILANCIO
L'art. 24 L. 238/2021 ha introdotto novità in materia di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato, apportando modifiche al codice civile. Si tratta, in particolare, della facoltà di effettuare la compensazione delle poste di bilancio quando è ammessa dalla legge o dalle previsioni dell'Oic, a condizione di indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. Inoltre, è introdotto il divieto per le società di partecipazione finanziaria e d'investimento di avvalersi di alcune semplificazioni riservate ai soggetti che adottano lo schema del bilancio abbreviato e della facoltà di ricorrere allo schema del bilancio riservato alle micro imprese.
BilancioBilancio consolidatoNota integrativaBilancio abbreviatoSocietà di persone
Ratio n. 4/2022 - FONDO DI GARANZIA PMI PER IL 2022
Le misure straordinarie previste dal D.L. 8.04.2020, n. 23 per il Fondo di garanzia sono state prorogate fino al 30.06.2022 con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con la comunicazione dell'11.01.2022. Il D.L. 228/2021 ha ulteriormente prorogato alcuni interventi straordinari al 31.12.2022. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che, dal 1.01.2022, il fondo interviene sulle operazioni finanziarie fino a € 30.000 con una copertura pari all'80%. Dal 1.04.2022 è reintrodotto il pagamento della commissione una tantum da versare al fondo. Il Medio Credito Centrale, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2022 ha fornito chiarimenti con la circolare 12.01.2022, n. 1.
AgevolazionePmiFondo di garanzia
Ratio n. 4/2022 - TASSAZIONE DEI REDDITI DA CESSIONE DI VALUTE ESTERE
Il legislatore ha inteso assoggettare a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento. Al fine di superare le problematiche collegate all'individuazione delle finalità dell'investimento, il legislatore ne ha stabilito la presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi: - cessione a termine; - immissione su depositi o conti correnti. Il legislatore ha quindi equiparato alla cessione a titolo oneroso della valuta anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito; ciò in quanto con l'uscita dal conto corrente o dal deposito non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta.
PlusvalenzaImposta sostitutivaConto correnteValuta esteraQuadro RTRendita finanziaria
Ratio n. 4/2022 - CONTRIBUTI I.V.S. 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2022, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato dal 2022 lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. 20 - 22-bis L. 178/2020, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, sono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future. Nelle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.
Contributo IVSContributo artigianiContributo commerciantiRegime forfetario
Ratio n. 4/2022 - ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
L'Agenzia delle Entrate, con interpello 79/2022, ha fornito chiarimenti in materia di abilitazione al servizio Entratel per l'invio delle dichiarazioni fiscali in relazione ai soggetti che “esercitano abitualmente la consulenza fiscale”, precisando che le imprese che esercitano l'attività di elaborazione dati contabili possono essere abilitate al servizio Entratel posto che il “servizio contabile” reso postula una attività di consulenza fiscale, a patto che l'attività sia effettivamente svolta con “abitualità”. Invece, non può richiedere l'abilitazione l'amministratore della società che svolge tale attività qualora non sia in possesso di una autonoma partita Iva. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 87/2022, ha specificato che l'attività di consulenza fiscale non solo deve essere abituale ma deve essere connessa ad una partita Iva in possesso del soggetto che la esercita se si vogliono inviare dichiarazioni tramite il servizio telematico Entratel senza intermediari.
Agenzia delle EntrateIntermediarioAtecoVisto di conformitàSoggetto abilitatoConsulenza fiscale
Ratio n. 4/2022 - DOMICILIO DIGITALE ATTRIBUITO D’UFFICIO E SANZIONI PER LE IMPRESE
L'art. 37 D.L. 76/2020 ha previsto che la mancata comunicazione al Registro delle Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporti l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, per le società (ossia da € 206,00 a € 2.064,00), e dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (ossia da € 30,00 a € 1.548,00).
Registro ImpreseCassetto digitaleDomicilio digitaleSARIPratica semplice
Ratio n. 4/2022 - TRASMISSIONE DATI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
L'Agenzia delle Entrate, con risposta alla consulenza giuridica 14.02.2022, n. 3, fornisce chiarimenti circa la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ex art. 2 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 ed il relativo tracciato XML, ricordando che i file in versione 6.0 trasmessi dal 1.01.2022 saranno accolti se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti. Ove la trasmissione avvenisse oltre i predetti termini si avrebbe, di fatto, una omessa trasmissione.
CorrispettivoXMLRegistratore telematicoCommerciante al minutoOperazione esclusa
Ratio n. 4/2022 - TASSAZIONE IRPEF DAL 2022
Con la circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'art. 1, cc. 2-8 L. 234/2021, che a decorrere dal 1.01.2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. L'intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino a € 55.000, e il riordino delle detrazioni dall'Irpef lorda. Le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex art. 12 Tuir.
DetrazioneAliquotaIrpefReddito lavoro dipendenteScaglione IrpefTrattamento integrativo
Ratio n. 4/2022 - NOVITÀ MODELLO 730/2023
Con provvedimento 6.02.2023 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023, concernente la dichiarazione dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2‰ dell'Irpef, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta e il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, relativi alla ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, con il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta, nonché le relative istruzioni. Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D. Lgs. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.
770Bonus mobiliSuperbonus
Ratio n. 4/2022 - DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE
La legge di conversione del D.L. 228/2021 ha introdotto importanti novità in materia di termini legislativi, di cui si riassumono gli aspetti principali.
ContanteAiuto di StatoDecreto MilleprorogheAssemblea dei sociApprovazione bilancioSospensione ammortamentoIva procedura concorsuale
Ratio n. 4/2022 - CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Tra le misure rivolte al settore del turismo, previste dal D.L. 152/2021 in attuazione del PNRR, vi è il credito di imposta per favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator (Misura M1C3, investimento 4.2.2 del PNRR). L'iniziativa rappresenta un'opportunità per compiere un salto di qualità per innalzare gli standard dei servizi offerti. La misura consiste in un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 % dei costi sostenuti. La dotazione finanziaria complessiva è di 98 milioni di euro, così ripartiti: 18 milioni per il 2022; 10 milioni per il 2023; 10 milioni per il 2024; 60 milioni per il 2025. Il 40% delle risorse è destinato agli investimenti da realizzarsi al Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Agenzia di viaggioTour operatorDigitalizzazioneSito web
Ratio n. 4/2022 - NUOVI LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
Il D.L. 13/2022, a seguito del blocco delle cessioni dei crediti d'imposta previsto dal D.L. 4/2022, ha reintrodotto la possibilità di ulteriori 2 cessioni in capo al primo cessionario, ma limitatamente a banche o altri intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione. Si tratta di una circolazione limitata al sistema bancario e assicurativo, che può effettuare maggiori controlli e limitare le frodi.
Polizza assicurativaCredito d'impostaAsseverazioneCcnlVisto di conformitàCessione credito d'impostaBonus edilizio
Ratio n. 4/2022 - CERTEZZA E LIQUIDITÀ PER LA COMPENSAZIONE NEL FALLIMENTO
Ai sensi dell'art. 56 Legge Fallimentare i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore. È invero principio da tempo saldamente acquisito quello secondo cui la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (Cassazione, ss.uu., sentenza 16.11.1999, n. 775; conforme Cassazione civile, ss.uu., sentenza 2.11.1999, n. 755). Né rileva che la questione non sia stata posta in sede di verifica del passivo, posto che è già stato ritenuto che il titolare dei credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva (Cassazione, Provv. 24.04.2007, n. 9912). I crediti non devono essere contestati (cioè devono essere certi) e determinati nel loro ammontare (rectius liquidi) al momento in cui la compensazione viene eccepita. La compensazione non opera quando il creditore ha acquistato un credito non scaduto per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore (art. 56, c. 2 L.Fall.); per i crediti sottoposti a condizione, se questa non si è ancora avverata e per i crediti futuri del fallito ceduti ai creditori.
FallimentoCompensazioneProcedura concorsualeAnticipo fattura
Ratio n. 4/2022 - ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO DEI NUCLEI DI POLIZIA VALUTARIA
In quest'articolo si tratterà dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, svolta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) della Guardia di Finanza (GdF). Per quanto d'interesse dei professionisti in veste di soggetti obbligati al rispetto della normativa di cui si tratta, si segnala l'esecuzione di ispezioni e controlli a loro carico, per la verifica dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo.
Guardia di FinanzaAntiriciclaggioStudio professionale
Ratio n. 4/2022 - ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI
In presenza di un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea ed uno o più Paesi terzi, le merci originarie di uno degli Stati accordisti possono fruire di un trattamento “preferenziale” in dogana, che si concretizza nella riduzione o esenzione dai dazi. Alla base della indicazione dell'origine preferenziale vi è pertanto un accordo commerciale tra Unione Europea e Paesi (o gruppi di Paesi) terzi attraverso il quale - per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti - viene riservato un trattamento preferenziale bilaterale con regime di reciprocità. In altre tipologie di accordi, invece, il trattamento preferenziale è previsto come unilaterale, senza regime di reciprocità, ed è concesso di solito dalla UE a Paesi terzi in condizioni economiche svantaggiate o a Paesi terzi meno sviluppati. Si propone una sintesi delle disposizioni unionali in materia e degli strumenti utili ad attestare l'origine preferenziale delle merci.
FatturaCertificato di origineOrigine preferenzialeOrigine
Ratio n. 4/2022 - EDITORIALE - CHIUSURE
Editoriale
Ratio n. 4/2022 - OPINIONE - CREDITO IVA 2021 - COMPENSAZIONE E RIMBORSO
Opinione
Ratio n. 4/2022 - SVILUPPO E-COMMERCE DELLE PMI IN MERCATI ESTERI
Finanziamento a tasso agevolato in regime de minimis con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Framework destinato alla realizzazione di un progetto di investimento digitale per la creazione o miglioramento di una piattaforma e-commerce di proprietà (dedicata) o l'accesso ad una piattaforma di terzi (marketplace) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.
MarchioPmiE-commercePiattaformaMercato estero
Ratio n. 4/2022 - COME TRASFORMARE CON EXCEL I DATI DI UN BILANCIO - PARTE 1
Problema: si ha la necessità di importare i dati di un bilancio ma il file Excel non rispetta la struttura necessaria per consentire la corretta importazione. Soluzione: è possibile sfruttare ordinamento, testo in colonne e funzioni per modificare in pochi passaggi la struttura dei dati.
BilancioInformaticaExcelOrdinamento personalizzatoSostituisci
Ratio n. 4/2022 - QUESITO - RIVALUTAZIONE DI BENI NELL’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Una società ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267.
RivalutazioneRistrutturazione del debitoAccordo di ristrutturazione
Ratio n. 4/2022 - QUESITO - RIVALUTAZIONE DEI BENI POSSEDUTI DAL CONDUTTORE NEL SETTORE ALBERGHIERO
Una società utilizza, mediante un contratto di affitto di azienda, alcuni beni per lo svolgimento delle attività del settore alberghiero, deducendo gli ammortamenti ai sensi dell'art. 102, c. 8 Tuir.
Affitto d'aziendaRivalutazioneAlbergo
Ratio n. 4/2022 - ADEMPIMENTI PRIVACY NELL’E-COMMERCE
L'espansione dell'e-commerce, anche grazie alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, ha comportato innumerevoli acquisti di qualunque prodotto o servizio. La costituzione di un negozio online comporta comunque il rispetto di diverse normative, non sempre facili e fruibili, prima fra tutte il Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali, di cui vediamo ora quali sono gli obblighi da rispettare per evitare di incorrere nelle gravose sanzioni previste dal Legislatore Europeo.
PrivacyCookieE-commerceNewsletterTrattamento dati personaliTitolare del trattamentoRegistro attività trattamento
Ratio n. 4/2022 - DEPOSITO DEL BILANCIO 2021 AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell'eventuale elenco soci annuale (per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative per azioni) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci. Il deposito del bilancio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
BilancioRegistro ImpreseDeposito bilancioMicroimpresaDIRE
Ratio n. 4/2022 - ESCLUSIONI IRAP DAL 2022 PER PARTITE IVA INDIVIDUALI
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E/2022, ha fornito specifici chiarimenti su alcuni aspetti controversi della riformulata normativa. Istituita nel 1997, l'Irap è stata oggetto, nel tempo, di numerose modifiche e dal 2022 non sarà più applicabile per le partite Iva che operano in forma individuale. Nello specifico, per effetto della legge di Bilancio 2022, sono escluse dall'Irap le persone fisiche titolari di partita Iva. In particolare, l'art. 1, c. 8 L. 30.12.2021, n. 34 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lettere b) e c) D. Lgs. 446/1997.
DetrazioneAliquotaIrpefReddito lavoro dipendenteScaglione IrpefTrattamento integrativo
Ratio n. 4/2022 - CHIARIMENTI IN TEMA DI RIVALUTAZIONE
L'art. 110 D.L. 104/2020 ha disciplinato la rivalutazione dei beni dell'impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che poteva essere eseguita nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Nel caso di pagamento dell'imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione aveva effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori ammortamenti stanziati. La legge di Bilancio 2022 ha previsto l'innalzamento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale minimo per i beni immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili normalmente in misura non superiore a 1/18 del costo (ossia: marchi e avviamenti), con facoltà di revoca anche parziale dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione già applicata. In deroga al nuovo limite di deducibilità, è possibile versare un'imposta sostitutiva. La Circ. Ag. Entrate 1.03.2022, n. 6/E ha fornito chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento (effettuati nel bilancio 2020) utilizzando lo schema della circolare domanda-risposta, alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello. Si propone la sintesi di alcuni chiarimenti. Si ricorda che la rivalutazione potrebbe anche essere eseguita nel bilancio 2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nell'esercizio precedente ma senza la possibilità di riconoscimento degli effetti fiscali e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo.
BilancioOperazione straordinariaRivalutazioneBene immaterialeContabilità semplificataEsercizio a cavalloRivalutazione beni
Ratio n. 4/2022 - SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2021
L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa all'esercizio successivo.
BilancioRiservaAmmortamentoNota integrativaDichiarazione dei redditiSospensione ammortamento
Ratio n. 4/2022 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
Il decreto Milleproroghe 2022 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche per quelle generatisi nel corso del 2021. Il regime di sospensione delle perdite è stato previsto dall'art. 1, c. 266 L. 178/2020, che ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell'art. 6 D.L. 23/2020. Ai sensi di tali disposizioni, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, era possibile non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. La schematizzazione che segue riguarda le società a responsabilità limitata.
Perdita di esercizioCapitale socialeDecreto MilleprorogheRiduzione capitale sociale
Ratio n. 4/2022 - SCHEMI DI BILANCIO PER ENTI DEL TERZO SETTORE
Il D.M. Lavoro 5.03.2020 ha adottato la modulistica per la redazione dei bilanci degli ETS, ai sensi dell'art. 13, c. 3 D. Lgs. 117/2017. Tali disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio per l'anno 2021. Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, i soggetti tenuti all'utilizzo della predetta modulistica sono gli ETS, con salvezza delle specifiche disposizioni riguardanti gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale tenuti a redigere il bilancio cd. “civilistico”, secondo cioè la disciplina contenuta negli articoli del codice civile. La modellizzazione dei bilanci degli ETS, prevista dal Codice e attuata con D.M. 39/2020, contribuisce all'attuazione di un principio fondamentale della riforma, la trasparenza, di cui all'art. 4, c. 1, lett. g) L. 106/2016, nei confronti degli associati, dei destinatari delle attività di interesse generale, nonché della generalità dei cittadini.
BilancioRendiconto gestionaleETSRelazione di missioneRendiconto per cassa
Ratio n. 4/2022 - FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI CON FINANZIAMENTI ALLE PMI
È possibile richiedere un finanziamento a tasso agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework”, nell'ambito del Fondo 394/81. L'obiettivo è quello di sostenere la partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l'attività d'impresa sui mercati esteri o in Italia, attraverso l'erogazione di un finanziamento destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto. Tale vincolo non si applica nel caso in cui l'evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali.
AgevolazioneFieraMostra
Ratio n. 4/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2022
Scadenzario
Ratio n. 3/2022
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Ratio n. 3/2022 - PIANTE ORNAMENTALI PER UFFICIO
Le spese sostenute per l'acquisto di piante ornamentali “finte”, destinate a migliorare l'aspetto interno dei locali dell'impresa, sono classificabili quali beni strumentali. Conseguentemente, devono essere iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra i beni materiali, utilizzando il conto “arredamento” (o similari). Il piano di ammortamento è determinato applicando i coefficienti fiscali previsti per l'arredamento, se il costo unitario del bene è superiore a € 516,46. Se il costo unitario del bene non è superiore a € 516,46 è consentita, solo ai fini fiscali, la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Le stesse considerazioni sono valide, ai fini fiscali, nel caso di acquisto di pianta ornamentale “viva”.
TerrenoBene ammortizzabileScrittura contabileUfficioArredamentoAlberoBene immobileContabilitàPianta decorativa
Ratio n. 3/2022 - VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2023
Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
F24Libro socialeRegistroLibroConcessione GovernativaTassa libro socialeSocietà
Ratio n. 3/2022 - SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO
Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.
BilancioBilancio consolidatoConto economicoNota integrativaRelazione sulla gestioneRegistroDeposito bilancioUtileStato patrimonialeRendiconto finanziarioImpresaXBRLSocietàAssemblea dei sociDecisione dei sociApprovazione bilancio
Ratio n. 3/2022 - RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE
Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. è pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000 (L. 234/2021).
Dichiarazione annuale IVARimborso IVAAliquota mediaCredito IVAOperazione non imponibileVisto di conformitàQuadro VX
Ratio n. 3/2022 - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA
Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. è inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017]. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione di euro per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei 2 milioni di euro; ora confermato a regime dalla legge di Bilancio 2022.
F24CompensazioneEntratelCredito IVADichiarazione IVACompensazione orizzontaleVisto di conformità
Ratio n. 3/2022 - DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI
L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.
F24Iscrizione a ruoloRuoloRateazioneEquitaliaDebito erarialeCartella esattorialeCompensazione orizzontaleDivieto di compensazione
Ratio n. 3/2022 - COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) OLTRE € 5.000
L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione “orizzontale” nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei € 2 milioni, confermato a regime.
CompensazioneCredito d'impostaCredito tributarioDichiarazione dei redditiAccolloCompensazione orizzontaleVisto di conformitàIndebita compensazione
Ratio n. 3/2022 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023 GESTIONE SEPARATA INPS
Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 12/2023, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2022, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2023.
AmministratoreCedolinoProfessionistaAliquotaInpsContributo previdenzialeGestione separataCollaborazione coordinata e continuativaMinimaleMassimaleAliquota contributivaUniemensCo.co.co.
Ratio n. 3/2022 - EROGAZIONE “NUOVA SABATINI” IN PIÙ QUOTE
L'arti 1, cc. 47 e 48 L. 30.12.2021, n. 234 ha stanziato nuovi fondi per alimentare la legge Sabatini ma, nel contempo, ha reintrodotto la ripartizione del contributo in più quote annuali. Le risorse sono integrate di 240 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per il 2027. Solo in caso di finanziamento di importo non superiore a € 200.000, il contributo “può” essere erogato in un'unica soluzione. Il «può» evidenzia che avverrà solo nei limiti delle risorse disponibili.
AgevolazioneContributoFinanziamentoSabatiniPmiNuova Sabatini
Ratio n. 3/2022 - CONTABILIZZAZIONE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Per l'autoliquidazione 2022/2023 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 è il 28.02.2023; per il pagamento del premio assicurativo il termine è spirato il 16.02.2023 (sono comunque sempre previste forme di pagamento rateale). Entro il 16.02.2023 doveva essere inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2023. è importante controllare, altresì, la corretta classificazione e l'oscillazione dei tassi.
InailAutoliquidazionePremio Inail
Ratio n. 3/2022 - STAMPA REGISTRI CONTABILI E IMPOSTA DI BOLLO
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili anche la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione è verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.
RegistroConservazioneRegistro IVALibro giornaleImposta di bolloLibro inventarioRegistro contabileStampa
Ratio n. 3/2022 - EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In sede di compilazione, occorre prestare particolare attenzione ai numerosi “campi fattura” e tale cautela è ancora più necessaria nei confronti della pubblica amministrazione. Ciò premesso, il D.M. 24.08.2020, n. 132 prevede espressamente 5 situazioni tali da autorizzare la Pubblica Amministrazione a respingere il documento.
Agenzia delle EntratePubblica AmministrazioneFattura elettronicaSDI
Ratio n. 3/2022 - ACQUISTO “PRIMA CASA” SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI
L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022. La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022 e, successivamente, la legge di Bilancio 2023 ha esteso l'orizzonte temporale di operatività delle misure al 31.12.2023.
Prima casaAgevolazioneImposta di registroMutuoGiovaneImposta indirettaIseeUnder 36
Ratio n. 3/2022 - LIMITE DI € 2 MILIONI PER COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388) previsto per il solo 2021 dal D.L. 73/2021. Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata. L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.
F24CompensazioneCredito fiscaleCompensazione orizzontaleVisto di conformitàLimite alla compensazione
Ratio n. 3/2022 - FATTURE CON DICITURE GENERICHE
Una recente sentenza fornisce ulteriori spunti sugli effetti delle descrizioni troppo generiche all'interno delle fatture. In sostanza la fattura deve contenere le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e consentire l'esatta identificazione del bene o dell'oggetto della prestazione.
FatturaOperazione inesistenteFattura falsaDescrizione della fattura
Ratio n. 3/2022 - ADEMPIMENTI PER SOGGETTI CON ESERCIZIO A CAVALLO
Nella maggior parte dei casi gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare. Tuttavia, può accadere, in particolare con le società di capitali, che l'esercizio sia di durata diversa dai 12 mesi oppure, pur avendo durata di 12 mesi, risulti essere a cavallo. Il caso dell'esercizio a cavallo per le ditte individuali e per le società di persone è stato affrontato dalla risoluzione Ag. Entrate 92/E del 20/09/2011. Nel caso delle società di capitali con esercizio a cavallo i termini di approvazione del bilancio, di versamento delle imposte e di presentazione della dichiarazione dei redditi si articolano con le modalità descritte nel presente articolo. Segnaliamo che, per questi soggetti, si deve sempre considerare l'anno solare per la dichiarazione Iva, il modello 770 e la Certificazione Unica.
BilancioDeposito bilancioDichiarazione annuale IVADichiarazione dei redditiPeriodo di impostaCertificazione unicaEsercizio a cavallo
Ratio n. 3/2022 - REGIMI DI TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
Le rendite finanziarie si distinguono in: .. redditi di capitale (art. 44 Tuir), tassati in misura lorda e derivanti dall'impiego stabile di capitale, come dividendi, utili, interessi e altri proventi analoghi compresi i proventi da cessioni di fondi comuni di investimento ed etf; .. redditi diversi (art. 67 Tuir), tassati al netto di minusvalenze, perdite e costi e derivanti anch'essi dall'impiego di capitale, ma incerti sia nell'esistenza che nell'importo. Normalmente si manifestano sotto forma di plusvalenze derivanti dalla differenza positiva tra prezzo di vendita e costo d'acquisto. Una specificità del sistema nazionale rispetto a quello internazionale consiste nel fatto che le due suddette categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro (ad esempio, una plusvalenza da redditi diversi non è compensabile con una minusvalenza da redditi di capitale).
Reddito diversoReddito di capitaleStrumento finanziarioRisparmio amministratoImmobilizzazione finanziaria
Ratio n. 3/2022 - PIATTAFORMA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
L'art. 1 del D.L. 118/2021 differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019, in particolare per quanto attiene le norme contenute nel Titolo II, inerenti alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che slittano al 31.12.2023. Le ragioni del rinvio si rinvengono nella relazione illustrativa al D.L. 118/2021 e sono strettamente correlate al prolungarsi dell'emergenza pandemica da COVID-19. Da un lato, infatti, si ritiene che l'entrata in vigore del Codice della crisi, prima prevista per il 1.09.2021, non avrebbe consentito la necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dal protrarsi della pandemia; dall'altro lato, l'ulteriore rinvio del Titolo II è motivato dall'esigenza di “mettere alla prova” l'efficienza e l'efficacia del nuovo istituto introdotto cioè quello della Composizione negoziata. Il nuovo strumento pro tempore è di supporto alle imprese in difficoltà che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.
Crisi di impresaIndice di allertaComposizione negoziata
Ratio n. 3/2022 - IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Ai sensi dell'art. 587 c.c., il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse; oltre che revocabile, il testamento è anche un atto unilaterale, non recettizio, unipersonale e formale. Il testamento, quale atto formale, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e può essere redatto nelle forme ordinarie: testamento olografo, testamento pubblico e segreto (artt. 601-608 c.c.); oppure nelle forme speciali (artt. 609-619). Il testamento olografo deve essere scritto per intero dal testatore, datato e sottoscritto dal medesimo e rappresenta, quindi, la forma più semplice di testamento tra quelle ordinarie previste. Il testamento olografo può essere conservato dal testatore medesimo oppure affidato ad una persona di sua fiducia; può essere anche depositato presso un notaio mediante un verbale di deposito con la presenza di testimoni. Il testamento olografo presenta il vantaggio di poter essere redatto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa e su un qualsiasi foglio di carta; esso, inoltre, mantiene la segretezza, potendo il testatore nasconderlo.
CertificatoDebito contributivoCrisi di impresaComposizione negoziataEsperto indipendente
Ratio n. 3/2022 - TENUTA DIGITALE DEI LIBRI D’IMPRESA CON SERVIZIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Con il servizio telematico “libri digitali delle Camere di Commercio” l'impresa può archiviare e conservare in formato digitale i libri sociali e contabili, evitando di doverli bollare e vidimare preventivamente. Il servizio, disponibile all'indirizzo https://libridigitali.camcom.it/, permette di archiviare in formato digitale i libri sociali e contabili, di consultarli, conservarli a norma ed esibirli. I libri sono archiviati in formato PDF/A, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo delegato). Al caricamento di ogni documento, in automatico, è apposta una marca temporale che, come previsto dalla norma, attesta la “consecutio” temporale. Il servizio è disponibile anche da smartphone e tablet.
Libro socialeRegistroConservazioneVidimazioneCamera di commercioRegistro contabileMarca temporaleEsibizione
Ratio n. 3/2022 - NUOVO MODELLO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO
Con il provvedimento del 17.01.2022, n. 14113, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l'Agente della riscossione è tenuto a utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1.01.2022. L'adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si è resa necessaria a seguito di quanto disposto dall'art. 1, c. 15 L. 234/2021, che ha modificato la disciplina dell'aggio di riscossione di cui all'art. 17 D.Lgs. 112/1999, prevedendo a far data dal 1.01.2022 l'eliminazione della quota degli oneri a carico del debitore.
RuoloCartella di pagamentoRiscossioneAggio
Ratio n. 3/2022 - CONTABILIZZAZIONE E FISCALITÀ DEI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE
Così come recita il principio OIC 21 in tema di contabilizzazione dei dividendi da partecipazione, i relativi proventi devono essere indicati nella voce C15) - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Si osserva, altresì, che è irrilevante, in ordine alla classificazione, l'iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.
BilancioScrittura contabileDividendoSocietà partecipata
Ratio n. 3/2022 - CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE SUI BONUS EDILIZI
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione delle detrazioni edilizie, agli adempimenti richiesti e all'esercizio delle relative opzioni, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dal decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022). Inoltre, l'Agenzia ha reso disponibile la piattaforma aggiornata da utilizzare per la comunicazione delle opzioni di cessione o sconto in fattura, nonché il relativo nuovo modello. Si segnala che il 14.02.2022 è stato firmato il decreto che fissa i nuovi massimali unitari in tema di asseverazioni di congruità dei prezzi, relativi ai lavori di efficientamento energetico degli edifici.
Cessione del creditoSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizio
Ratio n. 3/2022 - NUOVE AGEVOLAZIONI PER SETTORI IN DIFFICOLTÀ
Il D.L. 4/2022 ha previsto nuove agevolazioni o ha prorogato le precedenti stanziando nuove risorse a favore dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19. Si riassumono le principali disposizioni, in vigore dal 27.01.2022.
AgevolazioneEsonero contributivoCanone di locazioneCovid-19Contributo fondo perduto
Ratio n. 3/2022 - PRENOTAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI
Il momento di effettuazione dell'investimento segue il principio della competenza temporale; pertanto, per un bene mobile significa la consegna o spedizione del bene. Con l'effettuazione si cristallizza la disciplina di riferimento per il credito d'imposta (quindi l'aliquota e le quote di utilizzo). Inoltre, la disciplina dell'anno X si può estendere anche fino al 30.06.X+1 se l'ordine è accettato dal venditore entro il 31.12.X e se entro tale data si sia corrisposto un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione e la consegna del bene avvenga entro il 30.06 dell'anno successivo. Il momento a partire dal quale è possibile utilizzare il credito può essere anche successivo rispetto all'effettuazione dell'operazione, perchè coincide con l'entrata in funzione o interconnessione del bene.
Credito d'impostaBene strumentaleIndustria 4.0Interconnessione
Ratio n. 3/2022 - ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI
Si esaminano gli obblighi in tema di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo, dei sindaci, organi di controllo, revisori e società di revisione che esplicano la loro funzione sia presso soggetti destinatari della normativa in esame, sia presso soggetti non destinatari della normativa di che trattasi.
SindacoAntiriciclaggioRevisore
Ratio n. 3/2022 - LEGGE DI BILANCIO 2022: PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all'Iva, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo, nonché alle imposte dirette, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, tenendo conto, dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme sono entrate in vigore dal 1.01.2022.
Cessione di aziendaBene immobileSocietà sportivaLegge di Bilancio 2022
Ratio n. 3/2022 - LEGGE DI BILANCIO 2022: PRECISAZIONI SULLE PROROGHE PER LE IMPOSTE INDIRETTE
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato alcune disposizioni riguardanti le imposte indirette - Iva e bollo, in particolare - e sulle quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche indicazioni mediante la circolare 3/E/2022.
Imposta di bolloImposta indirettaAliquota IVA 5%SuinoBovinoLegge di Bilancio 2022
Ratio n. 3/2022 - PROGETTI DI R&S E INNOVAZIONE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CIRCOLARE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione delle imprese di qualsiasi dimensione, 750 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare, coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano”. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1.02.2022; un successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande delle imprese.
AgevolazioneCredito d'impostaEconomia circolareTransizione ecologica
Ratio n. 3/2022 - ISTANZA PER CREDITO D’IMPOSTA MOBILITÀ SOSTENIBILE
L'art. 44, c. 1-septies D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta nella misura massima di € 750, per le spese sostenute dal 1.08.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per l'anno 2020, alle persone fisiche che, dal 1.08.2020 al 31.12.2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'art. 1, c. 1032 L. 30.12.2018, n. 145. Il decreto MEF 21.09.2021, emanato in attuazione dell'art. 44, c. 1-septies, ha individuato le modalità per l'accesso al credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.01.2022, prot. n. 28363, adottato ai sensi dell'art. 3, c. 1 D.M. 21.09.2021, è stato approvato il modello e definite modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.
AgevolazioneCredito d'impostaMobilitàSostenibilitàMonopattinoMobilità sostenibile
Ratio n. 3/2022 - COME TRASFORMARE DA TESTO A DATA IN EXCEL
Problema: sono stati estrapolati dati da web oppure da gestionale e le date non sono utilizzabili perché salvate come testo. Soluzione: in Excel è possibile sistemare molto velocemente il problema utilizzando la funzionalità ‘Testo in colonne', solitamente sfruttata per altri scopi.
InformaticaExcel
Ratio n. 3/2022 - PROCEDIMENTO DI OMOLOGA NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO
Il c. 2 dell'art. 118 D.L. 118/2021, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che l'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e iscritto, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 111, 167, 168 e 169 del R.D. 16.03.1942, n. 267, riguardo, in particolare, alla prededuzione ed al divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale ed il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale ed al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
CreditoreOmologaConcordatoVotoCrisi di impresa
Ratio n. 3/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2022
Scadenzario
Ratio n. 3/2022 - TRASFERIMENTO DI DATI TRANSFRONTALIERO
L'art. 3 GDPR, nel definire l'ambito di applicazione territoriale del regolamento stesso, stabilisce che le disposizioni si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione Europea, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione. Inoltre, la medesima norma dispone l'applicazione al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. Infine, il GDPR si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
PrivacyEsteroDato personaleTrattamento dati personaliGdpr
Ratio n. 3/2022 - QUESITO - AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI - RITARDO NELL’INTERCONNESSIONE
La Società ALFA SPA (di seguito “la Società” o “l'istante”) nel 2018 ha acquisito in proprietà un nuovo centro di lavoro verticale, che per le sue caratteristiche può considerarsi compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dal piano Industria 4.0 sin dalla sua entrata in funzione nel 2018. Tuttavia, tale bene sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione entro la fine del 2021. L'istante riferisce, inoltre, che sempre nel corso del 2018 ha sottoscritto un contratto di leasing per l'acquisto di un nuovo centro di lavoro, che per le sue caratteristiche può considerarsi compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016. Tale bene, in possesso di tutti requisiti per beneficiare dell'iper ammortamento, è entrato in funzione nel 2018 e sarà interconnesso entro la fine del 2021, nel terzo periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione del bene.
AgevolazioneInvestimentoCredito d'impostaBene strumentale
Ratio n. 3/2022 - OPINIONE - CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022
Opinione
Ratio n. 3/2022 - EDITORIALE - IN CARROZZA!
Editoriale
Ratio n. 3/2022 - ESENZIONE IMU PER UN IMMOBILE DEI CONIUGI
Il nuovo art. 5-decies D.L. 146/2021 stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l'esclusione dall'assoggettamento ad Imu prevista per l'abitazione principale, è applicabile soltanto a una di esse, scelta degli stessi membri del nucleo familiare, anche nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi. Ai fini Imu, pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale disposizione, in vigore dal 21.12.2021, impone una scelta in occasione della compilazione della dichiarazione Imu (la prima sarà quella riferita al 2022, da presentare entro il mese di giugno 2023). Con tale intervento si è tentato di risolvere la controversa questione relativa all'esenzione Imu per l'abitazione principale e relative pertinenze, che ha dato origine a un ampio e contradditorio contenzioso e che, quindi, consente il recupero del pregresso senza applicazione delle sanzioni per incertezza della norma.
ImmobileImuConiuge
Ratio n. 3/2022 - BONUS ATTIVITÀ DEL COMMERCIO COLPITE DA PANDEMIA
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, l'art. 2 D.L. 4/2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.
Aiuto di StatoCovid-19PandemiaContributo fondo perduto
Ratio n. 3/2022 - NOVITÀ CERTIFICAZIONE UNICA 2022
Con il Provvedimento n. 11169 del 14.01.2022 è ufficiale la versione definitiva della Certificazione Unica 2022 per i redditi erogati nel 2021. La Certificazione Unica è utilizzata per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2021 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali. La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'Inps, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. Come negli ultimi anni la Certificazione Unica è composta da: • CU2022 Ordinaria: da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate; • CU2022 Sintetica: da consegnare in duplice copia al percipiente.
Agenzia delle EntrateDipendenteSostituto d'impostaCertificazione unica
Ratio n. 3/2022 - RICHIESTA DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'Isee in corso di valitdità. L'Assegno inico per i fogli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richesto anche in asenza di Isee ovvero con Isee superiore alla soglia di € 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'Assegno previsti dalla normativa. La domanda per l'Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno succesivo e può essere presentata a partire dal 1.01.2022 da una dei 2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il conctat center o tramite patronati. Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettutati dal 15 a 21.03.2022. Per le domande presentate dal 1.01 al 30.06.2022, l'Assegno spetta con tutti gli arretratia partire dal mese di marzo 2022. Per le domadne presentate dopo 30.06, l'Assegno decorre dal mese successivo e quello di presentazione ed è terminato sulla base dell'Isee al momento della domanda. Da gennaio 2022 sul sito dell'Inps è disponibile il link alla domanda.
Carico di famigliaInpsFamiliare a caricoFiglio a caricoDetrazione fiscaleAssegno unico
Ratio n. 3/2022 - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
La legge di Bilancio 2022 propone interessanti novità in tema di incentivi all'occupazione. In particolare, è previsto per il 2022, in via eccezionale, l'esonero pari allo 0,8% sui contributi a carico del lavoratore purché la retribuzione imponibile non sia superiore a € 2.692 mensili. Alle lavoratrici madri si applica per il 2022 la riduzione del 50% dei contributi per un anno al rientro dalla maternità. è stato prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo del 100% sui contratti di apprendistato di primo livello. Inoltre, l'esonero contributivo previsto per le stabilizzazioni degli under 36 sarà riconosciuto anche alle imprese che assumono lavoratori di aziende in crisi.
AgevolazioneLavoratoreContributoCigApprendistaLegge di Bilancio 2022
Ratio n. 3/2022 - CERTIFICATO UNICO CONTRIBUTIVO CON “VE.R.A.”
Il certificato unico dei debiti contributivi è uno dei documenti che l'interessato deve presentare a corredo dell'istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito della procedura di composizione negoziata. Per dare attuazione a quanto previsto dal c. 1 dell'art. 363 del Codice della crisi d'impresa, l'Inps ha emanato: - il messaggio 28.12.2021, n. 4696, con il quale ha illustrato la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, - il messaggio 26.01.2022, n. 400, con il quale sono fornite ulteriori precisazioni sempre in merito alla procedura in questione.
ProfessionistaInpsGestione separataAliquota contributiva
Ratio n. 3/2022 - ANALISI DEL RISCHIO D’IMPRESA NELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Nell'ambito delle scelte di strategia aziendale, la valutazione del rischio, rappresenta un passaggio fondamentale. Invero, in più occasioni il risultato di tale valutazione incide profondamente sulla scelta definitiva che l'organo amministrativo adotterà. Quando si affronta il tema del rischio aziendale sembra semplice trovarne una definizione. Gran parte degli imprenditori, infatti, ritiene che il rischio non sia altro che tutto ciò che un'azienda dovrebbe evitare affinché tutto vada sempre per il meglio. Questa visione del rischio, in realtà, è ben lontana da cosa si intenda realmente come tale. Tanto è vero che anche nelle imprese dove tutto è svolto secondo regola, si verificano degli eventi imprevisti. Oggi, grazie alle tecniche di analisi, è possibile acquisire informazioni importanti sul potenziale rischio che si affronterà attraverso l'utilizzo di diverse metodologie di approccio. Per poter rendere effettiva una corretta gestione dei rischi aziendali è necessario che siano preventivamente individuati quali possano essere i potenziali rischi. Le tecniche utilizzabili hanno tutte l'obiettivo comune di individuare i fattori sia esterni che interni che potrebbero incidere negativamente sulle attività dell'azienda. Questa analisi, ancorché economicamente dispendiosa anche sotto il profilo delle risorse umane, consente di costruire un profilo dei potenziali rischi che potrebbero gravare sull'azienda. La sola individuazione del rischio non è un'attività sufficiente a valutare un'adeguata strategia di risposta allo esso. Infatti, è necessario che siano preventivamente individuati gli effetti che ciascun rischio potrà avere sull'azienda e solo successivamente a tali analisi, sarà possibile porre in essere una risposta adeguata. Il risk assessment o analisi del rischio è una metodologia che consente di quantificare il rischio associato a determinate fonti o sorgenti di pericolo sia potenziali che reali. Tale metodologia, molto flessibile, potrà essere applicata per la quantificazione del rischio nei più svariati settori.
RischioRischio aziendaleGestione del rischioImpresa
Ratio n. 2/2022
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Ratio n. 2/2022 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (COMPLETO)
Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall'assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l'attività deve essere del tutto occasionale. L'assenza di abitualità rappresenta l'elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi.
Reddito diversoLavoro autonomoGestione separataLavoro autonomo occasionalePrestazione occasionaleContratto d'operaIspettorato nazionale del lavoro
Ratio n. 2/2022 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall'assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l'attività deve essere del tutto occasionale. L'assenza di abitualità rappresenta l'elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi.
Reddito diversoScrittura contabileLavoro autonomo occasionaleContabilitàIspettorato nazionale del lavoro
Ratio n. 2/2022 - CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI
La certificazione degli utili corrisposti nel 2022 deve essere rilasciata entro il 16.03.2023, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, c. 1 Tuir. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile. La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 Tuir direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
RitenutaImposta sostitutivaDistribuzione utileReddito di capitaleDividendoAzionePartecipazione qualificataCertificazione utiliCupe
Ratio n. 2/2022 - MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
A decorrere dal 1.01.2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.
NotaioAtto notarileRavvedimentoInteresseInteresse legaleInteresse di moraUsufruttoNuda proprietà
Ratio n. 2/2022 - CERTIFICAZIONE UNICA 2023 PER LAVORO AUTONOMO
Per il periodo d'imposta 2022 i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03.2023, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16.03. È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
RitenutaLavoro autonomoProvvigione770Reddito lavoro autonomoCertificazione unica
Ratio n. 2/2022 - ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
Un'apposita tabella periodicamente emanata dal Ministero dell'Economia individua le attività agricole connesse per le quali la determinazione del reddito avviene su base catastale, rientrando nel reddito agrario. Le attività connesse sono attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione. Sotto il profilo delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 32 del Tuir, le attività connesse sono tassate su base catastale se derivano dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli, tassativamente indicati in apposito decreto ministeriale ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. Il decreto ministeriale che individua le attività connesse è normalmente emanato con cadenza biennale; ad oggi, l'ultimo emanato e ancora in vigore è il D.M. 15.02.2015. La L. 141/2015 in materia di agricoltura sociale include nelle attività connesse, esercitate da imprenditori agricoli, le prestazioni e attività sociali per le comunità locali, ovvero che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative, nonché i progetti volti all'educazione ambientale e alimentare.
AgricolturaReddito agrarioCooperativa agricolaAttività agricolaAttività connessaSocietà agricola
Ratio n. 2/2022 - PARTECIPAZIONE DEL REVISORE ALLA CONTA FISICA DEL MAGAZZINO
Tra le procedure che il revisore deve svolgere, per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, il principio di revisione n. 500 prevede l'ispezione delle attività materiali, quali le rimanenze finali, che si concretizza nella verifica fisica dei beni. Il principio di revisione n. 501, nella sezione A dedicata alle considerazioni relative alla partecipazione alla rilevazioni fisiche delle rimanenze, prevede che, qualora queste ultime siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore debba ottenere elementi probativi sufficienti circa la loro esistenza e la loro condizione. L'acquisizione di tali elementi avviene mediante la presenza alla conta fisica delle rimanenze, la valutazione delle istruzioni e delle procedure predisposte dalla direzione per la rilevazione e il controllo dei risultati della conta fisica, nonché mediante lo svolgimento di conte di verifica delle giacenze.
MagazzinoRimanenzaInventarioPrincipio di revisioneRevisioneConta fisicaRevisore
Ratio n. 2/2022 - DETRAZIONI IRPEF 50% E 65%
La detrazione per lavori di riqualificazione energetica è pari al 65% fino al 31.12.2024. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento, per le persone fisiche (e definito in base al principio di competenza, per le imprese). La detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è pari al 50% in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024, nel limite di spesa massima di € 96.000. Per il 2023, quindi, sono confermate le citate detrazioni senza alcuna modifica.
ProrogaCondominioEneaRiqualificazione energeticaDetrazione IrpefIntervento edilizioDetrazione 50%Detrazione 65%Intervento antisismicoEcobonusBonus fiscaleBonus edilizio
Ratio n. 2/2022 - DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI
La legge di Bilancio 2023 ha fissato a € 8.000 il limite di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% sostenuta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nel 2023. La L. 234/2021 aveva prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31.12.2024 per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 8.000 nel 2023 e a € 5.000 per il 2024.
Ristrutturazione ediliziaElettrodomesticoMobileBonus mobiliRecupero patrimonio edilizioBonus elettrodomestico
Ratio n. 2/2022 - COMPENSI E RIMBORSI DI FINE ANNO AGLI AMMINISTRATORI
Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio; si esamina, pertanto, sia la questione dell'imponibilità in capo a tali soggetti delle somme ricevute sia della deducibilità dei relativi costi per il soggetto erogante, nonché il momento in cui i valori diventano rilevanti fiscalmente. L'art. 95, c. 5 Tuir prevede che i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; lo stesso articolo, al c. 3, prevede, inoltre, che le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a specifici limiti. Se il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Si propongono, di seguito, alcune tavole riassuntive, basate su talune ipotesi di carattere operativo, mutuate dalla prassi amministrativa, ricordando che per la deducibilità dei compensi è sempre necessaria una delibera specifica, non essendo sufficiente la ratifica implicita nell'ambito dell'approvazione del bilancio.
AmministratoreRimborso spesaCompenso amministratorePrincipio di cassa
Ratio n. 2/2022 - ACCESSO AL MICROCREDITO PER SRL ORDINARIE
Con l'art. 1, c. 914 della legge di Bilancio 2022 sono state apportate modifiche al microcredito. Il microcredito è un finanziamento, a medio lungo termine, che consente l'accesso a soggetti che intendono sviluppare un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa che non sono in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un'offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha aperto l'accesso al microcredito alle società a responsabilità limitata con la concessione di finanziamenti fino a € 100.000. Inoltre, è stato elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l'attenzione alla persona, che si traduce con l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale. Tale disposizione - lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell'importo pari a € 10.000 in caso di credito frazionato - consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di € 50.000.
BancaFinanziamentoSrlFondo di garanziaMediocredito
Ratio n. 2/2022 - FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE
Con la decisione 3.12.2021 il Consiglio della UE ha concesso all'Italia l'autorizzazione a prolungare l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31.12.2024, per tutti i soggetti Iva, inclusi quelli sino ad oggi esonerati (minimi, forfettari, ecc.). Il D.L. 146/2021 ha prorogato per l'anno d'imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (di cui all'art. 10-bis D.L. 119/2018). Sul punto si ricorda che tale divieto era già vigente per gli anni d'imposta dal 2019 al 2021. Per tali operazioni gli operatori, dovranno continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le ordinarie modalità. Si tenga presente, inoltre, che il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il decreto in esame, in sede di conversione in legge, ha rinviato al 1.01.2023 (prima della proroga la data era fissata al 1.01.2022), la decorrenza dell'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
FatturaFattura elettronicaPrestazione sanitariaSistema Tessera sanitaria
Ratio n. 2/2022 - BONUS VERDE
Fino al 31.12.2024 sarà possibile fruire del cd. “bonus verde”, ossia della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi: . sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; . realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.
CondominioAlberoGiardinoIrrigazioneBonus verde
Ratio n. 2/2022 - CREDITO D’IMPOSTA 2022 PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019. La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022.
Credito d'impostaRicerca e sviluppoInnovazioneInnovazione tecnologicaDesign
Ratio n. 2/2022 - DETRAZIONI PER INTERVENTI SULLE FACCIATE DI EDIFICI
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus facciate, consistente in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, ridotta al 60% per le spese sostenute nel 2022 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
CondominioEfficienza energeticaFacciataEdificioBonus facciateTinteggiatura esterna
Ratio n. 2/2022 - DURATA DELL’AMMORTAMENTO DI BENI IMMATERIALI RIVALUTATI
L'art. 110 D.L. 104/2020 ha disciplinato la nuova rivalutazione dei beni dell'impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che poteva essere eseguita nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni, si distingue per la possibilità di effettuare la rivalutazione in forma gratuita, costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto e per la possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene. Nel caso si paghi l'imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori futuri ammortamenti stanziati. La legge di Bilancio 2022 ha introdotto il limite di deducibilità al maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione ex D.L. 104/2020 ai beni immateriali, pari a 1/50 di detto importo, con facoltà di revoca anche parziale dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione già applicata. In deroga al nuovo limite di deducibilità, è possibile versare un'imposta sostitutiva.
AmmortamentoImposta sostitutivaRivalutazioneBene immaterialeSaldo attivo di rivalutazione
Ratio n. 2/2022 - SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2023
L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (2020), possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa prima agli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 e, successivamente, anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.
BilancioAmmortamentoNota integrativaSospensionePrincipio contabile
Ratio n. 2/2022 - CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI
La L. 178/2020 ha riconosciuto un credito d'imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta: .. per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro; .. per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, la durata dell'agevolazione è prorogata al 2025 e, per gli anni successivi al 2022, è progressivamente ridotta l'entità dell'agevolazione (dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024). La proroga non interessa gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, i cui meccanismi applicativi rimangono inalterati, con termine dell'agevolazione al 31.12.2022 (salvi gli acquisti “prenotati”, per i quali perdura fino al 30.06.2023).
AgevolazioneInvestimentoCredito d'impostaBene strumentaleIndustria 4.0
Ratio n. 2/2022 - ABROGAZIONE DELL’ESTEROMETRO DAL 1.07.2022
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1103 della L. 30.12.2020, n. 178) aveva stabilito la soppressione dell'esterometro per le operazioni effettuate dal 1.01.2022. A seguito della conversione in legge del D.L. 146/2021, è stata prevista la proroga della soppressione dell'esterometro dal 1.01 al 1.07.2022. Va da sé che per le operazioni effettuate a decorrere dal 1.07.2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, c. 3-bis, primo periodo, D. Lgs. 5.08.2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.
AutofatturaEsteroReverse chargeFattura elettronicaAcquisto intracomunitarioEsterometro
Ratio n. 2/2022 - NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI NEL DECRETO SOSTEGNI-BIS
L'art. 18 D.L. 25.05.2021, n. 73, modificando l'art. 26 D.P.R. 633/1972, ha stabilito che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, risulta possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Ciò posto, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali: .. la data a partire dalla quale sono consentiti l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cedente/prestatore, è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa; .. la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui viene emanata: la sentenza dichiarativa del fallimento; il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota. Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell'art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione). L'emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, vale a dire entro il 30.04.2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1.01 al 30.04.2022, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30.04.2023).
FallimentoInsinuazione al passivoNota di variazioneNota di creditoConcordato preventivoProcedura concorsualeProcedura esecutivaIVADecreto Sostegni-bisConcordato fallimentare
Ratio n. 2/2022 - ASSEMBLEE ON LINE FINO AL 31.07.2022
L'art. 3 D.L. 228/2021 sostituisce il previgente termine del 31.12.2021 (fissato dall'art. 6 D.L. 105/2021) con il nuovo termine del 31.07.2022 per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali con le modalità emergenziali, ossia mediante il sistema dell'audio-video conferenza.
AssembleaVideoconferenzaAvviso di convocazioneSocietàAssemblea dei sociDecisione dei soci
Ratio n. 2/2022 - DISCIPLINA DEL NUOVO PATENT BOX (COMPLETO)
L'opzione per il nuovo regime del Patent box è esercitabile dal periodo d'imposta 2021 solo se i beni agevolabili sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa dagli stessi soggetti. La legge di Bilancio 2022 ha escluso i marchi d'impresa, i processi e le formule, restringendo l'applicazione a software protetto, brevetti industriali, disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo e ha modificato il regime transitorio per non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti possono usufruire solo del nuovo regime. Con la circolare n. 5/E/2023 sono stati forniti i primi chiarimenti sul nuovo Patent box.
Patent boxR&S
Ratio n. 2/2022 - CONTRIBUTO E CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE
In favore delle imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute per interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024. Per tali soggetti è riconosciuto, altresì, un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024, comunque non superiore al limite di € 100.000. Le modalità applicative, i requisiti, agli interventi e le spese ammissibili per usufruire degli incentivi sono state emanate con l'avviso pubblico del Ministero del Turismo 23.12.2021. La domanda per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata tramite l'apposita piattaforma dal 21.02.2022. Gli aspiranti beneficiari avranno 30 giorni di tempo per procedere con l'istanza.
AgevolazioneCredito d'impostaAgriturismoImpresa turisticaContributo fondo perduto
Ratio n. 2/2022 - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 230 del 21.12.2021 istitutivo dell'Assegno Unico Universale, che entrerà in vigore dal mese di marzo 2022. La nuova misura di sostegno alle famiglie, che sostituirà le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità, sarà erogata per importi variabili in base all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare. La domanda sarà presentata in modalità telematica all'Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1.01 di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo. L'assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e l'erogazione avverrà mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
Nucleo familiareIseeIbanFiglio a caricoAssegno unico
Ratio n. 2/2022 - DECRETO FISCO-LAVORO CONVERTITO IN LEGGE
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20.12.2021, n. 301 la L. 17.12.2021, n. 215, di conversione del D.L. 21.10.2021 n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 21.12.2021. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
Sicurezza sul lavoroLavoro irregolareContabilità di magazzino
Ratio n. 2/2022 - CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE DI MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE E MODA
L'art. 48-bis D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, come modificato dall'art. 8 del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.07.2021, n. 106, riconosce un credito d'imposta (di seguito, “credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino”) in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, c. 1 Tuir, eccedente la media del medesimo.
RimanenzaCredito d'impostaAiuto di StatoModaRelazione di revisioneRevisoreCovid-19
Ratio n. 2/2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Il primo adempimento conseguente al deposito della sentenza di fallimento è la formazione del fascicolo fallimentare: l'art. 90 della legge Fallimentare prevede che immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il fascicolo è consultabile dal comitato dei creditori e dal fallito. Gli altri creditori e i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore e altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore: 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui presentare le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda; 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. Ulteriori adempimenti in capo al curatore sono: (i) l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove far confluire eventuali poste attive, nonché (ii) l'audizione del fallito, con conseguente redazione del verbale, (iii) redazione dell'elenco nominativo dei creditori del fallimento, con l'indicazione dei rispettivi crediti e degli eventuali diritti di prelazione; nonché dell'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi, (iv) individuazione dei beni di proprietà dell'impresa (anche detenuti eventualmente da terzi). A tale ultimo riguardo, il curatore ha oggi un'arma in più, laddove può essere autorizzato dal Presidente del Tribunale che ha dichiarato il fallimento a ricercare - se del caso con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario - con modalità telematiche i beni del fallito, nonché eventuali creditori dello stesso, ai sensi degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disposizioni attuative c.p.c.
FallimentoDichiarazione fallimentoProcedura concorsualeCuratore fallimentare
Ratio n. 2/2022 - DETERMINAZIONE DELL’IRPEF DAL 2022
L'art. 3 del Tuir stabilisce che l'Irpef si applica sul reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir. In pratica, per calcolare l'imposta netta, effettivamente dovuta dal contribuente, è necessario partire dal reddito complessivo dello stesso, determinato ai sensi dell'art. 8 del Tuir. Successivamente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, si deducono gli oneri sostenuti dal contribuente e indicati nell'art. 10 Tuir. A seguito di tale operazione si determina la base imponibile Irpef cui applicare le aliquote per scaglioni, previste dall'art. 11 Tuir. Dall'imposta così calcolata, ossia dall'imposta lorda, per determinate l'imposta netta è necessario applicare le detrazioni previste dai successivi artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir. La L. 234/2021 ha riorganizzato le aliquote Irpef e le detrazioni per tipologia di reddito, anticipando parzialmente la riforma fiscale prevista in un disegno di legge delega. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 2 del 13.01.2022, in cui analizza come cambia la busta paga nel 2022 ().
DetrazioneCarico di famigliaIrpef
Ratio n. 2/2022 - PRINCIPALI NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2022
L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione Iva 2022 (concernenti l'anno d'imposta 2021). Inoltre, come tutti gli ultimi anni è stato anche approvato il Modello Iva Base 2022, che può essere utilizzato (facoltà) da determinati soggetti che in linea generale non pongono in essere operazioni con l'estero. Le istruzioni che accompagnano il nuovo modello stabiliscono che la dichiarazione Iva deve essere trasmessa telematicamente a decorrere dal 1.02.2022 ed entro il 2.05.2022.
Dichiarazione IVAPercentuale di compensazioneQuadro VOQuadro VF
Ratio n. 2/2022 - SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER MALATTIA O INFORTUNIO DEL PROFESSIONISTA
La L. 234/2021 reca i princìpi fondamentali che disciplinano la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124.
GravidanzaProfessionistaMalattiaSospensioneInfortunioAdempimento
Ratio n. 2/2022 - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022
Si riassumono le altre principali disposizioni fiscali contenute nella legge di Bilancio 2022, in vigore dal 1.01.2022.
Barriera architettonicaPIRPlastic taxSugar taxLegge di Bilancio 2022
Ratio n. 2/2022 - DIVIETO DI IMPUGNAZIONE DELL’ESTRATTO DI RUOLO
Non raramente un contribuente viene a conoscenza dell'esistenza di una cartella di pagamento solamente attraverso un successivo atto della riscossione quale il pignoramento, una misura cautelare (fermo dei beni mobili registrati e ipoteca esattoriale) o l'intimazione ad adempiere: il motivo è legato alla omessa o irregolare notifica della cartella stessa. Per scongiurare l'eventualità di azioni esecutive o cautelari, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 19704/2015) aveva riconosciuto una “tutela anticipata” in favore del contribuente, ammettendo la possibilità di presentare il ricorso avverso la cartella e/o il ruolo non notificati prima del pignoramento o delle misure cautelari. Il legislatore cambia le regole, prevedendo (art. 3-bis D.L. 146/2021, che modifica l'art. 12 D.P.R. 602/1973) che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo talune eccezioni. Infatti, è stabilito che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, salvo il contribuente dimostri che il carico può: 1) pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell'art. 80, c. 4 D. Lgs. 50/2016; 2) compromettere i pagamenti delle pubbliche amministrazioni mediante attivazione delle procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a € 5.000,00); 3) comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Contenzioso tributarioImpugnazioneCartella di pagamentoCartella esattorialeEstratto di ruolo
Ratio n. 2/2022 - COME CREARE UN ORDINAMENTO PERSONALIZZATO
Problema: si ha la necessità di ordinare i propri dati in un modo diverso da quello alfabetico crescente o decrescente. Soluzione: Excel permette di creare facilmente degli elenchi personalizzati sulla base dei quali ordinare i dati.
InformaticaExcelOrdinamento
Ratio n. 2/2022 - NUOVE REGOLE DAL 2022 PER SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
Ai sensi dell'art. 5-septies D.L. 146/2021, dal 1.01.2022 non è più possibile applicare il regime di non imponibilità Iva ai trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali. Il regime della non imponibilità Iva può essere riconosciuto solo ai committenti che rientrano in una delle seguenti categorie: esportatori, titolari del regime di transito, importatori, destinatari dei beni, prestatori dei servizi di cui all'art. 9, c. 1, n. 4 D.P.R. 633/1972 (spedizionieri doganali). In pratica, ai committenti del trasporto internazionale che non rientrano in questo elenco (o subcommittenti) deve essere applicata l'aliquota Iva 22%.
Operazione non imponibileTerritorialitàVettoreTrasporto internazionale
Ratio n. 2/2022 - CRONOPROGRAMMA DEI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
La “Know Your Customer”, ovvero la “conoscenza del cliente”, costituisce il perno dell'adeguata verifica della clientela, che non riguarda più la sola verifica dell'identità del cliente. Infatti, tra l'altro, la procedura di KYC prevede la dichiarazione del cliente per acquisire una serie di dati e notizie che saranno valutati per determinare il grado di rischio derivante dall'assunzione dell'incarico professionale/dell'operazione. Tutto ciò deve essere riconsiderato periodicamente, secondo la tempistica determinata dal CNDCEC e meglio delineata nelle Linee Guida emanate a maggio del 2019 oppure ad ogni variazione significativa. Nasce, quindi, la necessità che la “conoscenza del cliente” sia costantemente monitorata e documentata nel tempo, per verificare se le condizioni iniziali siano rimaste tali durante il rapporto professionale oppure siano mutate. Nell'articolo saranno evidenziati i caratteri che devono contraddistinguere la procedura di “controllo costante nel tempo” per i professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (di seguito, “soggetti obbligati”).
AntiriciclaggioAdeguata verifica
Ratio n. 2/2022 - FONDO PER IL SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE
È stato pubblicato nella G.U. n. 296 del 14.12.2021 il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 30.09.2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dall'art. 1, c. 97 L. 30.12.2020, n. 178 al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. L'apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi. I Capi II e III del decreto del MISE concernono, rispettivamente, sia incentivi per la nascita sia per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili (l'articolo è limitato solo al primo aspetto).
AgevolazioneImpresa femminile
Ratio n. 2/2022 - NOVITÀ MODELLI INTRASTAT 2022
La Determinazione prot. 493869/RU del 23.12.2021 dell'Agenzia delle Dogane introduce alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT). Il provvedimento contiene le disposizioni di applicazione: del Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese; delle recenti novità introdotte, in materia di Iva, dal D. Lgs. 192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”. Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1.01.2022. Pertanto, l'INTRA di dicembre 2021 (mensili) o dell'ultimo trimestre 2021 (trimestrali), da trasmettere entro il 25.01.2022, segue le precedenti regole di compilazione.
IntrastatAcquisto intracomunitarioCall-off stock
Ratio n. 2/2022 - ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEI COOKIE
Il 9.01.2022 sono divenute operative le linee guida emanate dal Garante per la privacy il 10.06.2021, la cui finalità è quella di fornire indicazioni sul diritto applicabile per la lettura e la scrittura all'interno del dispositivo di un utente, sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento, oltrechè sulla compliance al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR). Il Garante aveva già dato prescrizioni, con provvedimento 8.05.2014, n. 229, al fine di “individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati” nonché “fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge”. L'intento è quello di dare concreta ed efficace attuazione ai principi, introdotti dal Regolamento UE 679/2016 di protezione dei dati sin dalla progettazione e attraverso impostazioni predefinite (cd. privacy by design e by default), all'accountability, con conseguente irrobustimento delle informative, anche sotto il profilo del tempo di conservazione dei dati, ed all'acquisizione del consenso dell'utente, che dovrà essere inequivocabile.
PrivacyCookieTrattamento dati personaliProfilazioneGdpr
Ratio n. 2/2022 - ESCLUSIONI IRAP DAL 2022 PER PARTITE IVA INDIVIDUALI
Con la legge di Bilancio 2022 è iniziato il cammino verso la progressiva - almeno negli auspici dei contribuenti - eliminazione dell'Irap. Istituita nel 1997, tale imposta è stata oggetto, nel tempo, di numerose modifiche e dal 2022 non sarà più applicabile per le partite Iva che operano in forma individuale. Nello specifico, sono escluse dall'Irap le persone fisiche titolari di partita Iva. In particolare, l'art. 1, c. 8 L. 30.12.2021, n. 34 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lettere b) e c) D. Lgs. 446/1997. Una prima lettura della novità, considerato anche il chiaro richiamo ai riferimenti normativi sopra citati, ha indotto qualche commentatore a ritenere che la platea dei diretti interessati fosse ben più ampia rispetto alle persone fisiche; tuttavia, il tenore delle lettere b) e c) non lascia spazio a margini interpretativi.
Ditta individualeIrapAutonoma organizzazione
Ratio n. 2/2022 - AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, di cui alle Sezioni 3.1. e 3.12 del Quadro temporaneo Covid-19 della Commissione UE (comunicazione 19.03.2020 C 1863 final più volte aggiornata), noto anche come Temporary framework.
Aiuto di StatoCovid-19AutodichiarazioneQuadro temporaneo
Ratio n. 2/2022 - EDITORIALE - TRASMIGRAZIONI
Editoriale
Ratio n. 2/2022 - NOVITÀ E PROROGHE PER BONUS EDILIZI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
L'art. 1, c. 4 L. 234/2021 ha abrogato l'intero D.L. 11.11.2021, n. 157, disponendo espressamente che “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 11.11.2021, n. 157”. I contenuti del D.L. 157/2021 sono stati traslati - con poche modifiche, peraltro significative, volte essenzialmente ad alleggerire gli adempimenti anti frode per gli interventi di minore rilevanza (individuati in quelli al di sotto della soglia di spesa di euro 10.000,00 e in quelli di “edilizia libera”, escludendo in ogni caso da tale semplificazione le opere rientranti nel “bonus facciate”) - all'interno della medesima L. 234/2021, ai cc. da 30 a 36 e 40 dell'art. 1, nonché nel nuovo art. 122-bis D.L. 34/2020 (introdotto dal c. 30 della L. 234/2021), con efficacia dal 1.01.2022.
CondominioCongruitàVisto di conformitàSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizioPrezzari
Ratio n. 2/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022
Scadenzario
Ratio n. 2/2022 - QUESITO - DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI - PRINCIPIO DI COMPETENZA
Le perdite su crediti devono essere dedotte dal reddito, fra l'altro, anche quando si verifica la prescrizione, ai sensi dell'art. 101, c. 5 Tuir.
Perdita su creditoPrincipio contabilePrescrizionePrincipio di competenza
Ratio n. 1/2022
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Ratio n. 1/2022 - RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI
Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o perdita dei requisiti per la fruizione delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, come ricordato dalla circolare n. 31/E/2014, è possibile inviare il documento tramite Pec. Si ricorda che, per il versamento delle ritenute sulle provvigioni corrisposte, il codice tributo 1038 (soppresso) è, da tempo, confluito nel codice tributo 1040 (previsto per i redditi di lavoro autonomo).
AgenteRitenutaProvvigioneRappresentanteIntermediarioVenditore a domicilioPrestazione occasionaleRitenuta ridottaProcacciatore d'affari
Ratio n. 1/2022 - LIMITI PER CONTABILITÀ ORDINARIA O SEMPLIFICATA
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L'art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno. Si ricorda che i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria mentre, il “regime forfetario” rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.
CompensoCessione di beneLiquidazione IVARegime contabilePrestazione di serviziRicavoRegime forfetarioContabilità semplificataContabilità ordinariaAttività prevalenteAttività mistaLimite di ricavo
Ratio n. 1/2022 - INTEGRAZIONE FATTURA PER REVERSE CHARGE INTERNO SU CELLULARI, PC E LAPTOP
L'art. 22 D.L. 73/2022 ha prorogato fino al 31.12.2026 (anzichè 30.06.2022) l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni in relazione: .. alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (art. 21 Tariffa annessa al D.P.R. 641/1972); .. alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; .. ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3 Direttiva 2003/87/CE); .. ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; .. alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972. Nella fattura elettronica per le operazioni in esame soggette a reverse charge si utilizza il codice natura “N6.5” per cessione di telefoni cellulari e “N6.6” per cessione di prodotti elettronici ed è obbligatoria l'annotazione “inversione contabile”.
FatturaReverse chargeInversione contabileFattura elettronicaCellulareComputerMicroprocessoreIntegrazione fatturaTabletConsoleLaptop
Ratio n. 1/2022 - ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE DELLE PROVVIGIONI AGLI AGENTI
Il Codice Civile, all'art. 1749, dispone l'obbligo, per la ditta preponente, di consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute, al più tardi, l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. Nulla è disposto in merito alla forma di tale estratto provvigionale: lo stesso deve, comunque, contenere tutti gli elementi essenziali volti a ricostruire le modalità in base alle quali è effettuato il calcolo delle provvigioni.
AgenteEstratto contoProvvigioneCasa mandanteAgente di commercio
Ratio n. 1/2022 - PROVVIGIONI PAGATE ALL’AGENTE NELL’ANNO SUCCESSIVO
La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per il preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto “procurato” dall'agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.
AgenteContratto di agenziaProvvigioneEnasarcoRicavoCasa mandantePrincipio di correlazioneCriterio di cassaCriterio di competenzaAgente di commercio
Ratio n. 1/2022 - ACCANTONAMENTO INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
L'Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha precisato che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva.
AgenteTfrContratto di agenziaProvvigioneRappresentanteEnasarcoCasa mandanteRapporto di agenziaFIRRIndennità suppletiva
Ratio n. 1/2022 - EROGAZIONI LIBERALI AI DIPENDENTI
L'art. 12 D.L. 115/2022, modificato dall'art. 3, c. 10 D.L. 176/2022, limitatamente al 2022 ha previsto che l'importo del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti nonchè delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir è pari a € 3.000. Per il periodo 2022 il D.L. 21/2022 ha riconosciuto in aggiunta anche l'esclusione dalla formazione del reddito dei bonus carburante che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti, nel limite di € 200. In sede di conguaglio fiscale, se il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate, ovvero il valore del bonus carburante risultino superiori ai rispettivi limiti, l'intero importo corrisposto sarà soggetto a tassazione ordinaria.
Lavoro dipendenteContributoErogazione liberaleDipendenteLulFringe benefitBusta pagaWelfareOmaggio al dipendenteBonus carburanteUtenze domestiche
Ratio n. 1/2022 - RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.
L'applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio è stato previsto dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16.10.2003, n. 3567/C. L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 e ripreso dall'art. 6 del D.M. 54/2005, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento: .. purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza; .. provvedendo contestualmente al versamento: a) del tributo dovuto; b) degli interessi moratori; c) della sanzione ridotta. .. entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione. In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.
Codice tributoCamera di commercioDiritto annualeInteresse legaleRavvedimento operoso
Ratio n. 1/2022 - SCONTI E PREMI IN NATURA ESPOSTI IN FATTURA
La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.
PremioValore normaleFatturaOmaggioScontoAbbuonoPremio in naturaSconto in natura
Ratio n. 1/2022 - USCITA DALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64/E/2018, ha precisato che è consentita l'uscita dalla contabilità semplificata per accedere al regime forfetario anche in presenza dell'opzione per il metodo “registrazione = incasso / pagamento”. La scelta per comportamento concludente di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/1973 (determinazione del reddito secondo i criteri di cui all'art. 66 Tuir), in luogo del regime forfettario (L. 190/2014) non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.
OpzioneRegistro IVARegime forfetarioRegistro incasso e pagamentoContabilità semplificata
Ratio n. 1/2022 - INCENTIVI COMMERCIALI QUANTITATIVI O QUALITATIVI
Nel campo commerciale gli operatori prevedono, spesso, degli incentivi commerciali (ovvero bonus commerciali) allo scopo di incrementare le vendite di determinati prodotti. Tali incentivi vengono riconosciuti dai fornitori ai propri clienti al raggiungimento di determinati obbiettivi di vendita. Dal punto di vista operativo, i citati incentivi commerciali possono consistere in una riduzione del prezzo mediamente praticato oppure nell'acquisto “gratuito” di un certo quantitativo di merci o prodotti acquistati. I bonus di natura commerciale (ovvero incentivi economici) che i fornitori riconoscono ai propri clienti possono essere così suddivisi: • bonus quantitativi, quando sono legati al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite; • bonus qualitativi, quando sono erogati a fronte di un'attività specifica, svolta in aggiunta a quella di compravendita (a titolo esemplificativo, il mantenimento dei livelli contrattuali di qualità, la cura della post-vendita, mailing di soddisfazione della clientela e simili); • bonus misti, dove l'erogazione della somma dipende, oltre che dal raggiungimento di una certa quantità di acquisti, anche da un fatto comportamentale dell'acquirente.
PremioFatturaPrestazione di serviziIncentivoNota di variazioneNota di creditoScontoAbbuonoBonus qualitativoBonus quantitativo
Ratio n. 1/2022 - DETRAZIONE DELL’IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO
La formulazione dell'art. 25, c. 1 del D.P.R. 633/1972 (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, c. 2 D.L. 50/2017) prevede che la fattura debba essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Il dettato di tale disposizione deve essere coordinato con la formulazione dell'art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972, che ammette l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia Europea, subordinando l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall'allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l'art. 14 del D.L. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell'Iva. In particolare, si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d'anno”.
FatturaDichiarazione IVADetrazione IVAFine annoData fatturaFattura di acquistoFattura a cavallo d'anno
Ratio n. 1/2022 - CONCORSO DEL PROFESSIONISTA NEI REATI TRIBUTARI
Si seganala che al consulente fiscale la semplice consapevolezza di partecipare a una frode del proprio cliente è sufficiente per far azionare la sua responsabilità in concorso nel reato tributario, anche se non è lui l'ispiratore degli illeciti. Per tale ragione si suggerisce estrema accuratezza nella valutazione della documentazione fornita dal cliente. La semplice predisposizione e inoltro delle dichiarazioni fiscali contenenti l'indicazione di elementi passivi fittizi supportati da false fatture, nonché l'attività di supporto per la sistemazione documentale di gravi violazioni contabili può determinare una ipotesi di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta. La Cassazione ha più volte ripetuto che il ruolo di consulente fiscale della società non è di per sé sufficiente a integrare il concorso nei reati tributari di omessa dichiarazione Iva e Ires, nonché per distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili. Per la configurabilità del concorso del professionista è necessario un contributo di quest'ultimo che sia concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il consulente stesso sia stato osciente ispiratore della frode.
ProfessionistaDoloCommercialistaConcorsoDichiarazione fraudolentaFattura falsaReato tributario
Ratio n. 1/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO SU DELIBERE E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
In esito alle delibere o alla cessione di partecipazioni sociali occorre valutare le implicazioni in materia di imposta di registro. Nel presente contributo si analizza la disciplina di cui al D.P.R. 131/1986 in merito a tali atti.
Imposta di registroImposta ipotecariaImposta catastalePartecipazioneDeliberaAssegnazione ai soci
Ratio n. 1/2022 - TRATTAMENTO IVA DELLE PENALITÀ
L'art. 15 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che le somme dovute dal cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali non configurano corrispettivi di cessioni di beni o prestazioni di servizi e, quindi, sono escluse da Iva, per carenza del presupposto oggettivo. Invece, l'Iva dovrà essere applicata in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, nei casi in cui le somme versate costituiscano l'effettivo corrispettivo di un servizio (ovvero bene) individuabile fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche.
RitardoIrregolaritàIVAPenalità contrattuale
Ratio n. 1/2022 - BONUS ACQUA POTABILE
L'art. 1, cc. da 1087 a 1089 L. 30.12.2020, n. 178 ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 1.02 al 28.02 l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente.
Credito d'impostaAcqua potabileBonus acqua potabile
Ratio n. 1/2022 - SPESE INIZIALI PER ATTIVITÀ NON AVVIATA
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 14.09.2021, n. 584, afferma il diritto alla detrazione dell'Iva inerente le spese preparatorie all'avvio dell'attività, sostenute dal soggetto passivo, anche quando l'attività stessa non ha avuto inizio per cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Le spese devono comunque essere inerenti al progetto e le intenzioni del contribuente “genuine”, ovvero non rientranti negli abusi della disciplina della detrazione Iva.
Rimborso IVADetrazione IVAInizio attivitàIVA
Ratio n. 1/2022 - PARTITA IVA IN REGIME FORFETARIO
Il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività. Il regime non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
PartecipazioneCompensoRicavoRegime forfetarioImpresa minore
Ratio n. 1/2022 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOLE SANZIONI
L'istituto della definizione agevolata delle sole sanzioni è disciplinato dagli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472. L'istituto in esame prevede che il contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso, può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata nell'atto e, comunque, non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. È da tenere presente che le sanzioni amministrative possono essere irrogate sia mediante apposito atto di contestazione sia unitamente all'avviso di accertamento del tributo cui si riferiscono. Oltre alla riduzione delle sanzioni, la definizione agevolata: comporta che le relative violazioni non rilevino ai fini della c.d. “recidiva” (art. 7, c. 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472), ossia della possibilità di aumentare la sanzione fino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, sia incorso in un'altra violazione della stessa indole; non consente la possibilità di irrogazione delle sanzioni accessorie; non comporta alcun effetto sul versante penale, in considerazione del fatto che la stessa riguarda le sanzioni e non aspetti rilevanti penalmente, quali l'imponibile o l'imposta.
SanzioneF24Accertamento con adesioneDefinizione agevolataAcquiescenza
Ratio n. 1/2022 - CONTRIBUTO E CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE
In favore delle imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute per interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024. Per tali soggetti è riconosciuto, altresì, un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024, comunque non superiore al limite di € 100.000. Le modalità applicative, i requisiti, agli interventi e le spese ammissibili per usufruire degli incentivi sono state emanate con l'avviso pubblico del Ministero del Turismo 23.12.2021. La domanda per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata tramite l'apposita piattaforma dal 21.02.2022. Gli aspiranti beneficiari avranno 30 giorni di tempo per procedere con l'istanza.
AgevolazioneCredito d'impostaAgriturismoImpresa turisticaContributo fondo perduto
Ratio n. 1/2022 - INCENTIVO AVVIO NUOVE IMPRESE PER PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA
Con la circolare 22.11.2021, n. 175 l'Inps ha dettato le regole per la presentazione della domanda per l'accesso all'incentivo per l'avvio di nuove attività d'impresa o di lavoro autonomo riconosciuto ai percettori del reddito di cittadinanza (RdC) entro i primi 12 mesi di fruizione dell'agevolazione. Le attività lavorative per le quali si riconosce l'incentivo corrispondono a quelle previste per l'anticipazione Naspi, fra cui le attività professionali esercitate da liberi professionisti, le attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola, la costituzione di società unipersonale, la costituzione o l'ingresso in società di persone o di capitali.
AgevolazioneReddito di cittadinanzaNuova attività
Ratio n. 1/2022 - PAGAMENTO PARZIALE DEI TRIBUTI NEL CODICE DELLA CRISI
Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero in occasione del deposito della domanda di un concordato, il debitore può proporre, ai sensi dell'art. 63 e seguenti del Codice della Crisi, il pagamento, parziale o anche dilazionato: a) dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali; b) dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. Il decreto correttivo ha mantenuto l'aggettivo “fiscale” della transazione nel titolo, ma lo ha eliminato all'interno della norma, considerato appunto che l'accordo può avere ad oggetto oltre che i tributi, anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa (così la Relazione al D. Lgs. 147/2020). Il contenuto della transazione o dell'accordo, fiscale o contributivo, è libero, laddove il legislatore non ha imposto particolari limiti quantitativi (minimi) o tempi di dilazione prefissati, né un trattamento non inferiore all'importo realizzabile con la liquidazione del bene oggetto di prelazione, essendo irrilevante in caso di accordi la natura privilegiata o chirografaria dei crediti. L'attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Si noti che il decreto correttivo ha eliminato qualsivoglia riferimento ai requisiti del professionista indipendente, poichè ritenuta superflua, proprio alla luce di tale definizione generale (così si legge nella Relazione al D. Lgs. 147/2020). Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che la documentazione depositata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio.
Transazione fiscaleTributoCrisi di impresaPagamento parzialeCodice della crisi
Ratio n. 1/2022 - NUOVI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI D’INTENTO
La L.178/2020, con effetto dal 1.01.2021, ha stabilito che è inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, è possibile per l'Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva. Le modalità operative dei controlli e l'inibizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento false/errate/ecc. sono state delineate ad opera del provvedimento direttoriale 28.10.2021; tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1.01.2022.
Esportatore abitualeFattura elettronicaLettera di intentoOperazione non imponibile
Ratio n. 1/2022 - VIDIMAZIONE VIRTUALE DEI FORMULARI RIFIUTI
Dall'8.03.2021 i formulari di identificazione dei rifiuti possono essere vidimati anche on line, gratuitamente, sul sito https://vivifir.ecocamere.it. Le Camere di Commercio, avvalendosi della società Ecocerved, hanno realizzato questo servizio in rete alternativo alla tradizionale vidimazione presso gli sportelli camerali. Il nuovo servizio permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio oppure attraverso il sistema gestionale in dotazione all'azienda, previa registrazione e senza alcun costo. In alternativa all'uso dei moduli in carta a ricalco (4 copie) prodotti dalle tipografie autorizzate da vidimare presso la Camera di Commercio di competenza, con il servizio di Vidimazione Virtuale del Formulario Rifiuti (Vi.Vi.Fir.) è possibile usare modelli di formulario su carta comune in formato A4 da stampare con stampanti laser o a getto di inchiostro e non è necessario recarsi allo sportello della Cciaa per la loro vidimazione.
RifiutiVidimazioneCamera di commercio
Ratio n. 1/2022 - FONDO PER LE PMI CREATIVE
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto che rende operativo il Fondo per le piccole e medie imprese creative, previsto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 109) e istituito e presso il Ministero, al fine di promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi da destinare all'acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici il Ministero si avvale di Invitalia. Per la misura sono disponibili risorse pari a € 20 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di € 40 milioni. In particolare, potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d'impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo. Il decreto attuativo ha stilato l'elenco dei Codici Ateco ammessi all'agevolazione. Il pacchetto di strumenti a sostegno delle piccole e medie imprese culturali e creative si articola in due interventi agevolativi: il primo sotto forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative; il secondo come voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati dalle imprese creative.
AgevolazionePmiAiuto di Stato
Ratio n. 1/2022 - LETTERE DI COMPLIANCE PER STUDI DI SETTORE E ISA
L'Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, rende disponibili ai contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale le lettere di compliance che segnalano le anomalie nei dati dichiarati.
Studio di settoreAnomaliaLettera di complianceISA
Ratio n. 1/2022 - FAQ IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
La normativa italiana in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 21.11.2007 n. 231) riguarda un ampio spettro di soggetti e situazioni. Questo articolo tratterà delle situazioni che si verificano più ricorrentemente e che richiedono una valutazione riguardo il D. Lgs. n. 231/2007 al fine di porsi in condizioni di compliance con la normativa.
AntiriciclaggioCommercialistaAdeguata verifica
Ratio n. 1/2022 - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 230 del 21.12.2021 istitutivo dell'Assegno Unico Universale, che entrerà in vigore dal mese di marzo 2022. La nuova misura di sostegno alle famiglie, che sostituirà le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità, sarà erogata per importi variabili in base all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare. La domanda sarà presentata in modalità telematica all'Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1.01 di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo. L'assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e l'erogazione avverrà mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
Nucleo familiareIseeIbanFiglio a caricoAssegno unico
Ratio n. 1/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2022
Scadenzario
Ratio n. 1/2022 - QUESITO - DETRAZIONE IVA ASSOLTA IN DOGANA
Gli acquisti di merci provenienti dall'estero sono soggetti a specifici adempimenti doganali, sia sotto il profilo documentale sia per quanto concerne il diritto alla detrazione dell'Iva.
ImportazioneDoganaDetrazione IVA
Ratio n. 1/2022 - QUESITO - NOTE DI VARIAZIONE IVA
L'art. 26, c. 2 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 individua, tra le fattispecie che consentono al cedente del bene o al prestatore di un servizio di variare in diminuzione l'imponibile, anche la “risoluzione” dell'operazione, senza porre alcuna distinzione tra risoluzione giudiziale o di diritto. Il verificarsi della condizione contemplata da una clausola risolutiva espressa apposta al contratto, quale il mancato pagamento (art. 1456 c.c.) o l'inutile decorso del congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (art. 1454 c.c.), può costituire il presupposto legittimante l'emissione di una nota di variazione di cui al citato c. 2 dell'art. 26.
ClausolaNota di variazioneNota di creditoRisoluzione contratto
Ratio n. 1/2022 - FUSIONE DI SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE
La fusione societaria, dal punto di vita giuridico, è l'operazione attraverso la quale due o più società dotate di una propria soggettività giuridica, si concentrano in un unico ente collettivo, creato ex novo o preesistente alla data della fusione. Dal punto di vista economico, invece, la fusione è un'operazione che prevede la concentrazione delle imprese partecipanti. La fusione può avvenire secondo due distinte modalità: per unione o per incorporazione. Con la fusione, sia per unione sia per incorporazione, si ha l'estinzione delle società partecipanti alla fusione o incorporate, la successione dell'incorporante nei beni, nei diritti e negli obblighi già in capo alle incorporate e il loro trasferimento ad un nuovo soggetto giuridico, ossia la società incorporante o la società newco nascente dall'operazione. A seguito dell'operazione straordinaria, a mente dell'art. 2504-bis, c. 1 c.c., «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (…)». Ne consegue che il soggetto risultante dalla fusione o dall' incorporazione assume tutti i diritti e gli obblighi ricadenti sulle società estinte. La fusione potrà essere effettuata sia tra società in funzionamento che tra società che abbiano in corso procedure concorsuali. Potrà essere effettuata anche tra società in liquidazione, a condizione che non abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo; distribuzione da intendersi, secondo la dottrina maggioritaria, in senso materiale e non giuridico. La presenza di tale divieto trova giustificazione nella tutela e protezione del patrimonio da assegnare ai soci. Si evidenzia che tale divieto non è applicabile, ai sensi dell'art. 2505-quater c.c., qualora alla fusione non partecipino società con capitale rappresentato da azioni. La fusione potrà avvenire, inoltre, fra società dello stesso tipo: in tal caso assistiamo a una fusione detta omogenea; ovvero, fra società di diverso tipo, detta fusione eterogenea.
LiquidazioneFusioneSocietà
Ratio n. 1/2022 - DATA BREACH
Con l'entrata in vigore del GDPR 2016/679/UE il Titolare del trattamento è onerato della predisposizione di un sistema che, in applicazione del principio di accountability, consenta di gestire con tempestività ed efficacia eventuali violazioni di dati personali, rispettando gli obblighi previsti dal Legislatore europeo a tutela degli interessati. È necessario, in altre parole, che il Titolare, in applicazione dell'altro principio cardine del GDPR, privacy by design e by default, progetti un sistema di procedure che consenta di prevenire violazione dei dati personali ma anche di reagire immediatamente, arginando i danni per gli interessati. L'art. 33 Reg. 679/2016 prevede che nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati, il Titolare del trattamento deve effettuare una notifica all'Autorità di controllo (in Italia, Autorità Garante per la protezione dei dati personali); in seguito, sono intervenute le indicazioni impartite dal Working Party 29, il 03.10.2017, con revisione il 06.02.2018 (“Linee Guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”), quindi, una serie di esemplificazioni fornite dall'EDPB - European Data Protection Board del 14.01.2021, mentre il 30.07.2019 il garante italiano ha messo a disposizione un modello utile per effettuare una notifica completa di tutte le informazioni richiesta dalla norma. L'inottemperanza da parte del Titolare comporterà l'applicazione di un pesante carico sanzionatorio.
PrivacyTrattamento dati personaliGdpr
Ratio n. 1/2022 - PIANIFICARE UN PROGETTO CON UN DIAGRAMMA DI GANTT
Problema: si ha la necessità di visualizzare e pianificare le tempistiche di un progetto. Soluzione: con Excel è possibile costruire in pochi passaggi dei grafici Gantt che permettono di rappresentare graficamente le fasi di svolgimento delle singole attività.
InformaticaExcelGantt
Ratio n. 1/2022 - EDITORIALE - RAZIONALITÀ
Editoriale
Ratio n. 1/2022 - OPINIONE - SUPER ACE E SUO UTILIZZO
Opinione
Ratio n. 1/2022 - NUOVI OBBLIGHI DI VISTO E ASSEVERAZIONE PER BONUS EDILIZI
Con il D.L. 157/2021, in vigore dal 12.11.2021, sono state introdotte misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d'imposta e detrazioni. È stata, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate dagli art. 1 e 2 D.L. 157/2021, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al fine di recepire le modifiche normative, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 12.11.2021, prot. n. 312528, con cui ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello. Con la circolare 16/E/2021 ha inoltre fornito i primi chiarimenti sull'applicazione di tali disposizioni.
AsseverazioneCongruitàVisto di conformitàSuperbonusBonus edilizio
Ratio n. 1/2022 - IMPORTAZIONE DI MERCE TRAMITE DOGANA INTRACOMUNITARIA CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA
Un crescente numero di operatori commerciali, acquistando merci da fornitori extracomunitari, anziché immettere in libera pratica le stesse presso una dogana italiana, pone in essere tale operazione attraverso un rappresentante fiscale di altro Stato membro, effettuando poi un conseguente acquisto comunitario. Tale procedura, denominata Regime doganale 42, fra l'altro, evita il materiale pagamento dell'Iva in dogana. In Ratio 11/2021 alle pagine 35 e seguenti è stata esemplificata la modalità di assolvimento dell'Iva in Italia mediante emissione di fattura ai fini intrastat da parte dell'importatore. Nel presente contributo si illustra, invece l'altra modalità che prevede l'invio di una copia della bolletta doganale di importazione, con emissione di autofattura sulla base imponibile che compare nella bolletta doganale stessa.
AutofatturaRappresentante fiscaleOperazione intracomunitariaIntrastatImportazioneDogana
Ratio n. 1/2022 - CONTENZIOSO SUL CREDITO D’IMPOSTA R&S
Sono stati notificati migliaia di atti che contestano l'utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, qualificandolo come “inesistente”, anziché “non spettante”. Differenza, questa, di particolare rilievo, soprattutto per le implicazioni di natura sanzionatoria, pecuniaria e penale. Emerge, peraltro, una palese carenza di motivazione nella quasi totalità degli atti, che si limitano a poche righe nelle quali, genericamente, si asserisce che solo alcune delle spese sono state ritenute strettamente collegate ed esclusivamente dirette alla realizzazione di un prodotto nuovo, senza entrare nel merito delle ragioni che hanno indotto a disconoscere le stesse.
AccertamentoCredito d'impostaRicerca e sviluppoRecupero creditiCredito inesistenteContenziosoCredito non spettante
Ratio n. 1/2022 - BANCA DATI NAZIONALE STRUTTURE RICETTIVE
In attuazione dell'art. 13-quater, c. 4 D.L. 30.04.2019, n. 34, il D.M. Turismo 29.09.2021, n. 1782 ha stabilito le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
LocazioneImmobileBanca datiStruttura ricettivaLocazione breve
Ratio n. 12/2021
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Ratio n. 12/2021 - VERIFICA ANNUALE OBBLIGO CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80 e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.
MagazzinoScrittura contabileInventarioRicavoRimanenza finaleContabilità di magazzino
Ratio n. 12/2021 - TRATTAMENTO DEGLI OMAGGI
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, in funzione dei ricavi e proventi; tali limiti, dal 2016, sono stati aumentati. Gli omaggi natalizi hanno un trattamento fiscale differenziato a seconda che i beni ceduti siano o meno oggetto dell'attività e il destinatario sia un cliente o un dipendente.
AutofatturaOmaggioSpesa di rappresentanzaCessione gratuitaAbbuonoAlimento e bevandaDetraibilità Iva
Ratio n. 12/2021 - RINUNCIA AL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER AMMINISTRATORI
Con crescente frequenza le società attribuiscono agli amministratori, oltre al compenso ordinario fissato dall'atto costitutivo o da successive delibere assembleari, un trattamento di fine mandato correlato alla cessazione del rapporto. Nel presente articolo si affronta il caso della rinuncia alla corresponsione del TFM.
AmministratoreAssembleaCompensoPolizza assicurativaScrittura contabileRinunciaTfmCompenso amministratoreContabilitàTrattamento di fine mandato
Ratio n. 12/2021 - DICHIARAZIONE TRASMESSA TARDIVAMENTE DALL’INTERMEDIARIO
Ai fini del ravvedimento della dichiarazione tardiva, da presentare entro 90 giorni dal termine previsto (28.02.2023 per il modello Redditi 2022, per il 2021), od omessa occorre distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di 1/10 del minimo, prevista per ciascuna delle dichiarazioni presentate tardivamente. Ai fini del ravvedimento l'intermediario, in caso di mancato invio, deve versare la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 241/1997, ridotta a 1/10 del minimo (€ 51,00) per ogni trasmissione tardiva.
RavvedimentoIntermediarioDichiarazione dei redditiRavvedimento operosoDichiarazione tardivaTrasmissione telematicaSanzione ridottaModello Redditi
Ratio n. 12/2021 - OBBLIGO DEL REVISORE LEGALE O SINDACO NELLE S.R.L.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Il D. Lgs. 14/2019 ha abbassato le soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore delle S.r.l., e ha anche ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l'obbligo. Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono, al superamento di uno dei nuovi limiti, nominare l'organo di controllo. Il termine entro cui provvedere, inizialmente fissato al 16.12.2019 e successivamente prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019 e successivamente del bilancio relativo al 2021, è stato ulteriormente differito alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. Il Ministero dell'Economia ha precisato che tale differimento non consente la revoca per giusta causa dell'organo già nominato nel rispetto delle precedenti scadenze. Si rileva dunque che la nomina del revisore legale dei conti avrà effetto a partire dal 2023 e avverrà sulla base dei dati di bilancio relativi agli anni 2021 e 2022.
SindacoIncaricoStatutoBilancioCorrispettivoCollegio sindacaleOrgano di controlloRevisione legaleRevisore
Ratio n. 12/2021 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, TARDIVA E OMESSA
Successivamente alla trasmissione della dichiarazione e al pagamento delle imposte, i contribuenti che si accorgono di avere commesso errori od omissioni possono correggerli senza attendere la rettifica dell'ufficio, che comporterebbe l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni rilevate. In relazione al momento in cui si procede alla rettifica, si può rimediare agli errori contenuti nella dichiarazione con distinte modalità, attivandosi entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (affetta da errore).
RavvedimentoDichiarazione dei redditiDichiarazione integrativaDichiarazione tardivaOmessa dichiarazioneDichiarazione correttiva
Ratio n. 12/2021 - VERSAMENTO ACCONTO IVA
Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che, nel 2021, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.
SanzioneF24Acconto IVAMetodo storicoMetodo previsionale
Ratio n. 12/2021 - VERSAMENTO SALDO IMU 2021
La 2ª rata 2021 (a saldo della prima) deve essere pagata, entro il 16.12.2021, prendendo a riferimento le aliquote, nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2021, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell'apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28.10.2021. Nei casi in cui il Comune non provveda all'invio della propria deliberazione entro il 14.10.2021, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versato prendendo a riferimento quanto versato nel 2020.
TurismoImuAbitazione principalePensionatoSaldo ImuTributo localeEsonero Imu
Ratio n. 12/2021 - FATTURA INTESTATA A SOGGETTO DIVERSO DAL COMMITTENTE
Si esamina il caso in cui il cliente (committente) dia incarico di svolgere a un prestatore una o più prestazioni di servizi e, successivamente, al momento del pagamento, una società collegata al committente stesso, ovvero altro soggetto, chieda di essere intestataria della fattura, in quanto soggetto che esegue materialmente il pagamento. Ci si chiede se sia possibile emettere fattura nei confronti del soggetto che effettua il pagamento, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia usufruita da altro soggetto. Stante il contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, la fattura deve essere emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o la prestazione di servizi, a nulla rilevando chi ha concretamente effettuato il pagamento del corrispettivo. Qualora la fattura sia emessa nei confronti del soggetto che effettua il pagamento, ma che materialmente non ha usufruito del servizio, vi potranno essere contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria sia in tema di deducibilità del costo sia ai fini della detrazione Iva, in quanto si potrebbero configurare operazioni soggettivamente inesistenti. Al fine di ovviare a tali criticità sarà possibile, con alcuni accorgimenti, ricorrere al mandato senza rappresentanza (art. 1705 C.C.).
FatturaFatturazioneInfocamereFattura inesistenteMandato senza rappresentanza
Ratio n. 12/2021 - NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI
Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.
Libro socialeLibro contabileScrittura contabileBollaturaLibro giornaleNumerazioneLibro inventarioRegistro bene ammortizzabile
Ratio n. 12/2021 - AUTOCONSUMO DI PASTI DA PARTE DEL TITOLARE E DEI DIPENDENTI
Nei ristoranti e nei bar, ma anche nei supermercati con gastronomia, è del tutto abituale il consumo di pasti e bevande da parte del titolare e dei dipendenti. Da ciò deriva il dubbio se e in che termini tale consumo possa avere un qualche rilievo impositivo, per quanto concerne sia l'Iva che le imposte sui redditi. Si tratta di fare il punto della situazione su tale forma di autoconsumo e sul “rischio” di eventuali riprese a tassazione degli importi annotati nel registro dei corrispettivi oppure extra-contabilmente evidenziati, per opportuna distinzione con le altre operazioni commerciali.
AutofatturaDipendenteSomministrazioneAutoconsumoPasto
Ratio n. 12/2021 - REGOLARIZZAZIONE MOD. REDDITI
Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile, con una sanzione ridotta, regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia di versamento delle imposte dovute.
RegolarizzazioneDichiarazione dei redditiRavvedimento operosoDichiarazione integrativaModello Redditi
Ratio n. 12/2021 - LIMITI ALLE TRANSAZIONI IN CONTANTI DAL 1.01.2023
La normativa “antiriciclaggio” prevede disposizioni rigorose per l'effettuazione di transazioni finanziarie mediante l'uso del denaro contante. è possibile, però, che esso sia impiegato in operazioni di ammontare anche maggiore ai limiti vigenti tempo per tempo e in aderenza ai dettami legislativi e regolamentari vigenti in materia. Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l'emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che dal 1.01.2023 il limite aumenta a € 5.000.
ContanteAntiriciclaggioOperazione sospettaOperazione frazionata
Ratio n. 12/2021 - OMAGGI DI BENI NEI RAPPORTI B2B IN ITALIA E ALL’ESTERO
Le cessioni “senza corrispettivo” (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva [art. 2, c. 2, punto 4) D.P.R. 633/1972], con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione). Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 441/1997 così come precisato dalla C.M. 23.07.1998, n. 193. Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente: • con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero • senza procedere a rivalsa dell'Iva. Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.
AutofatturaEsteroOmaggioCessione gratuitaRegistro degli omaggi
Ratio n. 12/2021 - CONTROLLI SUL BONUS RICERCA & SVILUPPO
Sono considerati «segnali» potenzialmente indicativi di frode fiscale l'anomalo utilizzo del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo o l'elevata incidenza dei relativi oneri rispetto agli acquisti, al volume d'affari e al costo del lavoro. Così come la repentina crescita dei crediti d'imposta nel corso degli anni. Questi i chiarimenti contenuti nella circolare del 28.07.2021, n. 10419 del Comando generale della Guardia di Finanza con cui sono state fornite le precisazioni in merito all'attività di controllo nei confronti delle imprese che hanno fino ad oggi fruito del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo. La finalità delle operazioni di controllo da parte della Guardia di Finanzia è verificare la spettanza e/o la legittimità dei bonus fiscali utilizzati in compensazione. Gli approfondimenti sull'ammissibilità, sull'effettività e sull'inerenza dei costi che hanno concorso alla determinazione del credito d'imposta riguarderanno non solo le imprese, ma anche i revisori contabili e i collegi sindacali.
Credito d'impostaRicerca e sviluppo
Ratio n. 12/2021 - RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI INPS PER SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO
L'art. 1, cc. 76-84 L. 190/2014 prevede che gli imprenditori, ovvero gli artigiani e i commercianti che aderiscono al regime forfetario, possono beneficiare della riduzione del 35% dei contributi Inps da versare, sia sul reddito minimale sia, eventualmente, sul reddito eccedente il minimale. L'agevolazione spetta ai soggetti titolari di partita Iva nel regime forfetario che svolgono attività d'impresa e sono obbligati a iscriversi alla gestione Inps artigiani e commercianti. Non possono accedere al regime agevolato i lavoratori autonomi iscritti, ai fini previdenziali, alla gestione separata, oppure alle Casse professionali private. L'adesione alla riduzione contributiva preclude l'applicazione delle ordinarie riduzioni contributive a favore dei soggetti con età inferiore a 21 anni e dei soggetti con più di 65 anni di età. Il versamento dei contributi determinati in forza dell'agevolazione è effettuato alle ordinarie scadenze previste per il minimale contributivo e per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale. L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda in modalità telematica al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale Inps, entro il 28.02 di ciascun anno. Coloro che hanno già beneficiato di tale agevolazione contributiva non devono inviare nuovamente la domanda negli anni successivi. Si riassume la procedura per gestire la richiesta della riduzione dei contributi previdenziali Inps dopo l'apertura della partita Iva di un contribuente forfetario.
CommercianteRegime forfetarioArtigianoContribuente forfetarioContributo Inps
Ratio n. 12/2021 - RIVERSAMENTO CREDITO D’IMPOSTA “R&S” INDEBITO
Il D.L. 146/2021 ha previsto la possibilità di effettuare il riversamento dell'importo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013 utilizzato, ma non qualificabile come tale nell'accezione rilevante ai fini della relativa disciplina. Il riversamento deve avvenire mediante la presentazione di apposita richiesta e versamento entro il 16.12.2022 di quanto dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in forma rateizzata. La procedura è riservata agli utilizzi in compensazione alla data del 22.10.2021 del credito d'imposta maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Tuttavia, la procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che, nei periodi d'imposta indicati, abbiano realmente svolto le attività, sostenendo le relative spese.
Ricerca e sviluppoIndebita compensazione
Ratio n. 12/2021 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I NEGOZI CHE VENDONO PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA
Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari all'ammontare della spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di € 5.000 ciascuno. Il contributo è corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di € 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con D.M. 22.09.2021 il Ministero della Transazione Ecologica ha fissato le modalità operative per accedere agli incentivi, nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di 3 anni, a pena di revoca del contributo.
Contributo fondo perdutoProdotto sfuso
Ratio n. 12/2021 - MISURE PREMIALI NEL CODICE DELLA CRISI
Ai sensi dell'art. 25 del Codice della Crisi, all'imprenditore che ha presentato all'OCRI un'istanza tempestiva e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente una domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie, per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'art. 19, c. 1, o della domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero; e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti. Quando, nei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, c. 2, lett. a) e b) CCI, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza se, a seguito delle stesse, è aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero è omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di € 2.000.000.
Codice della crisiOCRI
Ratio n. 12/2021 - SERVIZIO WEB DI GESTIONE DELLE PROCURE AL COMMERCIALISTA
Con l'Atto sottoscritto tra l'Agenzia delle Entrate e il CNDCEC (8.06.2021), è stato fissato il termine del 31.10.2021 della fase di sperimentazione della cooperazione per la comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli iscritti ex art. 7, c. 3 D.P.R. n. 605/1973 e per l'acquisizione in via telematica delle procure e deleghe conferite dal contribuente al commercialista presso gli uffici dell'Agenzia stessa. Dall'8.11.2021 è disponibile agli iscritti all'ordine il nuovo servizio web “Gestione procure”, per registrare le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento di alcuni servizi di assistenza, nonché per accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti. La procedura è utile per le pratiche da espletare presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle EntrateProcuraCommercialistaCndcec
Ratio n. 12/2021 - INDICATORI DI ANOMALIA PER SEGNALAZIONI ALLA U.I.F.
Nel 2010 il Ministero di Giustizia fornì un'importante guida ai professionisti e ai revisori contabili legali soggetti agli obblighi in materia di antiriciclaggio e FDT (finanziamento del terrorismo) per l'individuazione di situazioni sospette da segnalare (c.d. S.O.S.). Nonostante il passare del tempo, le indicazioni di allora sono tuttora valide. Successivamente al predetto D.M. Giustizia del 16.04.2010, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha corroborato le indicazioni ivi contenute, pubblicando modelli e schemi di comportamenti anomali riguardo a specifici settori di operatività / contesti riconducibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
AntiriciclaggioIndicatore di anomalia
Ratio n. 12/2021 - BONUS PER LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE
Con provvedimento del 29.10.2021 l'Agenzia delle Entrate, ha definito i criteri e le modalità attuative per la fruizione del credito d'imposta per le installazioni pubblicitarie. Sono stati anche approvati il modello da utilizzare per la comunicazione (rubricato “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari”), le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio (art. 67-bis decreto “Sostegni-bis”), e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
Credito d'impostaPubblicità
Ratio n. 12/2021 - EDITORIALE - ORGANIZZARE LA SPERANZA
Editoriale
Ratio n. 12/2021 - OPINIONE - ITER E CONTABILIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE
Opinione
Ratio n. 12/2021 - NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE PER L’ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Il D.L. 21.10.2021, n. 146 (pubblicato nella G.U. 21.10.2021, n. 252) ha esteso da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1.09.2021 e il 31.12.2021. Conseguentemente, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero. Inoltre, il decreto fiscale prevede che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” che dovevano essere corrisposte entro il 31.07, 31.08, 30.09 e 31.10.2021, devono essere versate entro il 30.11.2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell'anno 2021. Infine, per i piani di rateizzazione in corso all'8.03.2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19), è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione. Allo stesso modo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, è differito dal 30.09.2021 al 31.10.2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall'8.03.2020 al 31.08.2021).
Agente della riscossioneRateazioneDefinizione agevolataCartella esattorialeSaldo e stralcio
Ratio n. 12/2021 - RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Responsabilità sociale d'impresa e sviluppo sostenibile sono due facce della stessa medaglia che nel tempo hanno assunto sempre più importanza nella percezione sociale. Si pensi alla valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali generati dalle diverse attività imprenditoriali. L'impresa “socialmente responsabile” non è né filantropa, né benefattrice: riconosce le legittime attese che convergono su di essa, impegnandosi a soddisfarle in modo equilibrato, adotta un approccio basato sull'accountability (assunzione di responsabilità non solo economico-finanziarie) e sulla trasparenza nell'agire. Agli impegni assunti per essere socialmente responsabili fanno da contraltare i vantaggi che l'impresa può conseguire; diviene quindi fondamentale l'adozione di una trasparenza informativa che va oltre gli obblighi di legge, attraverso l'utilizzo di modelli di rendicontazione etico-sociale riconosciuti e condivisi.
Responsabilità socialeBilancio di sostenibilità
Ratio n. 12/2021 - ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2021
Scadenzario
Ratio n. 12/2021 - REGOLE DI UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA AZIENDALE
L'art. 4 dello Statuto del Lavoratori stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro (c.d. controlli preterintenzionali), per la tutela del patrimonio aziendale (c.d. controlli difensivi); la disposizione stabilisce, altresì, la necessità di un previo accordo sindacale nelle aziende più strutturate o la previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il c. 2 esclude l'applicabilità della precedente disposizione nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa (ad esempio, Pc, notebook, tablet, smartphone, posta elettronica, Internet). In ogni caso, le informazioni raccolte possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro purchè il lavoratore abbia ricevuto adeguate informazioni in ordine all'effettuazione del controllo ed alle modalità d'uso degli strumenti e il datore di lavoro abbia agito nel rispetto della normativa privacy. Da un lato, quindi, il lavoratore assume le vesti di “interessato” che deve essere tutelato in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, in considerazione anche dei risvolti sul rapporto di lavoro derivanti da un'eventuale utilizzazione delle informazioni; dall'altro, il lavoratore stesso sarà obbligato al rispetto di un regolamento informatico dettagliato sull'uso corretto degli strumenti lavorativi e dovrà ricevere adeguate istruzioni. Dall'altro lato, il datore di lavoro deve adottare un sistema di gestione della privacy che contenga le procedure ed i regolamenti menzionati, oltrechè (a tutela dell'infrastruttura e delle informazioni aziendali) regole certe e chiare per gestire mail sospette.
PrivacyPosta elettronicaInternetPhishing
Ratio n. 12/2021 - CONTRIBUTI PER LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
Il decreto 25.08.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20.10.2021, n. 251 disciplina la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.
Veicolo elettricoColonnina elettricaColonnina di ricarica
Ratio n. 12/2021 - COMUNICAZIONE OPERAZIONI ESTERE ALLO SDI DAL 2022
Sono state definite le nuove regole tecniche di trasmissione della comunicazione delle operazioni con soggetti esteri. A partire dal 2022, l'invio dei dati sarà effettuato per singola operazione e seguirà i tempi di emissione delle fatture attive o di ricevimento ed effettuazione delle operazioni passive.
AutofatturaEsteroFattura elettronicaAcquisto intracomunitarioSDI
Ratio n. 12/2021 - COME CONTROLLARE LE DATE DI SCADENZA CON EXCEL
Problema: si desidera evidenziare con colori diversi le righe di un riepilogo di fatture a seconda della data di scadenza. Soluzione: la formattazione condizionale di Excel consente di applicare colori e formattazione in maniera automatica sulla base di intervalli temporali.
InformaticaExcel
Ratio n. 12/2021 - QUESITO - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E INDENNITÀ DI MATERNITÀ
L'istante svolge la professione di avvocato, opera in regime forfettario con partita Iva aperta nel 2013 e nel 2020 ha percepito l'indennità di maternità. L'art. 1 D.L. 41/2021 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività colpite dall'attuale pandemia da Covid-19. Il contributo può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario, con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. È stato previsto che anche i forfettari possano richiedere il contributo. Oltre a tale requisito, è necessario che l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019.
RicavoMaternitàCovid-19Contributo fondo perduto
Ratio n. 12/2021 - COMUNICAZIONE AL MISE DEI CREDITI D’IMPOSTA 4.0
Il D.D. 6.10.2021 ha approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le seguenti agevolazioni: .. credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1, cc. 189 e 190 L. 160/2019 e art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020); .. credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica (art. 1, cc. 200, 201 e 202 L. 160/2019, così come definite dal D.Mise 26.05.2020); .. e credito per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (art. 1, cc. 46-56 L. 2015/2017 e D.Mise 4.05.2018).
Credito d'impostaBene strumentaleInnovazione tecnologicaNuovo bene strumentaleCredito formativoInvestimento 4.0
Ratio n. 12/2021 - BONUS IDRICO
Il bonus idrico ha la finalità di favorire il risparmio di risorse idriche attraverso la sostituzione di: sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto oppure della rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato. È possibile utilizzare fino al 31.12.2021 il bonus, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
RimborsoContributoBonus idricoRubinetto
Ratio n. 12/2021 - DELEGA DELL’IDENTITÀ DIGITALE CON SPID
Dal 16.08.2021 il soggetto impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi online dell'Inps può delegare un'altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto. Con il messaggio n. 3305/2021 l'Inps comunica che è possibile registrare o revocare direttamente online la delega a una persona di fiducia, accedendo all'area riservata “MyINPS”, sezione “Deleghe identità digitali”, tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”). La delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni, entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello Inps. La delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
InpsAmministratore di sostegnoIdentità digitaleSpid
Ratio n. 12/2021 - PARTECIPAZIONE DEL SOCIO D’OPERA ALLA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA
La trasformazione societaria omogenea progressiva, ossia la trasformazione di una società di persone in una società di capitali. Questa variazione non comporta l'estinzione del soggetto giuridico che la pone in essere, ma solo il cambiamento dell'assetto societario e della relativa struttura organizzativa. La società che nasce a seguito dell'operazione straordinaria prosegue le attività della trasformanda, conservando tutti i diritti e gli obblighi relativi. Nelle operazioni di trasformazione da società di persone in società di capitali, i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli effetti della trasformazione, a seguito della quale assumono una responsabilità limitata per tutte le nuove obbligazioni, non sono liberati da tale responsabilità se non risulta che i creditori abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. Tale consenso non deve essere interpretato nel senso della necessità del consenso del debitore per l'attuazione del piano di trasformazione, ma nell'accezione più ampia di “portare a conoscenza”. La disciplina pone a carico del creditore un onere consistente in un comportamento attivo: se intende non liberare i soci dalla responsabilità illimitata, dovrà procedere alla palese manifestazione del diniego. Qualora non neghi esplicitamente il consenso, si produrranno effetti vantaggiosi per i soci della società anteriori alla trasformazione che potranno, di fatto, godere di una responsabilità limitata con effetti retroattivi.
TrasformazioneSocietàSocio d'opera
Ratio n. 12/2021 - CREDITO D’IMPOSTA PER PROMOZIONE MUSICALE E SPETTACOLI DAL VIVO
L'art. 7, c. 1 D.L. 91/2013 (L. 112/2013), come modificato dall'art. 80, c. 6-bis D.L. 104/2020 e dall'art. 5, c. 4-bis D.L. 137/2020, ha previsto, ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, il riconoscimento di un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al c. 5 dell'art. 7, fino all'importo massimo di € 800.000 nei 3 anni. In attuazione del c. 6 dell'art. 7 D.L. 91/2013, il decreto del Ministero della Cultura 13.08.2021, pubblicato sulla G.U. 2.11.2021, n. 261, ha dettato disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. Il credito d'imposta cui si fa riferimento è stato istituito per il 2014, 2015 e 2016 con l'art. 7 del D.L. 91/2013, poi rinnovato ed ampliato con successivi interventi normativi legati alle contingenze della pandemia da Covid-19, ossia il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) e il Decreto Ristori (D.L. 137/2020), i quali hanno anche implementato il credito di € 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Credito d'impostaSpettacolo
Ratio n. 12/2021 - BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA
Il Bando del Ministero dello Sviluppo Economico riconosce contributi a favore di PMI ed enti locali per la realizzazione di progetti pilota innovativi e punta a favorire la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo sul territorio nazionale. In particolare, ogni progetto pilota deve includere interventi riguardanti la transizione ecologica, l'autoimprenditorialità, nonché la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile. Questi interventi sono volti a sostenere la competitività delle imprese e delle amministrazioni pubbliche locali in questa fase di rilancio dell'economia nazionale. Per questa misura è stato stanziato un totale di oltre 100 milioni di euro, da destinare a ciascun progetto pilota selezionato, fino a un massimo di 10 milioni di euro. La distribuzione dei contributi è effettuata sulla base della procedura di valutazione della graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili.
AgevolazioneProgettoBando
Ratio n. 11/2021
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Ratio n. 11/2021 - IMPORTAZIONE DI MERCE TRAMITE UNA DOGANA COMUNITARIA
Un crescente numero di operatori commerciali, acquistando merci da fornitori extracomunitari, anziché immettere in libera pratica le stesse presso una dogana italiana, pongono in essere tale operazione attraverso un rappresentante fiscale di altro Stato membro, effettuando poi un conseguente acquisto comunitario. Tale procedura, denominata Regime doganale 42, fra l'altro, evita il materiale pagamento dell'Iva in dogana.
AutofatturaOperazione intracomunitariaIntrastatImportazioneBolletta doganaleDoganaDazio doganaleLibera pratica
Ratio n. 11/2021 - NOVITÀ FISCALI SULLA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI
La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall'OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell'esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l'entità dell'errore e, ove sussista l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se l'errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, sussiste l'obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Ai fini fiscali, l'art. 8 D.L. 73/2022 ha modificato l'art. 83 Tuir che, in precedenza, non risonosceva valenza fiscale alle componenti di reddito emerse per effetto delle correzione (cfr. principi IAS 8 e OIC 29) se non mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta oggetto di correzione. La modifica dispone che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, escluso il caso in cui, per i componenti negativi di reddito, sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ovvero per l'accertamento. Tali criteri, che valgono anche ai fini Irap, si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2022.
SindacoAmministratoreBilancioNota integrativaRegistro ImpreseCorrezioneErrore contabileDerivazione rafforzata
Ratio n. 11/2021 - SPESE DI CONSULENZA PER QUOTAZIONE DELLE PMI NEL 2023
In attuazione dell'art. 1, cc. da 89 - 92 L. 27.12.2017, n. 205, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. Con la L. 30.12.2020, n. 234, la misura è stata prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2022, nel limite ridotto da € 500.000 a € 200.000. La legge di Bilancio 2023 ha prorogato l'agevolazione al 31.12.2023, aumentando l'importo massimo da € 200.000 a € 500.000. Il credito d'imposta può essere fruito solo in caso di ammissione alla quotazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa è ottenuta. Nel calcolo del credito sono esclusi tutti i costi connessi all'attività di intermediazione finanziaria e di collocamento relativi all'aumento di capitale.
ConsulenzaAgevolazioneSpesaPmiMercato regolamentatoSpesa di consulenza
Ratio n. 11/2021 - COMPENSAZIONE DI DEBITI CON CREDITI DI AVVOCATI DA GRATUITO PATROCINIO
La L. 28.12.2015, n. 208 ha stabilito le condizioni affinché, a decorrere dall'anno 2016, i soggetti che vantino crediti per spese, diritti e onorari di avvocato per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato siano ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta, tassa e per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti, anche parziale. Successivamente, il D.M. 15.07.2016 ha individuato i criteri, le priorità e le modalità che disciplinano la procedura di compensazione e, in particolare, ha stabilito che la selezione dei crediti ammessi a tale procedura debba avvenire tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali (c.d. “sistema PCC”). A tal fine, gli utenti registrati sul sistema PCC, che possiedano i requisiti previsti dalla normativa, possono selezionare le fatture per le quali intendano esercitare l'opzione di utilizzo del credito in compensazione. A decorrere dall'anno 2017, l'opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
AvvocatoCompensazioneCredito commercialeGratuito patrocinio
Ratio n. 11/2021 - RECUPERO TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI CIVILI E COMMERCIALI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16.11.2020 è stato pubblicato il D. Lgs. 26.10.2020, n. 152, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Questo strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile, consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione. È stabilito, comunque, che il creditore produca prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Con il nuovo provvedimento, in vigore dal 1.12.2020, sarà più facile per le imprese italiane recuperare i crediti pecuniari nell'UE in materia civile e commerciale. Il legislatore si è posto l'obiettivo di bilanciare le istanze di tutela del credito con quelle di garanzia del diritto di difesa del debitore.
RecuperoCredito commercialeTransfrontaliero
Ratio n. 11/2021 - CESSIONE DI UNA LISTA CLIENTI
L'Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli n. 466/2019 e 609/2020, ha chiarito il trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette ed indirette, dell'atto di cessione avente ad oggetto una lista clienti (cosiddetta member-list).
Imposta di registroCessione di beneCessione di aziendaCessione clientela
Ratio n. 11/2021 - CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONE “RESTO AL SUD”
Reinvestire le competenze e le esperienze maturate nel corso della vita lavorativa in nuovi progetti d'impresa. La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 170 L. 20.12.2020, n. 178) eleva da 45 a 56 anni non compiuti l'età massima per accedere alla misura agevolativa che finanzia la creazione di nuove attività imprenditoriali o professionali site nel Sud-Italia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande, che sono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo devono essere indirizzate all'Agenzia per lo Sviluppo. Le procedure per la richiesta dell'incentivo, unitamente alla modulistica sono reperibili al sito https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica.
AgevolazioneContributo conto interesseResto al SudContributo fondo perduto
Ratio n. 11/2021 - REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE
Tra i reati penalmente rilevanti, l'art. 4 D. Lgs. 74/2000 annovera quello relativo alla dichiarazione infedele. Una dichiarazione dei redditi “infedele” si concretizza nell'indicazione di un reddito non veritiero nel relativo modello, di solito inferiore a quello accertato dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che l'imposta liquidata dal contribuente risulta minore di quella realmente dovuta: ciò assume rilevanza penale al superamento di determinate soglie di punibilità. L'infedeltà dichiarativa può realizzarsi sia con l'indicazione di un minore imponibile che mediante l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dall'imponibile. La dichiarazione infedele, diversamente dalla dichiarazione omessa, ha un grado di insidiosità sicuramente superiore, precipuamente per ciò che attiene all'occultamento dei redditi. Tale delitto, ricondotto ad una fattispecie meno grave rispetto alle ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui gli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000, si connota per l'assenza di quei particolari elementi di fraudolenza e di artificio che invece rappresentano l'aspetto primario delle condotte presenti nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Tale concetto è rafforzato proprio dalla previsione di cui all'art. 4, il quale prevede che la fattispecie delittuosa possa realizzarsi esclusivamente fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 del predetto testo legislativo. In questa ipotesi di reato, infatti, il legislatore ha inteso collocare quella condotta che, pur rendendo mendace la dichiarazione, non utilizza alcun atto, documento o supporto di altra natura, idoneo a fornire fraudolentemente una rappresentazione non veritiera e distorta della realtà fattuale.
ReatoReato fiscaleDichiarazione infedele
Ratio n. 11/2021 - CREDITO D’IMPOSTA BENI 4.0 CON INTERCONNESSIONE TARDIVA
Con la risposta all'interpello 8.06.2021, n. 394 l'Agenzia delle Entrate, su parere tecnico del Mise, è tornata sul tema dell'interconnessione tardiva dei beni strumentali 4.0.
Credito d'impostaBene strumentaleInterconnessioneInvestimento 4.0
Ratio n. 11/2021 - VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO IN TEMPO DI CRISI
Alla fine di ogni esercizio il redattore del bilancio deve procedere, secondo il principio di competenza economica, a rettificare totalmente o parzialmente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito di periodo; l'operazione avviene attraverso le scritture di rettifica. Con tali annotazioni si rinviano al futuro esercizio componenti positivi e negativi di reddito che si siano manifestati nel corso dello stesso, quindi rilevati in contabilità nella loro interezza, ma di competenza del periodo o dei periodi successivi. In pratica, si depurano i conti interessati, accesi al reddito di esercizio, da quegli importi non di competenza ed imputabili a periodi successivi (costi e ricavi sospesi). Una delle voci di bilancio interessata da tale procedimento di determinazione del valore di periodo è quella relativa alle merci in rimanenza.
BilancioRimanenzaCrisi di impresaFalso in bilancio
Ratio n. 11/2021 - AIUTI DI STATO NEL MODELLO REDDITI 2021
Il D.L. 73/2021 ha abrogato il limite e le condizioni apposte dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza Covid-19, per considerare tutti i contributi e le indennità erogate non imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'Irap. Pertanto, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri della dichiarazione dei redditi e del modello Irap, né nei prospetti degli aiuti di Stato. L'obbligo rimane solo per i soggetti che compilano il quadro RF. Nelle Faq pubblicate il 28.07.2021 sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate conferma che non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato nemmeno l'indennità di € 600 erogata dall'Inps agli iscritti alla previdenza degli artigiani e commercianti, il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, il contributo per l'attività dei servizi di ristorazione, nonché i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia.
Credito d'impostaAiuto di StatoModello RedditiContributo fondo perduto
Ratio n. 11/2021 - AGEVOLAZIONI “PIÙ IMPRESA” ESTESE ALLE DONNE
Con l'obiettivo di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il D.L. 25.05.2021, n. 73 (cd. Sostegni-bis) convertito nella L. 23.07.2021, n. 106, ha esteso alle donne, senza limiti di età, le agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli, con la misura “Più Impresa”. Le agevolazioni, che consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento sono ora applicabili alle imprenditrici e alle imprese a totale o prevalente partecipazione femminile. Per sostenere lo sviluppo occupazionale femminile, resta operativo anche lo strumento “Donne in Campo”.
AgevolazioneImprenditoria femminilePmiPiù impresa
Ratio n. 11/2021 - REQUISITI OGGETTIVI RILEVANTI PER L’IMU DEI FABBRICATI RURALI
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, in data 21.07.2021, una raccolta dei principali rilievi formulati dal Dipartimento stesso nell'ambito dell'attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'Imu. Tale raccolta, che è stata elaborata sulla base dell'analisi degli atti adottati dai comuni in esito alla riforma dell'Imu (disciplinata dalla L. 160/2019), risponde all'esigenza di fornire uno strumento utile, in fase di predisposizione degli atti stessi, affinché l'autonomia regolamentare in materia di Imu sia esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale. Il Dipartimento delle Finanze, nell'ottica di minimizzare il rischio di contenzioso, procede all'individuazione delle ipotesi più ricorrenti di violazione di detti limiti, intendendo, anche, favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità da cui siano eventualmente affetti i regolamenti e le delibere già adottate. Tra gli argomenti principali spicca la non conformità, ai fini Imu, dei regolamenti comunali che prevedono requisiti soggettivi (qualifica di CD o IAP per il soggetto passivo o l'utilizzatore) per verificare il requisito della ruralità degli immobili.
Fabbricato ruraleImu
Ratio n. 11/2021 - CODICI IDENTIFICATIVI PER VERSAMENTI SOSPESI COVID NEI MODELLI DICHIARATIVI
I versamenti sospesi per Covid devono essere evidenziati nei modelli dichiarativi, utilizzando appositi codici.
IrapDichiarazione dei redditiModello RedditiAcconto di novembreCovid-19Versamento sospeso
Ratio n. 11/2021 - CREDITO D’IMPOSTA SUPER ACE
L'art. 19 del D.L. 73/2021 ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale riconosciuta ai fini ACE, tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef e Ires, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, senza limiti d'imposta, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento 17.09.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
Credito d'impostaACESuper Ace
Ratio n. 11/2021 - IMPUGNAZIONI NEL CODICE DELLA CRISI
Il Codice della Crisi ha previsto un unico iter per l'impugnazione della sentenza che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, nonché su quella che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale. In particolare, il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello competente, nel termine di 30 giorni che decorre, per le parti, dalla data di notificazione telematica del provvedimento e, per gli altri interessati, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento. L'art. 51, c. 3 del Codice precisa che, riguardo ai termini per l'impugnazione, trova applicazione l'art. 327 c.p.c., secondo cui, indipendentemente dalla notificazione, non è possibile proporre appello decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il rito prevede che il Presidente, nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, designi il relatore e fissi l'udienza di comparizione delle parti, che dovrà celebrarsi entro i successivi sessanta giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria, o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale oltre che alle altre parti, entro 10 giorni (tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni). Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno 10 giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la Corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. All'udienza il Collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio e nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La Corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di 30 giorni. Salvo quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. (in tema di responsabilità aggravata), con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato.
SentenzaImpugnazioneProcedura concorsualeCrisi di impresa
Ratio n. 11/2021 - SOVRAPPOSIZIONE DISCIPLINE CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI
Il legislatore ha anticipato gli effetti del “nuovo” regime agevolativo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, senza attendere la naturale scadenza dell'ordinario termine del precedente regime, ossia il 31.12.2020. Il motivo dell'anticipazione degli effetti del nuovo regime agevolativo (contenuto nella legge di Bilancio 2021) risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti “nuovi” (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16.11.2020) a causa del cosiddetto “effetto annuncio”, che - a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2021, avvenuta proprio il 16.11.2020 - avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1.01.2021 per poter beneficiare direttamente di un regime, in linea generale, più vantaggioso. Con la risposta all'interpello 17.09.2021, n. 603 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia il corretto comportamento da adottare nel caso in cui l'effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell'arco temporale in cui il credito d'imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2021 coesiste con l'analogo credito d'imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020. Nello specifico, il coordinamento delle agevolazioni previste dalle leggi di Bilancio 2020 e 2021 avviene distinguendo tra: .. gli investimenti effettuati dal 1.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, che restano incardinati alla disciplina previgente dell'art. 1, cc. 184-199 L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020); .. gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, che ricadono sotto la nuova disciplina dell'art. 2, cc. 1051 - 1063, 1065 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Per il corretto criterio di coordinamento temporale fra disciplina previgente (anno 2020) e disciplina attuale (anno 2021), la data spartiacque è quella del 15.11.2020, giorno antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Credito d'impostaBene strumentaleNuovo investimentoInvestimento 4.0
Ratio n. 11/2021 - BONUS MOBILI CONNESSO ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA
La legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga di un anno, fino al 31.12.2021, della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili. La novità, rispetto a quanto previsto fino al 31.12.2020, è data dal fatto che, per le spese sostenute nell'anno 2021, l'ammontare di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è stato elevato dai precedenti € 10.000 a € 16.000. Allo scopo di beneficiare dell'agevolazione fiscale citata le spese sostenute nell'anno 2021, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1.01.2020. La disposizione normativa specifica che, per gli interventi effettuati nel 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, l'ammontare complessivo massimo di € 16.000 deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.
Manutenzione straordinariaCaldaiaBonus mobili
Ratio n. 11/2021 - MODALITÀ DI DIFESA DALLA CARTELLA DI PAGAMENTO
La cartella di pagamento è l'atto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione finalizzato alla riscossione (anche coattiva) delle somme in essa contenute. Con l'introduzione degli avvisi di accertamento esecutivi (a seguito della L. 111/2011) sono stati ridotti notevolmente i casi nei quali la cartella è emessa. Infatti, gli avvisi di accertamento emanati dall'Agenzia delle Entrate per i crediti erariali (Irpef, Ires, Irap, Iva), costituiscono già titolo esecutivo per la riscossione delle somme contenute, una volta decorsi i termini di pagamento (quindi, senza necessità di notificare la cartella di pagamento). Decorsi i termini di pagamento, può essere avviata la riscossione: l'ente impositore vi provvede in proprio oppure affidandola al concessionario locale o a quello “nazionale” (Agenzia delle Entrate - Riscossione). Al di fuori dell'ambito degli accertamenti esecutivi, rimangono, tuttavia, una serie di ipotesi (ad esempio, in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative o, a seguito di controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni), nelle quali si applica l'“iter tradizionale”. Quest'ultimo prevede che dopo la notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, avviso bonario ecc.) sia emessa la cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La cartella di pagamento (in base al modello approvato dal provvedimento Ag. Entrate 4.07.2017 n. 134363) contiene la descrizione delle somme dovute, l'invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, a pena di avvio dell'esecuzione forzata, le istruzioni sulle modalità di pagamento (dove, come), sulle modalità per richiedere la rateazione, sulle modalità per proporre ricorso, l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.
AccertamentoIscrizione a ruoloImpugnazioneAutotutelaCartella di pagamentoRiscossione
Ratio n. 11/2021 - RIMBORSO DELL’IVA ERRONEAMENTE ASSOLTA IN ITALIA NELL’E-COMMERCE
Nei casi in cui il cedente soggetto passivo Iva in Italia abbia erroneamente assoggettato a Iva in Italia le cessioni di beni on-line (ovvero, più in generale, vendite a distanza) nei confronti di privati consumatori della UE, in considerazione del fatto che, invece, le cessioni dovevano essere assoggettate ad Iva estera in quanto sono state superate le soglie (più sopra descritte) nel singolo Paese della UE, il cedente italiano potrà chiedere la restituzione dell'Iva assolta in Italia (ciò in considerazione del fatto che non risulta possibile, ad oggi, compensare l'Iva italiana con Iva di altro Paese della UE), entro il termine di 2 anni dalla notifica dell'atto impositivo da parte della competente Autorità fiscale estera (art. 21 del D. Lgs. 546/1992 - c.d. rimborso anomalo - ripreso anche nell'art. 30-ter D.P.R. 633/1972). Ne consegue che al contribuente che abbia già corrisposto indebitamente l'Iva in Italia e che sia chiamato a versare l'Iva anche nel Paese membro di destinazione del bene, è data la possibilità di attivare il procedimento del c.d. rimborso anomalo. In tale ipotesi, la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo 2 anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. In proposito, il presupposto per la restituzione, dal quale far decorrere eccezionalmente il termine biennale di decadenza, coincide con la data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente Autorità estera, ossia la data di notifica del provvedimento mediante il quale l'Amministrazione finanziaria dell'altro Paese membro qualifica le cessioni come “vendite a distanza”, da assoggettare ad imposizione nel proprio Stato. Da tale data il contribuente ha tempo 2 anni per presentare istanza di rimborso dell'imposta già assolta in Italia (da ultimo, interpello n. 255/2021).
Rimborso IVAAliquota IVAVendita a distanzaE-commercePrivato consumatore
Ratio n. 11/2021 - MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
Il tema della segnalazione di operazione sospetta (S.O.S.) è tra i più delicati da affrontare nell'ambito delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo). Uno dei punti di valutazione più spinosi risiede nell'individuazione delle casistiche che possono ragionevolmente fare presumere al Professionista che si stanno perpretando azioni legate ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi in esse impiegati, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Un ausilio importante inizialmente è arrivato dagli indicatori di anomalia emanati dal Ministero della Giustizia il 16.04.2010, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. Successive integrazioni, come ad esempio la comunicazione del 11.02.21 per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19, sono giunte dall'Unità Finanziaria Italiana (UIF) che ha pubblicato anche modelli e schemi di anomalia che esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi, da essa riscontrati nello svolgimento dei propri compiti di analisi finanziaria. Di seguito sono illustrate le indicazioni contenute negli artt. 35-39 del D. Lgs. 231/2007 e i principali indicatori di anomalia contenuti nel D.M. Giustizia 16.04.2010, rinviando al n. 10/2021 di questa stessa rivista per le casistiche insorte a seguito della pandemia da COVID-19.
AntiriciclaggioSegnalazione operazione sospetta
Ratio n. 11/2021 - ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI
L'art. 1 D.L. 124/2019 ha dato attuazione all'art. 8, c. 2 L. 212/2000, recante la disciplina dell'accollo del debito d'imposta altrui. Il c. 5 del citato articolo 1 demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'adozione delle modalità necessarie per attuare le disposizioni del medesimo articolo. Con provvedimento 24.09.2021 l'Agenzia, pertanto, ha disciplinato le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento e ha individuato le ipotesi in cui le stesse si considerano scartate. Lo stesso provvedimento chiarisce, inoltre, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell'accollo del debito altrui, nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti. Con risoluzione n. 59/E/2021 l'Agenzia ha inoltre istituito il codice identificativo da utilizzare nel modello F24.
F24CompensazioneAccolloDebito d'imposta
Ratio n. 11/2021 - ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2021
Scadenzario
Ratio n. 11/2021 - ADEMPIMENTI FISCALI DEGLI EREDI
Nel caso in cui avvenga il decesso di una persona, l'erede (oppure uno degli eredi) deve presentare, per conto del de cuius, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno del decesso. Il modello dichiarativo, intestato al de cuius, deve riportare nel riquadro dedicato, i dati dell'erede che presenta materialmente la dichiarazione, il cui termine di presentazione risulta variabile a seconda della data del decesso del contribuente. Inoltre, vi è l'obbligo, sempre in capo all'erede, di presentare la dichiarazione di successione, entro 12 mesi dal decesso, all'Agenzia delle Entrate competente in riferimento all'ultima residenza del de cuius.
EredeDe cuiusDichiarazione dei redditiDichiarazione di successioneEredità
Ratio n. 11/2021 - CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI 2021
Il D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo a favore di imprese e lavoratori autonomi. Con successivi decreti emergenziali l'agevolazione ha subito ripetute modifiche per prorogare l'ambito temporale di applicazione ed estendere la fruizione a più soggetti. Si riepilogano, pertanto, le caratteristiche del bonus in vigore per il 2021.
LocazioneAffittoImpresa turisticaCommercio al dettaglioCredito d'imposta locazioneBonus locazioni
Ratio n. 11/2021 - TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DELLE PMI CON VOCAZIONE INTERNAZIONALE
Il 28.10.2021 si è aperto il bando Simest dedicato alle PMI a vocazione internazionale che sostengono delle spese per la transizione digitale ed ecologica. Trattasi di un finanziamento a tasso agevolato (fino a € 300.000) in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto (dal 25% fino al 40%) in regime di “Temporary Framework”. Il suo obiettivo è sostenere gli investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle PMI, oltre a promuoverne la competitività sui mercati esteri.
PmiInternazionalizzazioneTransizione digitaleTransizione ecologica
Ratio n. 11/2021 - OBBLIGHI PRIVACY PER IL CONTROLLO DEL LAVORATORE
Il tema del “controllo” del lavoratore è tornato di estrema attualità in seguito alla diffusione dello smartworking, dovuta alla pandemia da Covid-19. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, infatti, il lavoratore impiega strumenti informatici, utilizza Internet e posta elettronica, accede ad una intranet. Anche la Cassazione è tornata ad affrontare l'argomento con una sentenza, la n. 25732/2021, avente ad oggetto il limite del controllo difensivo del datore di lavoro sugli strumenti informatici in dotazione ai dipendenti. Qual è dunque il perimetro di liceità del controllo e quali sono gli obblighi che incombono sul datore di lavoro?
PrivacyLavoro dipendenteControllo a distanzaInformaticaSmart workingDato personaleSito web
Ratio n. 11/2021 - COME CALCOLARE LE VARIAZIONI NEL TEMPO CON LE PIVOT DI EXCEL
Problema: si ha la necessità di sintetizzare centinaia di dati al fine di calcolare le differenze di fatturato nel tempo. Soluzione: con le tabelle pivot di Excel è possibile raggruppare velocemente i dati e ottenere dei calcoli in termini di valori assoluti e percentuali.
InformaticaExcelTabella pivot
Ratio n. 11/2021 - APERTURA DI PARTITA IVA PER CONTRIBUENTE FORFETTARIO
Per accedere al regime forfettario non sono necessari adempimenti, è un regime naturale, e vale il comportamento concludente; tuttavia nel modello AA9/12 di inizio attività è necessario indicare che ci si intende avvalere di tale regime.
Agenzia delle EntratePartita IVARegime forfetarioModello AA9Nuova attività
Ratio n. 11/2021 - EDITORIALE - SOSTENIBILITÀ
EditorialeSostenibilità
Ratio n. 11/2021 - OPINIONE - AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” PER GIOVANI UNDER 36
Prima casaOpinioneUnder 36
Ratio n. 11/2021 - EXIT TAX PER TRASFERIMENTO DI IMPRESE ALL’ESTERO NEL QUADRO TR
I soggetti esercenti attività d'impresa, qualora decidano di trasferirsi all'estero, hanno l'esigenza di definire i rapporti con le autorità fiscali italiane. In pratica, il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore di mercato, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Il quadro TR presente nel modello Redditi PF 2021 riguarda, appunto, i soggetti esercenti attività commerciali che si trasferiscono all'estero, perdendo la residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi. La realizzazione a valori di mercato di tali beni comporta, in capo al soggetto interessato, il versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza. Sono previste modalità di tassazione agevolata per i soggetti che trasferiscono la residenza in altro Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo. Il soggetto è pertanto tenuto alla compilazione del quadro TR del modello Redditi PF, oltre al pagamento di quanto dovuto, sia in un'unica soluzione sia in diversa modalità.
EsteroExit Tax
Ratio n. 11/2021 - ISTANZA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 13.12.2021
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, l'art. 1, c. 30-bis D.L. 73/2021 ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 1 D.L. 41/2021 e dall'art. 1, cc. 5-13 D.L. 73/2021 ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro.
Agenzia delle EntrateContributo fondo perduto
Ratio n. 11/2021 - QUESITO - SISMABONUS PER MURO DI CONTENIMENTO
L'istante riferisce di essere proprietario di una casa indipendente, sulla quale sono in programma interventi di riqualificazione energetica e risanamento sismico, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 119 D.L. 19.05.2020, n. 34 (decreto Rilancio). Il terreno costituente il basamento dell'immobile è contenuto a valle da un muro, avente funzione sia di contenimento che di sostegno del terreno, con evidenti segni di cedimento e conseguente abbassamento della quota del terreno in sua prossimità. L'istante, in base alle indagini geologiche effettuate, ritiene che il cedimento di detto muro possa altresì causare il cedimento del terreno di fondazione dell'immobile di proprietà, con conseguente aggravio del suo “quadro fessurativo”, in considerazione della zona in cui sorge la proprietà, descritta come “scoscesa con substrato roccioso a frana appoggio e colte detritica di superficie dello spessore dell'ordine di 2-3 metri”. In base agli elementi sopra descritti, si intende consolidare il muro di contenimento dell'immobile, ricostruendolo con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti.
SismabonusMuroSuperbonus
Ratio n. 11/2021 - PRECISAZIONI SUL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Con la circolare n. 9/E/2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d'imposta per acquisto di beni strumentali disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.
Credito d'impostaBene strumentaleNuovo bene strumentaleNuovo investimento
Ratio n. 11/2021 - INTEGRAZIONE DEI REGISTRI PRECOMPILATI
Tutto pronto per la fase sperimentale della precompilata Iva grazie ai dati delle fatture, dei corrispettivi e delle comunicazioni transfrontaliere, già trasmessi telematicamente dagli intermediari all'Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle EntrateRegistro IVADichiarazione Iva precompilata
Ratio n. 11/2021 - ACQUISTO “PRIMA CASA” SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI (COMPLETO)
L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi. Tali agevolazioni si applicano con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.
Prima casaGiovaneIseeUnder 36
Ratio n. 11/2021 - ACQUISTO “PRIMA CASA” SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI
L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi. Tali agevolazioni si applicano con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.
Prima casaGiovaneIseeUnder 36
Ratio n. 11/2021 - ANNULLAMENTO DEI DEBITI FINO A € 5.000 AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. “Sostegni”) ha previsto l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio”. Possono accedere al benefico le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000. Con il D.M. 14.07.2021, pubblicato in G.U. il 2.08.2021, è stata data attuazione a tali previsioni normative, mentre con la C.M. 11/2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine al perimetro applicativo della norma.
Iscrizione a ruoloAgente della riscossioneRottamazioneCartella esattorialeSaldo e stralcio
Ratio n. 11/2021 - OMESSA O TARDIVA DENUNCIA DI INFORTUNIO
L'Inail ha evidenziato come l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Istituto quale infortunio sul lavoro. L'Inail ha inoltre fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all'art. 53, c. 1 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell'Inail.
InailMalattiaInfortunioCovid-19
Ratio n. 11/2021 - RECUPERO DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 4484/2018, sono intervenute per chiarire il contrasto, sorto in materia di recupero del credito vantato dall'avvocato per le prestazioni professionali giudiziali espletate in materia civile, originato dal sovrapporsi della riforma sulla semplificazione dei riti all'originario impianto della legge professionale forense del 1942. In particolare, sono state precisate le modalità con cui il professionista deve operare per ottenere in giudizio il compenso maturato nei confronti del proprio cliente: 1. è esclusa la possibilità di introdurre l´azione sia con il rito di cognizione ordinario (atto di citazione), sia con quello del procedimento sommario “ordinario” di cui agli artt. 702-bis e segg. C.P.C.; 2. gli unici riti utilizzabili sono, pertanto, rispettivamente quello del ricorso per ingiunzione di pagamento (con applicazione delle norme speciali che prevedono la permanenza della tutela privilegiata del creditore dopo l'opposizione, ai sensi artt. 648, 649 e 653 C.P.C.) e quello del ricorso di cui all'art. 702-bis C.P.C., così come disciplinato dall'art. 14 e dagli art. 3 e 4 del D. Lgs. 150/2011, c.d. rito sommario di cognizione “speciale” (da utilizzare anche per l'opposizione al decreto ingiuntivo); 3. in entrambi i casi, l'oggetto della controversia di cui all'art. 28 L. 794/1942 è rappresentato dalla domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur e/o sull'esistenza del rapporto, indipendemente dal fatto che non vi sia stata; 4. una volta introdotta, tale controversia resta soggetta al rito di cui all´art. 14 D. Lgs. 150/2011 (caratterizzato dall'inappellabilità dell´ordinanza e dall'immodificabilità del rito), anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all´an. La sentenza citata mette in luce la ratio dell'intervento legislativo, volto a garantire l'efficienza e la speditezza del giudizio relativo al pagamento dei crediti legali.
AvvocatoDecreto ingiuntivoRecupero creditiCredito professionale
Ratio n. 11/2021 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Con 5 diversi “Pronto ordine” (nn. 91, 89, 90, 82 e 75) il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fa una panoramica d'insieme delle diverse fattispecie in cui applicare il procedimento disciplina e di sospensione dall'Albo. Spetta al Consiglio di disciplina del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dare esecuzione al provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria, disponendo nella medesima seduta l'immediata apertura del procedimento disciplinare e la sospensione cautelare del professionista. Qualora verso l'iscritto all'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sia adottata una misura cautelare interdittiva emessa dall'autorità giudiziaria, deve essere necessariamente aperto a carico di quest'ultimo il relativo procedimento disciplinare e disposta la corrispondente misura cautelare della sospensione dall'esercizio professionale. Qualora il consiglio di disciplina dell'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sia venuto a conoscenza di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura nei confronti di un iscritto all'albo, può legittimamente disporre l'apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista e contestualmente sospendere il procedimento in attesa degli esiti del procedimento penale. Verificata l'omessa comunicazione del domicilio digitale, l'Ordine invia all'iscritto la diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni. Qualora l'iscritto adempia alla comunicazione il procedimento si conclude senza alcun provvedimento; in caso contrario, l'Ordine emette e notifica il provvedimento di sospensione all'iscritto, con ciò inibendo l'esercizio delle attività riservate e tipiche. L'esercizio dell'attività di consulenza aziendale da parte di un iscritto all'Ordine sospeso a seguito di misura cautelare giudiziale appare illegittimo se l'attività in concreto esercitata rientri in quelle riservate e/o tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile o siano univocamente individuate come di competenza specifica di questa.
AlboCommercialistaSospensioneProcedimento disciplinare
Ratio n. 10/2021
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Ratio n. 10/2021 - RITENUTE DEI SOCI O ASSOCIATI UTILIZZATE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI PERSONE
La circolare n. 56/E/2009 ha fornito un'interpretazione dell'art. 22 del Tuir, secondo cui le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti, chiarendo come tale disposizione possa coordinarsi con la facoltà di compensare imposte e contributi riconosciuta, dall'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti. È stato chiarito, pertanto, che i soci o associati di società e associazioni di cui all'art. 5 Tuir possono consentire, in maniera espressa, che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24. Affinché la compensazione possa operare è necessario, oltre a un assenso preventivo in apposito atto con data certa, che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. Il modello Redditi rappresenta la dichiarazione nella quale i soggetti che hanno partecipazioni in enti trasparenti possono retrocedere l'eccedenza di ritenute non utilizzate al soggetto partecipato.
RitenutaStudio associatoSocioEsclusioneAssociatoSocietà di persone
Ratio n. 10/2021 - MODELLO 770/2022 PER DIVIDENDI E REDDITI DI CAPITALE
Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
RitenutaPartecipazioneReddito di capitaleUtileDividendo770Reddito catastaleQuadro SIQuadro ST
Ratio n. 10/2021 - CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI PER CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
Nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate al modello di Certificazione Unica si precisa che la stessa deve contenere anche le somme e i compensi dei contribuenti, minimi e forfettari: nonostante questi redditi non siano soggetti a ritenuta d'acconto, la Certificazione Unica serve come ulteriore strumento di controllo fiscale. Si presenta una tavola operativa per il trattamento dei compensi corrisposti ai (o ricevuti dai) contribuenti titolari di partita iva nel regime dei minimi e forfettari. Si ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5 D.L. 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte in relazione a dipendenti e collaboratori.
RitenutaRegime dei minimiContribuente minimoSostituto d'imposta770Regime forfetarioQuadro RSCertificazione unicaContribuente forfetario
Ratio n. 10/2021 - SOTTOSCRIZIONE DEL MOD. 770 DA PARTE DEI REVISORI
I soggetti incaricati della revisione legale devono documentare nelle carte di lavoro i controlli relativi alla sottoscrizione dei modelli fiscali. Il revisore legale (o il sindaco a cui è stata affidata anche l'attività di revisione legale) deve, inoltre, sottoscrivere il modello 770.
Sostituto d'imposta770SottoscrizioneRevisioneRevisore
Ratio n. 10/2021 - PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 770/2021
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15.01.2021, ha approvato il modello 770/2021 con le relative istruzioni, successivamente aggiornate con provvedimenti del 14.04 e 14.07.2021, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell'anno 2020. A tal fine, chi si troverà a presentare il prossimo modello 770, oltre all'usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY. La struttura rimane pressochè invariata. Tra le novità da segnalare le modifiche apportate ai quadri ST e SV dalle disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché quelle apportate al quadro SX per evidenziare i crediti per ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a titolo di acconto e per i premi erogati ad aprile 2020 in favore dei lavoratori che non hanno potuto usufruire del lavoro agile nel mese di marzo ai sensi del D.L. 18/2020, nonché l'inserimento di un apposito rigo SX 49 per il trattamento integrativo ai sensi del D.L. 3/2020.
770Dichiarazione sostituto d'impostaQuadro SXQuadro ST
Ratio n. 10/2021 - EROGAZIONE “NUOVA SABATINI” IN PIÙ QUOTE
L'arti 1, cc. 47 e 48 L. 30.12.2021, n. 234 ha stanziato nuovi fondi per alimentare la legge Sabatini ma, nel contempo, ha reintrodotto la ripartizione del contributo in più quote annuali. Le risorse sono integrate di 240 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per il 2027. Solo in caso di finanziamento di importo non superiore a € 200.000, il contributo “può” essere erogato in un'unica soluzione. Il «può» evidenzia che avverrà solo nei limiti delle risorse disponibili.
AgevolazioneContributoFinanziamentoSabatiniPmiNuova Sabatini
Ratio n. 10/2021 - PROCEDURA PER IL RIMBORSO ACCISE AUTOTRASPORTATORI
Nella legislazione vigente sono previsti specifici benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Per usufruire del rimborso occorre effettuare una specifica procedura telematica. è possibile effettuare il download per l'applicativo (con relative istruzioni di installazione e compilazione) dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).
AutotrasportoAccisaCarburanteGasolioAutotrasportatore
Ratio n. 10/2021 - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SUL REGIME PREMIALE ISA
Per l'Agenzia delle Entrate la dichiarazione integrativa mette a rischio il regime premiale Isa, poiché il diverso punteggio che si genera è rilevante solo se peggiore di quello della dichiarazione originaria. Se il punteggio è inferiore alle soglie, i benefici a suo tempo ottenuti possono essere revocati.
Dichiarazione integrativaRegime premialeISA
Ratio n. 10/2021 - CREDITO D’IMPOSTA PER RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI
In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, c. 4 D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto nè trasformato in credito d'imposta alla medesima data.
Credito d'impostaImposta anticipataRiorganizzazione
Ratio n. 10/2021 - PRINCIPI DI ATTESTAZIONE NEL PIANO DI RISANAMENTO
Con l'intento di migliorare l'efficienza dei mezzi giudiziali e stragiudiziali, destinati alla gestione delle aziende in crisi attraverso l'utilizzo dell'istituto del risanamento o della continuità, il legislatore, con il Decreto Sviluppo del 2012, introdusse nella legge fallimentare una serie di precisazioni relative alle attestazioni dei piani di risanamento. Con l'elencazione dei requisiti da possedere da parte dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestazione, si favorì la nascita di soggetti muniti di particolari competenze. Le norme che si sono succedute nel tempo hanno dato sempre maggiore evidenza alla figura dell'Attestatore, assegnandogli nuovi compiti e nuove incombenze. L'essenza dell'attestazione risiede nel fornire ai terzi e ai creditori, mediante il piano di risanamento proposto, un sufficiente grado di credibilità del rispetto degli impegni assunti dal debitore, finalizzati a ristabilire la situazione economico-finanziaria e al risanamento dell'impresa. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2014, al fine di raggiungere una uniformità di regole applicative, ha fornito una serie di “principi” ed indicazioni utili allo svolgimento dell'attività di Attestatore da parte del professionista, chiamato dalla legge fallimentare a rilasciare la prevista attestazione in presenza di un piano di risanamento. Nel tempo, tali principi sono stati oggetto di diversi adattamenti ed adeguamenti, gli ultimi dei quali avvenuti di recente.
AttestazionePiano di risanamentoCrisi di impresa
Ratio n. 10/2021 - TASSAZIONE DEI PROVENTI ILLECITI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
La legge di Stabilità 2016, intervenendo sull'art. 14, c. 4 L. 24.12.1993, n. 537, ha ampliato l'ambito applicativo della disciplina relativa alla tassazione dei proventi illeciti. Particolare interesse riveste la previsione secondo cui: “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento, profitto o vantaggio illecito, anche indiretto, la competente Autorità inquirente procede alla immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento”. La novella legislativa, oggetto di mutevoli interpretazioni da parte degli operatori del diritto, ha richiesto un successivo intervento del legislatore, chiamato a fornire un'interpretazione autentica.
Reddito diversoReddito di capitaleReddito fondiarioReddito lavoro dipendenteIllecitoReddito lavoro autonomoConfisca
Ratio n. 10/2021 - ALIQUOTE IVA: CASI PARTICOLARI E CHIARIMENTI
Si riassumono le principali casistiche di aliquota Iva applicabili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Contratto di appaltoAliquota IVAAliquota IVA 4%Aliquota IVA 5%Animale domesticoAliquota Iva 10%Mangime
Ratio n. 10/2021 - SUPERBONUS 110% CON CILA
L'art. 33, c. 1, lett. c) del D.L. 31.05.2021, n. 77 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021”), nell'ottica della semplificazione dei procedimenti per l'abilitazione al compimento degli interventi ammessi al Superbonus che comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie degli edifici, ha modificato la norma dell'art. 119, c. 13-ter del D.L. 34/2020, stabilendo che gli interventi suddetti, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e pertanto sono realizzabili mediante la presentazione della comunicazione inizio lavori asseverata (cd. “CILA”). In particolare, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo modello da utilizzare denominato CILA-Superbonus, ossia modello di comunicazione inizio lavori asseverata-superbonus, utilizzabile dal 5.08.2021. A tale modulo unico è aggiunto il modello “Soggetti Coinvolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della comunicazione presentata, anche per i lavori già in corso. Per gli interventi iniziati prima dell'entrata in vigore del D.L. 77/2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA-Superbonus. In questo caso, sui documenti amministrativi, il richiedente può chiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA-Superbonus. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Abuso edilizioSuperbonusCilaStato legittimo
Ratio n. 10/2021 - PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO DI FENOMENI CONNESSI CON L’EMERGENZA
La situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 rende vulnerabile il sistema economico-finanziario, esponendolo a rilevanti rischi di comportamenti illeciti legati strettamente alla normativa “ antiriciclaggio” D. Lgs. 21.11.2007, n. 231. Al fine di agevolare la collaborazione attiva dei professionisti, degli intermediari finanziari, delle pubbliche amministrazioni e degli altri operatori qualificati, in questo delicato e difficile periodo, la U.I.F. ha diramato due comunicazioni: la prima in data 16.04.2020, e la seconda, in data 11.02.2021. Traendo spunto dai fattori di rischio evidenziati nei predetti documenti, questo articolo pone all'attenzione dei professionisti obbligati al rispetto della normativa, le casistiche che più diffusamente si sono osservate, al fine di rafforzare i presidi di prevenzione per il contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e individuare più facilmente le situazioni da segnalare ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 231/2007 (Obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette - S.O.S. evidenziando negli appositi campi descrittivi la connessione con l'emergenza COVID-19). Gli elementi informativi delle Comunicazioni UIF di cui si tratta, hanno natura meramente indicativa ed esemplificativa e con le modalità ritenute più idonee dovranno essere rese note al personale di studio.
AntiriciclaggioCovid-19
Ratio n. 10/2021 - VIDEOSORVEGLIANZA
Il trattamento di dati personali che genera l'installazione di un impianto di videosorveglianza deve essere attenzionato sotto diversi profili. Sono, infatti, molteplici le normative a cui il Titolare dovrà adeguarsi, a seconda della sua natura giuridica e del luogo in cui venga collocata l'impianto: L. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e D. Lgs. 81/2008, laddove l'impianto sia installato all'interno di luoghi di lavoro, D.M. 37/2008 recante “Disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, L. 23.04.2009, n. 38, recante “Piano straordinario di controllo del territorio”, rispetto delle disposizioni penali in materia di interferenze illecite nell'altrui vita privata (art. 615-bis c.p.). In ogni caso, il trattamento di dati che passa attraverso il sistema di videosorveglianza, che consenta di identificare direttamente o indirettamente un individuo comporta la compliance al Reg. UE 16/679 e al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Si consideri, invero, che l'evoluzione della tecnologia ha comportato oggi l'adozione non solo di telecamere tradizionali ma di veri e propri strumenti c.d. intelligenti che impiegano tecniche intrusive come tecnologie biometriche complesse o semplici algoritmi di conteggio, ma che, in ogni caso, possono comportare non solo l'acquisizione di semplici immagini o di suoni ma un trattamento molto più invasivo, capace di portare alla perfetta captazione di dati particolari. Esaminiamo, dunque, cosa deve fare il Titolare per rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali, tema in ordine al quale è intervenuto sia il garante italiano che il Working Party 29 con le Linee Guida 3/2019.
PrivacyVideosorveglianza
Ratio n. 10/2021 - NUOVO SERVIZIO ON LINE INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PER IMPRESE CESSATE
In base alla vigente normativa dettata dal D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, i soggetti assicuranti, in caso di cessazione dell'attività, devono presentare all'Inail la denuncia di cessazione entro 30 giorni dal verificarsi della stessa e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla cessazione, contestualmente all'autoliquidazione del premio. Dal 1.07.2021 il datore di lavoro che cessa la propria attività deve effettuare l'autoliquidazione del premio con il nuovo servizio on line “autoliquidazione ditte cessate”.
InailAutoliquidazionePremio InailCessazione attività
Ratio n. 10/2021 - ISTANZA CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE
L'art. 32 D.L. 73/2021 riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, nel limite di € 60.000. Con provvedimento 15.07.2021 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta. In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. Tenuto conto dell'esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale è resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021.
Credito d'impostaDispositivo di protezione individualeSpesa di sanificazione
Ratio n. 10/2021 - RESTITUZIONE INDEBITI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da indicare nel modello F24 ELIDE, per la restituzione dei contributi a fondo perduto a seguito dell'adozione di un atto di recupero da parte dell'Ufficio, in quanto non spettanti. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare “anticipatamente” l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997).
Codice tributoF24 ElideContributo fondo perdutoRestituzione contributoIndebita percezione
Ratio n. 10/2021 - ASSEMBLEE ON LINE FINO AL 31.07.2022
L'art. 3 D.L. 228/2021 sostituisce il previgente termine del 31.12.2021 (fissato dall'art. 6 D.L. 105/2021) con il nuovo termine del 31.07.2022 per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali con le modalità emergenziali, ossia mediante il sistema dell'audio-video conferenza.
AssembleaVideoconferenzaAvviso di convocazioneSocietàAssemblea dei sociDecisione dei soci
Ratio n. 10/2021 - RIFLESSI AI FINI ACE DELLA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello 21.04.2021, n. 279, affronta il tema delle correzioni contabili esaminando quali riflessi assuma la modifica del patrimonio netto ai fini ACE, il tutto nel contesto degli adempimenti dichiarativi. Per quanto concerne gli effetti sull'utile agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili cd. “rilevanti” (secondo quanto previsto dai principi contabili) la determinazione della base ACE è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico.
CorrezioneDichiarazione integrativaACEErrore contabile
Ratio n. 10/2021 - INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
L'art. 1, cc. 386-400 L. 30.12.2020, n. 178 ha previsto l'istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). L'indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L'indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed è erogata, per 6 mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La domanda è da presentare entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. è con la Circ. Inps 30.06.2021, n. 94 che sono dettate le regole di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Gestione separataReddito lavoro autonomoIscro
Ratio n. 10/2021 - DOMANDE PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO COMMERCIALISTI
Dal 5.08 e fino al 31.10.2021 i commercialisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc) possono presentare la domanda per l'esonero parziale dei contributi previdenziali. L'esonero riguarda i soli contributi soggettivi, sono quindi esclusi integrativo e maternità, da versare nell'anno in corso, fino a un massimo di € 3.000 a persona. Per conoscere l'importo effettivo riconosciuto a ciascun richiedente è necessario comunque attendere l'emanazione del successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze così come previsto dall'art. 3, c. 8 del Decreto Interministeriale del 17.05.2021. La legge Finanziaria 2020 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ossia la sola contribuzione soggettiva) dovuti anche dai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza (art. 1, c. 20 L. 30.12.2020, n. 178). Lo Stato - dopo specifica rendicontazione da parte di tutte le Casse - si farà carico (nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto previsto all'art. 3, c. 8 del Decreto Interministeriale del 17.05.2021) di versare per conto dei professionisti i contributi soggettivi oggetto di esonero parziale che saranno riconosciuti sul montante contributivo individuale nell'anno di versamento da parte del Ministero.
CommercialistaEsonero contributivo
Ratio n. 10/2021 - CONTABILIZZAZIONE DEI BONUS FISCALI
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto un parere all'Oic circa “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”. L'Oic, analizzando i quattro quesiti inoltrati, ha prodotto un documento, nel quale ha fornito chiarimenti sul diritto alla detrazione, sconto in fattura, cessione e ricezione del credito.
Contributo conto impiantiSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizio
Ratio n. 10/2021 - BONUS ROTTAMAZIONE TV E BONUS TERME
L'Amministrazione Finanziaria, allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2, nonchè per favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha esteso il contributo, di cui all'art. 1, c. 1039, lett. c), della L. 27.12.2017, n. 205, all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Inoltre, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha istituito un fondo destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Bonus tvBonus terme
Ratio n. 10/2021 - AGGIORNAMENTO SERVIZI WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall'altro garantiscono un contatto con l'amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite la posta elettronica o il canale telefonico. Tra le principali novità: si segnala la consegna di certificati e ricezione di documenti e la dichiarazione di successione fai-da-te con la compilazione assistita.
Agenzia delle EntratePartita IVAServizio onlineConsegna documentoCertificato attribuzioneSuccessione web
Ratio n. 10/2021 - ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2021
Scadenzario
Ratio n. 10/2021 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA PER LE IMPRESE SOTTO SOGLIA
Nella seduta del 5.08.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legge recante misure per la crisi d'impresa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.08.2021. In particolare, l'art. 17 del suddetto Provvedimento - rubricato “Impresa sotto soglia” - stabilisce, tra l'altro, che l'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, c. 2 R.D. 16.03.1942, n. 267 e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La disciplina fallimentare stabilisce che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) avere avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000; b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000. Tali limiti dimensionali possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della Giustizia. Il compito dell'esperto è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. L'esito della negoziazione è comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla L. 27.01.2012, n. 3. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.
CrisiCrisi di impresaComposizione negoziale
Ratio n. 10/2021 - EDITORIALE - BOLLETTE
Editoriale
Ratio n. 10/2021 - OPINIONE - CESSIONE DEL NUOVO CREDITO LOCAZIONI 2021
Opinione
Ratio n. 10/2021 - COME IMPEDIRE LA MODIFICA DI DETERMINATE CELLE IN EXCEL
Problema: si ha la necessità di impedire che gli utenti modifichino parte del foglio di lavoro di Excel, come quando, ad esempio, sono costruite delle formule per consentire di ottenere dei risultati automatici sulla base dei valori inseriti dall'utente. Soluzione: in Excel vi è la possibilità di proteggere le singole celle di un foglio di lavoro e di nascondere la visualizzazione delle formule utilizzate.
ProtezioneInformaticaExcelFoglio di lavoro
Ratio n. 10/2021 - FATTURAZIONE ELETTRONICA DEGLI SCAMBI CON SAN MARINO
Sono state definite le regole per l'emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio negli scambi con operatori economici della Repubblica di San Marino (RSM). L'emissione della fattura elettronica era facoltativa nel periodo dal 1.10.2021 al 30.06.2022, per divenire obbligatoria dal 1.07.2022. A partire dal 1.10.2021 si applicano le regole dettate dal D.M. 21.06.2021 e cessano di avere efficacia le precedenti regole del D.M. 24.12.1993. A partire dal 1.10.2022, infine, si utilizza il nuovo Tipo documento TD28 per gestire gli acquisti cartacei da San Marino con Iva.
Fattura elettronicaSan Marino
Ratio n. 10/2021 - QUESITO - REGIME DEL MARGINE PER GLI OGGETTI D’ARTE
Beta svolge nel proprio Paese un'attività di compravendita di opere d'arte, antica, moderna e contemporanea, che la porta a operare sull'intero territorio della UE, Italia compresa. Le opere d'arte saranno acquistate prevalentemente all'asta o presso gallerie d'arte. Tali opere potranno: 1. essere importate in territorio svizzero (opzione non oggetto di interpello); 2. rimanere in territorio della UE (Italia inclusa) e rivendute a soggetti privati; 3. rimanere in territorio UE (Italia inclusa), venendo rivendute a soggetti passivi d'imposta; 4. rimanere nel territorio UE (Italia inclusa) e rivendute parzialmente (comproprietà), al costo, a gallerie e commercianti d'arte in genere, che ne curerebbero a loro volta la rivendita, avvenuta la quale, Beta fatturerebbe alla galleria italiana/UE la propria quota di prezzo finale, lucrando sulla differenza. In tutte queste operazioni si inserisce l'Istante in qualità di rappresentante fiscale di Beta.
Regime del margine
Ratio n. 10/2021 - ALIQUOTE IVA: CASI PARTICOLARI E CHIARIMENTI (COMPLETO)
Si riassumono le principali casistiche di aliquota Iva applicabili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Contratto di appaltoAliquota IVAAliquota IVA 4%Aliquota IVA 5%Animale domesticoAliquota Iva 10%Mangime
Ratio n. 10/2021 - ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2021
L'articolo presenta alcuni casi di compilazione del modello 770/2021, con particolare riferimento alla possibilità di invio separato dei flussi per tutte le tipologie di ritenute previste. Si ricorda che nel quadro ST i dati riferiti ai versamenti delle ritenute devono essere esposti in forma aggregata indicando unitariamente i versamenti che presentano gli stessi dati con riferimento a data di versamento; codice tributo; periodo di riferimento e Codice regione.
Gestione separataSostituto d'imposta770Ravvedimento operosoRitenuta in eccessoErrore formaleCertificazione unicaSospensione versamento
Ratio n. 10/2021 - CONTABILIZZAZIONE DEI BONUS FISCALI (COMPLETO)
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto un parere all'Oic circa “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”. L'Oic, analizzando i quattro quesiti inoltrati, ha prodotto un documento, nel quale ha fornito chiarimenti sul diritto alla detrazione, sconto in fattura, cessione e ricezione del credito.
Contributo conto impiantiSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizio
Ratio n. 10/2021 - FATTURAZIONE AL CONDOMINIO DEI CONTRATTI D’OPERA E DI APPALTO
Il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare una ritenuta del 4% all'atto del pagamento, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa (ritenuta a titolo d'acconto). La ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente, qualificabili sotto il profilo tributario, come redditi diversi.
AppaltoRitenutaSostituto d'impostaCondominioContratto d'opera
Ratio n. 10/2021 - DEPOSITO DELLA PROPOSTA DELL’ACCORDO E APERTURA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
La legge 18.12.2020, n. 176, di conversione del D.L. 137/2020 (c.d. “decreto Ristori”), ha introdotto una serie misure in materia di sovraindebitamento che di fatto anticipano le novità del Nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019), in vigore dal 1.09.2021. Tra le novità più significative, in riferimento alla fase di deposito della proposta dell'accordo di composizione della crisi, il nuovo c. 3-bis1 dell'art. 9 della L. 3/2012, che regola il contenuto della relazione dell'OCC, da allegare alla proposta di accordo. Nello specifico, saranno da indicare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, ai sensi del nuovo c. 3-bis2 dell'art. 9 della L. 3/2012, l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
SovraindebitamentoCrisi di impresaMerito creditizio
Ratio n. 10/2021 - RINEGOZIAZIONE DI MUTUI IPOTECARI PER IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA
In sede di conversione del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) è stato approvato l'art. 41-ter, che contiene una serie di disposizioni tese a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori che stanno subendo una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale. La disposizione consente al consumatore che sta subendo l'azione esecutiva per il mancato pagamento di un mutuo, avente ad oggetto l'ipoteca sul bene abitazione principale, di effettuare una proposta al creditore procedente contenente una richiesta di rinegoziazione o ristrutturazione del credito maturato dal finanziatore per un valore almeno pari a quello del bene su cui verte l'esecuzione. In questo modo sarà consentito al debitore-consumatore di salvare dalla vendita forzosa l'abitazione principale oggetto della esecuzione, sia come procedura a sé stante sia nell'ambito di un piano del consumatore o di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
RinegoziazioneProcedura esecutivaSovraindebitamentoMutuo ipotecario
Ratio n. 10/2021 - ALLUNGAMENTO DELLA DURATA DEI PRESTITI FONDO PMI
Sono state prorogate fino al 31.12.2021 le misure straordinarie del fondo di garanzia per le Pmi per fare fronte alle conseguenze economiche della pandemia e, nel contempo, sono state rimodulate le coperture della garanzia statale. Fino al 31.12.2021 i finanziamenti alle Pmi saranno garantiti dallo Stato per importi fino a € 30.000 ma con una copertura che dal 100% scende al 90%. Per gli importi superiori la garanzia del fondo si riduce all'80%. Per questa tipologia di prestiti è possibile ottenere una durata fino a 8 anni (contro i 6 consentiti fino al 30.06.2021): l'impresa, pertanto, se ha già ottenuto un finanziamento erogato prima del 30.06.2021, può chiedere un allungamento della durata del prestito fino a 8 anni mantenendo la garanzia al 90%. Con la circolare 20.06.2021, n. 6 il Medio Credito Centrale fotografa la rimodulazione della copertura delle garanzie del fondo Pmi dopo il via libera Ue del 29.06.2021. Il via libera Ue è avvenuto dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25.05.2021, n. 73 alle misure previste dall'art. 13 D.L. 8.04.2020, n. 23. La rimodulazione della copertura della garanzia statale sono entrate in vigore il 1.07.2021.
PrestitoAgevolazioneFinanziamentoFondo di garanzia
Ratio n. 10/2021 - PROCEDURA PER IL RIMBORSO ACCISE AUTOTRASPORTATORI (COMPLETO)
Nella legislazione vigente sono previsti specifici benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Per usufruire del rimborso occorre effettuare una specifica procedura telematica. è possibile effettuare il download per l'applicativo (con relative istruzioni di installazione e compilazione) dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).
AutotrasportoAccisaGasolioAutotrasportatore
Ratio n. 10/2021 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ETS
In seguito alla riforma introdotta dal D.Lgs. 117/2017, le associazioni di maggiori dimensioni e le fondazioni che intenderanno assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) saranno tenute a nominare un organo di controllo e, in alcuni casi, l'organo di revisione. A tal fine si rende necessario procedere all'adeguamento statutario onde recepire le novità imposte dalla normativa. Nel mese di dicembre 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato le norme di comportamento che i membri degli organi di controllo nominati ex art. 30 del predetto decreto sono tenuti a seguire nello svolgimento del proprio incarico. Le norme di comportamento commentano e integrano le disposizioni normative, fornendo all'organo di controllo un supporto professionale in considerazione delle peculiarità che caratterizzano gli enti oggetto della normativa in parola. La prima parte delle norme è dedicata alla nomina dell'organo di controllo e delle verifiche che i suoi membri devono effettuare al fine di valutare i rischi connessi all'assunzione dell'incarico. Si riporta una sintesi delle norme di comportamento in materia.
Organo di controlloTerzo settoreETS
Ratio n. 8-9/2021
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Ratio n. 8-9/2021 - REGISTRAZIONI SUCCESSIVE AL BILANCIO E ALLE DICHIARAZIONI FISCALI
Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti “fornitori per fatture da ricevere” e “clienti per fatture da emettere”. Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. Trib., sent. 27.02.2002, n. 2892). Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno “n” e il 30.07 con maggiorazione dello 0,40% anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio.
RateoRiscontoBilancioMagazzinoRimanenzaScrittura contabileDichiarazione dei redditiAccantonamentoFattura da ricevereFattura da emettereSaldo Irap
Ratio n. 8-9/2021 - DEDUZIONI FORFETARIE PER AUTOTRASPORTATORI
L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Con comunicato del 28.06.2022 il Ministero dell'Economia ha fissato, per il 2021, in misura pari a € 55,00 la deduzione per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e pari a € 19,25 per quelli effettuati all'interno del Comune. Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Rimborso spesaAutotrasportoTrasfertaDeduzione forfettariaContributo SSNCredito d'impostaTrasportoSpesa documentataGasolioAutotrasportatoreAutotrasporto conto terziIndennità di trasferta
Ratio n. 8-9/2021 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, come previsto dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. é prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.
AccertamentoRicorsoCostituzione in giudizioContenzioso tributarioSospensione ferialeSospensione dei terminiContenziosoComputo dei terminiSospensione feriale termini
Ratio n. 8-9/2021 - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
Soggetto passivo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW. Inoltre, gli immobili esteri non locati assoggettati a Ivie non concorrono alla formazione del reddito in Italia.
ImmobileEsteroQuadro RWImposta patrimonialeInvestimento all'esteroTitolare effettivoFranciaIVIEAttività finanziariaImmobile all'esteroImporto in valutaImmobile estero
Ratio n. 8-9/2021 - DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
L'art. 2, c. 1 D.L. 201/2011 prevede la deduzione di un importo pari all'Irap determinata in modo analitico (artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 D. Lgs. 446/1997), relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle altre deduzioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies D. Lgs. 446/1997]. Tra le deduzioni rientra anche il costo residuo per il personale dipendente. La legge di Stabilità 2015 ha, infatti, introdotto, con decorrenza 2015, la deduzione integrale del costo dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è effettuata in base all'art. 99 Tuir, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata). è ammesso in deduzione, ai fini Irpef e Ires, anche il 10% dell'Irap, forfetariamente riferito all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. L'Irap complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può, in alcun modo, eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.
Lavoro dipendenteIrapImposta direttaDeduzione forfettaria
Ratio n. 8-9/2021 - INVESTIMENTI ALL’ESTERO NEL QUADRO RW
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini Ivie e Ivafe.
ImmobilePartecipazioneEsteroValutaDichiarazione dei redditiTitoloQuadro RWInvestimento all'esteroTitolare effettivoIVAFEIVIEAttività finanziariaMonitoraggio fiscaleModello RedditiImporto in valuta
Ratio n. 8-9/2021 - CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta, fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Il quadro CE è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante. Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2021, oppure nel caso di opzione di cui all'art. 165, c. 5 Tuir, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili; pertanto, non sono indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all'art. 168-ter Tuir, non devono compilare il quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all'estero prodotti nei periodi d'imposta in regime di branch exemption. Nell'ipotesi di cui al c. 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli 8 esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione da scomputare dall'imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture. Il quadro deve essere utilizzato anche per il calcolo del credito d'imposta riconosciuto nel caso di utili conseguiti da società controllate residenti in Paesi black list (credito d'imposta internazionalizzazione).
EsteroCredito d'impostaDichiarazione dei redditiImposta esteraQuadro CE
Ratio n. 8-9/2021 - IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Le imposte devono essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. Occorre, infatti, rispettare i principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio. Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce CII5-ter dell'attivo) sono rilevati nel conto economico, voce 20 “Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”. Anche per il 2021 l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta con diverse forme di aiuti alle imprese. Alcuni di essi, come ad esempio la sospensione degli ammortamenti, hanno interessato le imposte anticipate/differite. Per quanto attiene alla fiscalità anticipata e differita relativa all'estensione del periodo di ammortamento fiscale in 50 anni per i marchi e l'avviamento oggetto di rivalutazione o riallineamento, è necessario fare un'attenta valutazione della ragionevole certezza del loro futuro recupero in un arco temporale così lungo.
BilancioAmmortamentoSospensioneImposta anticipataImposta differitaFiscalità differitaDifferenza permanenteDifferenza temporanea
Ratio n. 8-9/2021 - DEDUZIONI IRAP PER DIPENDENTI
Il modello Irap 2021 contiene il quadro IS, dove riportare i dati utilizzati per i calcoli delle deduzioni per lavoro dipendente, disposte dall'art. 11 del D. Lgs. 446/1997. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni non può eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale (righi IS2 e IS3) spettano, per ciascun dipendente, in alternativa a quelle già previste da norme precedenti (righi IS4 e IS5), con la sola eccezione dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni (rigo IS1), e della deduzione per incremento occupazionale, che sono in ogni caso deducibili. L'art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997 considera deducibili, ai fini Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto Irap. La quota di contributi non versati a seguito della fruizione, nel periodo agosto-dicembre 2020, dell'esonero previsto a favore delle aziende in alternativa alla richiesta di ulteriori trattamenti di CIG deve essere esclusa dai costi contributivi deducibili.
Deduzione forfettariaCuneo fiscaleDeduzione IrapIncremento occupazionaleApprendistaTempo indeterminato
Ratio n. 8-9/2021 - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO (IVAFE)
L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia è pari al 2‰ del valore delle attività finanziarie. La base di calcolo è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari e i conti correnti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW.
DelegaPartecipazioneEsteroConto correnteQuadro RWInvestimento all'esteroTitolare effettivoIVAFEAttività finanziariaComproprietàImporto in valuta
Ratio n. 8-9/2021 - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 2021
Gli ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono stati istituiti al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione Finanziaria.
Studio di settoreDichiarazione dei redditiParametroDichiarazione tardivaRegime premialeMultiattivitàIndici sintetici affidabilitàISA
Ratio n. 8-9/2021 - COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI PER REGIME CFC
Il quadro FC del modello Redditi SC deve essere compilato dalle imprese che controllano soggetti non residenti, nonché dai soggetti non residenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane. Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona; b) oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto mediante una o più società controllate o tramite società fiduciaria o interposta persona. Il soggetto che detiene il controllo diretto e indiretto di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. Il quadro non deve essere compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 27.12.2021 il provvedimento relativo alle società controllate estere e la circolare n. 18/2021 che chiarisce i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata indicato dall'art. 167, c. 4, lett. a) Tuir (tassazione effettiva dell'utile inferiore al 50% di quella italiana). La circolare precisa i requisiti soggettivi e oggettivi nonché le modalità di determinazione del livello di tassazione al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna; inoltre, fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc e sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato. Tali documenti hanno imposto un restyling dei modelli Redditi 2022 e delle relative istruzioni. In particolare, è stata prevista la c.d. “opzione di monitoraggio dei valori fiscali”, per consentire il riporto dei “tax attributes” (perdite fiscali, eccedenze ROL ecc) in caso di applicazione dell'imposizione per trasparenza. Con l'attuale modello dichiarativo, pur in assenza della tassazione per trasparenza della controllata, è quindi possibile monitorare i valori fiscali delle controllate estere, quale condizione necessaria per il riporto delle perdite fiscali e delle altre eccedenze virtuali domestiche (c.d. “tax assets”) per lo scomputo di successivi redditi “virtuali” tassati per trasparenza in applicazione del regime CFC. La mancata opzione comporta l'impossibilità di utilizzare in diminuzione dei futuri redditi CFC le perdite e gli ulteriori tax assets consuntivati e non debitamente “monitorati”.
CfcTassazione separataDichiarazione dei redditiStabile organizzazioneQuadro RMSocietà controllataQuadro FC
Ratio n. 8-9/2021 - DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA
Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa dichiarazione ulteriori componenti “positivi”, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota “media” risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare la casella “ISA” del modello Redditi e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L'informazione circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è ricavata dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA. Conseguentemente, non è più presente la casella “esonero dall'apposizione del visto di conformità” nel mod. Redditi. Nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è previsto: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.
IrapStudio di settoreAliquota mediaVisto di conformitàISAAffidabilità fiscaleProfilo di affidabilità
Ratio n. 8-9/2021 - COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA 2022
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2022 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31.12, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella “periodo di imposta diverso da 12 mesi” e indicano i “mesi di attività nel corso del periodo di imposta”). I modelli ISA approvati e le relative istruzioni, nonché il software sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Studio di settoreDato contabileCodice attivitàCodice AtecoPatent boxIndici sintetici affidabilitàISAIl tuo Isa
Ratio n. 8-9/2021 - CREDITI D’IMPOSTA PAGAMENTI ELETTRONICI
È in vigore dal 1.07.2020 il credito d'imposta del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito prepagate, emesse da operatori finanziari, previsto dall'art. 22 D.L. 124/2019. Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori e i lavoratori autonomi che, nell'anno precedente, hanno avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000. Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (codice tributo “6916”), è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali dal 1.07.2020. Il D.L. 99/2021 ha aumentato tale credito d'imposta, per le commissioni maturate nel periodo dal 1.07.2021 al 30.06.2022, al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero strumenti di pagamento evoluto. Inoltre, il D.L. 99/2021 ha introdotto nuovi crediti d'imposta a favore dei medesimi soggetti che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero strumenti evoluti.
CompensazioneCredito d'impostaCarta di creditoPagamento elettronicoCarta di debitoPosRegistratore telematicoCommissione bancaria
Ratio n. 8-9/2021 - ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
In attuazione dell'art. 53, c. 1 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3.07.2017, n. 117), per l'identificazione degli enti appartenenti a questo comparto, è stato adottato il decreto del Ministero del Lavoro 15.09.2020, n. 106 (G.U. 21.10.2020, n. 261). Il D.M. 106/2020 definisce, per gli enti interessati, le procedure di iscrizione, i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in modo da assicurare l'omogenea e piena conoscenza, su tutto il territorio nazionale, delle informazioni contenute e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle Imprese. L'iscrizione al RUNTS varia a seconda che l'ente non profit sia o meno dotato di personalità giuridica o che si tratti di rete associativa. Come dispone il decreto del Ministero del Lavoro, occorrerà seguire un'apposita procedura e allegare all'istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, i documenti specificamente richiesti per l'iscrizione, obbligatoria per gli enti che vogliano usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo settore. L'iscrizione al RUNTS, istituito presso il Ministero del Lavoro, è obbligatoria per gli enti che vogliano usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS). Mediante l'iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno acquistare la personalità giuridica. Previsto un iter procedurale diverso per la sezione del RUNTS riservata alle reti associative. Si ricorda che il registro non è ancora attivo e quindi, di fatto, non ci si può ancora iscrivere.
Terzo settoreRegistro unico terzo settoreRunts
Ratio n. 8-9/2021 - QUADRO RS PER INDICARE IL SUPERBONUS 110%
Il quadro RS del modello Redditi SC 2021 è stato modificato per aggiungere l'indicazione dei dati relativi alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art 119 D.L. 34/2020. Si forniscono le prime indicazioni sulla modalità di compilazione dei nuovi righi.
Aiuto di StatoQuadro RSSuperbonus
Ratio n. 8-9/2021 - DEDUCIBILITÀ DELL’IMU
L'art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. Prima la L. 145/2018 ha aumentato la quota di imposta deducibile; successivamente, il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha modificato la percentuale. Da ultimo, la L. 160/2019 ha modificato tali percentuali, prevedendo il 60% per il 2020 e il 2021 e il 100% dal 2022. L'accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l'immobile sia qualificato come strumentale, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è, in ogni caso, subordinata al principio generale di cassa, in base al quale (ad esempio) nel 2021 è deducibile il 60% dell'Imu pagata nel corso di tale esercizio. Si genera, pertanto, un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l'imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti imposte anticipate. L'Imu resta comunque un'imposta indeducibile dall'Irap e, conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria che hanno contabilizzato il costo per competenza sono tenute al riporto tra le variazioni in aumento.
ImuImmobile strumentaleDeducibilità
Ratio n. 8-9/2021 - ACQUISTO “PRIMA CASA” SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI
L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022. La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022 e, successivamente, la legge di Bilancio 2023 ha esteso l'orizzonte temporale di operatività delle misure al 31.12.2023.
Prima casaAgevolazioneImposta di registroMutuoGiovaneImposta indirettaIseeUnder 36
Ratio n. 8-9/2021 - PRINCIPALI NOVITÀ ISA 2021
Per il periodo d'imposta 2020 gli Isa sono stati oggetto di diversi aggiornamenti. Con il D.M. 2.02.2021 sono state previste alcune nuove esclusioni, poi ampliate con l'intervento del D.M. 30.04.2021. Sempre il D.M. 30.04.2021 ha aggiornato i correttivi congiunturali, che interessano gli indicatori elementari e di affidabilità, tenendo conto degli effetti della pandemia da Covid-19 e, conseguentemente, aggiornato con essi il software “Il Tuo Isa 2021”. Con i provvedimenti emessi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, 28.01.2021, prot. 27444/2021 e 23.04.2021, prot. 102484/2021, sono state approvate le specifiche tecniche.
Studio di settoreQuadro AISAIl tuo Isa
Ratio n. 8-9/2021 - NOVITÀ DAL 1.07.2021 PER LE VENDITE A DISTANZA
A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.06.2021 del D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 è stata recepita a livello nazionale la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali. Tali novità entreranno in vigore dal prossimo 1.07.2021, ancorché risultino necessari dei chiarimenti ministeriali sia per identificare l'ambito oggetto della disposizione normativa in esame nonché i profili operativi.
Vendita a distanzaMOSSRegime OSSRegime IOSS
Ratio n. 8-9/2021 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER SOCI DI S.R.L.
L'Inps, con la circolare n. 84/2021, ha fornito una nuova interpretazione sulla corretta determinazione dell'imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Sulla base di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, che si è allineato alla posizione prevalente espressa dalla Cassazione, l'Istituto specifica che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Socio lavoratoreContributo previdenzialeContributo Inps
Ratio n. 8-9/2021 - BONUS ACQUA POTABILE
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 16.06.2021, n. 153000, riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Tale provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 1, cc. 1087-1089 L. 30.12.2020, n. 178, che ha istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile a favore di persone fisiche e aziende al fine di ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 1.000 di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di € 5.000 per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in oggetto, con il quale è approvato anche il modello di comunicazione, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a € 5 milioni per ciascun anno (art. 1, c. 1088 legge di Bilancio 2021).
Credito d'impostaBonus acqua potabile
Ratio n. 8-9/2021 - MODELLI AZIENDALISTICI DI EMERSIONE PRECOCE DELLA CRISI
Nell'ambito del Codice della Crisi d'Impresa il legislatore ha introdotto un sistema predittivo costituito, sostanzialmente, dagli strumenti di allerta della crisi, a cui devono accompagnarsi adeguati assetti organizzativi, al fine di rafforzare ed accrescere la responsabilizzazione dell'imprenditore, degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati. e ciò sul presupposto che l'emersione tempestiva dello stato di crisi di un'azienda aumenta sensibilmente le possibilità di risanamento, scongiurandone, così, il fallimento. In sostanza, in conformità con il novellato testo dell'art. 2086 C.C., ogni imprenditore deve, da un lato, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva dello stato di crisi dell'impresa e, dall'altro lato, attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi medesima e per il ripristino della continuità aziendale. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) concernente la disciplina degli emittenti. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti a ciò tenuti ai sensi degli articoli 14 e 15 CCII, ovvero all'istanza del debitore di composizione assistita della crisi. A fronte di ciò, un numero consistente di società dovrà necessariamente introdurre e implementare un sistema di presidi interni che consentano di rilevare segnali di difficoltà e pericoli per la continuità aziendale.
Nota integrativaCrisi di impresaDSCR
Ratio n. 8-9/2021 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E SCHEMI DI DICHIARAZIONE OSS E IOSS
Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25.06.2021, a seguito dell'entrata in vigore dal 1.07.2021 dei nuovi regimi opzionali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Importa One Stop Shop), ha stabilito che sarà il Centro Operativo di Pescara l'ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi opzionali. Inoltre, il Provvedimento in esame ha stabilito, con diversi allegati, le informazioni da comunicare in sede di registrazione ai sistemi OSS e IOSS nonché i contenuti delle dichiarazioni trimestrali (per l'OSS) ovvero mensili (per l'IOSS). Da ultimo l'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 26 del 30.06.2021 e le determinazioni n. 219776 e 219778 di pari data, ha fornito le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza. Nel dettaglio sono state definite: i) le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni mensili e per il pagamento dell'Iva all'importazione dovuta dai soggetti che intendono avvalersi del regime speciale IOSS; ii) le modalità di presentazione del modello dichiarativo con un set di dati ridotto, denominato H7, utilizzabile per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a € 150 (spedizioni di valore trascurabile).
Agenzia delle EntrateDoganaVendita a distanzaCentro operativoRegime OSSRegime IOSS
Ratio n. 8-9/2021 - DOMANDA PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo a fondo perduto alternativo di cui all'art. 1, cc. 5-15 D.L. 73/2021, con le relative istruzioni. Dal 5.07.2021 e fino al 2.09.2021 i contribuenti interessati possono presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul prorpio sito Internet anche una guida ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni-bis ().
CorrispettivoFatturaCovid-19Contributo fondo perdutoContributo alternativo
Ratio n. 8-9/2021 - ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2021
Scadenzario
Ratio n. 8-9/2021 - RIAPRE LO SPORTELLO PER LA NUOVA SABATINI
Con Decreto 2.07.2021 il Ministero dello Sviluppo economico ha riaperto lo sportello della misura nuova Sabatini per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l'acquisto di beni strumentali. La misura è stata rifinanziata nel D.L. 99/2021 con un primo stanziamento di 425 milioni di euro a cui si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del finanziamento complessivo a oltre 600 milioni di euro. Nel decreto è stata prevista, inoltre, una semplificazione per le procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni. In particolare, la norma prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1.01.2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere a erogare le successive quote in un'unica soluzione.
AgevolazioneFinanziamentoPmiNuova Sabatini
Ratio n. 8-9/2021 - EDITORIALE - EPPUR SI MUOVE
Editoriale
Ratio n. 8-9/2021 - OPINIONE - ASSEGNO TEMPORANEO E BONUS NIDO
OpinioneAssegno temporaneo
Ratio n. 8-9/2021 - ISTANZA CONTRIBUTO PER RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE
Con il provvedimento 6.07.2021 l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 9-quater, c. 3 D.L. 137/2020, ha definito le modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo.
AffittoModello RLIRiduzione canone locazioneCanone di locazioneCovid-19Contributo fondo perduto
Ratio n. 8-9/2021 - COME INDIVIDUARE UNA PAROLA IN UNA CELLA EXCEL
Problema: si ha la necessità di verificare se una o più parole sono presenti all'interno di una cella, come quando, ad esempio, si vuole individuare un servizio, un codice o un nome azienda all'interno della descrizione di fatture. Soluzione: la funzione RICERCA di Excel consente di capire se una determinata stringa di testo compare all'interno di una cella.
RicercaInformaticaExcelParola
Ratio n. 8-9/2021 - ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2021
Scadenzario
Ratio n. 8-9/2021 - BOZZE DEI REGISTRI IVA, LIPE E DICHIAZIONE ANNUALE IVA
L'art. 4, c. 1 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 10 D.L. 22.03.2021, n. 41 prevede che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del decreto Iva (fatture emesse e fatture di acquisto) e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva. A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2022, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Agenzia delle EntrateCorrispettivoFatturaDichiarazione IVARegistro IVADichiarazione precompilataDichiarazione Iva precompilataLIPE
Ratio n. 8-9/2021 - DICHIARAZIONE NAUTICA PER NAVIGAZIONE IN ALTO MARE
La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'obbligo di presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'Iva e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto. I contribuenti interessati potranno inviare il modello all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15.07.2021, utilizzando esclusivamente i canali telematici Entratel o Fisconline e il software gratuito “dichiarazione nautica”. La dichiarazione, che deve contenere informazioni specifiche come i dati identificativi dell'imbarcazione o quelli del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione, può essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un soggetto incaricato. Una volta avvenuta la ricezione, l'Agenzia rilascerà una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo. I dati delle dichiarazioni saranno resi disponibili nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate sia al soggetto dichiarante sia, per la parte necessaria, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore). Con il provvedimento 15.06.2021, emanato in attuazione del c. 711, art. 1 L. 30.12.2020, n. 178, sono state definite le modalità di presentazione della dichiarazione e il suo contenuto informativo.
FatturaOperazione non imponibileNavigazioneImbarcazioneNaveUnità da diportoDichiarazione nautica
Ratio n. 8-9/2021 - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 2021 (COMPLETO)
Gli ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono stati istituiti al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione Finanziaria.
Studio di settoreRegime premialeMultiattivitàISACovid-19
Ratio n. 8-9/2021 - CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI
In base alla regola generale di cui all'art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell'art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Per effetto della modifica apportata dall'art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all'art. 26 Tuir, relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Il D.L. 41/2020 ha infine disposto che le disposizioni di cui all'art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi, di immobili a uso abitativo, purchè la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.
SfrattoCredito d'impostaReddito fondiarioMorositàCanone di locazioneCanone non percepito
Ratio n. 8-9/2021 - CONTRIBUTI COVID E ALTRI AIUTI OGGETTO DI MONITORAGGIO
Durante il periodo della pandemia da Covid-19 si è assistito, a più riprese, alla concessione di contributi a fondo perduto e crediti d'imposta di vario genere. L'erogazione di tali ristori comporta per il contribuente un'attenta analisi degli stessi, al fine di valutarne l'eventuale tassazione, nonché il riporto nei quadri RS (aiuti di stato) e RU (crediti d'imposta) del modello Redditi.
Dichiarazione dei redditiAiuto di StatoQuadro RUMonitoraggio fiscaleQuadro RSCovid-19Indennità Covid-19
Ratio n. 8-9/2021 - ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI A CARICO
La L. 46/2021 contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale; ciò al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il Governo dovrà adottare, entro il 21.04.2022, uno o più decreti legislativi attuativi dell'assegno unico e universale, che costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili. In attesa dei decreti attuativi della L. 46/2021, il Governo ha emanato il D.L. 79/2021, che riconosce un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF). L'Inps, con messaggio 2371/2021, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla nuova misura. Da notare che il D.L. 79/2021 prevede una maggiorazione degli importi dell'assegno per il nucleo familiare. In particolare, a decorrere dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.
Nucleo familiareIseeFiglio minoreReddito di cittadinanzaAssegno temporaneo
Ratio n. 7/2021
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Ratio n. 7/2021 - PROSPETTO DEI CREDITI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione il parametro da assumere per il computo del limite (0,50%) delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio (D. Lgs. 127/1991) preveda che i crediti siano iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nella gestione della deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, c. 5 Tuir) e delle svalutazioni (art. 106 Tuir) non sussiste un perfetto allineamento tra la normativa civile e quella fiscale, con la necessità di tenere nota, nel tempo, del differente valore riconosciuto. Pertanto, nella sezione II del prospetto dei crediti del quadro RS del modello Redditi SC è necessario esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
CreditoRischio su creditoSvalutazione creditoPerdita su creditoDichiarazione dei redditiAccantonamentoFondo svalutazione creditoProspetto del creditoCredito verso clienteModello Redditi
Ratio n. 7/2021 - REDDITI DI PARTECIPAZIONE NEL QUADRO RH
Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società e associazioni e imprese familiari o coniugali. Devono essere indicati, altresì, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dai danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, c. 2 del Tuir. Nel quadro RH si compila la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale, di cui all'art. 116 del Tuir. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale, ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario, redatto ai sensi dell'art. 2217 c.c., la quota di reddito o di perdita non deve essere indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del modello Redditi.
Contribuente minimoQuadro RHImpresa familiareReddito partecipazioneTrasparenza fiscaleDichiarazione dei redditiQuadro RMContabilità semplificataCollaboratore impresa familiareModello Redditi
Ratio n. 7/2021 - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA PER PRODOTTI AGRICOLI
L'art. 1, c. 527 L. 234/2021 ha modificato l'art. 1, c. 506, ultimo periodo L. 205/2017, estendendo a tutto il 2022 la validità della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, già elevata a tale ammontare per il 2021 dall'art. 1, c. 68 del D.L. 73/2021. In base all'art. 34, c. 1 D.P.R. 633/1972, i soggetti esercenti attività agricola, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, detraggono dall'imposta gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato forfetariamente, mediante l'applicazione, al complessivo imponibile delle cessioni medesime, di specifiche percentuali di compensazione fissate da appositi decreti ministeriali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
AgricolturaPercentuale di compensazioneAliquota IVAProdotto agricoloSuinoAnimale vivoBovino
Ratio n. 7/2021 - “VECCHIO PATENT BOX” IN DICHIARAZIONE
I soggetti titolari di reddito d'impresa potevano optare per l'applicazione di una tassazione agevolata (patent box) sui redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo, poiché esclusi per il 50% del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo di ruling con l'Ufficio competente. Dal 2019, era possibile fruire dell'agevolazione senza la procedura di ruling obbligatoria, con determinazione diretta del reddito agevolabile indicando i valori nella dichiarazione dei redditi e nella documentazione predisposta in base alle indicazioni di cui al provv. Ag. Entrate 30.07.2019. L'opzione ha durata per 5 esercizi sociali, è irrevocabile e fino al periodo d'imposta 2020, era esercitata mediante la compilazione del relativo prospetto nel quadro OP. Dal periodo d'imposta 2021 il regime del Patent box cambia veste, con l'entrata in vigore dell'art. 6 D.L. 146/2021. I soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir possono esercitare l'opzione che consente di usufruire della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d'imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'art. 1, cc. da 37 a 45 della legge di Stabilità 2015 e dall'art. 4 D.L. 30.04.2019, n. 34. Nel rigo RS270 Redditi SC 2022 devono essere forniti i relativi dati per ogni periodo in cui l'opzione esplica ancora efficacia.
PlusvalenzaDichiarazione dei redditiBene immaterialeSoftwareBrevettoMarchioModello unicoQuadro RSPatent boxRulingQuadro OP
Ratio n. 7/2021 - PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE IN DICHIARAZIONE
Il prospetto relativo al capitale sociale e alle riserve risponde all'esigenza di monitorare - per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio - la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. I dati richiesti nei righi intestati alle riserve sono forniti per “masse”, ossia raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi, ai fini fiscali, natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo dovrà essere suddiviso nelle 2 componenti e riclassificato nei corrispondenti righi. Per effetto della presunzione prevista dall'art. 47, c. 1, 2° periodo del Tuir, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio, o di riserve di utili presenti in bilancio, deve essere riqualificata agli effetti fiscali come distribuzione di utili. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 27 D.P.R. 600/1973 dalla legge di Bilancio 2018, a partire dagli utili 2018 ai dividendi derivanti da partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, è applicata la ritenuta del 26%, da parte del soggetto Ires erogatore degli stessi. Le riserve formate da questi utili non trovano un rigo specifico nel prospetto; pertanto, devono essere indicate solo nel rigo generale RS134. Si omettono le righe riferite ai regimi Siiq e Siinq.
Patrimonio nettoCapitaleRiservaDividendoProspettoDichiarazione dei redditiSocietà di capitaliQuadro RSRiserva di utileRiserva di capitale
Ratio n. 7/2021 - IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2021
La legge di Bilancio 2020 ha istituito, in luogo del super e dell'iper ammortamento, un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1.01.2020 al 31.12.2020. Tuttavia, le precedenti agevolazioni continuano a produrre effetti sui beni acquistati fino al 31.12.2020 al ricorrere di specifiche condizioni. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica in misura differente in base all'importo dell'investimento con esclusione della parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. La maggiorazione è del 40% per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, L. 232/2016, e per beneficiare della proroga dell'iper ammortamento.
AmmortamentoDichiarazione dei redditiVariazione in diminuzioneIndustria 4.0IperammortamentoInterconnessioneModello RedditiMod. redditi SCQuadro RF
Ratio n. 7/2021 - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) SOGGETTI IRES
L'art. 1 D.L. 201/2011 definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale (pari all'1,3%), alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. è possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapienza e l'eventuale deduzione non utilizzata nel modello Redditi, in quanto eccedente il reddito imponibile. In alternativa, la deduzione non utilizzata può essere trasformata in un credito d'imposta, utilizzabile in diminuzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari importo ovvero in credito d'imposta per l'importo delle relative imposte anticipate (D.L. 18/2010).
AgevolazioneIresDichiarazione dei redditiACECapitale investitoAiuto crescita economicaModello IrapModello Redditi
Ratio n. 7/2021 - CALCOLO DELL’ACE PER SOGGETTI IRPEF
La L. 232/2016 ha disposto che l'Ace sia applicabile ai soggetti Irpef con le modalità ordinarie previste per i soggetti Ires. Il beneficio Ace per i soggetti Irpef, pertanto, è calcolabile secondo il criterio “incrementale”, che misura le variazioni di capitale proprio, in luogo di quello in precedenza adottato in base al quale rilevava l'intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. Inoltre, è riconosciuto, come incremento, la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.
AgevolazionePatrimonio nettoDichiarazione dei redditiIrpefIncremento patrimonialeACEAiuto crescita economicaQuadro RS
Ratio n. 7/2021 - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI NEL QUADRO RV
Il quadro RV deve essere compilato per evidenziare eventuali differenze tra i valori civili e quelli fiscali di beni e/o elementi patrimoniali a fronte di operazioni straordinarie, rivalutazioni di beni, utili/perdite su cambi, operazioni di conferimento agevolato effettuato da enti creditizi pubblici, ovvero conseguenti all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e di quelli nazionali conseguenti alle modifiche apportate al codice civile. In particolare, per esempio il principio della derivazione rafforzata, che prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali, si applica solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti. Nel quadro sono, pertanto, indicati i disallinamenti dovuti ai criteri diversi da quelli citati, fino al riallineamento del valore fiscale con quello civilistico.
AmmortamentoRivalutazioneSospensionePrinci