Ratio n. 2/2021 - RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE POSSEDUTE AL 1.01.2021
La L. 178/2020 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2021 (non in regime d'impresa). La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 30.06.2021, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L'imposta sostitutiva è pari all'11%.
PlusvalenzaPartecipazioneImposta sostitutivaRivalutazionePeriziaAffrancamentoPartecipazione non quotataRatio n. 2/2021 - FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano indeterminati l'ammontare o la data di manifestazione. Ai fini fiscali non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli considerati dall'art. 107 Tuir.
BilancioBene gratuitamente devolvibileOperazione a premioAccantonamentoFondo imposteFondo rischiFondo oneriCausa in corsoRatio n. 2/2021 - AFFRANCAMENTO DEL VALORE DEI TERRENI AL 1.01.2021
Per effetto della legge di Bilancio 2021 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2021. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11% del relativo valore.
Area edificabileTerrenoImposta sostitutivaRivalutazionePeriziaAffrancamentoAsseverazionePerizia giurataDecreto rilancioRatio n. 2/2021 - MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
A decorrere dal 1.01.2021 il tasso degli interessi legali è ridotto allo 0,01%.
Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.
NotaioAtto notarileInteresseInteresse legaleInteresse di moraUsufruttoRatio n. 2/2021 - CERTIFICAZIONE UNICA 2021 PER LAVORO AUTONOMO
Per il periodo d'imposta 2020 i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16.03. È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
RitenutaLavoro autonomoProvvigione770Reddito lavoro autonomoCertificazione unicaRatio n. 2/2021 - PARTECIPAZIONE DEL REVISORE ALLA CONTA FISICA DEL MAGAZZINO
Tra le procedure che il revisore deve svolgere, per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, il principio di revisione n. 500 prevede l'ispezione delle attività materiali, quali le rimanenze finali, che si concretizza nella verifica fisica dei beni.
Il principio di revisione n. 501, nella sezione A dedicata alle considerazioni relative alla partecipazione alla rilevazioni fisiche delle rimanenze, prevede che, qualora queste ultime siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore debba ottenere elementi probativi sufficienti circa la loro esistenza e la loro condizione. L'acquisizione di tali elementi avviene mediante la presenza alla conta fisica delle rimanenze, la valutazione delle istruzioni e delle procedure predisposte dalla direzione per la rilevazione e il controllo dei risultati della conta fisica, nonché mediante lo svolgimento di conte di verifica delle giacenze.
MagazzinoRimanenzaInventarioRevisioneConta fisicaRevisoreRatio n. 2/2021 - PROROGA 2021 DELLE DETRAZIONI IRPEF 50% E 65%
La L. 178/2020 ha prorogato al 31.12.2021 la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese.
La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2021. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2021. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del guppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Ristrutturazione ediliziaRisparmio energeticoProrogaCondominioEneaDetrazione 65%RiqualificazioneIntervento antisismicoEcobonusRatio n. 2/2021 - PROROGA 2021 DELLA DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI
La L. 178/2020 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2020, in relazione alle spese documentate e sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2021 per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con aumento da € 10.000 a € 16.000 della spesa massima su cui calcolare la detrazione.
Ristrutturazione ediliziaElettrodomesticoMobileBonus mobiliRatio n. 2/2021 - COMPENSI E RIMBORSI DI FINE ANNO AGLI AMMINISTRATORI
Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio; si esamina, pertanto, sia la questione dell'imponibilità in capo a tali soggetti delle somme ricevute sia della deducibilità dei relativi costi per il soggetto erogante, nonché il momento in cui i valori diventano rilevanti fiscalmente.
L'art. 95, c. 5 Tuir prevede che i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; lo stesso articolo, al c. 3, prevede, inoltre, che le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a specifici limiti. Se il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Si propongono, di seguito, alcune tavole riassuntive, basate su talune ipotesi di carattere operativo, mutuate dalla prassi amministrativa, ricordando che per la deducibilità dei compensi è sempre necessaria una delibera specifica, non essendo sufficiente la ratifica implicita nell'ambito dell'approvazione del bilancio.
AmministratoreRimborso spesaCompenso amministratorePrincipio di cassaRatio n. 2/2021 - PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a un euro, attraverso le estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali). Prima dell'emissione dello scontrino è necessario chiedere all'esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all'area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il decreto Milleproroghe ha demandato all'Agenzia delle Dogane e delle Entrate l'emanazione, entro l'1.02.2021, di uno specifico provvedimento che disciplina le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi e ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'avvio della lotteria degli scontrini. Pertanto, l'avvio della lotteria, previsto per l'1.01.2021, risulta prorogato rispetto all'originaria decorrenza. Inoltre, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono partecipare alla lotteria degli scontrini le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
PremioScontrino fiscaleRegistratore telematicoLotteria scontriniCashbackCodice lotteriaRatio n. 2/2021 - DETRAZIONE DELL’IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO
La formulazione dell'art. 25, c. 1 del D.P.R. 633/1972 (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, c. 2 D.L. 50/2017) prevede che la fattura debba essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il dettato di tale disposizione deve essere coordinato con la formulazione dell'art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972, che ammette l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia Europea, subordinando l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto.
Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall'allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l'art. 14 del D.L. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell'Iva. In particolare, si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d'anno”.
FatturaDichiarazione IVADetrazione IVAFine annoData fatturaRatio n. 2/2021 - BONUS VERDE
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2021 per i seguenti interventi:
. sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.
AlberoGiardinoIrrigazioneBonus verdeRatio n. 2/2021 - DETRAZIONI PER INTERVENTI SULLE FACCIATE DI EDIFICI
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 il bonus facciate, consistente in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2021 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Il bonus facciate, che prevede il 90% di detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per tinteggiature e rifacimenti, consente (di fatto) ai condòmini di effettuare l'intervento (quasi interamente) a spese dell'Erario.
Con circolare n. 2/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di carattere interpretativo.
CondominioEfficienza energeticaFacciataEdificioBonus facciateTinteggiatura esternaRatio n. 2/2021 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOGGETTI ATTIVI DEL REATO
Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro sistema, per la prima volta, il principio di responsabilità penale della persona giuridica. La responsabilità riconosciuta a carico dell'impresa è quella derivante dalla commissione di illeciti da parte dei soggetti persone fisiche, muniti di determinati poteri, che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato. Responsabilità formalmente amministrativa, anche se sostanzialmente penale, che si aggiunge a quella propria della persona fisica autrice materiale del reato.
L'ente risponde del reato commesso dai propri organi aventi funzioni apicali qualora sia dimostrato che, da tale reato, l'impresa ne abbia tratto un vantaggio o un interesse.
Per completezza si segnala che il GIP di Milano, con sentenza n. 971/2020, ha deliberato il non luogo a procedere nei confronti di una srl sostanzialmente unipersonale, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, di cui il P.M., invece, aveva chiesto il rinvio a giudizio.
Di seguito si analizzerà quali sono i soggetti attivi del reato e la modalità di consumazione.
ReatoPersona giuridicaResponsabilità penaleResponsabilità amministrativaRatio n. 2/2021 - INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELLA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
All'atto dell'instaurazione del rapporto professionale è necessario individuare il/i titolare/i effettivo/i, procedere all'adeguata verifica e verificarne l'identità. Nel caso in cui il cliente e/o il titolare effettivo rientrino nella casistica di persona politicamente esposta, la procedura di adeguata verifica dovrà essere eseguita con modalità rafforzata.
AntiriciclaggioTitolare effettivoAdeguata verificaPersona politicamente espostaRatio n. 2/2021 - ORGANIGRAMMA DELLA PRIVACY: IL TITOLARE, IL RESPONSABILE, IL CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il principio di accountability (responsabilizzazione) introdotto dal Regolamento Europeo 16/679 impone la necessità di adottare precise scelte organizzative di governance per gestire le attività di trattamento dei dati personali.
Il Legislatore europeo individua le figure del titolare del trattamento, del responsabile esterno del trattamento, del contitolare, del data protection officer, mentre il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, all'art. 2-quaterdecies prevede i soggetti designati al trattamento dei dati. Resta sempre attuale la possibilità di nominare un amministratore di sistema (come definito dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008, che oggi la dottrina inquadra tra le misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ex art. 32 GDPR).
In particolare, il titolare, il responsabile esterno e la contitolarità sono stati oggetto di un recente intervento interpretativo da parte dell'European Data Protection Board (che è l'organo indipendente che garantisce uniformità di interpretazione delle norme in materia nell'ambito dell'Unione Europea), contenuto nelle linee guida adottate lo scorso 2 settembre, al cui interno sono offerte anche una serie di esemplificazioni.
PrivacyTitolare del trattamentoProtezione del datoRatio n. 2/2021 - DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI (2ª PARTE)
Il D.Lgs. 147/2020 ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14, c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza. Il legislatore ha previsto un termine sfalsato di entrata in vigore delle novità introdotte dal citato decreto: talune, infatti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - pubblicazione avvenuta in data 5.11.2020 - mentre le residue norme entreranno in vigore unitamente alla disciplina organica di cui al Codice della crisi, prorogata al 1.09.2021 (art. 389, c. 1, D. Lgs. n. 14/2019). Tra le novità che riguardano più da vicino i professionisti esperti in crisi d'impresa, il decreto Correttivo prevede che i soggetti che vogliono iscriversi all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, devono dimostrare il rispetto di taluni obblighi di formazione, laddove è stabilito quale elemento imprescindibile per detta iscrizione, l'esibizione di attestati di partecipazione a corsi di perfezionamento nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento di cui all'art. 4, c. 5, lett. b) D.M. 202/2014.
Il decreto in commento prevede una sostanziale riduzione delle ore di formazione necessarie a tal fine, le quali, infatti, passano da una durata di 200 ore (come originariamente previsto), a 40 ore, con particolare riferimento ai professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro. L'art. 352 del Codice, invece, disciplina la procedura per l'iscrizione all'albo ai soli fini della nomina come componenti dell'OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa). Tale articolo prevede che gli interessati devono dimostrare (i) la regolare iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati, (ii) che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno 3 procedure di concordato preventivo o, infine, (iii) che abbiano superato la fase dell'apertura o 3 accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Codice della crisiIndicatore crisiOCRICrediti d'impostaRatio n. 2/2021 - IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA DAL 2021
Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. Il relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. Con un provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l'integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento, che secondo anticipazioni dovrebbe aversi ad inizio 2021, risulterà comunque tempestiva rispetto al termine di pagamento dell'imposta dovuta per il primo trimestre solare considerando che le nuove regole si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2021.
La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Fattura elettronicaImposta di bolloRatio n. 2/2021 - CONVERSIONE IN LEGGE DEI DECRETI RISTORI
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.12.2020, n. 319, Suppl. Ord. n. 43, ed è in vigore dal 25.12.2020, la L. 18.12.2020, n. 176, di conversione del D.L. 28.10.2020, n. 137 (decreto Ristori), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29.10.2020.
Il testo del provvedimento assembla il contenuto dei 4 decreti Ristori, abrogando gli ultimi 3 (D.L. 149/2020, D.L. 154/2020 e D.L. 157/2020), facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.
Si riassumono le principali novità inserite in sede di conversione in legge.
TosapCosapSecondo accontoEquo compensoDecreto RistoriRistoriRatio n. 2/2021 - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020, n. 322, supplemento ordinario n. 46, la L. 30.12.2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in vigore dal 1.01.2021. Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nel provvedimento.
AgevolazioneLocazioneRiallineamentoContributo fondo perdutoBonus idricoLegge di bilancioRatio n. 2/2021 - AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020, n. 322, supplemento ordinario n. 46, la L. 30.12.2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in vigore dal 1.01.2021.
Si riassumono le principali agevolazioni previste a favore delle imprese contenute nel provvedimento.
Ricerca e sviluppoSaceSabatiniCuocoAcqua potabileRatio n. 2/2021 - DISPOSIZIONI SUL LAVORO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020, n. 322, supplemento ordinario n. 46, la L. 30.12.2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in vigore dal 1.01.2021.
Si riassumono le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel provvedimento.
Lavoro dipendenteGestione separataEsonero contributivoIscroLegge di bilancioRatio n. 2/2021 - CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 2021 E 2022 IN BENI STRUMENTALI NUOVI
La L. 178/2020 riconosce un credito d'imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In sostanza, la legge di Bilancio 2021, nell'ambito del piano “Transizione 4.0”, ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina si sovrappone a quella contenuta nell'art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore.
AgevolazioneInvestimentoCredito d'impostaBene strumentaleRatio n. 2/2021 - ADEMPIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021
ScadenzarioRatio n. 2/2021 - GRAFICI COMBINATI PER RAPPRESENTARE IN EXCEL DATI CON SCALE DIVERSE
Problema: si devono rappresentare graficamente dei dati ma le scale diverse delle serie di dati impediscono di utilizzare le classiche tipologie di grafico.
Soluzione: è sufficiente ricorrere al grafico ‘combinato', che permette di utilizzare più tipologie all'interno di un unico grafico.
InformaticaExcelGraficaRatio n. 2/2021 - NOVITÀ DETRAZIONE 110%
Si riassumono le principali novità in tema di superbonus 110% introdotte dalla L. 178/2020, che, in particolare, ha esteso l'arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi, oltre ad aver fornito alcune specifiche sugli interventi agevolabili.
CantiereEneaEcobonusSismabonusSuperbonus 110%Ratio n. 2/2021 - ABROGAZIONE DELL’ESTEROMETRO DAL 1.01.2022
Così come stabilito dalla legge di Bilancio 2021, per le operazioni effettuate dal 1.01.2022, anche le fatture emesse e ricevute da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio con il tracciato della fattura elettronica.
Conseguentemente, dal 2022 sarà abrogato l'adempimento dell'esterometro.
EsteroReverse chargeFattura elettronicaEsterometroRatio n. 2/2021 - REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI DAL 2021
A decorrere dai contratti di locazione breve stipulati dal 1.06.2017 è possibile applicare le disposizioni relative alla cedolare secca, con l'aliquota del 21% in caso di opzione. Più in particolare, le disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.
Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
La L. 178/2020, inoltre, ha previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
LocazioneCedolare seccaLocazione breveContratto di affittoReddito impresaRatio n. 2/2021 - FINANZIAMENTO ALLE START-UP PER PROGETTI INNOVATIVI
Smart Money è un bando che mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane, sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l'incontro con l'ecosistema dell'innovazione. La dotazione finanziaria è di € 9.500.000,00. Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:
.. del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
.. dell'ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell'ecosistema dell'innovazione.
AgevolazioneStart-upRatio n. 2/2021 - SUGAR TAX PROROGATA AL 1.01.2022
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 1.01.2022 l'entrata in vigore della c.d. Sugar Tax. Prima di tale proroga l'entrata in vigore era fissata al 1.01.2021. Inoltre, sono state apportate modifiche con riferimento ad alcune caratteristiche dell'imposta. Si ricorda che la Sugar Tax (Imposta sul consumo delle bevande analcoliche - denominate “bevande edulcorate”), prevede un'imposta pari:
a € 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
a € 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Per le modalità di attuazione della nuova imposta si dovrà, però, attendere apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare. Mediante tale provvedimento saranno stabilite le modalità di attuazione della disposizione normativa in commento, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione mensile (infatti, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; inoltre, entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta), alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento, ecc.
BevandaSugar taxRatio n. 2/2021 - DECRETO MILLEPROROGHE
Il decreto Milleproroghe 2021, pubblicato nella G.U. 31.12.2020, n. 323, contiene disposizioni molto numerose che spaziano in vari ambiti. Nella presente scheda si riportano, in sintesi, le principali novità.
SfrattoMilleprorogheRevisore legaleSistema Tessera sanitariaRatio n. 2/2021 - NUOVA PLASTIC TAX IN VIGORE DAL 1.07.2021
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 1.07.2021 l'entrata in vigore della c.d. Plastic Tax. Prima di tale proroga l'entrata in vigore era fissata al 1.01.2021. Inoltre, sono state apportate modifiche con riferimento ad alcune caratteristiche dell'imposta. Per le modalità di attuazione della nuova imposta si dovrà, però, attendere apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Mediante tale provvedimento saranno stabilite le modalità di attuazione della disposizione normativa in commento, con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei manufatti con singolo impiego mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità per il versamento dell'imposta, ecc. Si ricorda che la legge di Bilancio 2020 aveva previsto, con effetto 1.01.2021 (a seguito di proroga ad opera del decreto Rilancio), l'entrata in vigore della Plastic Tax (Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego - c.d. MACSI), con una imposta pari a € 0,45 al kg.
ImballaggioPlasticaPlastic taxImposta di consumoRatio n. 2/2021 - TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE PER CONTRIBUENTI TRIMESTRALI
La legge di Bilancio 2021, per i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni Iva trimestralmente per opzione, ha previsto, con effetto 1.01.2021, la possibilità di registrare le fatture attive, nel registro Iva vendite (art. 23 D.P.R. 633/1972), entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Liquidazione IVARegistro IVAContribuente trimestraleRegistrazione contabileRatio n. 2/2021 - DICHIARAZIONI D’INTENTO E CONTRASTO ALLE FRODI IVA
La legge di Bilancio 2021, con effetto 1.01.2021, ha stabilito che sarà inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, sarà possibile per l'Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva.
Per le modalità operative del nuovo disposto normativo si dovrà, però attendere, la pubblicazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, tale provvedimento dovrà stabilire le regole operative per l'attuazione del presidio antifrode nonché le modalità per l'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse nonché l'inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d'intento. Quindi, ancorché la legge di Bilancio 2021 preveda che la nuova disposizione abbia effetto già dal 1.01.2021, operativamente, si dovrà capire quando il provvedimento direttoriale sarà pubblicato al fine di vedere l'effettiva applicazione.
Risulta, inoltre, opportuno ricordare che gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'Iva ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle c.d. dichiarazioni d'intento [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972].
Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali dal 1.01.2013 vige comunque l'obbligo di emissione della fattura).
Dichiarazione d'intentoEsportatore abitualeCassetto fiscaleFrode IvaRatio n. 2/2021 - NUOVE SANZIONI DAL 1.01.2021 PER CORRISPETTIVI TELEMATICI
La legge di Bilancio 2021, riformulando gli artt. 6 e 11 del D. Lgs. 471/1997, ha previsto un regime sanzionatorio specifico in caso di omessa/tardiva/infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici. In base a quanto stabilito all'interno del c. 1111 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 le sanzioni in esame trovano applicazione a decorrere dal 1.01.2021. Sembra, comunque, ragionevole ritenere che tale disposizione, per il favor rei, sia applicabile anche per errori commessi prima del 1.01.2021. Infatti, secondo quanto previsto dalla sentenza della Cassazione 14.04.2018, n. 9670, il favor rei non viene meno in presenza di una disposizione normativa di mera decorrenza (sul punto si auspica una conferma ministeriale).
SanzioneRavvedimento operosoCorrispettivo telematicoRegistratore telematicoRatio n. 2/2021 - PRINCIPALI NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2021
Il 15.01.2021, l'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento ha approvato i modelli di dichiarazione Iva 2021 (concernenti l'anno d'imposta 2020). Inoltre, come tutti gli ultimi anni è stato anche approvato il Modello Iva Base 2021, che può essere utilizzato (facoltà) da determinati soggetti che in linea generale non pongono in essere operazioni con l'estero. Le istruzioni che accompagnano il nuovo modello stabiliscono che la dichiarazione Iva deve essere trasmessa telematicamente a decorrere dal 1.02.2021 ed entro il 30.04.2021.
Esportatore abitualeDichiarazione IVAQuadro VAQuadro VORatio n. 2/2021 - QUESITO - NOTA DI VARIAZIONE IVA
In esito a un'attività istruttoria avviata nel 2018, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha consegnato all'istante un processo verbale di constatazione, relativo all'anno d'imposta 2015, per avere applicato, in relazione ad alcune operazioni, l'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in assenza dei relativi presupposti, essendosi i cessionari [BETA] e [GAMMA] qualificati non correttamente come esportatori abituali, avendo i medesimi fornito dichiarazioni d'intento risultate non veritiere.
Nel 2018 l'istante ha sottoscritto l'accertamento con adesione, limitando la contestazione alle sole cessioni effettuate nei confronti di [BETA] e, contestualmente, ha versato la maggiore Iva definita, unitamente agli interessi e alle sanzioni.
Nel 2018 l'istante ha esercitato nei confronti del cessionario [BETA] il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 60, ultimo comma D.P.R. 633/1972, emettendo fattura/nota debito.
Nel corso del 2019, non ricevendo alcun riscontro dal cessionario [BETA], il cedente ha presentato al Tribunale istanza di fallimento del cessionario, e con sentenza il Tribunale ha accolto l'istanza e ha dichiarato il fallimento di [BETA].
Nel 2020 il curatore fallimentare ha redatto, ai sensi dell'art. 116 R.D. 16.03.1942, n. 267, il conto della gestione precisando di non avere potuto eseguire alcun atto di liquidazione “in quanto la società fallita non risultava essere proprietaria di alcun bene mobile e immobile”.
Nota di variazioneRatio n. 2/2021 - QUESITO - LIMITI ALL’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE
Il contratto di compravendita di un complesso di beni contempla, nel proprio articolato, un sistema “progressivo” di determinazione del prezzo, che consente alle parti, se in disaccordo rispetto al valore dei beni come risultante dalla perizia effettuata per consentire l'esecuzione del contratto, di rimettere la valutazione finale dei medesimi a un soggetto terzo/revisore.
LimiteNota di variazioneRatio n. 2/2021 - EDITORIALE - FATTORE TEMPO
TempoRatio n. 2/2021 - OPINIONE - AL VIA L’UTILIZZO DEI CREDITI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
InvestimentoRatio n. 2/2021 - DISCIPLINA DELL’OLEOTURISMO
Sono incluse nella definizione di oleoturismo tutte le attività finalizzate a favorire la conoscenza dell'olio, quali le visite nei luoghi di coltura, l'esposizione degli strumenti con cui si si ottiene l'olio e ogni iniziativa di carattere didattico e ricreativo nei luoghi di produzione e coltivazione.
La legge di Bilancio 2020 ha regolato l'oleoturismo mediante il richiamo della disciplina che, a partire dal 2018, è entrata in vigore per l'enoturismo, ovvero per tutte quelle attività finalizzate ad incentivare il turismo del vino.
Per effetto del richiamo della normativa, quindi, l'oleoturismo si considera un'attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, mentre ai fini fiscali può beneficiare di un regime forfettario che prevede la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente del 25% ai ricavi dell'attività; ai fini Iva è possibile, invece, determinare l'Iva detraibile applicando un coefficiente del 50% all'Iva applicata sulle vendite.
OlioAttività agricola connessaEnoturismoOleoturismo