Ratio n. 2/2022 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (COMPLETO)
Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall'assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l'attività deve essere del tutto occasionale. L'assenza di abitualità rappresenta l'elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi.
Reddito diversoLavoro autonomoGestione separataLavoro autonomo occasionalePrestazione occasionaleContratto d'operaIspettorato del lavoroRatio n. 2/2022 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall'assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l'attività deve essere del tutto occasionale. L'assenza di abitualità rappresenta l'elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi.
Reddito diversoScrittura contabileLavoro autonomo occasionaleContabilitàIspettorato del lavoroRatio n. 2/2022 - CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI
La certificazione degli utili corrisposti nel 2022 deve essere rilasciata entro il 16.03.2023, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, c. 1 Tuir. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile. La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 Tuir direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
RitenutaImposta sostitutivaDistribuzione utileReddito di capitaleDividendoAzionePartecipazione qualificataCertificazione utiliCupeRatio n. 2/2022 - MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI
A decorrere dal 1.01.2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.
NotaioAtto notarileRavvedimentoInteresseInteresse legaleInteresse di moraUsufruttoNuda proprietàRatio n. 2/2022 - CERTIFICAZIONE UNICA 2023 PER LAVORO AUTONOMO
Per il periodo d'imposta 2022 i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03.2023, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16.03.
È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
RitenutaLavoro autonomoProvvigione770Reddito lavoro autonomoCertificazione unicaRatio n. 2/2022 - ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
Un'apposita tabella periodicamente emanata dal Ministero dell'Economia individua le attività agricole connesse per le quali la determinazione del reddito avviene su base catastale, rientrando nel reddito agrario. Le attività connesse sono attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione.
Sotto il profilo delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 32 del Tuir, le attività connesse sono tassate su base catastale se derivano dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli, tassativamente indicati in apposito decreto ministeriale ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. Il decreto ministeriale che individua le attività connesse è normalmente emanato con cadenza biennale; ad oggi, l'ultimo emanato e ancora in vigore è il D.M. 15.02.2015. La L. 141/2015 in materia di agricoltura sociale include nelle attività connesse, esercitate da imprenditori agricoli, le prestazioni e attività sociali per le comunità locali, ovvero che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative, nonché i progetti volti all'educazione ambientale e alimentare.
AgricolturaReddito agrarioCooperativa agricolaAttività agricolaAttività connessaSocietà agricolaRatio n. 2/2022 - PARTECIPAZIONE DEL REVISORE ALLA CONTA FISICA DEL MAGAZZINO
Tra le procedure che il revisore deve svolgere, per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, il principio di revisione n. 500 prevede l'ispezione delle attività materiali, quali le rimanenze finali, che si concretizza nella verifica fisica dei beni.
Il principio di revisione n. 501, nella sezione A dedicata alle considerazioni relative alla partecipazione alla rilevazioni fisiche delle rimanenze, prevede che, qualora queste ultime siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore debba ottenere elementi probativi sufficienti circa la loro esistenza e la loro condizione. L'acquisizione di tali elementi avviene mediante la presenza alla conta fisica delle rimanenze, la valutazione delle istruzioni e delle procedure predisposte dalla direzione per la rilevazione e il controllo dei risultati della conta fisica, nonché mediante lo svolgimento di conte di verifica delle giacenze.
MagazzinoRimanenzaInventarioPrincipio di revisioneRevisioneConta fisicaRevisoreRatio n. 2/2022 - PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF 50% E 65%
La L. 234/2021 ha prorogato al 31.12.2024 la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento, per le persone fisiche, e definito in base al principio di competenza, per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2024. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del guppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
DetrazioneProrogaCondominioEneaRiqualificazione energeticaIntervento edilizioDetrazione 65%Intervento antisismicoEcobonusBonus edilizioRatio n. 2/2022 - PROROGA DELLA DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI
La L. 234/2021 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31.12.2024 per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 10.000 nel 2022 e a € 5.000 per il 2023 e il 2024.
Ristrutturazione ediliziaElettrodomesticoMobileBonus mobiliRecupero patrimonio edilizioRatio n. 2/2022 - COMPENSI E RIMBORSI DI FINE ANNO AGLI AMMINISTRATORI
Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio; si esamina, pertanto, sia la questione dell'imponibilità in capo a tali soggetti delle somme ricevute sia della deducibilità dei relativi costi per il soggetto erogante, nonché il momento in cui i valori diventano rilevanti fiscalmente.
L'art. 95, c. 5 Tuir prevede che i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; lo stesso articolo, al c. 3, prevede, inoltre, che le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a specifici limiti. Se il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Si propongono, di seguito, alcune tavole riassuntive, basate su talune ipotesi di carattere operativo, mutuate dalla prassi amministrativa, ricordando che per la deducibilità dei compensi è sempre necessaria una delibera specifica, non essendo sufficiente la ratifica implicita nell'ambito dell'approvazione del bilancio.
AmministratoreRimborso spesaCompenso amministratorePrincipio di cassaRatio n. 2/2022 - ACCESSO AL MICROCREDITO PER SRL ORDINARIE
Con l'art. 1, c. 914 della legge di Bilancio 2022 sono state apportate modifiche al microcredito. Il microcredito è un finanziamento, a medio lungo termine, che consente l'accesso a soggetti che intendono sviluppare un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa che non sono in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un'offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari.
In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha aperto l'accesso al microcredito alle società a responsabilità limitata con la concessione di finanziamenti fino a € 100.000. Inoltre, è stato elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità.
Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l'attenzione alla persona, che si traduce con l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale. Tale disposizione - lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell'importo pari a € 10.000 in caso di credito frazionato - consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di € 50.000.
BancaFinanziamentoSrlFondo di garanziaMediocreditoRatio n. 2/2022 - FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE
Con la decisione 3.12.2021 il Consiglio della UE ha concesso all'Italia l'autorizzazione a prolungare l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31.12.2024, per tutti i soggetti Iva, inclusi quelli sino ad oggi esonerati (minimi, forfettari, ecc.).
Il D.L. 146/2021 ha prorogato per l'anno d'imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (di cui all'art. 10-bis D.L. 119/2018). Sul punto si ricorda che tale divieto era già vigente per gli anni d'imposta dal 2019 al 2021.
Per tali operazioni gli operatori, dovranno continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le ordinarie modalità.
Si tenga presente, inoltre, che il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Il decreto in esame, in sede di conversione in legge, ha rinviato al 1.01.2023 (prima della proroga la data era fissata al 1.01.2022), la decorrenza dell'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
FatturaFattura elettronicaPrestazione sanitariaSistema Tessera sanitariaRatio n. 2/2022 - BONUS VERDE
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31.12.2024 il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:
. sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.
CondominioAlberoGiardinoIrrigazioneBonus verdeRatio n. 2/2022 - CREDITO D’IMPOSTA 2022 PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019. La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022.
Credito d'impostaRicerca e sviluppoInnovazioneInnovazione tecnologicaDesignRatio n. 2/2022 - DETRAZIONI PER INTERVENTI SULLE FACCIATE DI EDIFICI
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus facciate, consistente in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, ridotta al 60% per le spese sostenute nel 2022 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
CondominioEfficienza energeticaFacciataEdificioBonus facciateTinteggiatura esternaRatio n. 2/2022 - DURATA DELL’AMMORTAMENTO DI BENI IMMATERIALI RIVALUTATI
L'art. 110 D.L. 104/2020 ha disciplinato la nuova rivalutazione dei beni dell'impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che poteva essere eseguita nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni, si distingue per la possibilità di effettuare la rivalutazione in forma gratuita, costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto e per la possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene. Nel caso si paghi l'imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori futuri ammortamenti stanziati. La legge di Bilancio 2022 ha introdotto il limite di deducibilità al maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione ex D.L. 104/2020 ai beni immateriali, pari a 1/50 di detto importo, con facoltà di revoca anche parziale dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione già applicata. In deroga al nuovo limite di deducibilità, è possibile versare un'imposta sostitutiva.
AmmortamentoImposta sostitutivaRivalutazioneBene immaterialeSaldo attivo di rivalutazioneRatio n. 2/2022 - SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2023
L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (2020), possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa prima agli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 e, successivamente, anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.
BilancioAmmortamentoNota integrativaSospensionePrincipio contabileRatio n. 2/2022 - CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI
La L. 178/2020 ha riconosciuto un credito d'imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020.
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta:
.. per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
.. per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, la durata dell'agevolazione è prorogata al 2025 e, per gli anni successivi al 2022, è progressivamente ridotta l'entità dell'agevolazione (dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024).
La proroga non interessa gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, i cui meccanismi applicativi rimangono inalterati, con termine dell'agevolazione al 31.12.2022 (salvi gli acquisti “prenotati”, per i quali perdura fino al 30.06.2023).
AgevolazioneInvestimentoCredito d'impostaBene strumentaleIndustria 4.0Ratio n. 2/2022 - ABROGAZIONE DELL’ESTEROMETRO DAL 1.07.2022
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1103 della L. 30.12.2020, n. 178) aveva stabilito la soppressione dell'esterometro per le operazioni effettuate dal 1.01.2022. A seguito della conversione in legge del D.L. 146/2021, è stata prevista la proroga della soppressione dell'esterometro dal 1.01 al 1.07.2022. Va da sé che per le operazioni effettuate a decorrere dal 1.07.2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, c. 3-bis, primo periodo, D. Lgs. 5.08.2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.
AutofatturaEsteroReverse chargeFattura elettronicaAcquisto intracomunitarioEsterometroRatio n. 2/2022 - NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI NEL DECRETO SOSTEGNI-BIS
L'art. 18 D.L. 25.05.2021, n. 73, modificando l'art. 26 D.P.R. 633/1972, ha stabilito che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, risulta possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Ciò posto, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali:
.. la data a partire dalla quale sono consentiti l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cedente/prestatore, è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa;
.. la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui viene emanata: la sentenza dichiarativa del fallimento; il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota. Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell'art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione). L'emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, vale a dire entro il 30.04.2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1.01 al 30.04.2022, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30.04.2023).
FallimentoInsinuazione al passivoNota di variazioneNota di creditoConcordato preventivoProcedura concorsualeProcedura esecutivaIVADecreto Sostegni-bisConcordato fallimentareRatio n. 2/2022 - ASSEMBLEE ON LINE FINO AL 31.07.2022
L'art. 3 D.L. 228/2021 sostituisce il previgente termine del 31.12.2021 (fissato dall'art. 6 D.L. 105/2021) con il nuovo termine del 31.07.2022 per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali con le modalità emergenziali, ossia mediante il sistema dell'audio-video conferenza.
AssembleaVideoconferenzaAvviso di convocazioneSocietàAssemblea dei sociDecisione dei sociRatio n. 2/2022 - NUOVA DISCIPLINA DEL PATENT BOX
L'art. 6 D.L. 146/2021 ha abrogato il regime previgente del Patent box, disciplinando una nuova regolamentazione. L'opzione per il nuovo regime è esercitabile dal periodo d'imposta 2021 solo se i beni agevolabili sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa dagli stessi soggetti.
La legge di Bilancio 2022 ha modificato la nuova disciplina, con effetto retroattivo, escludendo i marchi d'impresa, i processi e le formule, nonché restringendo l'applicazione a software protetto, brevetti industriali, disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo. Modificato anche il regime transitorio per non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti possono usufruire solo del nuovo regime. Abrogata, infine, la disposizione che non consentiva la cumulabilità del Patent box nuovo con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per le stesse spese.
Bene immaterialeRicerca e sviluppoSoftwareBrevettoMarchioPatent boxRatio n. 2/2022 - CONTRIBUTO E CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE
In favore delle imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute per interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024. Per tali soggetti è riconosciuto, altresì, un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024, comunque non superiore al limite di € 100.000. Le modalità applicative, i requisiti, agli interventi e le spese ammissibili per usufruire degli incentivi sono state emanate con l'avviso pubblico del Ministero del Turismo 23.12.2021. La domanda per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata tramite l'apposita piattaforma dal 21.02.2022. Gli aspiranti beneficiari avranno 30 giorni di tempo per procedere con l'istanza.
AgevolazioneCredito d'impostaAgriturismoImpresa turisticaContributo fondo perdutoRatio n. 2/2022 - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 230 del 21.12.2021 istitutivo dell'Assegno Unico Universale, che entrerà in vigore dal mese di marzo 2022. La nuova misura di sostegno alle famiglie, che sostituirà le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità, sarà erogata per importi variabili in base all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare. La domanda sarà presentata in modalità telematica all'Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1.01 di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo. L'assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e l'erogazione avverrà mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
Nucleo familiareIseeIbanFiglio a caricoAssegno unicoRatio n. 2/2022 - DECRETO FISCO-LAVORO CONVERTITO IN LEGGE
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20.12.2021, n. 301 la L. 17.12.2021, n. 215, di conversione del D.L. 21.10.2021 n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 21.12.2021.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
Sicurezza sul lavoroLavoro irregolareContabilità di magazzinoRatio n. 2/2022 - CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE DI MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE E MODA
L'art. 48-bis D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, come modificato dall'art. 8 del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.07.2021, n. 106, riconosce un credito d'imposta (di seguito, “credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino”) in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, c. 1 Tuir, eccedente la media del medesimo.
RimanenzaCredito d'impostaAiuto di StatoModaRelazione di revisioneRevisoreCovid-19Ratio n. 2/2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Il primo adempimento conseguente al deposito della sentenza di fallimento è la formazione del fascicolo fallimentare: l'art. 90 della legge Fallimentare prevede che immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il fascicolo è consultabile dal comitato dei creditori e dal fallito. Gli altri creditori e i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore e altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore: 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui presentare le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda; 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. Ulteriori adempimenti in capo al curatore sono: (i) l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove far confluire eventuali poste attive, nonché (ii) l'audizione del fallito, con conseguente redazione del verbale, (iii) redazione dell'elenco nominativo dei creditori del fallimento, con l'indicazione dei rispettivi crediti e degli eventuali diritti di prelazione; nonché dell'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi, (iv) individuazione dei beni di proprietà dell'impresa (anche detenuti eventualmente da terzi). A tale ultimo riguardo, il curatore ha oggi un'arma in più, laddove può essere autorizzato dal Presidente del Tribunale che ha dichiarato il fallimento a ricercare - se del caso con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario - con modalità telematiche i beni del fallito, nonché eventuali creditori dello stesso, ai sensi degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disposizioni attuative c.p.c.
FallimentoDichiarazione fallimentoProcedura concorsualeCuratore fallimentareRatio n. 2/2022 - DETERMINAZIONE DELL’IRPEF DAL 2022
L'art. 3 del Tuir stabilisce che l'Irpef si applica sul reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir. In pratica, per calcolare l'imposta netta, effettivamente dovuta dal contribuente, è necessario partire dal reddito complessivo dello stesso, determinato ai sensi dell'art. 8 del Tuir. Successivamente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, si deducono gli oneri sostenuti dal contribuente e indicati nell'art. 10 Tuir. A seguito di tale operazione si determina la base imponibile Irpef cui applicare le aliquote per scaglioni, previste dall'art. 11 Tuir.
Dall'imposta così calcolata, ossia dall'imposta lorda, per determinate l'imposta netta è necessario applicare le detrazioni previste dai successivi artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir.
La L. 234/2021 ha riorganizzato le aliquote Irpef e le detrazioni per tipologia di reddito, anticipando parzialmente la riforma fiscale prevista in un disegno di legge delega.
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 2 del 13.01.2022, in cui analizza come cambia la busta paga nel 2022 ().
DetrazioneCarico di famigliaIrpefRatio n. 2/2022 - PRINCIPALI NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2022
L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione Iva 2022 (concernenti l'anno d'imposta 2021). Inoltre, come tutti gli ultimi anni è stato anche approvato il Modello Iva Base 2022, che può essere utilizzato (facoltà) da determinati soggetti che in linea generale non pongono in essere operazioni con l'estero. Le istruzioni che accompagnano il nuovo modello stabiliscono che la dichiarazione Iva deve essere trasmessa telematicamente a decorrere dal 1.02.2022 ed entro il 2.05.2022.
Dichiarazione IVAPercentuale di compensazioneQuadro VOQuadro VFRatio n. 2/2022 - SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER MALATTIA O INFORTUNIO DEL PROFESSIONISTA
La L. 234/2021 reca i princìpi fondamentali che disciplinano la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124.
GravidanzaProfessionistaMalattiaSospensioneInfortunioAdempimentoRatio n. 2/2022 - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022
Si riassumono le altre principali disposizioni fiscali contenute nella legge di Bilancio 2022, in vigore dal 1.01.2022.
Barriera architettonicaPIRPlastic taxSugar taxLegge di Bilancio 2022Ratio n. 2/2022 - DIVIETO DI IMPUGNAZIONE DELL’ESTRATTO DI RUOLO
Non raramente un contribuente viene a conoscenza dell'esistenza di una cartella di pagamento solamente attraverso un successivo atto della riscossione quale il pignoramento, una misura cautelare (fermo dei beni mobili registrati e ipoteca esattoriale) o l'intimazione ad adempiere: il motivo è legato alla omessa o irregolare notifica della cartella stessa.
Per scongiurare l'eventualità di azioni esecutive o cautelari, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 19704/2015) aveva riconosciuto una “tutela anticipata” in favore del contribuente, ammettendo la possibilità di presentare il ricorso avverso la cartella e/o il ruolo non notificati prima del pignoramento o delle misure cautelari.
Il legislatore cambia le regole, prevedendo (art. 3-bis D.L. 146/2021, che modifica l'art. 12 D.P.R. 602/1973) che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo talune eccezioni. Infatti, è stabilito che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, salvo il contribuente dimostri che il carico può:
1) pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell'art. 80, c. 4 D. Lgs. 50/2016;
2) compromettere i pagamenti delle pubbliche amministrazioni mediante attivazione delle procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a € 5.000,00);
3) comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Contenzioso tributarioImpugnazioneCartella di pagamentoCartella esattorialeEstratto di ruoloRatio n. 2/2022 - COME CREARE UN ORDINAMENTO PERSONALIZZATO
Problema: si ha la necessità di ordinare i propri dati in un modo diverso da quello alfabetico crescente o decrescente.
Soluzione: Excel permette di creare facilmente degli elenchi personalizzati sulla base dei quali ordinare i dati.
InformaticaExcelOrdinamentoRatio n. 2/2022 - NUOVE REGOLE DAL 2022 PER SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
Ai sensi dell'art. 5-septies D.L. 146/2021, dal 1.01.2022 non è più possibile applicare il regime di non imponibilità Iva ai trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali.
Il regime della non imponibilità Iva può essere riconosciuto solo ai committenti che rientrano in una delle seguenti categorie: esportatori, titolari del regime di transito, importatori, destinatari dei beni, prestatori dei servizi di cui all'art. 9, c. 1, n. 4 D.P.R. 633/1972 (spedizionieri doganali). In pratica, ai committenti del trasporto internazionale che non rientrano in questo elenco (o subcommittenti) deve essere applicata l'aliquota Iva 22%.
Operazione non imponibileTerritorialitàVettoreTrasporto internazionaleRatio n. 2/2022 - CRONOPROGRAMMA DEI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
La “Know Your Customer”, ovvero la “conoscenza del cliente”, costituisce il perno dell'adeguata verifica della clientela, che non riguarda più la sola verifica dell'identità del cliente. Infatti, tra l'altro, la procedura di KYC prevede la dichiarazione del cliente per acquisire una serie di dati e notizie che saranno valutati per determinare il grado di rischio derivante dall'assunzione dell'incarico professionale/dell'operazione. Tutto ciò deve essere riconsiderato periodicamente, secondo la tempistica determinata dal CNDCEC e meglio delineata nelle Linee Guida emanate a maggio del 2019 oppure ad ogni variazione significativa. Nasce, quindi, la necessità che la “conoscenza del cliente” sia costantemente monitorata e documentata nel tempo, per verificare se le condizioni iniziali siano rimaste tali durante il rapporto professionale oppure siano mutate. Nell'articolo saranno evidenziati i caratteri che devono contraddistinguere la procedura di “controllo costante nel tempo” per i professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (di seguito, “soggetti obbligati”).
AntiriciclaggioAdeguata verificaRatio n. 2/2022 - FONDO PER IL SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE
È stato pubblicato nella G.U. n. 296 del 14.12.2021 il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 30.09.2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dall'art. 1, c. 97 L. 30.12.2020, n. 178 al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. L'apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.
I Capi II e III del decreto del MISE concernono, rispettivamente, sia incentivi per la nascita sia per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili (l'articolo è limitato solo al primo aspetto).
AgevolazioneImpresa femminileRatio n. 2/2022 - NOVITÀ MODELLI INTRASTAT 2022
La Determinazione prot. 493869/RU del 23.12.2021 dell'Agenzia delle Dogane introduce alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT). Il provvedimento contiene le disposizioni di applicazione: del Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese; delle recenti novità introdotte, in materia di Iva, dal D. Lgs. 192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”.
Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1.01.2022. Pertanto, l'INTRA di dicembre 2021 (mensili) o dell'ultimo trimestre 2021 (trimestrali), da trasmettere entro il 25.01.2022, segue le precedenti regole di compilazione.
IntrastatAcquisto intracomunitarioCall-off stockRatio n. 2/2022 - ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEI COOKIE
Il 9.01.2022 sono divenute operative le linee guida emanate dal Garante per la privacy il 10.06.2021, la cui finalità è quella di fornire indicazioni sul diritto applicabile per la lettura e la scrittura all'interno del dispositivo di un utente, sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento, oltrechè sulla compliance al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR). Il Garante aveva già dato prescrizioni, con provvedimento 8.05.2014, n. 229, al fine di “individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati” nonché “fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge”. L'intento è quello di dare concreta ed efficace attuazione ai principi, introdotti dal Regolamento UE 679/2016 di protezione dei dati sin dalla progettazione e attraverso impostazioni predefinite (cd. privacy by design e by default), all'accountability, con conseguente irrobustimento delle informative, anche sotto il profilo del tempo di conservazione dei dati, ed all'acquisizione del consenso dell'utente, che dovrà essere inequivocabile.
PrivacyCookieTrattamento dati personaliProfilazioneGdprRatio n. 2/2022 - ESCLUSIONI IRAP DAL 2022 PER PARTITE IVA INDIVIDUALI
Con la legge di Bilancio 2022 è iniziato il cammino verso la progressiva - almeno negli auspici dei contribuenti - eliminazione dell'Irap. Istituita nel 1997, tale imposta è stata oggetto, nel tempo, di numerose modifiche e dal 2022 non sarà più applicabile per le partite Iva che operano in forma individuale. Nello specifico, sono escluse dall'Irap le persone fisiche titolari di partita Iva. In particolare, l'art. 1, c. 8 L. 30.12.2021, n. 34 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lettere b) e c) D. Lgs. 446/1997. Una prima lettura della novità, considerato anche il chiaro richiamo ai riferimenti normativi sopra citati, ha indotto qualche commentatore a ritenere che la platea dei diretti interessati fosse ben più ampia rispetto alle persone fisiche; tuttavia, il tenore delle lettere b) e c) non lascia spazio a margini interpretativi.
Ditta individualeIrapAutonoma organizzazioneRatio n. 2/2022 - AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, di cui alle Sezioni 3.1. e 3.12 del Quadro temporaneo Covid-19 della Commissione UE (comunicazione 19.03.2020 C 1863 final più volte aggiornata), noto anche come Temporary framework.
Aiuto di StatoCovid-19AutodichiarazioneQuadro temporaneoRatio n. 2/2022 - EDITORIALE - TRASMIGRAZIONI
EditorialeRatio n. 2/2022 - NOVITÀ E PROROGHE PER BONUS EDILIZI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
L'art. 1, c. 4 L. 234/2021 ha abrogato l'intero D.L. 11.11.2021, n. 157, disponendo espressamente che “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 11.11.2021, n. 157”. I contenuti del D.L. 157/2021 sono stati traslati - con poche modifiche, peraltro significative, volte essenzialmente ad alleggerire gli adempimenti anti frode per gli interventi di minore rilevanza (individuati in quelli al di sotto della soglia di spesa di euro 10.000,00 e in quelli di “edilizia libera”, escludendo in ogni caso da tale semplificazione le opere rientranti nel “bonus facciate”) - all'interno della medesima L. 234/2021, ai cc. da 30 a 36 e 40 dell'art. 1, nonché nel nuovo art. 122-bis D.L. 34/2020 (introdotto dal c. 30 della L. 234/2021), con efficacia dal 1.01.2022.
CondominioCongruitàVisto di conformitàSconto in fatturaSuperbonusBonus edilizioPrezzariRatio n. 2/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2022
ScadenzarioRatio n. 2/2022 - QUESITO - DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI - PRINCIPIO DI COMPETENZA
Le perdite su crediti devono essere dedotte dal reddito, fra l'altro, anche quando si verifica la prescrizione, ai sensi dell'art. 101, c. 5 Tuir.
Perdita su creditoPrincipio contabilePrescrizionePrincipio di competenza