Ratio n. 8-9/2022 - REGISTRAZIONI SUCCESSIVE AL BILANCIO E ALLE DICHIARAZIONI FISCALI
Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti “fornitori per fatture da ricevere” e “clienti per fatture da emettere”.
Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. Trib., sent. 27.02.2002, n. 2892). Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno “n” e il 30.07 con maggiorazione dello 0,40% anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio.
RateoRiscontoBilancioMagazzinoRimanenzaScrittura contabileDichiarazione dei redditiAccantonamentoFattura da ricevereFattura da emettereSaldo IrapRatio n. 8-9/2022 - DEDUZIONI FORFETARIE PER AUTOTRASPORTATORI
L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Con comunicato del 28.06.2022 il Ministero dell'Economia ha fissato, per il 2021, in misura pari a € 55,00 la deduzione per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e pari a € 19,25 per quelli effettuati all'interno del Comune.
Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 Tuir.
Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Rimborso spesaAutotrasportoTrasfertaDeduzione forfettariaContributo SSNCredito d'impostaTrasportoSpesa documentataGasolioAutotrasportatoreAutotrasporto conto terziIndennità di trasfertaRatio n. 8-9/2022 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, come previsto dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. é prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018).
Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.
AccertamentoRicorsoCostituzione in giudizioContenzioso tributarioSospensione ferialeSospensione dei terminiContenziosoComputo dei terminiSospensione feriale terminiRatio n. 8-9/2022 - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
Soggetto passivo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW. Inoltre, gli immobili esteri non locati assoggettati a Ivie non concorrono alla formazione del reddito in Italia.
ImmobileEsteroQuadro RWImposta patrimonialeInvestimento all'esteroTitolare effettivoFranciaIVIEAttività finanziariaImmobile all'esteroImporto in valutaImmobile esteroRatio n. 8-9/2022 - DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
L'art. 2, c. 1 D.L. 201/2011 prevede la deduzione di un importo pari all'Irap determinata in modo analitico (artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 D. Lgs. 446/1997), relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle altre deduzioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies D. Lgs. 446/1997]. Tra le deduzioni rientra anche il costo residuo per il personale dipendente. La legge di Stabilità 2015 ha, infatti, introdotto, con decorrenza 2015, la deduzione integrale del costo dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è effettuata in base all'art. 99 Tuir, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).
è ammesso in deduzione, ai fini Irpef e Ires, anche il 10% dell'Irap, forfetariamente riferito all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. L'Irap complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può, in alcun modo, eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.
Lavoro dipendenteIrapImposta direttaDeduzione forfettariaRatio n. 8-9/2022 - INVESTIMENTI ALL’ESTERO NEL QUADRO RW
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini Ivie e Ivafe.
ImmobilePartecipazioneEsteroValutaDichiarazione dei redditiTitoloQuadro RWInvestimento all'esteroTitolare effettivoIVAFEIVIEAttività finanziariaMonitoraggio fiscaleModello RedditiImporto in valutaRatio n. 8-9/2022 - CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta, fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
Il quadro CE è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante. Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2021, oppure nel caso di opzione di cui all'art. 165, c. 5 Tuir, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili; pertanto, non sono indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all'art. 168-ter Tuir, non devono compilare il quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all'estero prodotti nei periodi d'imposta in regime di branch exemption.
Nell'ipotesi di cui al c. 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli 8 esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione da scomputare dall'imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture. Il quadro deve essere utilizzato anche per il calcolo del credito d'imposta riconosciuto nel caso di utili conseguiti da società controllate residenti in Paesi black list (credito d'imposta internazionalizzazione).
EsteroCredito d'impostaDichiarazione dei redditiImposta esteraQuadro CERatio n. 8-9/2022 - “VECCHIO PATENT BOX” IN DICHIARAZIONE
I soggetti titolari di reddito d'impresa potevano optare per l'applicazione di una tassazione agevolata (patent box) sui redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo, poiché esclusi per il 50% del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo di ruling con l'Ufficio competente. Dal 2019, era possibile fruire dell'agevolazione senza la procedura di ruling obbligatoria, con determinazione diretta del reddito agevolabile indicando i valori nella dichiarazione dei redditi e nella documentazione predisposta in base alle indicazioni di cui al provv. Ag. Entrate 30.07.2019. L'opzione ha durata per 5 esercizi sociali, è irrevocabile e fino al periodo d'imposta 2020, era esercitata mediante la compilazione del relativo prospetto nel quadro OP. Dal periodo d'imposta 2021 il regime del Patent box cambia veste, con l'entrata in vigore dell'art. 6 D.L. 146/2021. I soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir possono esercitare l'opzione che consente di usufruire della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d'imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'art. 1, cc. da 37 a 45 della legge di Stabilità 2015 e dall'art. 4 D.L. 30.04.2019, n. 34. Nel rigo RS270 Redditi SC 2022 devono essere forniti i relativi dati per ogni periodo in cui l'opzione esplica ancora efficacia.
PlusvalenzaDichiarazione dei redditiBene immaterialeSoftwareBrevettoMarchioModello unicoQuadro RSPatent boxRulingQuadro OPRatio n. 8-9/2022 - COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. Il decreto Semplificazioni ha spostato dal 16.06 al 30.09 il termine di invio della Lipe del secondo trimestre; per gli altri trimestri, la comunicazione continua a dover essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
L'obbligo di invio sussiste anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Liquidazione IVAComunicazione dati IVALiquidazione trimestraleLiquidazione periodica IvaLIPERatio n. 8-9/2022 - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO (IVAFE)
L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia è pari al 2‰ del valore delle attività finanziarie. La base di calcolo è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari e i conti correnti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW.
DelegaPartecipazioneEsteroConto correnteQuadro RWInvestimento all'esteroTitolare effettivoIVAFEAttività finanziariaComproprietàImporto in valutaRatio n. 8-9/2022 - PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA E MICRO IMPRESE
L'art. 8 D.L. 73/2022, modificando l'art. 83 Tuir, ha ampliato l'area di applicazione del principio di derivazione rafforzata, includendovi anche le micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c., che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. L'ingresso di tale principio nel citato art. 83 era avvenuto a opera dell'art. 13-bis D.L. 30.12.2016, n. 244, così equiparando la disciplina di redazione del bilancio a quella già prevista, in tal senso, per i soggetti Ias adopter. Il principio della derivazione rafforzata, che prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali, si applica solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio; su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti. L'esclusione per le microimprese, come osservato, è possibile solo se esse adottano la forma di bilancio semplificato prevista dal codice civile.
BilancioPatrimonio nettoStrumento derivatoMicroimpresaCosto ammortizzatoDerivazione rafforzataRatio n. 8-9/2022 - NOVITÀ FISCALI SULLA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI
La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall'OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La correzione deve avvenire sempre nell'esercizio in cui è individuato, a nulla rilevando l'entità dell'errore e, ove sussista l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, occorre fornire specifica informativa nella nota integrativa. Inoltre, se l'errore commesso nei precedenti esercizi è talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, sussiste l'obbligo di una nuova approvazione e del successivo deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Ai fini fiscali, l'art. 8 D.L. 73/2022 ha modificato l'art. 83 Tuir che, in precedenza, non risonosceva valenza fiscale alle componenti di reddito emerse per effetto delle correzione (cfr. principi IAS 8 e OIC 29) se non mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta oggetto di correzione. La modifica dispone che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, escluso il caso in cui, per i componenti negativi di reddito, sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ovvero per l'accertamento. Tali criteri, che valgono anche ai fini Irap, si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2022.
SindacoAmministratoreBilancioNota integrativaRegistro ImpreseCorrezioneErrore contabileDerivazione rafforzataRatio n. 8-9/2022 - COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI PER REGIME CFC
Il quadro FC del modello Redditi SC deve essere compilato dalle imprese che controllano soggetti non residenti, nonché dai soggetti non residenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.
Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona;
b) oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto mediante una o più società controllate o tramite società fiduciaria o interposta persona.
Il soggetto che detiene il controllo diretto e indiretto di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata.
Il quadro non deve essere compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 27.12.2021 il provvedimento relativo alle società controllate estere e la circolare n. 18/2021 che chiarisce i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata indicato dall'art. 167, c. 4, lett. a) Tuir (tassazione effettiva dell'utile inferiore al 50% di quella italiana).
La circolare precisa i requisiti soggettivi e oggettivi nonché le modalità di determinazione del livello di tassazione al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna; inoltre, fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc e sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato. Tali documenti hanno imposto un restyling dei modelli Redditi 2022 e delle relative istruzioni. In particolare, è stata prevista la c.d. “opzione di monitoraggio dei valori fiscali”, per consentire il riporto dei “tax attributes” (perdite fiscali, eccedenze ROL ecc) in caso di applicazione dell'imposizione per trasparenza. Con l'attuale modello dichiarativo, pur in assenza della tassazione per trasparenza della controllata, è quindi possibile monitorare i valori fiscali delle controllate estere, quale condizione necessaria per il riporto delle perdite fiscali e delle altre eccedenze virtuali domestiche (c.d. “tax assets”) per lo scomputo di successivi redditi “virtuali” tassati per trasparenza in applicazione del regime CFC. La mancata opzione comporta l'impossibilità di utilizzare in diminuzione dei futuri redditi CFC le perdite e gli ulteriori tax assets consuntivati e non debitamente “monitorati”.
CfcTassazione separataDichiarazione dei redditiStabile organizzazioneQuadro RMSocietà controllataQuadro FCRatio n. 8-9/2022 - DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA
Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa dichiarazione ulteriori componenti “positivi”, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota “media” risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare la casella “ISA” del modello Redditi e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L'informazione circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è ricavata dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA. Conseguentemente, non è più presente la casella “esonero dall'apposizione del visto di conformità” nel mod. Redditi. Nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è previsto: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.
IrapStudio di settoreAliquota mediaVisto di conformitàISAAffidabilità fiscaleProfilo di affidabilitàRatio n. 8-9/2022 - COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA 2022
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2022 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31.12, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella “periodo di imposta diverso da 12 mesi” e indicano i “mesi di attività nel corso del periodo di imposta”).
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni, nonché il software sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Studio di settoreDato contabileCodice attivitàCodice AtecoPatent boxIndici sintetici affidabilitàISAIl tuo IsaRatio n. 8-9/2022 - IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA
Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11.
La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
La soglia prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell'imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri dell'anno è stata innalzata da € 250 a € 5.000 euro dal decreto Semplificazioni, con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023. Pertanto, dal 2023, se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non supererà € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30.09); se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non sarà superiore, complessivamente, a € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il 30.11.
F24Fattura elettronicaImposta di bolloRatio n. 8-9/2022 - CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI
In base alla regola generale di cui all'art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell'art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Per effetto della modifica apportata dall'art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all'art. 26 Tuir, relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Il D.L. 41/2020 ha infine disposto che le disposizioni di cui all'art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi, di immobili a uso abitativo, purchè la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.
SfrattoCredito d'impostaReddito fondiarioMorositàCanone di locazioneCanone non percepitoRatio n. 8-9/2022 - ACQUISTO DI NUOVO BOX AUTO CON DETRAZIONE IRPEF DEL 50%
La detrazione Irpef del 50% spetta in relazione agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia, la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la “realizzazione”, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. L'agevolazione si applica nella misura del 50% delle spese sostenute e con il limite di € 96.000 per unità immobiliare. La norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire della detrazione, la sussistenza del rapporto pertinenziale tra l'edificio abitativo (bene principale) ed il box.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 27.05.2022, n. 19/E ha chiarito che a decorrere dal 1.01.2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l'acquisto di box pertinenziali, risulta possibile per il contribuente optare: per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021; ovvero per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
Box autoPertinenzaCessione del creditoAutorimessaSconto in fatturaBonus edilizioRatio n. 8-9/2022 - CONTROLLO DEL TITOLARE EFFETTIVO
Uno dei punti più ostici della normativa “Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo - D. Lgs. 21.11.2007, n. 231“ - riguarda l'individuazione della figura del titolare effettivo.
Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dal CNDCEC il 22.5.2019 specificatamente contenute nel § 3, p. 3.1.2, di seguito si espliciteranno alcune casistiche nelle quali l'assetto proprietario non consente di determinare direttamente il (i) titolare (titolari) effettivo (effettivi).
Pertanto, tale individuazione, si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la(e) persona(e) che controlla(no) la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea, attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.
AntiriciclaggioInfluenzaTitolare effettivoRatio n. 8-9/2022 - ESCLUSIONI DAGLI ISA PER IL 2021
Nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2022, n. 111 è stato pubblicato il D.M. Economia 29.04.2022, riguardante l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2021. Queste modifiche rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
In particolare, con il decreto è stata approvata la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per cui la metodologia statistico-economica utilizzata ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020).
Regime premialeISACovid-19Ratio n. 8-9/2022 - RIVALUTAZIONE NEL QUADRO RQ DEL MODELLO REDDITI 2022
Come sinteticamente indicato nelle istruzioni ai modelli, nel quadro RQ è stata introdotta una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.
Ai fini del perfezionamento fiscale della rivalutazione dei beni prevista dall'art. 110 D.L. 104/2020, i soggetti interessati devono procedere alla compilazione del quadro RQ, sezione XXIV. La sua compilazione è prevista all'interno di tutti i modelli dichiarativi (PF, SP, SC).
Le imprese che nel corso del 2020 hanno usufruito della possibilità di rivalutare marchi e avviamenti in base alle previsioni del “decreto agosto”, in occasione della presentazione del dichiarativo 2021, hanno dovuto compilare l'apposito modello redditi. Le istruzioni al quadro RQ del modello Redditi 2022, recependo le modifiche apportate dall'ultima legge di Bilancio, hanno previsto che la compilazione del quadro sia necessaria nel solo caso in cui il contribuente decida di mantenere l'ammortamento fiscale dei maggiori valori in 18 anni.
RivalutazioneDichiarazione dei redditiQuadro RQRatio n. 8-9/2022 - PRINCIPALI NOVITÀ NEGLI ISA 2022
Si presenta una rassegna degli interventi normativi che hanno interessato i modelli Isa applicabili per il periodo d'imposta 2021. Inoltre, si illustrano le novità relative ai quadri dei modelli relativi all'anno d'imposta 2021.
Regime premialeISARatio n. 8-9/2022 - SOCIETÀ DI COMODO E ISA
Una società di comodo è una società la cui costituzione risponde, essenzialmente, a finalità di evasione ed elusione fiscale, o alla volontà di mettere in atto attività illecite.
Si considerano fiscalmente di comodo, le società e gli enti che non superano il test di operatività o quando conseguono perdite fiscali per 5 periodi d imposta consecutivi. Sono considerate, altresì, di comodo quando nell'arco di 5 periodi d' imposta conseguono perdite per 4 periodi e nel 5° un utile inferiore al minimo previsto, così come determinato ai sensi dell'art. 30, c. 3 L. 724/1994.
La dichiarazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ai fini Isa concorre alla possibile esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo.
Reddito minimoPerdita sistematicaSocietà di comodoSocietà non operativaISARatio n. 8-9/2022 - ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.06.2022, n. 143 il D.L. 21.06.2022 n. 73, contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, in vigore dal 22.06.2022.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.
Cinque per milleDichiarazione ImuImposta di bolloPrestazione sanitariaOtto per milleDichiarazione precompilataISARatio n. 8-9/2022 - PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO
L'art. 3 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 50, c. 6-bis D.L. 331/9193, ha prorogato la data entro la quale occorre procedere all'invio degli elenchi INTRASTAT. I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito intracomunitario, devono comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25 (ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato ovvero in un giorno festivo così come stabilito dall'art. 7 c. 1 lett. h) D.L. 70/2011). La nuova tempistica di presentazione è applicabile, a regime, sia con riferimento agli elenchi Intrastat mensili che trimestrali.
Cessione intracomunitariaElenco intrastatAcquisto intracomunitarioServizio intracomunitarioRatio n. 8-9/2022 - NUOVO ESTEROMETRO
L'art. 1, c. 1103 L. 178/2020 aveva stabilito che in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1.01.2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, c. 3-bis, 1° periodo D. Lgs. 5.08.2015, n. 127) dovevano essere trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzano il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche. Successivamente l'art. 5 D.L. 146/2021 ha prorogato l'entrata in vigore della disposizione normativa contemplata dalla legge di Bilancio 2021 con riferimento alle operazioni effettuate dal 1.07.2022 (e non dal 1.01.2022). Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella legge di Bilancio 2021 e nel D.L. 146/2021, è stato pubblicato il provvedimento 28.10.2021, il quale stabilisce che, in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quello riferito alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. Quanto precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Con circolare n. 26/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ().
SanzioneFattura elettronicaSDIXMLEsterometroRatio n. 8-9/2022 - DEDUZIONI IRAP PER DIPENDENTI DAL 2021
L'art. 10 D.L. 73/2022 ha razionalizzato il quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione sulla deduzione del costo del lavoro prestato con rapporto a tempo indeterminato ed elevandola a rango di disposizione generale. Tale deduzione è svincolata dall'operare delle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sono quindi abrogate in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione ai fini Irap e la compilazione dei modelli dichiarativi. Sono confermate le deduzioni speciali esistenti riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.06.2022.
Lavoro dipendenteDeduzione IrapModello IrapQuadro ISRatio n. 8-9/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2022
ScadenzarioRatio n. 8-9/2022 - MONITORAGGIO DELLE ANOMALIE DEI SOFTWARE DI CONTROLLO DEI MODELLI REDDITI E ISA 2022
Sul sito di AssoSoftware è possibile accedere al servizio on line, dedicato agli intermediari fiscali e liberamente accessibile a tutti, di monitoraggio delle segnalazioni “false positive” dei Controlli Sogei, vale a direi delle segnalazioni di anomalia generate dai software di controllo dei modelli Redditi 2022 e Isa 2022.
Se l'anomalia che il singolo professionista ha avuto modo di riscontrare rientra fra quelle già censite, si dovrà solamente attendere il rilascio da parte della Sogei della nuova versione del software di controllo.
AnomaliaSoftwareModello RedditiIndici sintetici affidabilitàRatio n. 8-9/2022 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI CON APPROVVIGIONAMENTI DA UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA, BIELORUSSIA
L'attuale crisi fra Russia e Ucraina, iniziata a febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative a danno dell'economia europea e, in particolare, delle imprese italiane che svolgono attività in import ed export da e verso i paesi coinvolti nel conflitto. Le catene di approvvigionamento per le importazioni sono state colpite gravemente con aumenti di prezzi vertiginosi.
Per fronteggiare questo momento di generalizzata tensione economica, Simest promuove un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia per contrastare gli impatti negativi conseguenti ai rincari o alla diminuzione degli approvvigionamenti da Ucraina, Russia o Bielorussia. Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework1, fino al 40% dell'intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 400.000 di agevolazione.
AgevolazioneEsportazioneRegistro ImpreseFatturatoExportRatio n. 8-9/2022 - PROROGA AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021. Con il medesimo provvedimento sono state definite, altresì, le modalità di restituzione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 11.12.2021, nonché le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Ciò premesso, in esito alle richieste formulate dagli ordini professionali e dalla associazioni di categorie, il termine originariamente previsto per l'invio telematico dell'autodichiarazione (30.06.2022) è stato prorogato al 30.11.2022.
Aiuto di StatoCovid-19AutodichiarazioneRatio n. 8-9/2022 - BONUS CARBURANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI
L'art. 2 del D.L. 21/2022, ai fini del contenimento degli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, prevede che, solamente per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per il rifornimento del carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano), nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir. L'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 27/2022 chiarisce che il bonus carburante, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51, c. 3 Tuir, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista del medesimo art. 51, c. 3. Vista la ratio della norma volta ad indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti, l'Agenzia ritiene che il bonus carburante possa essere corrisposto dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché lo stesso non sia erogato in sostituzione del premio di risultato.
Lavoro dipendentePremio di risultatoBonus carburanteRatio n. 8-9/2022 - QUESITO - SUPERBONUS PER IMMOBILE A/2 UTILIZZATO DAL SOCIO
L'Istante detiene in locazione con il coniuge un'unità immobiliare censita in Catasto in categoria A/2, di proprietà della società Alfa S.r.l. di cui è socia, che è ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale. Al riguardo, nell'evidenziare di non svolgere alcuna attività lavorativa, precisa che la predetta unità immobiliare è funzionalmente indipendente, “avendo un libero accesso dalla strada pubblica e essendo anche dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas”.
Contratto di locazioneAccessoSuperbonusRatio n. 8-9/2022 - QUESITO - ALIQUOTA IVA PER IL NOLEGGIO DI PONTEGGI
ALFA S.r.l. (in seguito, “Società” o “Istante”) opera nel settore edile ed effettua, in particolare:
a) lavori di costruzione, pitture, cartongessi, ecc. con utilizzo di propri ponteggi;
b) messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.
Con riferimento alla prima attività, la Società applica alle prestazioni fatturate l'aliquota Iva prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull'intero importo dell'appalto.
Per quanto riguarda la seconda attività, l'Istante ha sempre applicato l'aliquota Iva ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.
L'Istante riferisce che da parte di alcuni committenti stanno arrivando richieste per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata anche relativamente ai servizi di cui al punto b).
NoleggioPonteggioRatio n. 8-9/2022 - EDITORIALE - ACQUA
EditorialeRatio n. 8-9/2022 - OPINIONE - AUTODICHIARAZIONE PER IL CREDITO LOCAZIONI IMPRESE TURISTICHE
OpinioneRatio n. 8-9/2022 - CERTIFICAZIONE CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Per agevolare gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative il legislatore ha introdotto uno specifico credito d'imposta, alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019.
La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022.
L'agevolazione è stata oggetto di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che in alcuni casi ha emesso atti di recupero, innescando un contenzioso basato non sul calcolo del credito d'imposta, bensì sulla qualificazione delle spese. Salvo rare eccezioni, peraltro, la giurisprudenza di merito ha accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che gli atti emessi in assenza del parere tecnico del Mise siano illegittimi. Anche in considerazione di tale situazione, l'Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità, onde deflazionare il contenzioso, del riversamento spontaneo delle somme presuntivamente non spettanti, mediante una sanatoria che prevede la regolarizzazione entro il 16.12.2022, con preventiva domanda entro il 30.09.2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. Infine, con il D.L. 73/2022, allo scopo di rendere meno incerta la disciplina, si è introdotto un sistema di certificazione degli investimenti ammissibili al credito d'imposta.
Sicurezza sul lavoroCertificazioneInvestimentoCredito d'impostaRicerca e sviluppoRatio n. 8-9/2022 - ESONERO CONTRIBUTIVO E COMPILAZIONE DEL QUADRO RR
L'Inps, con la circolare 9.06.2022, n. 65, ha fornito importanti chiarimenti in tema di compilazione del quadro RR relativo al mod. Redditi PF 2022.
Nel dettaglio sono state fornite istruzioni circa la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti (Quadro RR - sez. I) e la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata (Quadro RR - sez. II), nonché inerentemente all'esonero contributivo parziale, disciplinato dall'art. 1, cc. 20-22-bis L. 178/2020.
CommercianteGestione separataQuadro RRArtigianoEsonero contributivoRatio n. 8-9/2022 - MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Ai nastri di partenza il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, dopo una notevole serie di rinvii e correttivi al testo originario, è finalmente entrato in vigore (il 15.07.2022) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 1.07.2022, n. 152 del D. Lgs. 83/2022, che ha introdotto nuove importanti modifiche e integrazioni al D. Lgs. 14/2019. In particolare, tale ultimo intervento legislativo si pone quale espressione necessaria del processo di recepimento della normativa comunitaria, con espresso riferimento alla Direttiva sull'insolvency (Dir. UE 2019/1023).
In sintesi, è possibile rilevare che con le modifiche si è inteso modificare la disciplina in relazione a:
1. regolazione dell'accesso del debitore agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza che gli consentano la ristrutturazione del debito, al fine di impedire l'insolvenza, tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale;
2. modifica delle norme in tema di procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e altre norme relative al concordato preventivo;
3. introduzione di un nuovo strumento di risoluzione della crisi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
4. recepimento di molte delle norme contenute nel D.L. 118/2021 in tema di “misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale”;
5. eliminazione della procedura di allerta e dell'OCRI e la loro sostituzione con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio oltre alle norme sulla piattaforma telematica e sulle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi.
Nel CCI sono state inserite anche altre norme (contenute nel D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021) che hanno riguardato la piattaforma telematica e gli obblighi di segnalazione da parte del collegio sindacale e dei creditori pubblici qualificati.
InsolvenzaCrisi di impresaRatio n. 8-9/2022 - A PROPOSITO DI GOOGLE ANALYTICS
Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati poiché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti. Questa la decisione emessa dal Garante italiano per la privacy il 9.06.2022, al termine di un'istruttoria da cui è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell'utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel dichiarare l'illiceità del trattamento è stato ribadito che l'indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.
PrivacyCookieGoogleGdprRatio n. 8-9/2022 - CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D. Lgs. 22/1997 (ora D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in recepimento della normativa europea in materia.
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; per questo partecipano al Consorzio.
ImballaggioUtilizzatoreConaiContributo ambientaleRatio n. 8-9/2022 - COME CREARE IN EXCEL UN ELENCO DEI FILE PRESENTI IN UNA CARTELLA
Problema: sono stati raccolti in una cartella decine di file relativi ad un cliente e si ha la necessità di produrre un elenco riassuntivo composto da nome, tipologia e dislocazione in eventuali sottocartelle.
Soluzione: Excel ci consente di creare velocemente un elenco aggiornabile delle risorse di una cartella attraverso lo strumento Power Query.
DatoCartellaExcelRatio n. 8-9/2022 - ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2022
Scadenzario