Procedure concorsuali

22 Aprile 2025

Istruttoria per verificare se l’impresa è sottosoglia

È onere del debitore dimostrare il possesso congiunto, o meno, dei requisiti per evitare la liquidazione giudiziale?

L’art. 121 del Codice della crisi prescrive che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, c. 1, lett. d) del Codice della crisi e che siano in stato di insolvenza. Tuttavia, gli artt. 42, cc. 1 e 2, 367, cc. 3 e 6 e 41, c. 6 del Codice della crisi prevedono l’acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche, non sfuggendo come l’art. 367 del Codice della crisi contempli anche quella stessa documentazione che l’art. 41, c. 4 del Codice della crisi fa carico al debitore di depositare con la propria costituzione e come l’acquisizione officiosa di informazioni possa riguardare direttamente anche quelle “rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all’art. 2, c. 1, lett. d)”.

Ne consegue che i poteri officiosi si sovrappongono all’attività probatoria della parte interessata (il debitore) da assolversi nei limiti di cui all’art. 41, c. 4 cit., doppiandola in un certo modo e andando ben oltre (per ampiezza) i confini di quest’ultima, e attingono, tra l’altro, l’accertamento dei requisiti dimensionali dell’impresa nei cui confronti venga chiesta l’apertura della liquidazione giudiziale.

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