IVA
27 Febbraio 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9.01.2025, n. 441, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società in fallimento: nessuna detrazione Iva se il Fisco dimostra che l’operazione è fittizia o trae origine da un’evasione d'imposta.
La vicenda oggetto dell’ordinanza n. 441/2025 riguarda un’ipotesi di frode carosello contestata a una società (poi fallita) a seguito di una verifica fiscale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale ha accertato una condotta qualificabile come abuso del diritto, finalizzata a far figurare costi in detrazione e deduzione dalla base imponibile.
La C.T.R. accoglieva parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la sentenza dei giudici tributari di primo grado, i quali avevano accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento avente a oggetto Ires e Iva per l’anno 2008.
Il giudice di seconde cure, in particolare, riconosceva la partecipazione della contribuente alla frode fiscale. Tuttavia, riteneva che la normativa in parola non consentisse il recupero dell’Iva detratta, nonostante la piena consapevolezza della contribuente circa la condotta illecita delle società coinvolte.