Amministrazione e bilancio

13 Maggio 2025

Nomina sostitutiva dei sindaci di S.r.l. da parte del Tribunale

Le nomine sostitutive da parte dell'autorità giudiziaria mostrano ancora lacune normative e operative che richiedono un intervento legislativo urgente.

Nella pratica professionale degli ultimi mesi si è registrata un’ondata di comunicazioni dai Registri delle Imprese verso le società a responsabilità limitata che non hanno nominato il sindaco o revisore nonostante l’obbligo di legge. È opportuno notare come tali comunicazioni riguardino esclusivamente il superamento, per 2 esercizi consecutivi, di almeno uno dei parametri stabiliti dall’art. 2477, c. 2 c.c. Parliamo di attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro, ricavi da vendite e prestazioni oltre i 4 milioni, oppure media di 20 dipendenti nell’esercizio. Emerge subito una prima criticità sostanziale: al momento, non risultano oggetto di segnalazione al Tribunale né le società tenute al consolidamento del bilancio, né quelle che controllano società soggette a revisione legale.

Sul piano interpretativo, la giurisprudenza si divide. Può il Tribunale intervenire solo alla prima mancata nomina dopo il superamento dei parametri? Il Tribunale di Milano, con la decisione del 14.01.2021, sostiene tale tesi restrittiva, uniformandosi all’interpretazione letterale dell’art. 2477, c. 5 c.c. Il Tribunale di Torino, invece, con il provvedimento del 9.12.2019, ammette l’intervento giudiziario anche nei casi successivi, tra cui dimissioni del sindaco, mancata sostituzione e revoca. Quest’ultima interpretazione appare certamente più coerente con la ratio della norma, volta alla tutela degli interessi dei terzi e della corretta gestione societaria. Eppure, l’incertezza permane e solo una modifica legislativa potrebbe definitivamente chiarire l’ambito di applicazione temporale del potere sostitutivo.

La procedura seguita dai Registri delle Imprese mostra sostanziale uniformità territoriale. Gli amministratori delle società inadempienti ricevono un invito a provvedere entro 30-60 giorni alla nomina (con conseguente iscrizione della delibera). Decorso inutilmente tale termine, i Conservatori segnalano la situazione ai Tribunali specializzati in materia d’impresa. L’orientamento prevalente dei Registri (Milano, Monza-Brianza, Firenze) è quello di richiedere la nomina dell’organo di controllo con annesse funzioni di revisione (non del solo revisore). Tale scelta trova fondamento nell’ultima parte dell’art. 2477, c. 5, che attribuisce al Tribunale il potere di nominare direttamente “l’organo di controllo o il revisore”. La decisione spetta quindi esclusivamente all’autorità giudiziaria, compatibilmente con le previsioni statutarie. Quando, come nella casistica comune, gli statuti richiamano genericamente l’art. 2477 c.c. o prevedono alternativamente organo di controllo o revisore, il Tribunale determina non solo il soggetto ma anche la tipologia di controllo: gestionale ex art. 2403 c.c. e revisione legale, oppure sola revisione legale dei conti.

Nella prassi emergono approcci differenti. Alcuni Tribunali convocano gli amministratori in contraddittorio prima di procedere. Altri provvedono direttamente.

Le prime decisioni del Tribunale di Milano (5.12.2024 e 16.01.2025) hanno optato per la nomina del sindaco unico, ma senza determinare il compenso del controllore. Un aspetto spesso trascurato ma fondamentale: tradizionalmente chi nomina l’organo di controllo (tipicamente l’assemblea) ne stabilisce anche il compenso. Il Tribunale avrebbe dovuto determinare un “equo compenso”, facendo riferimento ai parametri del D.M. 140/2012 per la liquidazione giudiziale. Perché questa omissione è problematica? Il rinvio alla determinazione da parte dell’assemblea, quella stessa assemblea che non ha provveduto alla nomina, può tradursi in compensi inadeguati. Soprattutto in contesti societari conflittuali o dove la presenza del sindaco non è gradita, si rischia di fissare compensi talmente bassi da impedire, di fatto, l’accettazione dell’incarico. Un cortocircuito che vanifica l’intervento sostitutivo del Tribunale.

La situazione attuale evidenzia quindi la necessità di un ripensamento complessivo della normativa sulla nomina sostitutiva degli organi di controllo nelle S.r.l. Serve un intervento legislativo che chiarisca i dubbi interpretativi esistenti, estenda l’ambito di applicazione dell’intervento sostitutivo e, soprattutto, disciplini in modo organico la questione dei compensi, garantendo così l’effettività del meccanismo di controllo previsto dal legislatore.

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