Accertamento, riscossione e contenzioso

18 Luglio 2025

Prescrizione debiti, per la Cassazione genera sopravvenienze attive

La Cassazione qualifica come sopravvenienza attiva ex art. 88 del Tuir l’estinzione per prescrizione di debiti da locazione. Tuttavia, la tesi contrasta con l’art. 2944 c.c., che riconosce effetti interruttivi al pagamento successivo.

La Cassazione, con l’ordinanza 9.07.2025, n. 18713, si è pronunciata in ordine a una censura mossa dalla società contribuente alla sentenza della C.T.R. impugnata nella parte in cui, avendo qualificato come sopravvenienza attiva l’intervenuta prescrizione estintiva dei debiti da locazione immobiliare, compiutasi nel 2012, non avrebbe tenuto conto del fatto che nel 2016 quei debiti, ritenuti prescritti, erano stati in parte pagati, con l’effetto di ridurre la sopravvenienza attiva verificatasi nel patrimonio sociale.

La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, rilevando come, ai sensi dell’art. 88, c. 1 del Tuir, costituiscono sopravvenienze attive “la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”. Per il giudice di Cassazione il compimento del termine della prescrizione estintiva genera la sopravvenuta insussistenza delle passività iscritte in bilancio e, quindi, anche dei debiti da locazione immobiliare.

L’eventuale pagamento del debito prescritto, sempre per il giudice di Cassazione, avvenuto anni dopo il compiersi della prescrizione estintiva, pure ammesso che in capo al debitore possa riconoscersi un interesse economico, giuridicamente rilevante, in ordine a tale pagamento, genera a sua volta una sopravvenienza passiva ai sensi dell’art. 101, c. 4, Tuir a mente del quale: “Si considerano sopravvenienze passive… la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’art. 87”. 

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