Società e contratti
24 Aprile 2025
La cancellazione della società dal Registro ha effetto estintivo immediato, ma non elimina i debiti sociali: i creditori possono agire contro soci e liquidatori. I soci rispondono come successori, entro i limiti di quanto riscosso.
La prescrizione dell’art. 2495 c.c. testualmente recita: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
La disposizione ricalca l’art. 2456 c.c. nella formulazione previgente alla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 6/2003, raccordandosi, però, in un contesto normativo del tutto nuovo, segnato dal definitivo superamento della risalente e consolidata tesi della permanenza in vita della società fino ad avvenuta definizione di ogni rapporto giuridico a essa riferibile (c.d. “liquidazione sostanziale”), a favore della natura costitutiva, a effetto immediato, dell’estinzione della società a seguito e a causa della sua cancellazione dal Registro delle Imprese (Cass. SSUU, n. 4060/2010).
La vera innovazione prescrittiva dell’art. 2495 c.c., rispetto al previgente art. 2456 c.c., risiede nella precisazione iniziale, per cui la responsabilità dei soci dopo la cancellazione opera ora a estinzione sociale avvenuta: “Ferma restando l’estinzione della società (…)”.