Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Aprile 2025
La circolare del Ministero del Lavoro 27.03.2025, n. 6 interviene sulla da poco rinnovata disciplina del periodo di prova nel contratto di lavoro a tempo determinato.
La nuova disciplina dettata dall’art. 13 del Collegato Lavoro (L. 13.12.2024, n. 203), intervenendo su disciplina preesistente (D.Lgs. 104/2022) specifica che il periodo di prova nei contratti a tempo determinato sia calcolato in un giorno di effettiva prestazione lavorativa ogni 15 giorni di calendario.
Pone poi alcuni limiti specifici, la durata minima: non può essere inferiore a 2 giorni, la durata massima è pari a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi ma inferiori a 12 mesi.
Su questi aspetti piuttosto chiari, è ulteriormente intervenuto il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6/2025, dove specifica in primis che il rinvio che la norma fa alle disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, va interpretato, a scanso di equivoci, nel senso che la contrattazione può solo ridurre il periodo di prova, sgombrando il campo quindi dall’interpretazione circolata che aumentare il periodo di prova era circostanza favorevole poiché forniva maggior tempo per verificare la reciproca compatibilità e per il lavoratore per dare prova delle proprie capacità (“in applicazione del principio del favor praestatoris, per il quale in ambito lavoristico è da preferire l’interpretazione che accorda una maggiore tutela al lavoratore – viene considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore”).