Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

25 Novembre 2024

Rimborsi forfettari sportivi: la FIGC definisce le attività ammesse

La Federazione calcistica colma il vuoto interpretativo sulla nozione di "manifestazione sportiva", chiarendo quali attività consentono l'erogazione del rimborso di 400 euro mensili ai volontari.

Fino a oggi permaneva un significativo vuoto interpretativo sulla definizione di “manifestazione sportiva” ai fini dell’erogazione del nuovo rimborso forfettario fino a un massimo di 400 euro mensili, introdotto dal D.L. 71/2024 per i volontari dello sport dilettantistico. Con il comunicato ufficiale 1.11.2024, n. 117/A la FIGC – Federazione italiana giuoco calcio ha finalmente fornito un quadro normativo completo ed esaustivo, definendo con precisione il perimetro delle attività che legittimano l’erogazione di tale rimborso.

La Federazione ha stabilito che rientrano nell’ambito applicativo non solo le gare ufficiali dei campionati a tutti i livelli territoriali, ma anche tutte le attività di preparazione a esse collegate, compresi quindi gli allenamenti e la preparazione atletica. Il provvedimento include inoltre i tornei autorizzati con nullaosta federale, gli eventi formativi e didattici organizzati sia dalla Federazione che dalle società affiliate (previa autorizzazione), nonché le manifestazioni internazionali inserite nei calendari FIFA e UEFA.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’estensione della platea dei beneficiari. Il rimborso può essere infatti riconosciuto sia ai tesserati che ai non tesserati che prestano la propria attività volontaria in occasione di tali eventi. Per i non tesserati, le attività ammesse comprendono un ampio ventaglio di mansioni: dalle docenze formative all’assistenza al pubblico, dalla supervisione degli eventi al supporto logistico, fino all’accompagnamento di atleti minori o paralimpici.

La circolare pone particolare attenzione all’incompatibilità tra l’attività di volontario sportivo e gli incarichi di lavoro sportivo con il medesimo committente. Questo aspetto è fondamentale per evitare sovrapposizioni o utilizzi impropri dell’istituto del rimborso forfetario. È inoltre espressamente previsto che il rimborso forfetario non sia cumulabile con i rimborsi analitici delle spese documentate sostenute per la stessa manifestazione.

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, le società dovranno dotarsi di un sistema di controllo efficace. In particolare, dovranno acquisire dai volontari un’autocertificazione che attesti eventuali altri rimborsi forfettari percepiti nel mese da altri enti sportivi, al fine di verificare il rispetto del limite mensile di 400 euro riferito al singolo volontario. La normativa prevede inoltre l’obbligo di comunicazione dei nominativi dei beneficiari e degli importi erogati attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con scadenza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

La determinazione dell’importo del rimborso, pur nel rispetto del limite massimo previsto, è stata opportunamente demandata agli organi dei soggetti eroganti. Questi dovranno considerare diversi fattori quali il luogo di svolgimento dell’evento, la sua durata, gli aspetti logistici e ogni altro elemento utile per una congrua quantificazione del rimborso.

Un’importante esclusione riguarda i professionisti iscritti ad albi o elenchi: non possono infatti essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali.

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